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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°4460 /2021 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 23.11.2023 tra:
c.f. ); Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. ORLANDINI ALESSANDRO e PELLEGRINO FEDERICO;
attrice contro
c.f. già in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
del legale rappr. pro tempore;
rapp. e dif. dall'avv. ARCUCCI GENNARO;
convenuta
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per violazione di obblighi di informazione e trasparenza.
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 23.11.2023.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009. in qualità di erede testamentaria della IG.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 Persona_1
innanzi a questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “a) accertare e dichiarare la responsabilità di , per le Controparte_2 causali di cui in narrativa e per l'effetto; b) condannare parte convenuta al pagamento dell'importo di € 29.798,54, o comunque della somma ritenuta giusta ed equa, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria;
c) condannare controparte a spese e competenze di lite”. Esponeva l'attrice che alla propria dante causa, correntista Controparte_2 filiale di Brindisi via Appia sin dal 1998, nell'estate del 2016 veniva consigliato dall'allora direttrice della filiale, di investire parte dei propri risparmi in c.d. beni rifugio e, in particolare,
Con nell'acquisto di diamanti della società “Intermarket Diamond US s.p.a. (d'ora in poi ), rappresentata quale azienda leader nel settore, con esperienza quarantennale in materia di pietre da investimento, specializzata non solo nella fase della vendita ma, altresì, nel ricollocamento dei diamanti, nella conservazione degli stessi tramite deposito nei propri caveaux, oltre che nella quotazione delle pietre”.
Inoltre, l'attrice deduceva che, nel presentare alla IG.ra l'opportunità di investimento Per_1 come particolarmente profittevole, il personale della banca precisava che “i diamanti, a differenza dell'oro, divenuto fin troppo speculativo, fossero dei “beni rifugio” per eccellenza, destinati ad acquisire valore a causa del progressivo calo della produzione, anche in ragione della circostanza che i medesimi, liquidabili in tutto il mondo, non fossero soggetti alla tassazione sull'incremento di valore”.
Pertanto, in data 21.07.2016, la IG.ra sottoscriveva la proposta di acquisto “mossa dalle Per_1 così ottime referenze dell'operazione consigliata, in uno alla fiducia derivante da un rapporto quasi trentennale con la banca, rafforzato anche da pregressi investimenti”, destinando €.39.875,00 ripartiti come segue:
- n. 1 nel diamante di colore H, purezza IF, peso 1,00 carati, contraddistinto da certificato per il prezzo di €.21.307,00; NumeroDiPa_1
- n. 1 nel diamante di colore E, purezza IF, peso 0,50 carati, contraddistinto da certificato
IGI167503030, per il prezzo di €.9.284,00;
- n. 1 nel diamante di colore E, purezza IF, peso 0,50 carati, contraddistinto da certificato
, per il prezzo di €.9.284,00. NumeroDiC_1
L'attrice precisava che, sulla base della proposta l'importo di €.39.875,00 veniva corrisposto dalla mediante bonifico bancario del 09.09.2016 in favore della TR e su di un conto Per_1
corrente acceso presso la filiale della stessa con sede in Milano;
mentre i Controparte_2
diamanti venivano trattenuti presso i caveaux di IDB S.p.A. giusto regolare contratto di deposito n.100001565 del 28.7.2016.
Accadeva poi che la banca convenuta comunicava con raccomandata del 31.01.2019 di avere appreso dagli organi di stampa che, con sentenza del Tribunale di Milano n.43 del 10.01.2019, era stato dichiarato il fallimento della società IDB S.p.A., e che, i creditori e i terzi che vantavano diritti reali e mobiliari su cose in possesso del fallito potevano presentare domande di restituzione e/o insinuazione allo stato passivo del fallimento entro l'8.3.2019. Tuttavia, a seguito del decesso della IG.ra in data 22.03.2021 i diamanti venivano Per_1 consegnati all'attrice la quale scopriva che il valore reale dei diamanti risultava molto inferiore al prezzo corrisposto dalla dante causa al momento dell'acquisto e, segnatamente:
- “il diamante di colore H, purezza IF, peso 1,00 carati, contraddistinto da certificato
HDR1615645011, aveva un valore di $ 9.200, pari a € 8131,88 (in luogo dei corrisposti €
21.307,00);
- il diamante di colore E, purezza IF, peso 0,50 carati, contraddistinto da certificato
IGI167503030, aveva un valore di $ 1.100, pari a € 972,29 (in luogo dei corrisposti €
9.284,00);
- il diamante di colore E, purezza IF, peso 0,50 carati, contraddistinto da certificato
IGI185540402, aveva un valore di $ 1.100, pari a € 972,29 (in luogo dei corrisposti €
9.284,00)”.
