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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3487/2024
il Giudice, dott. Stefano Riccio;
preso atto della nota depositata, decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3487/2024 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: risoluzione del contratto di locazione uso abitativo
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Cerrato Parte_1
Aniello, elettivamente domiciliata in Nocera Superiore, via Grotti, n. 89; PARTE RICORRENTE
E
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione parte ricorrente intimava sfratto per morosità nei confronti del resistente, conduttore dell'immobile sito in Nocera Inferiore, via Anfiteatro, già 23, n. 31, come identificato in atti;
in seguito al mutamento del rito, la morosità di parte resistente avrebbe per oggetto le mensilità da gennaio 2024, sino a gennaio 2025.
In relazione alla domanda di parte ricorrente, atteso che a seguito del mutamento del rito la richiesta di rilascio consegue ad una pronuncia di risoluzione per inadempimento, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 13533 del 30/10/2001, hanno affermato che nell'azione di risoluzione per inadempimento il creditore ha, esclusivamente, l'onere di provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, sul quale, viceversa, grava l'onere della prova del fatto estintivo del diritto di credito.
In relazione alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore avanzata dal ricorrente, giova premettere che - ai fini della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione avente ad oggetto immobili ad uso abitativo - nell'ottica di verifica della gravità dell'inadempimento nel contratto di locazione, trova applicazione il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della L. n. 392 del 1978 (che fa riferimento al mancato pagamento del canone entro venti giorni dalla scadenza).
Ciò posto, ai fini della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione, nel caso di specie, osserva il Tribunale come la significativa morosità dedotta dal ricorrente e l'assenza di qualsiasi prova di adempimento da parte del resistente, indicano inequivocabilmente un grave inadempimento imputabile al conduttore;
ne consegue la condanna al rilascio del bene immobile.
In relazione alla domanda di condanna al pagamento dei canoni non pagati, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, dovuto al mancato versamento dei canoni pattuiti, ne consegue la condanna al pagamento sino alla data di effettivo rilascio, nel caso di specie pari ad euro
9.212,82, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Non risulta prova di alcun ulteriore danno patito, né vi sono sufficienti elementi per la liquidazione di tipo equitativo.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3487/2024 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 01 aprile 2023, per fatto del conduttore, in relazione all'immobile identificato in atti e nel contratto citato, e per l'effetto condanna parte resistente al rilascio immediato del citato bene, libero da cose e persone, in favore di parte ricorrente;
2. condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di euro 9.212,82, a titolo di canoni ed oneri dovuti e non pagati, oltre interessi come in motivazione;
3. condanna parte resistente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, euro 375,00 per spese sostenute, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Si comunichi.
Così deciso in Nocera Inferiore, 15/01/2025
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3487/2024
il Giudice, dott. Stefano Riccio;
preso atto della nota depositata, decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3487/2024 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: risoluzione del contratto di locazione uso abitativo
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Cerrato Parte_1
Aniello, elettivamente domiciliata in Nocera Superiore, via Grotti, n. 89; PARTE RICORRENTE
E
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione parte ricorrente intimava sfratto per morosità nei confronti del resistente, conduttore dell'immobile sito in Nocera Inferiore, via Anfiteatro, già 23, n. 31, come identificato in atti;
in seguito al mutamento del rito, la morosità di parte resistente avrebbe per oggetto le mensilità da gennaio 2024, sino a gennaio 2025.
In relazione alla domanda di parte ricorrente, atteso che a seguito del mutamento del rito la richiesta di rilascio consegue ad una pronuncia di risoluzione per inadempimento, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 13533 del 30/10/2001, hanno affermato che nell'azione di risoluzione per inadempimento il creditore ha, esclusivamente, l'onere di provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, sul quale, viceversa, grava l'onere della prova del fatto estintivo del diritto di credito.
In relazione alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore avanzata dal ricorrente, giova premettere che - ai fini della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione avente ad oggetto immobili ad uso abitativo - nell'ottica di verifica della gravità dell'inadempimento nel contratto di locazione, trova applicazione il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della L. n. 392 del 1978 (che fa riferimento al mancato pagamento del canone entro venti giorni dalla scadenza).
Ciò posto, ai fini della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione, nel caso di specie, osserva il Tribunale come la significativa morosità dedotta dal ricorrente e l'assenza di qualsiasi prova di adempimento da parte del resistente, indicano inequivocabilmente un grave inadempimento imputabile al conduttore;
ne consegue la condanna al rilascio del bene immobile.
In relazione alla domanda di condanna al pagamento dei canoni non pagati, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, dovuto al mancato versamento dei canoni pattuiti, ne consegue la condanna al pagamento sino alla data di effettivo rilascio, nel caso di specie pari ad euro
9.212,82, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Non risulta prova di alcun ulteriore danno patito, né vi sono sufficienti elementi per la liquidazione di tipo equitativo.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3487/2024 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 01 aprile 2023, per fatto del conduttore, in relazione all'immobile identificato in atti e nel contratto citato, e per l'effetto condanna parte resistente al rilascio immediato del citato bene, libero da cose e persone, in favore di parte ricorrente;
2. condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di euro 9.212,82, a titolo di canoni ed oneri dovuti e non pagati, oltre interessi come in motivazione;
3. condanna parte resistente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, euro 375,00 per spese sostenute, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Si comunichi.
Così deciso in Nocera Inferiore, 15/01/2025
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio