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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/05/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1236/2024 promossa da:
, nata a [...], il Parte_1
20/04/1954, con l'avv.to GUERRIERI SANTO FRANCESCO
-RICORRENTE- nei confronti di
, nato a [...], il [...], contumace CP_1
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del solo procuratore della ricorrente, di cui al verbale di udienza del 28 gennaio
2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in SQUINZANO
(LE), il 18/06/1978 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di SQUINZANO (LE), al n. 4, P. I, anno 1978).
Dall'unione coniugale non sono nati i figli.
Con sentenza n. 3182/2022, pubblicata in data 14.11.2022, il Tribunale di
Lecce dichiarava la separazione personale tra i coniugi. Con ricorso depositato il 21/02/2024, parte ricorrente chiedeva, originariamente, dichiararsi la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, per cui è procedimento, alle medesime condizioni della separazione, id est senza condizioni di sorta.
Narrava che: -a far data dalla separazione, i coniugi non avevano ripristinato una comunione materiale e spirituale;
-in data 09.06.2021, ella aveva sporto querela, nei confronti del coniuge, per violazione degli obblighi di assistenza familiare;
-ella conviveva con altro uomo;
-nel 2023, il reddito complessivo del suo nucleo familiare era pari ad euro 10.999,56.
Nessuno si costituiva per CP_1
All'udienza del 28.01.2025, il procuratore di parte ricorrente, previa autorizzazione del giudicante, precisava le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile, per cui è causa, con integrale compensazione delle spese processuali. Tanto veniva richiesto, anche a rettifica della richiesta inizialmente rassegnata nel ricorso introduttivo, alla luce della reale natura giuridica del matrimonio di cui trattasi, quale la stessa è univocamente desumibile dalle risultanze anagrafiche, sopra riprodotte.
In data 03.04.2024, perveniva il parere del PM.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha dichiarato di aver interrotto ogni rapporto con il coniuge, a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 2 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, il Tribunale ritiene senz'altro meritevole di accoglimento la richiesta reiteratamente formulata dall'odierna ricorrente, volta all'emissione di un provvedimento definitivo, che dichiari sic et simpliciter il divorzio, in assenza, quindi, di condizioni di sorta. Si ponga mente, da un lato, al dato oggettivo dell'assenza di prole, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta. Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio, sussistendo, peraltro, richiesta in tal senso di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, introdotto, con domanda proposta, in data 21 febbraio 2024, da
, nata a [...], il Parte_1
20/04/1954 contro , nato a [...], il CP_1
19/03/1955, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in
SQUINZANO (LE), il 18/06/1978 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SQUINZANO (LE), al n. 4, P. I, anno 1978);
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile di competenza, per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Lecce, 30 aprile 2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1236/2024 promossa da:
, nata a [...], il Parte_1
20/04/1954, con l'avv.to GUERRIERI SANTO FRANCESCO
-RICORRENTE- nei confronti di
, nato a [...], il [...], contumace CP_1
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del solo procuratore della ricorrente, di cui al verbale di udienza del 28 gennaio
2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in SQUINZANO
(LE), il 18/06/1978 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di SQUINZANO (LE), al n. 4, P. I, anno 1978).
Dall'unione coniugale non sono nati i figli.
Con sentenza n. 3182/2022, pubblicata in data 14.11.2022, il Tribunale di
Lecce dichiarava la separazione personale tra i coniugi. Con ricorso depositato il 21/02/2024, parte ricorrente chiedeva, originariamente, dichiararsi la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, per cui è procedimento, alle medesime condizioni della separazione, id est senza condizioni di sorta.
Narrava che: -a far data dalla separazione, i coniugi non avevano ripristinato una comunione materiale e spirituale;
-in data 09.06.2021, ella aveva sporto querela, nei confronti del coniuge, per violazione degli obblighi di assistenza familiare;
-ella conviveva con altro uomo;
-nel 2023, il reddito complessivo del suo nucleo familiare era pari ad euro 10.999,56.
Nessuno si costituiva per CP_1
All'udienza del 28.01.2025, il procuratore di parte ricorrente, previa autorizzazione del giudicante, precisava le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile, per cui è causa, con integrale compensazione delle spese processuali. Tanto veniva richiesto, anche a rettifica della richiesta inizialmente rassegnata nel ricorso introduttivo, alla luce della reale natura giuridica del matrimonio di cui trattasi, quale la stessa è univocamente desumibile dalle risultanze anagrafiche, sopra riprodotte.
In data 03.04.2024, perveniva il parere del PM.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha dichiarato di aver interrotto ogni rapporto con il coniuge, a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 2 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, il Tribunale ritiene senz'altro meritevole di accoglimento la richiesta reiteratamente formulata dall'odierna ricorrente, volta all'emissione di un provvedimento definitivo, che dichiari sic et simpliciter il divorzio, in assenza, quindi, di condizioni di sorta. Si ponga mente, da un lato, al dato oggettivo dell'assenza di prole, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta. Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio, sussistendo, peraltro, richiesta in tal senso di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, introdotto, con domanda proposta, in data 21 febbraio 2024, da
, nata a [...], il Parte_1
20/04/1954 contro , nato a [...], il CP_1
19/03/1955, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in
SQUINZANO (LE), il 18/06/1978 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SQUINZANO (LE), al n. 4, P. I, anno 1978);
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile di competenza, per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Lecce, 30 aprile 2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore