Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. TO Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 02/03/2016 al n. 2145 R.G., avente ad oggetto: uso della cosa comune;
actio negatoria; impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.
TRA
e , rappresentato e difeso dall'avv. Anania Parte_1 CP_1
Nicodemo;
- ATTORI -
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Angela Lodato;
PA
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e citavano Parte_1 CP_1 in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno Carmine Vitale, e PA [...]
chiedendo: Parte_2
“1) accertare e dichiarare che l'apposizione di lucchetto, da parte dei convenuti, al cancello d'accesso al porcile comune, costituisce atto illegittimo perché limitativo della pari facoltà d'uso dell'area da parte delle attrici;
per l'effetto condannare i sigg.ri e nonché la sig.ra CP_3 PA Parte_2
a consegnare copia delle chiavi d'accesso al detto porcile o comunque a consentirvi il libero accesso mediante rimozione del lucchetto;
1
l'effetto ordinarsi al sig. di cessare le molestie consistite nel reclamare la titolarità PA esclusiva del detto fondo;
3) accertare e dichiarare come illegittima l'installazione delle due telecamere di ripresa direzionate rispettivamente sul cortile comune e sull'area di ingresso comune;
per l'effetto condannare il sig. _4 alla loro rimozione;
[...]
4) con condanna alle spese di lite, oltre contributo forfetario e accessori di legge, con attribuzione”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e PA
, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per materia del Giudice Parte_2 adito, nel merito, avversando la pretesa attorea e spiegando domande riconvenzionali.
Assegnata la causa a sentenza, il Giudice di Pace di Salerno, dichiarata la contumacia del convenuto accoglieva l'eccezione di incompetenza per materia ed _4 indicava il Tribunale di Salerno quale foro competente.
Con comparsa in riassunzione, ex art. 50 c.p.c., regolarmene notificata, Parte_1
e convenivano innanzi al Tribunale di Salerno e CP_1 PA [...]
, esponendo che i ER e – danti causa Parte_2 _4 PA delle attrici – sarebbero stati comproprietari, unitamente ai fratelli TO e – Per_1 quest'ultimo dante causa della originaria convenuta e del convenuto Parte_2
– del fondo sito in Cetara e identificato nel C.T. al fg. 6 part. 890 PA dell'estensione di are 1,88 pervenuto loro per atto di donazione per notar del Per_2
25/03/68, regolarmente trascritto;
che con atto per notar del 17/01/77 (rep. Per_3
8413 - racc. 4955) il sig. – padre dei ridetti fratelli, nonché delle sigg.re Persona_4 ed – avrebbe donato e trasferito a tutti i figli un compreso di case di CP_5 CP_6 vecchia costruzione in Cetara, alla via Vallone, costituito da piano terra, piano rialzato, e primo piano;
che nello stesso atto le germane ed avrebbero ceduto i CP_5 CP_6 propri diritti, acquisiti sulla detta consistenza, ai fratelli, i quali avrebbero proceduto alla seguente divisione: a sarebbe stata assegnata ed attribuita una parte del PA compreso di case in Cetara e precisamente la porzione costituita dalla piccola casetta di abitazione con antistante piccola porzione di terrazzo-ingresso di due camere, cucina e gabinetto al primo piano con annesso piccolo ripostiglio al pian terreno con accesso da cortile comune;
al sig. sarebbe stata assegnata e attribuita un'altra Persona_5 porzione del compreso e precisamente la porzione costituita dalla casetta di abitazione con antistante cortile e piccolo ripostiglio avente accesso dal cortile comune composto da una camera con cucina al piano terra e da una camera con gabinetto al piano rialzato, con annessa porzione di terreno;
al sig. la restante porzione del compreso _4 di case in Cetara alla via Vallone e precisamente la porzione costituita da due camere con
2 cucinino al pian terreno e da una camera con gabinetto al primo piano con annesso un piccolo ripostiglio nel cortile comune e con annessa la terrazza di copertura della cantina e una porzione di terreno.
Le attrici rilevavano che, nel medesimo atto, i ER vitali avrebbero stabilito di comune accordo che sarebbe rimasto comune il locale cantina ed il relativo accesso esistente, oltre che il cortile al piano terra e l'ingresso alle rispettive abitazioni di primo piano ivi compresa la terrazza-ingresso antistante, nonché l'area di copertura dell'intero compreso di case.