Pertanto, l'attrice lamentava che la IG.ra aveva ricevuto dalla banca una Per_1 rappresentazione parziale ed ingannevole dell'investimento “qualificando il prezzo da corrispondere per l'acquisto come “quotazione di mercato” quando, e in realtà, il medesimo non Con solo era fissato unilateralmente ed arbitrariamente da , ma era notevolmente superiore rispetto
a quello riportato sul listino Rapaport, principale benchmark internazionale, utilizzato dai grossisti per definire i prezzi dei diamanti”.
Nel ritenere che, omettendo informazioni doverose sull'investimento, l'istituto bancario avrebbe Con avuto un ruolo determinante nella vendita di detti diamanti da parte di , secondo l'attrice la banca convenuta sarebbe incorsa in una responsabilità di natura contrattuale derivante dalla violazione del dovere di diligenza, informazione, e protezione del cliente.
Infine, a sostegno della propria domanda, l'attrice richiamava la decisione del 30.10.2017 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la quale, in un caso simile di vendita di diamanti tramite i canali bancari, IDB S.p.A. e gli istituti bancari erano stati sanzionati per violazione della disciplina consumeristica sulle pratiche commerciali scorrette.
Ritualmente costituitasi, (già ha, in via Controparte_1 Controparte_2
preliminare, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la stessa non sarebbe parte dei contratti per cui è causa, avendo svolto il ruolo di mero segnalatore e nel merito, ha in ogni caso contestato la fondatezza della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché la quantificazione del danno lamentato in quanto priva di alcun elemento di prova certo da cui dovrebbe emergere il valore attribuito dall'attrice ai diamanti.
La causa, istruita sulla base della documentazione in atti, è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni. La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
La condotta attribuita a fonda, secondo la prospettazione attorea, una Controparte_1
responsabilità contrattuale, che per contro l'istituto di credito contesta in ragione del fatto che i contratti sono stati stipulati dall'attrice con IDB S.p.a., e che al più lo stesso avrebbe assunto il ruolo di mero segnalatore, in ogni caso estraneo ai contratti di acquisto di diamanti perfezionatisi inter alios, senza peraltro contestare l'illiceità della condotta posta in essere da IDB S.p.A., essendo limitata ad eccepire la propria estraneità rispetto all'attività di vendita dei diamanti.
Peraltro, come oramai noto, anche il Consiglio di Stato, pronunciatosi con la sentenza n.2081/2021 in merito alla sanzione irrogata dalla AGCM nei confronti delle diverse banche che avevano svolto la medesima attività oggi attribuita alla ha avuto modo di riconoscere che anche Controparte_1
la IDB S.p.A. aveva rappresentato in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, fissato in maniera autonoma dal professionista e tale da comprendere costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra, ma presentato come quotazione di mercato, l'andamento dei quali veniva pubblicato, a pagamento, su giornali economici;
b)
l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni” e messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.
Ciò posto, nel caso di specie, sebbene la banca convenuta non fosse il soggetto offerente dei diamanti e dunque fosse rimasta formalmente estranea al contratto di compravendita, è pacifico, non contestato e, peraltro, ammesso dalla stessa banca convenuta, che quest'ultima abbia effettivamente svolto attività di segnalazione dell'affare e di collegamento tra la propria cliente e la Con TR , trasmettendo alla prima le informazioni predisposte, curate e inviatele dalla seconda.
