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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere rel.
- dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
2.04.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3037/23 R.G.
TRA rappresentato e difeso dagli avv. A. Rianna e I. Maselli
Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona Controparte_1
del Presidente legale rappresentante p.t. – rappresentato e difeso dall'avv. D. Ardolino
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 7.12.2023 ha adito questa Corte di Appello Parte_1 impugnando la sentenza n. 5093 dell'8.09.2023 del Tribunale di Napoli che – dichiarando cessata la materia del contendere sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento dei ratei di assegno di invalidità civile dopo la notifica del decreto di omologa del relativo requisito sanitario – ha compensato per metà le spese di lite, condannando l' al pagamento CP_1
della parte residua liquidata in euro 800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con distrazione ai procuratori anticipatari.
Censura il capo della sentenza che ha disposto la parziale compensazione delle spese di lite ritenendo la erroneità della motivazione del giudice di prime cure, fondata sulla circostanza dell'avvenuto pagamento dopo la notifica del ricorso di primo grado.
Ha concluso affinché, in riforma della gravata sentenza, si accertasse e dichiarasse il diritto dell'appellante alla liquidazione dell'ulteriore metà delle spese del giudizio di
1 primo grado stabilite secondo i parametri stabiliti dal D.M 55/2014 di riferimento oltre
IVA CPA e spese generali;
per l'effetto condannarsi l' al pagamento delle ulteriori CP_1
spese di lite del giudizio di primo grado stabilite secondo i parametri del D.M.55/2014 di riferimento, oltre IVA CPA e spese generali con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore degli avvocati antistatari
L' , costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
*****
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
In ordine alla compensazione delle spese di giudizio si evidenzia che l'art. 91 del c.p.c stabilisce: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Tale articolo prevede il c.d. principio della soccombenza, principio mitigato dal successivo art. 92 c.p.c. che al secondo comma oggi, così come modificato, prevede: “Se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale). In tale ultimo caso il giudice di merito decide, in virtù di una valutazione insindacabile in sede di legittimità, quale delle parti deve essere condannata alle spese e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione parziale. Il secondo comma è stato prima aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009,
n. 69 con la quale i "giusti motivi" della precedente formulazione sono stati sostituiti dalle
"gravi ed eccezionali ragioni", che hanno un significato più restrittivo, qualificando così la compensazione come evento eccezionale. Oggi il comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, ed i casi di compensazione delle spese di giudizio sono stati ulteriormente ridotti e limitati al caso della soccombenza reciproca, ovvero al caso della assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza.
2 La disposizione de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 che ha ampliato la possibilità della compensazione anche alle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (rispetto a quelle normate).
Le riforme che si sono succedute nel tempo mostrano con chiarezza la volontà del legislatore di limitare e comprimere la discrezionalità del giudice in merito alla liquidazione delle spese processuali, il Giudice, infatti, ove non ricorrano i presupposti per la compensazione, deve applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese legali.
Per quanto riguarda in particolare la ipotesi di cessata materia del contendere la Suprema
Corte ha di recente ribadito (Cass. Civ. 14036/2024) che “ il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. In particolare in tema di spese giudiziali, ha ritenuto che le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della
Corte costituzionale, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità”
Ciò premesso in diritto è da ritenere in fatto che nel caso in esame, perfettamente sovrapponibile a quello analizzato dalla Suprema Corte nella pronunzia su citata, non ricorra nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., infatti, unico integrale virtuale soccombente risulta essere l'ente previdenziale, né nel caso di specie possono essere ravvisati elementi di novità, ovvero gravi ed eccezionali ragioni, tanto che il giudice di prime cure nella motivazione parla di “ pagamento intervenuto dopo la notifica del ricorso” .