Le attrici riportavano, inoltre, che la sig.ra sarebbe subentrata nella Parte_1 totale disponibilità dei suddetti beni di originaria proprietà del padre e _4 della madre mediante atto di donazione per notar del 16/07/06; CP_7 Per_6 che la sig.ra , invece, sarebbe divenuta contitolare, insieme a CP_1 CP_8
e a , della consistenza immobiliare appartenuta al suo de cuius
[...] Persona_4
a seguito di successione ereditaria;
che alla morte del germano PA [...]
gli sarebbero succeduti in qualità di eredi la moglie nonché i Per_5 Parte_2 figli (convenuto nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, ma rimasto CP_3 contumace), , (convenuto nel presente giudizio) e . CP_9 P_ Persona_4
Le attrici esponevano, poi, che i tre fratelli e fin dalla CP_3 P_ Per_1 costruzione, si sarebbero serviti pacificamente e liberamente del locale cantina e del relativo porcile, rispettando reciprocamente l'eguale diritto degli altri comproprietari;
che, tuttavia, a seguito di successivi dissidi con alcuni degli eredi del defunto sig.
[...]
, sarebbe stato dagli stessi apposto, in via arbitraria, un lucchetto al cancello Per_5
d'ingresso del recinto di stazionamento degli animali (cd. porcile), impedendone l'accesso alla sig.ra ed allo zio (all'epoca in vita), padre Parte_1 PA della costituita che, pertanto, questi ultimi si sarebbero visti costretti ad intimare CP_1 agli eredi del sig. la consegna delle chiavi, richiesta che sarebbe stata Persona_5 rinnovata con missiva a firma di legale di fiducia;
che a tali missive non sarebbe stato dato alcun riscontro.
Inoltre, esse riferivano che il sig. (padre della sig.ra , fin _4 Parte_1 dall'acquisto della consistenza immobiliare su descritta ha avuto il libero e pacifico godimento del terreno sul quale insiste anche il locale cantina, identificato nel fg. 6, part. 890, terreno del quale nel 2006 avrebbe acquisito la proprietà la sig.ra Parte_1 con il suddetto atto di donazione;
che, a seguito di dissidi intervenuti fra la sig.ra ed il sig. quest'ultimo avrebbe iniziato a reclamarne la Parte_1 PA proprietà esclusiva.
Riportavano, infine, le attrici che sul varco d'accesso all'abitazione del sig.
[...]
sarebbe stata apposta una telecamera di sorveglianza direzionata verso il P_
3 cortile che, in forza dei titoli suindicati, costituirebbe area comune anche alle attrici e che tale apposizione avrebbe leso le deducenti nel pacifico godimento dell'area comune;
che un'altra telecamera sarebbe stata apposta dinanzi ad altro ingresso a monte, pure comune alle parti in causa, dal quale si accede alle abitazioni tanto delle attrici che dei convenuti;
che tale apposizione sarebbe stata illegittima.
Si costituivano in giudizio e i quali sostanzialmente Parte_2 PA ribadivano le richieste formulate in sede di costituzione innanzi al Giudice di Pace di Salerno, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e spiegando domanda riconvenzionale.
In particolare, i convenuti eccepivano preliminarmente la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari del porcile, sig.ri e _4
, quali eredi del sig. . Persona_7 Persona_5
Nel merito, deducevano di essere proprietari esclusivi, per titolo e per possesso, del porcile e del cortile antistante e di non aver leso il diritto alla privacy delle attrici, apponendo le telecamere, in quanto il videocitofono da lui installato sarebbe entrato in funzione solo al momento della chiamata alla sua abitazione.
In ordine alla domanda riconvenzionale, essi convenuti esponevano che il locale cantina di proprietà comune alle attrici, benché liberamente accessibile, di fatto sarebbe stato interamente ingombrato da materiale vario di proprietà delle sole attrici;
che allo stesso modo, la sig.ra avrebbe ingombrato il vano scala e il terrazzo comune Parte_1 con una scala in legno, con piante ed altro, senza alcun assenso degli altri proprietari;
che la medesima avrebbe realizzato finestre con apertura del battente verso Parte_1
l'esterno dell'ingresso del cortile comune.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni:
“- rigetti la domanda proposta dalle attrici;
- accolga la spiegata riconvenzionale e, per l'effetto, ordini alle attrici riconvenute di eliminare i denunciati abusi;
- condanni le attrici riconvenute al pagamento delle spese processuali”.
Con ordinanza del 09/06/2016, il Giudice disponeva che fosse acquisito il fascicolo del giudizio celebrato davanti al Giudice di Pace di Salerno.
Con ordinanza del 29/06/2017, il Giudice, tenuto conto delle peculiarità fattuali della vicenda che vedeva contrapposte le parti in causa e delle questioni che essa sottendeva, riteneva ricorrere i presupposti che, per ragioni di comunanza della causa, rendevano opportuno, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., che il giudizio si svolgesse anche in confronto degli ulteriori comproprietari non citati. Pertanto, ordinava l'intervento in giudizio dei
4 sig.ri e , con notifica da effettuare nei termini di legge, fissando Persona_4 CP_9
l'udienza dell'11/01/2018 per il prosieguo della causa.
Con istanza a firma congiunta, i procuratori di parte attrice e di parte convenuta, avv.ti Michele Rotondo e Cristina Crescenzo, ritenendo venuti meno i presupposti che avrebbero reso necessaria la chiamata in causa dei suddetti comproprietari, in ragione della definitiva assegnazione, in favore del solo sig. , dei diritti rinvenienti PA dalla successione del defunto genitore sig. , giusto atto per notar Persona_5 [...] del 14/09/16, chiedevano la revoca dell'ordinanza del 29/06/2017, non Per_8 persistendo più alcuni interesse degli stessi a seguito dell'intervenuta divisione.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 22/03/2021 il Giudice, ritenendo non più necessaria l'integrazione del contraddittorio, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, del Codice di procedura civile.
Con ordinanza del 10/05/2022 il Giudice riteneva ammissibile la prova testimoniale richiesta da parte attrice, mentre riteneva inammissibile la prova testimoniale articolata da parte convenuta, perché vertente su circostanze di fatto mai allegate o perché avente ad oggetto quesiti generici, valutativi e irrilevanti ai fini del decidere.
All'udienza del 19/05/2023 il procuratore di parte convenuta depositava certificato di morte della propria assistita Parte_2
Il Giudice, pertanto, dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 30/06/2023 le attrici chiedevano di fissare udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con decreto del 07/07/2023 il Giudice fissava l'udienza di prosecuzione del giudizio alla data del 20/10/2023, onerando parte ricorrente in riassunzione alla notifica del ricorso e del decreto.
All'udienza del 20/10/2023, dato atto che nessuno fosse comparso per gli eredi di rinviava all'udienza del 17/05/2024 per l'escussione dei testi. Parte_2
Con ordinanza del 20/11/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini abbreviati (20+10), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Si dà atto che il presente fascicolo è stato assegnato al sottoscritto con provvedimento presidenziale in data 9/01/2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Regolarità della notifica.
In ragione delle eccezioni di rito formulate da parte convenuta in sede di comparsa conclusionale, si rende necessario premettere quanto segue.
5 Parte convenuta sostiene che le attrici avrebbero dovuto notificare la comparsa di riassunzione anche nei confronti del convenuto dichiarato contumace nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace, sicché la mancata notificazione anche nei confronti di avrebbe determinato un significativo vizio procedurale. _4
Parte attrice, dal canto suo, ritiene, invece, che l'atto di riassunzione non rientrerebbe fra gli atti per i quali l'art. 292 c.p.c. impone la notifica al contumace.
L'eccezione formulata da parte convenuta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Preme evidenziare come l'art. 292 c.p.c. elenchi una serie di atti che tassativamente devono essere notificati al contumace e, fra questi, non figura l'atto di riassunzione.
Invero, sul punto, la Corte di cassazione ha stabilito che “in tema di notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, in base al combinato disposto degli artt. 292 cod. proc. civ. e 125 disp. att. cod. proc. civ., le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, tra le quali rientra incontestatamente quella conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo, non richiedono la notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, mentre, al contrario, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione” (Cass., sez. II, n. 13981 del 24/06/2011).