Quella posta in essere dalla banca convenuta, è consistita in un'attività di segnalazione e di collegamento, idonea a creare tra sé ed il cliente una qualificata relazione da c.d. contatto sociale, connotata dall'assunzione da parte della banca di precisi doveri di informazione e protezione verso il cliente-consumatore.
Attraverso un siffatto modus operandi, l'attività posta in essere nel corso delle trattative dai Con dipendenti di banca, all'epoca canale di vendita di , volta alla divulgazione ed illustrazione del contenuto di apposite brochure promozionali messe a disposizione da quest'ultima, aveva quantomeno rafforzato nella IG.ra il ragionevole affidamento circa l'attendibilità delle Per_1
informazioni così trasmessegli e la convenienza dell'operazione in tal modo incentivata, inducendola alla conclusione di un'operazione commerciale rivelatasi altamente onerosa mediante dati e rassicurazioni non veritieri ed ingannevoli soprattutto in merito al prezzo di compravendita che, diversamente da quanto proclamato, non era, in realtà, quotato sul mercato di riferimento e che non era affatto frutto di oggettive rilevazioni periodiche da parte di organismi a ciò accreditati, nonché in ordine all'andamento, stabile e progressivamente remunerativo, dell'investimento lato sensu inteso.
L'attività promozionale, divulgativa ed illustrativa svolta dalla banca per il tramite del proprio personale dipendente e all'interno dei propri locali, ha generato tra banca e la IG.ra una Per_1
relazione di natura negoziale, da c.d. contatto sociale, parallela a quella di compravendita intercorsa
Con tra ricorrente e , da cui sono scaturiti a carico della banca dei precisi obblighi di protezione verso il proprio cliente-consumatore e, segnatamente, doveri di fornire informazioni corrette e trasparenti circa la natura, l'oggetto e lo sviluppo dell'operazione commerciale dalla stessa promossa.
Questo giudicante ritiene che tali elementi siano sufficienti a fondare la responsabilità di
[...]
per la violazione degli obblighi informativi e protettivi nei confronti della propria CP_1
cliente, odierna attrice, nascenti da un contatto sociale qualificato.
Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata in materia “si ha un contatto sociale qualificato, idoneo ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni, laddove sia ravvisabile una relazione, volontariamente istauratasi, tra due soggetti determinati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.”
(Trib. di Milano n.5876 del 4.07.2021).
Inoltre, da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato, non già obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n.24071 del 13.10.2017).
La banca ha, infatti, l'obbligo di ben gestire il capitale dei propri clienti, dovendo assumersi in tale obbligo anche la corretta informazione sulle pratiche di investimento dalla stessa consigliate o anche soltanto “meramente segnalate”.
In particolare, la banca deve, segnalare al proprio cliente l'effettivo utilizzo delle somme da questi versate, specificando quali importi, e in quale misura, sono destinati a servizi e/o oneri aggiuntivi rispetto al mero prezzo delle pietre e giustificare in tal modo al proprio cliente il prezzo da questi pagato alla società TR delle stesse;
detta segnalazione appare ancor più doverosa laddove proprio l'attività di “segnalazione” sia remunerata dalla TR (Corte appello Bologna sez. III,
n.1571 del 24.07.2024).
I giudici di merito (v. ad es. Trib. Verona del 23.5.2019) hanno, inoltre, precisato che il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto impone a ciascuna delle parti del rapporto contrattuale di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge.
La violazione de predetti doveri di protezione – consistenti nell'aver omesso di porre in essere procedure volte a garantire la correttezza delle informazioni fornite dal venditore e la trasparenza sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, in ordine sia alle commissioni applicate, che all'effettivo valore commerciale, che alle possibilità di rivendita delle pietre preziose - costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato.
Venendo al caso di specie, non v'è dubbio che la sia un soggetto qualificato e che, pertanto, CP_2 fosse tenuta a conformare la propria condotta in modo da non ledere l'affidamento legittimamente riposto dalla propria cliente nella serietà e trasparenza della stessa.
