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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/10/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 508\2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Anna Smedile Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 508\2025 R.G. vertente tra:
c.f.: nato a [...], il Parte_1 C.F._1
10/02/1980 ed elettivamente domiciliato in Piazza Roma n. 40 Milazzo, presso lo studio dell'avv. Isgrò Giuliana che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente e
, c.f. , nata a Controparte_1 C.F._2
Milazzo il 19/01/1979;
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege riunito nella Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Con ricorso ex art. 437 bis e ss., ha premesso di Parte_1
aver avuto una relazione con dalla quale sono nati Controparte_1
i figli e;
che con ordinanza n. 316/2022 del 11/10/2022, Persona_1 Per_2
il Tribunale di Barcellona P.G. ha disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la casa materna e regolamentazione dell'esercizio di visita paterno;
l'onere contributivo al mantenimento della prole a carico del padre fissato nella misura pari a €.550,00
(€ 275,00 per ciascuno dei figli) stante il reddito da lavoro del ricorrente di circa
€ 1.500,00 e tenuto conto delle spese di locazione dell'abitazione dei minori, oltre al pagamento delle 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli. Nel presente giudizio, il ricorrente ha lamentato che, medio tempore, le proprie condizioni reddituali siano mutate in peius ed ha chiesto, pertanto, di rimodulare l'assegno di mantenimento nei confronti dei figli per l'importo di €.350,00, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso. Ha chiesto, inoltre, di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto di una nuova abitazione da parte della resistente e della nascita del terzo figlio del ricorrente.
non si è costituita in giudizio, benché Controparte_1
ritualmente citata;
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
25.09.2025, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Ritiene il Collegio che, alla stregua degli atti, la domanda avanzata dal ricorrente è, almeno in parte, fondata e va, di conseguenza, accolta per quanto di ragione.
2 Come è noto, i provvedimenti riguardanti i minori devono considerarsi soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. “qualora sopravvengano giustificati motivi”, vale a dire se emergano fatti nuovi o fatti preesistenti ma comunque non noti che impongano l'adeguamento ad essi dell'assetto di interessi già regolamentato.
Nella fattispecie in esame, il ha dichiarato di aver cessato il Pt_1
precedente rapporto di lavoro presso la ditta Pagano e di aver intrapreso una nuova attività lavorativa presso la Espresso Italia SRL, dal 3.02.2025, percependo la retribuzione mensile di €.1.500,00 (v. atto di ricorso). Dalla documentazione fiscale in atti, si evince che il ha percepito a fronte del reddito di Pt_1
€.22.186,00 nell'anno d'imposta 2021, l'importo complessivo di €.21.853,00 nell'anno 2022 e di €.22.846,00 nell'anno 2023 (v. doc. fiscale depositata in seno all'atto di ricorso). Egli, inoltre, ha asserito che, a seguito di una nuova convivenza more uxorio, ha sostenuto delle spese per la ristrutturazione dell'appartamento in cui risiede con il nuovo nucleo familiare. In particolare, egli ha documentato di aver sottoscritto un prestito personale banco posta di €.40.000,00 (v. contratto stipulato il 18.01.2023, con rata mensile di €.526,39 e per 120 rate, di cui risulta coobbligato con la genitrice ) e un prestito personale di Parte_2 Pt_3
€.8.537,60 (v. contratto stipulato l'1.11.2023 con rata mensile di €.208,10 per 48 rate con scadenza l'1.10.2027), (v. documentazione depositata in atti l'8.05.2025).
In ultimo, ha dato atto della nascita del nuovo figlio, nato Persona_3
l'1.01.2025 dalla nuova relazione sentimentale (v. certificato di nascita e di stato di famiglia depositati in seno all'atto di ricorso). Parte ricorrente ha poi asserito che la (la quale, così come precedentemente accertato, è “socia al 9% CP_1
della ditta Dolciaria Nicotina S.r.l. […] svolge attività lavorativa all'interno del
3 (relativo) punto vendita di Milazzo ed è comproprietaria di numerosi immobili siti nel comune di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Pace del Mela e Santa Lucia del
Mela), ha acquistato “in proprietà una casa indipendente sita in Milazzo via San
Paolino vico I n.4” (v. certificato residenza depositato in atti), non conducendo più in locazione la precedente abitazione (v. atto di ricorso).