Tale orientamento è stato anche recentemente ribadito nella sentenza n. 26800 del 12/09/2022 della Corte a mente della quale “La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell'attore non richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, posto che gli eredi subentrano al loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui quest'ultimo si trovava, senza poter operare alcuna sostanziale modificazione delle domande e delle eccezioni già precedentemente proposte in giudizio”.
La Corte ha ritenuto in sostanza che, ove non sussistano radicali mutamenti soggettivi o oggettivi della situazione processuale pregressa, dai quali possa derivare un interesse per la parte rimasta contumace di costituirsi in giudizio, l'atto attraverso il quale il giudizio viene riassunto non debba essere notificato anche a quest'ultima.
Nel caso di specie, alla dichiarazione di incompetenza del primo Giudice, cui ha fatto seguito l'atto di riassunzione dinanzi al presente giudicante, non si è prodotto alcun mutamento soggettivo o oggettivo che rendesse necessaria la notifica dell'atto di riassunzione anche al sig. rimasto contumace. Le parti processuali, infatti, _4
6 sono rimaste le medesime, così come non è mutato l'oggetto del giudizio, avendo le parti riproposto le medesime domande sia in via principale, che in via riconvenzionale.
Parte convenuta, poi, contesta la regolarità della notifica dell'atto di riassunzione che, ex art. 300 c.p.c., veniva notificato in favore del sig. in qualità di erede della _4 convenuta madre , la quale decedeva nelle more del presente giudizio. Parte_2
L'atto di riassunzione, infatti, in base all'assunto di parte convenuta, sarebbe stato irregolarmente consegnato nelle mani del nipote che non sarebbe stato _4 familiare convivente del sig. in base a quanto risultante dal certificato _4 storico dello stato di famiglia di quest'ultimo.
Orbene, sul punto, è necessario richiamare il disposto dell'art. 139 c.p.c. il quale prescrive che “Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Nel caso che ci occupa, risulta che l'atto in questione sia stato consegnato a tale _4
, che viene identificato nel corpo della raccomandata stessa quale nipote del sig.
[...]
In effetti, la raccomandata risulta sottoscritta da che _4 _4 viene indicata quale “persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)”.
La Corte di legittimità ha stabilito che “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire” (Cass. sez. V, n. 28591 del 29/11/2017).
Nel caso de quo non sono emersi elementi, né sono stati dimostrati, e prima ancora allegati, dal convenuto costituito tali da consentire di superare la PA presunzione di convivenza, anche temporanea, del soggetto che ha ricevuto la notifica (nipote) con il destinatario della medesima (zio).
Anche tale eccezione proposta da parte convenuta va, pertanto, rigettata.
2. Illegittimo uso della cosa comune.
7 Venendo al merito della presente controversia, attese le plurime questioni che con il presente giudizio sono state portate all'attenzione del giudicante, appare necessario procedere con ordine al separato esame di ognuna di esse.
In primo luogo, le attrici lamentano l'illegittima apposizione di un lucchetto, da parte dei convenuti, al cancello d'accesso al porcile comune, in quanto ciò limiterebbe la pari facoltà d'uso dell'area da parte delle attrici.
Parte convenuta, dal canto suo, sostiene che il suddetto porcile sarebbe di sua esclusiva proprietà, di tal ché l'apposizione del lucchetto sarebbe del tutto legittima.
Per comprendere se il comportamento posto in essere dal convenuto costituisca un illegittimo uso della cosa comune, è necessario innanzitutto verificare, allora, se il porcile di cui si discorre sia o meno un bene di comune proprietà delle attrici e del convenuto.
Orbene, il documento cui è preliminarmente necessario fare riferimento è l'atto rubricato “Donazioni-cessione-divisione”, per notar , del 17/01/1977.
Mediante tale atto, fra le altre cose, i danti causa delle attrici e del convenuto – il sig. padre dell'attrice il sig. padre _4 Parte_1 PA dell'attrice ed il sig. padre del convenuto Parte_1 Persona_5 P_
– beneficiarono della donazione di varie consistenze immobiliari ubicate in Cetara.
[...]
Si trattava in sostanza di un compreso di case di vecchia costruzione, descritto alla lettera C) del su menzionato atto, ubicato in Cetara, alla via Vallone e di un appezzamento di terreno contiguo a tale fabbricato, descritto alla lettera D) dell'atto, con entrostante cantinola coperta da terrazza (cfr. pp. 3-4-5-6 dell'atto).
In particolare, al sig. , padre dell'attrice , veniva donata “una PA CP_1 porzione del compreso di case in Cetara e precisamente la porzione costituita dalla piccola casetta di abitazione con antistante piccola porzione di terrazza-ingresso di due camere cucina e gabinetto al primo piano con annesso piccolo ripostiglio al pianterreno con accesso da cortile comune” (p. 11).
Al sig. , padre del convenuto veniva donata, invece, una Persona_5 PA
“porzione costituita dalla casetta di abitazione con antistante cortile e piccolo ripostiglio avente accesso dal cortile comune composta da una camera con cucina al piano terra e da una camera con gabinetto al piano rialzato, con annessa una porzione del terreno descritto dalla lettera D della premessa, con entrostante locale cantina, questo ultimo però escluso dall'assegnazione” (pp. 11-12).
Al sig. padre dell'attrice veniva donata, infine, “la _4 Parte_1 porzione costituita da due camere con cucinino al pianterreno e da una camera con gabinetto al primo piano con annesso un piccolo ripostiglio nel cortile comune e con annessa la terrazza di copertura della cantina e una porzione di terreno descritto alla lettera D della premessa” (p. 14).
8 In riferimento al locale cantina, i ER assegnatari del compreso di case in via Vallone,
e stabilivano di comune accordo che dovesse “rimanere P_ Per_1 CP_3 comune il locale cantina e relativo accesso esistente, il cortile al piano terra e l'ingresso alle rispettive abitazioni di primo piano ivi compreso la terrazza-ingresso antistante, nonché l'area di copertura dell'intero compreso di case compresa l'area di copertura della terrazza per potervi realizzare nuove fabbriche” (p. 15).
Ora, è bene precisare preliminarmente che di tali beni entravano nella disponibilità i rispettivi figli dei ER in maniera del tutto legittima e, peraltro, incontestata. P_
In particolare, l'attrice diveniva proprietaria della consistenza immobiliare CP_1 in precedenza di proprietà del padre per successione mortis causa, l'attrice Parte_1 della consistenza immobiliare in precedenza di proprietà del padre, mediante atto di donazione proveniente da entrambi i genitori, il convenuto della PA consistenza immobiliare in precedenza di proprietà del padre sempre mortis causa.
Ciò posto, con riferimento alla prima domanda proposta dalle attrici è necessario comprendere se il porcile il cui accesso risulta loro inibito per l'apposizione di un lucchetto da parte del convenuto sia effettivamente un locale di stretta PA pertinenza della cantina, costituente con quest'ultima in sostanza un unico fabbricato, e, in quanto tale, di insindacabile proprietà comune delle attrici e del convenuto, per come stabilito dall'atto di donazione-cessione-divisione del 1977.
Orbene, in base alla prova testimoniale espletata è risultato, in effetti, che la suddetta consistenza immobiliare fosse costituita, in sostanza, da un vano interno (la cantina vera e propria) e da un vano esterno (il porcile) che veniva in origine utilizzato per lo stazionamento dei maiali. Tali vani risultavano fra loro collegati da un condotto attraverso il quale i maiali potevano entrare ed uscire.
Tali circostanze risultano confermate sia dalla sorella dell'attrice tale Parte_1
, sia dal geom. il quale non ha rapporti di parentela con le Persona_9 Controparte_10 parti in causa, né risulta avere alcun interesse nella causa medesima.
Il teste precisa, peraltro, che tale manufatto fu da lui accatastato, su ordine del CP_10 convenuto anche in rappresentanza dei coeredi del padre , e PA Per_1 che, a seguito dell'accatastamento, l'originario porcile avrebbe assunto il numero di particella 1102.
Risulta pacifico, pertanto, come il suddetto porcile sia sostanzialmente annesso al locale cantina e formi con quest'ultima un'unica consistenza immobiliare.
9 Dalle dichiarazioni testimoniali rese è emerso, inoltre, che l'ingresso al porcile sia stato effettivamente interdetto alle attrici, a partire dal gennaio 2011, mediante l'apposizione di un lucchetto, da parte del sig. al cancello del porcile medesimo. PA
Tale circostanza è confermata tanto dalla teste , quanto dal teste il quale, P_ CP_10 pur non potendo precisare a far data da quale momento tale lucchetto sia stato apposto, riferisce che in occasione dei suoi accessi ai luoghi per cui è causa nel periodo antecedente a gennaio 2011 il porcile fosse aperto.
I testi concordemente riferiscono che nel 2010 vi fossero stati dei dissidi fra la sig.ra ed il sig. Il teste precisa che tali dissidi avessero Pt_1 PA CP_10 avuto riguardo alla proprietà sulle aree antistanti al porcile. Entrambi i testi riferiscono, a tal proposito, che il sig. reclamasse la proprietà esclusiva del terreno antistante il P_ locale cantina ed il teste aggiunge che anche dieci giorni prima di essere audito CP_10 nel presente giudizio in qualità di testimone, vi fu un incontro con le parti in cui il convenuto reclamava la proprietà esclusiva sulle aree antistanti il porcile. PA
In base alle risultanze probatorie emerse risulta dunque provato che il locale porcile sia di comune proprietà delle attrici e del convenuto e che, quest'ultimo, mediante l'apposizione di un lucchetto vi abbia inibito l'accesso alle attrici.
Sul punto è necessario precisare che, ai sensi dell'art. 1102 c.c., primo comma, “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
In sostanza, l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Nel caso di specie, è evidente come la condotta posta in essere dal convenuto , il P_ quale ha apposto un lucchetto al bene di proprietà anche delle attrici impedendovi l'accesso, non consenta alle attrici di farne uso secondo il loro diritto.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto va PA condannato alternativamente o alla rimozione del lucchetto apposto al porcile o alla consegna delle chiavi del lucchetto medesimo in favore delle attrici e Parte_1
CP_1
2. Actio negatoria.
In secondo luogo, la sola attrice chiede accertarsi e dichiararsi che il Parte_1 terreno di cui alla lettera D) dell'atto di donazione-cessione-divisione del 1977, ovvero il terreno prospiciente al compreso immobiliare di Via Vallone e sul quale parzialmente 10 insiste anche la cantinola di comune proprietà delle attrici e del convenuto, sia per la metà di sua proprietà.
In sostanza, l'attrice preoccupata dalla circostanza che il convenuto PA abbia iniziato a reclamare la titolarità esclusiva del suddetto fondo, chiede di accertare l'inesistenza del diritto affermato dal convenuto, in modo tale da poter servirsi pacificamente e liberamente del terreno.
L'azione proposta dall'attrice va allora correttamente qualificata quale azione negatoria della proprietà.
Ora, è bene anzitutto precisare che “l'azione negatoria – che a norma dell'art. 949 c.c. il proprietario può esercitare per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, ovvero per far ordinare la cessione di turbative e di molestie sulla stessa (e per ottenere l'eventuale risarcimento del danno) – presuppone che il proprietario abbia motivo di temere che le iniziative altrui (i diritti affermati o le turbative o le molestie) possano recargli un pregiudizio. In particolare, la norma di cui all'art. 949 c.c. legittima il proprietario a chiedere la cessazione dell'attività altrui quale che sia (di fatto
o di diritto), se quella attività limita il suo potere di godimento sul bene di cui è proprietario” (Cass civ., sez. II, n. 16631 del 03/07/2013).
Nel caso che ci occupa, l'attrice ha avuto modo di temere che le iniziative del convenuto potessero arrecarle un pregiudizio, dal momento che quest'ultimo ha PA più volte, con attività di fatto, affermato di essere l'esclusivo proprietario del terreno in esame.
Ciò risulta confermato dai testi escussi. Sia dalla teste , la quale ha evidenziato P_ come il sig. , dopo l'insorgere dei dissidi con la sig.ra ha PA Parte_1 affermato di essere proprietario esclusivo del terreno antistante il locale cantina, sia dal teste il quale dichiarava che il convenuto gli avesse riferito CP_10 P_ personalmente tale circostanza ed avesse anche reclamato, pochi giorni prima che egli fosse stato audito come teste nel corso del presente giudizio, in occasione di un incontro avvenuto con le parti, l'intera proprietà sulle aree antistanti il porcile.