Al contrario, come detto, sottoponendo alla propria cliente l'acquisto di Controparte_1
diamanti da investimento di IDB S.p.A. ha violato gli obblighi di buona fede, di protezione, e di informazione, ricavabili dagli artt. 2 Cost, 1175 e 1375 c.c.; ed, infatti, l'istituto di credito ha presentato come veritiere le informazioni provenienti da IDB S.p.A., così disattendo all'obbligo di fornire informazioni corrette e complete ma, soprattutto, reali, circa l'investimento proposto, ed in tal modo ha indotto la propria cliente, stante le rassicurazioni provenienti dalla direttrice di filiale, ad acquistare i diamanti.
Così accertata la responsabilità di e passando ad esaminare la quantificazione Controparte_1
del danno lamentato che, in tesi, consisterebbe nel pregiudizio subito in esecuzione del contratto di acquisto e segnatamente nella differenza tra il prezzo pagato dalla IG.ra e il reale valore Per_1
dei diamanti, determinato sulla base dei parametri Rapaport, il listino che esprime valori (in dollari) di riferimento universalmente riconosciuti in linea con l'orientamento della giurisprudenza consolidatasi in materia, (Trib. di Verona del 23.05.2019 e Trib. di Verona del 15.01.2021).
Il giudicante ritiene condivisibile la domanda attorea anche in parte qua.
Ed invero il danno subito corrisponde all'esborso dalla stessa sostenuto per l'acquisto dei diamanti, previa necessaria decurtazione dell'effettivo valore degli stessi, in considerazione del fatto che l'attrice è effettivamente entrata in possesso dei diamanti a seguito della richiesta di restituzione inoltrata ad IDB S.p.A. in data 4.03.2019 (doc. 7 fascicolo parte attrice).
Sul quantum, l'attrice ha dedotto che il valore presumibile dei diamanti si aggira al massimo ad €.10.076,46, a fronte di un corrispettivo versato pari ad €.39.875,00.
Chi giudica ritiene corretta la stima dell'effettivo valore dei diamanti per come dedotta dall'attrice, essendo stata ottenuta a mezzo di un raffronto con il valore per carato dei diamanti della stessa purezza e dello stesso colore di quelli acquistati, indicato nel listino Rapaport per l'anno di riferimento (doc. 11 fascicolo di parte attrice).
Ribadito che la circostanza per cui i diamanti venduti dalla IDB S.p.a. avessero un valore notevolmente inferiore al prezzo pagato dalla clientela deve ritenersi pacifico e comunque già oggetto di accertamento da parte dell'AGCM del 30.10.2017 e confermato dal TAR Lazio, il pregiudizio alla cliente deve ritenersi provato nei limiti della somma di €.29.798,54, pari alla differenza fra il prezzo versato per il loro acquisto dalla ed il valore effettivo di mercato. Per_1
Risulta, infine, destituita di fondamento la difesa della banca nella parte in cui invoca un concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c., atteso che l'attrice si è determinata ad acquistare i diamanti in conseguenza delle pratiche commerciali scorrette poste in essere, in concorso, da IDB S.p.A. e da né risulta che la cliente fosse consapevole ovvero attraverso la normale Controparte_1
diligenza, avrebbe potuto rendersi conto del fatto che la vendita dei diamanti, era stato proposto ad un prezzo notevolmente superiore all'effettivo valore di mercato.
Vertendosi in ipotesi di concorso di più soggetti nella causazione del danno, i medesimi ne devono rispondere in solido a norma dell'art.2055 c.c.
Pertanto, deve essere condannata al pagamento a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno la somma di €.29.798,54 in favore di in qualità di erede testamentaria della IG.ra Parte_1
Persona_1
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e ss. modif.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di già in persona del legale rapp.te Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea, e per l'effetto condanna corrispondere in Controparte_1
favore di , a titolo di risarcimento del danno, la somma di €.29.798,54 oltre Parte_1
interessi ex art 1284 c.c. con decorrenza dalla domanda sino al saldo effettivo;
2. condanna lla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si Controparte_1 liquida in €.545,00 per le borsuali ed €.7.616,00 per compensi oltre spese generali, IVA e
C.P.A.
Così deciso in Brindisi in data 30.01.2025. IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.