Alla luce di quanto esposto, occorre evidenziare che le nuove circostanze addotte da non sono automaticamente rivelatrici di una riduzione della Pt_1
sua capacità economica e lavorativa. Va considerato, infatti, che risulta invariato il reddito mensile percepito dallo stesso rispetto all'epoca dell'emanazione del provvedimento giurisdizionale n. 316/2022. Inoltre, i contratti di finanziamento ai quali il deve far fronte, a prescindere dalle finalità per cui sono stati Pt_1
stipulati, costituiscono una conseguenza diretta di una scelta libera e consapevole del ricorrente, che non può dunque ripercuotersi sull'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori. Tuttavia, la nascita di un altro figlio da una nuova compagna con la quale il ricorrente convive, costituisce una circostanza sopravvenuta rispetto al provvedimento giudiziale adottato in data 11/10/2022.
Parimenti, la circostanza che la non verserebbe più alcun canone di CP_1
locazione, fa venire meno l'esigenza del di sopperire alle esigenze Pt_1
abitative dei figli, posto che la compartecipazione a tale spesa era stata intesa quale parte del contributo al mantenimento della prole (v. ordinanza n. 316/2022 dell'11.10.2022, in atti).
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene che debba procedersi ad una riduzione da €.550,00 a €.450,00 (in ragione dell'importo mensile di €225,00 per ciascun figlio) della somma dovuta da Pt_1
a titolo di contribuito al mantenimento dei figli e
[...] Persona_1
4 , ferma la quota di compartecipazione al 50% delle spese straordinarie Per_2
sostenute nei loro confronti, come già indicate nell'ordinanza n. 316/2022 del
11/10/2022. La decorrenza del contributo al mantenimento previsto a carico del genitore non domiciliatario, nell'importo così rimodulato, va prevista a partire dal momento della domanda, ovvero dall'8.05.2025.
Sulla scorta dell'accoglimento parziale della domanda, vanno rigettate le ulteriori domande avanzate dal ricorrente, peraltro inammissibili nel presente giudizio (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. 1, 21.5.2009, n. 11828).
Tenuto conto dell'esito del procedimento e del contegno processuale della resistente rimasta contumace, nulla va disposto in ordine alle spese, che restano a carico di chi li ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 508 \2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1. accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, ridetermina l'assegno posto a carico di di mantenimento in Parte_1
favore dei figli e in €.450,00 Persona_4 Persona_5
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza a partire dalla domanda (8.05.2025), fermo restando il contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei minori;
2. conferma nel resto l'ordinanza del Tribunale di Barcellona
P.G. n. 316/2022 del 11/10/2022;
3. nulla sulle spese.
5 Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 9/10/2025
Si manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Anna Smedile Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 508\2025 R.G. vertente tra:
c.f.: nato a [...], il Parte_1 C.F._1
10/02/1980 ed elettivamente domiciliato in Piazza Roma n. 40 Milazzo, presso lo studio dell'avv. Isgrò Giuliana che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente e
, c.f. , nata a Controparte_1 C.F._2
Milazzo il 19/01/1979;
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege riunito nella Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Con ricorso ex art. 437 bis e ss., ha premesso di Parte_1
aver avuto una relazione con dalla quale sono nati Controparte_1
i figli e;
che con ordinanza n. 316/2022 del 11/10/2022, Persona_1 Per_2
il Tribunale di Barcellona P.G. ha disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la casa materna e regolamentazione dell'esercizio di visita paterno;
l'onere contributivo al mantenimento della prole a carico del padre fissato nella misura pari a €.550,00
(€ 275,00 per ciascuno dei figli) stante il reddito da lavoro del ricorrente di circa
€ 1.500,00 e tenuto conto delle spese di locazione dell'abitazione dei minori, oltre al pagamento delle 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli. Nel presente giudizio, il ricorrente ha lamentato che, medio tempore, le proprie condizioni reddituali siano mutate in peius ed ha chiesto, pertanto, di rimodulare l'assegno di mantenimento nei confronti dei figli per l'importo di €.350,00, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso. Ha chiesto, inoltre, di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto di una nuova abitazione da parte della resistente e della nascita del terzo figlio del ricorrente.