Ciò posto, deve ritenersi legittima la proposizione dell'actio negatoria da parte dell'attrice
Parte_1
Ora, in base all'atto di donazione-cessione-divisione del 1977, risulta pacifico che il terreno antistante la cantinola fosse stato donato in parte al germano _4 padre dell'attrice, e in parte al germano , padre del convenuto. Persona_5
Nel medesimo atto non si precisava in che quota il bene fosse donato all'uno e in che quota all'altro germano, sicché deve presumersi che il bene sia stato donato in comproprietà pro-indiviso ai due ER.
11 Di tali beni risultano effettivamente essere divenuti comproprietari l'attrice Parte_1
e il convenuto mediante le stesse modalità attraverso le quali
[...] PA
l'attrice e il convenuto divennero proprietari delle altre consistenze immobiliari di cui all'atto di donazione-cessione-divisione del 1977.
Pertanto, in accoglimento della domanda spiegata da parte attrice, accertata la comune proprietà pro-indiviso di e sul terreno antistante la Parte_1 PA cantina per cui è causa, identificato nel fg. 6, part. 890, si ordina al sig. di PA cessare le molestie consistite nel reclamare la titolarità esclusiva del detto fondo.
3. Richiesta di rimozione telecamere.
Parte attrice, infine, propone domanda volta ad accertare l'illegittima installazione da parte del sig. di alcune telecamere che inquadrerebbero il cortile comune PA ed un'altra telecamera dinanzi ad altro ingresso a monte pure comune alle parti in causa;
ingresso dal quale si accede alle abitazioni tanto delle attrici, quanto dei convenuti.
Parte convenuta, dal canto suo, sostiene che tali telecamere siano in realtà collegate ad un semplice videocitofono che entrerebbe in funzione solo in occasione di chiamate all'abitazione.
Orbene, dalla prova testimoniale espletata risulta, in effetti, che delle telecamere siano state apposte da parte del sig. sul varco di accesso della sua abitazione. PA
Provato altresì è che tali telecamere puntino verso il terrazzo di proprietà comune.
A precisa domanda “sul varco di accesso all'abitazione del sig. è presente una PA telecamera per riprese video, direzionata verso il terrazzo comune”? Sia la teste , che il Persona_9 teste confermano espressamente la circostanza e quest'ultimo, in particolare, CP_10 precisa che “anche la settimana scorsa vi era avendo fatto un sopralluogo”.
A riprova del fatto che si tratti effettivamente di un impianto di videosorveglianza e non di una semplice videocamera collegata ad un videocitofono – come affermato da parte convenuta – si può richiamare il contenuto della foto n. 8 allegata da parte attrice alla sua memoria di replica. In tale foto, infatti, si può notare l'affissione di un cartello con l'avviso che ci si trovi in un'area sottoposta a videosorveglianza.
Sul punto, è necessario richiamare il contenuto dell'art. 1122 -ter c.p.c., il quale, in materia di condominio, stabilisce espressamente che “Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136”.
Nel caso di specie, dall'atto di donazione-cessione-divisione del 1977, si deduce espressamente che il cortile antistante le abitazioni dei ER , prima, e dei cugini P_
, dopo, rientri fra i beni di comune proprietà. P_
12 Stante ciò, mancando prova di un intervenuto accordo fra le parti e non risultando comunque agli atti una delibera assembleare avente ad oggetto l'installazione di un impianto di videosorveglianza su parte comune, deve ritenersi illegittima, perché arbitraria, l'apposizione del medesimo da parte del sig. PA
Deve precisarsi, tuttavia, che illegittima è l'installazione da parte del convenuto
[...] del solo impianto di videosorveglianza che punta sul cortile comune e non P_ anche della telecamera posta dinanzi all'altro ingresso a monte dell'abitazione del convenuto.
Infatti, in ordine alla presenza di tale ulteriore telecamera, i testi non riferiscono alcunché, né vi sono ulteriori rilievi fotografici dai quali sia desumibile la sua installazione.
Ciò posto, accertata l'illegittima installazione da parte del convenuto del PA solo impianto di videosorveglianza apposto sulla sua abitazione e direzionato verso il terrazzo comune, ne si ordina al medesimo la rimozione.
4. Domanda riconvenzionale del convenuto.
Venendo alle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto, il sig. PA lamenta, innanzitutto, che il locale cantina di proprietà comune a lui ed alle attrici sarebbe interamente occupato da materiale vario di proprietà di queste ultime, così da non consentirgli di usufruirne.
Per provare ciò allega delle foto che ritraggono la cantina in esame.