Ma tale circostanza non può giustificare la compensazione, neppure parziale, delle spese di lite essendo il parte totalmente vittoriosa in senso virtuale, considerato proprio Pt_1 che il pagamento è stato dall' effettuato nel giugno 2023 dopo l'inutile espletamento CP_1
3 dell'iter amministrativo e l'inutile spirare dei termini normativamente previsti per la liquidazione dei ratei di assegno di invalidità civile dopo la omologa del 19.10.2022
(notificata nel novembre 2022).
Non essendovi prova alcuna che l' abbia comunicato al ricorrente il prospetto di CP_1
liquidazione del mese di aprile 2023.
Il codice di procedura civile, dopo gli ultimi ritocchi, prevede che la compensazione delle spese legali al termine della causa può avvenire solo per motivi eccezionali e cioè in caso di: soccombenza reciproca;
se la questione trattata è di assoluta novità; se muta la giurisprudenza rispetto alle questioni principali della causa, o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni non ravvisabili nel pagamento della pretesa avvenuto non spontaneamente ma dopo la notifica del ricorso giudiziario, limitatamente all'attività difensiva compiuta.
Vanno, pertanto, riconosciute in favore dell'appellante la ulteriore metà delle spese di lite del primo grado che, in assenza di ogni indicazione sul valore originario della causa e di censura sul quantum liquidato dal giudice di prime cure , non possono che essere liquidate nella residua metà oggetto di compensazione, indi in euro 800,00.
L'appello va, indi, accolto nei limiti che precedono.
Le spese di lite del presente grado, liquidate nel minimo per la serialità della controversia, tenuto conto del modesto valore accertato della causa ed esclusa la fase di trattazione , seguono la soccombenza dell' . CP_1
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per lo effetto, condanna l' al pagamento CP_1
dell'ulteriore metà (rispetto a quanto già liquidato in sede di prime cure) delle spese di lite del primo grado che liquida in euro 800,00, oltre IVA e CPA da attribuire ai procuratori per dichiarato anticipo;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 300,00 CP_1
oltre IVA e CPA da attribuire ai procuratori per dichiarato anticipo.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere rel.
- dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
2.04.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3037/23 R.G.
TRA rappresentato e difeso dagli avv. A. Rianna e I. Maselli
Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona Controparte_1
del Presidente legale rappresentante p.t. – rappresentato e difeso dall'avv. D. Ardolino
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 7.12.2023 ha adito questa Corte di Appello Parte_1 impugnando la sentenza n. 5093 dell'8.09.2023 del Tribunale di Napoli che – dichiarando cessata la materia del contendere sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento dei ratei di assegno di invalidità civile dopo la notifica del decreto di omologa del relativo requisito sanitario – ha compensato per metà le spese di lite, condannando l' al pagamento CP_1
della parte residua liquidata in euro 800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con distrazione ai procuratori anticipatari.
Censura il capo della sentenza che ha disposto la parziale compensazione delle spese di lite ritenendo la erroneità della motivazione del giudice di prime cure, fondata sulla circostanza dell'avvenuto pagamento dopo la notifica del ricorso di primo grado.
Ha concluso affinché, in riforma della gravata sentenza, si accertasse e dichiarasse il diritto dell'appellante alla liquidazione dell'ulteriore metà delle spese del giudizio di
1 primo grado stabilite secondo i parametri stabiliti dal D.M 55/2014 di riferimento oltre
IVA CPA e spese generali;
per l'effetto condannarsi l' al pagamento delle ulteriori CP_1
spese di lite del giudizio di primo grado stabilite secondo i parametri del D.M.55/2014 di riferimento, oltre IVA CPA e spese generali con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore degli avvocati antistatari
L' , costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
*****
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
In ordine alla compensazione delle spese di giudizio si evidenzia che l'art. 91 del c.p.c stabilisce: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Tale articolo prevede il c.d. principio della soccombenza, principio mitigato dal successivo art. 92 c.p.c. che al secondo comma oggi, così come modificato, prevede: “Se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale). In tale ultimo caso il giudice di merito decide, in virtù di una valutazione insindacabile in sede di legittimità, quale delle parti deve essere condannata alle spese e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione parziale. Il secondo comma è stato prima aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009,
n. 69 con la quale i "giusti motivi" della precedente formulazione sono stati sostituiti dalle
"gravi ed eccezionali ragioni", che hanno un significato più restrittivo, qualificando così la compensazione come evento eccezionale. Oggi il comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, ed i casi di compensazione delle spese di giudizio sono stati ulteriormente ridotti e limitati al caso della soccombenza reciproca, ovvero al caso della assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza.
2 La disposizione de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 che ha ampliato la possibilità della compensazione anche alle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (rispetto a quelle normate).
Le riforme che si sono succedute nel tempo mostrano con chiarezza la volontà del legislatore di limitare e comprimere la discrezionalità del giudice in merito alla liquidazione delle spese processuali, il Giudice, infatti, ove non ricorrano i presupposti per la compensazione, deve applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese legali.
Per quanto riguarda in particolare la ipotesi di cessata materia del contendere la Suprema
Corte ha di recente ribadito (Cass. Civ. 14036/2024) che “ il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. In particolare in tema di spese giudiziali, ha ritenuto che le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della
Corte costituzionale, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità”
Ciò premesso in diritto è da ritenere in fatto che nel caso in esame, perfettamente sovrapponibile a quello analizzato dalla Suprema Corte nella pronunzia su citata, non ricorra nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., infatti, unico integrale virtuale soccombente risulta essere l'ente previdenziale, né nel caso di specie possono essere ravvisati elementi di novità, ovvero gravi ed eccezionali ragioni, tanto che il giudice di prime cure nella motivazione parla di “ pagamento intervenuto dopo la notifica del ricorso” .
Ma tale circostanza non può giustificare la compensazione, neppure parziale, delle spese di lite essendo il parte totalmente vittoriosa in senso virtuale, considerato proprio Pt_1 che il pagamento è stato dall' effettuato nel giugno 2023 dopo l'inutile espletamento CP_1
3 dell'iter amministrativo e l'inutile spirare dei termini normativamente previsti per la liquidazione dei ratei di assegno di invalidità civile dopo la omologa del 19.10.2022
(notificata nel novembre 2022).
Non essendovi prova alcuna che l' abbia comunicato al ricorrente il prospetto di CP_1
liquidazione del mese di aprile 2023.
Il codice di procedura civile, dopo gli ultimi ritocchi, prevede che la compensazione delle spese legali al termine della causa può avvenire solo per motivi eccezionali e cioè in caso di: soccombenza reciproca;
se la questione trattata è di assoluta novità; se muta la giurisprudenza rispetto alle questioni principali della causa, o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni non ravvisabili nel pagamento della pretesa avvenuto non spontaneamente ma dopo la notifica del ricorso giudiziario, limitatamente all'attività difensiva compiuta.
Vanno, pertanto, riconosciute in favore dell'appellante la ulteriore metà delle spese di lite del primo grado che, in assenza di ogni indicazione sul valore originario della causa e di censura sul quantum liquidato dal giudice di prime cure , non possono che essere liquidate nella residua metà oggetto di compensazione, indi in euro 800,00.
L'appello va, indi, accolto nei limiti che precedono.
Le spese di lite del presente grado, liquidate nel minimo per la serialità della controversia, tenuto conto del modesto valore accertato della causa ed esclusa la fase di trattazione , seguono la soccombenza dell' . CP_1
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per lo effetto, condanna l' al pagamento CP_1
dell'ulteriore metà (rispetto a quanto già liquidato in sede di prime cure) delle spese di lite del primo grado che liquida in euro 800,00, oltre IVA e CPA da attribuire ai procuratori per dichiarato anticipo;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 300,00 CP_1
oltre IVA e CPA da attribuire ai procuratori per dichiarato anticipo.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
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