Orbene, dal materiale fotografico allegato non emerge, invero, che la cantina sia interamente occupata da materiale di proprietà delle sole attrici. Per un verso, non vi è prova che gli oggetti riprodotti in foto siano proprio di proprietà delle attrici;
per un altro, non risulta che il materiale fotografato ingombri interamente il locale cantina. Le foto allegate, infatti, non consentono di avere una visione complessiva del locale dalla quale possa desumersi se effettivamente sia preclusa al convenuto la possibilità di P_ utilizzare la cantina di proprietà comune.
La relativa domanda va, pertanto, rigettata.
Parte convenuta, inoltre, sostiene che la sig.ra avrebbe ingombrato il Parte_1 vano scala e il terrazzo comune con una scala in legno, con piante ed altro, senza alcun assenso pervenutole da parte degli altri comproprietari.
Anche in questo caso, al fine di provare l'accaduto, viene allegato del materiale fotografico che ritrae la presenza di una scala in legno adiacente ad un muro e di alcune piante presenti di fianco ad una porta e sul terrazzo comune.
13 Richiamando le riflessioni svolte supra in ordine all'uso della cosa comune, deve precisarsi che i comportamenti asseritamente ascritti da parte convenuta alla sig.ra non siano tali da integrare un illegittimo uso della cosa comune. Parte_1
Infatti, anche volendo ritenere che la sig.ra abbia effettivamente Parte_1 apposto i suddetti oggetti nei suddetti luoghi, non può ritenersi che ciò abbia comportato un'effettiva alterazione della destinazione del bene in oggetto o che ciò abbia comunque impedito al sig. di farne uso secondo il suo diritto. P_
Innanzitutto, è bene precisare che non si comprende di quale parte della consistenza immobiliare faccia parte il muro cui è appoggiata la scala di cui il sig. lamenta la P_ presenza. Inoltre, si fa presente che si tratta di una scala chiusa che occupa uno spazio minimo e che non impedisce in alcun modo il passaggio degli altri comproprietari.
In ordine alla presenza di piante nel vano scala e sulla terrazza comune, è bene precisare che l'abbellimento di tali luoghi certamente rientra fra gli atti di legittimo utilizzo della cosa comune, e questo fintantoché, come avvenuto nel caso di specie, essi risultino proporzionati e non determinino né l'alterazione della destinazione della cosa comune, né impediscano agli altri proprietari di farne uso.
Per tali ragioni, anche tale domanda riconvenzionale va rigettata.
Infine, parte convenuta lamenta l'apertura di alcune finestre da parte della sig.ra con apertura del battente verso l'esterno dell'ingresso del cortile Parte_1 comune.
La domanda si presenta del tutto generica e difetta della dovuta allegazione.
Parte convenuta, infatti, non precisa in che modo il comportamento posto in essere dalla sig.ra lo avrebbe leso, né, prim'ancora, deduce perché tale comportamento risulti P_ illegittimo.
Anche la terza ed ultima domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto va, pertanto, rigettata.
5. Spese di lite.
Le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta tenuto conto della natura della controversia, del valore della domanda e dell'attività effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. TO Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del
14 giudizio n. 2145/2016 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Accertata l'illegittima apposizione da parte del convenuto di un PA lucchetto al cancello d'accesso al porcile di proprietà comune anche delle attrici
[...]
e , condanna alternativamente o alla consegna di Pt_1 CP_1 PA copia delle chiavi d'accesso al detto porcile o alla rimozione del suddetto lucchetto;
2) Accertata la comune proprietà pro-indiviso di e sul Parte_1 PA terreno antistante la cantina, identificato nel fg. 6, part. 890, si ordina al sig.
[...] di cessare le molestie consistite nel reclamare la titolarità esclusiva del detto P_ fondo;
3) Accertata l'illegittima installazione da parte del convenuto del solo PA impianto di videosorveglianza apposto sulla sua abitazione e direzionato verso il terrazzo comune, si condanna il convenuto alla rimozione del medesimo;
4) condanna parte convenuta al pagamento in favore delle attrici e Parte_1 della somma di €3.809,00, per compenso professionale, ed €45,00, per CP_1 esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to Michele Rotondo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, il 10/04/2025
Il Giudice
Dott. TO Ansalone
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