non si è costituita in giudizio, benché Controparte_1
ritualmente citata;
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
25.09.2025, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Ritiene il Collegio che, alla stregua degli atti, la domanda avanzata dal ricorrente è, almeno in parte, fondata e va, di conseguenza, accolta per quanto di ragione.
2 Come è noto, i provvedimenti riguardanti i minori devono considerarsi soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. “qualora sopravvengano giustificati motivi”, vale a dire se emergano fatti nuovi o fatti preesistenti ma comunque non noti che impongano l'adeguamento ad essi dell'assetto di interessi già regolamentato.
Nella fattispecie in esame, il ha dichiarato di aver cessato il Pt_1
precedente rapporto di lavoro presso la ditta Pagano e di aver intrapreso una nuova attività lavorativa presso la Espresso Italia SRL, dal 3.02.2025, percependo la retribuzione mensile di €.1.500,00 (v. atto di ricorso). Dalla documentazione fiscale in atti, si evince che il ha percepito a fronte del reddito di Pt_1
€.22.186,00 nell'anno d'imposta 2021, l'importo complessivo di €.21.853,00 nell'anno 2022 e di €.22.846,00 nell'anno 2023 (v. doc. fiscale depositata in seno all'atto di ricorso). Egli, inoltre, ha asserito che, a seguito di una nuova convivenza more uxorio, ha sostenuto delle spese per la ristrutturazione dell'appartamento in cui risiede con il nuovo nucleo familiare. In particolare, egli ha documentato di aver sottoscritto un prestito personale banco posta di €.40.000,00 (v. contratto stipulato il 18.01.2023, con rata mensile di €.526,39 e per 120 rate, di cui risulta coobbligato con la genitrice ) e un prestito personale di Parte_2 Pt_3
€.8.537,60 (v. contratto stipulato l'1.11.2023 con rata mensile di €.208,10 per 48 rate con scadenza l'1.10.2027), (v. documentazione depositata in atti l'8.05.2025).
In ultimo, ha dato atto della nascita del nuovo figlio, nato Persona_3
l'1.01.2025 dalla nuova relazione sentimentale (v. certificato di nascita e di stato di famiglia depositati in seno all'atto di ricorso). Parte ricorrente ha poi asserito che la (la quale, così come precedentemente accertato, è “socia al 9% CP_1
della ditta Dolciaria Nicotina S.r.l. […] svolge attività lavorativa all'interno del
3 (relativo) punto vendita di Milazzo ed è comproprietaria di numerosi immobili siti nel comune di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Pace del Mela e Santa Lucia del
Mela), ha acquistato “in proprietà una casa indipendente sita in Milazzo via San
Paolino vico I n.4” (v. certificato residenza depositato in atti), non conducendo più in locazione la precedente abitazione (v. atto di ricorso).
Alla luce di quanto esposto, occorre evidenziare che le nuove circostanze addotte da non sono automaticamente rivelatrici di una riduzione della Pt_1
sua capacità economica e lavorativa. Va considerato, infatti, che risulta invariato il reddito mensile percepito dallo stesso rispetto all'epoca dell'emanazione del provvedimento giurisdizionale n. 316/2022. Inoltre, i contratti di finanziamento ai quali il deve far fronte, a prescindere dalle finalità per cui sono stati Pt_1
stipulati, costituiscono una conseguenza diretta di una scelta libera e consapevole del ricorrente, che non può dunque ripercuotersi sull'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori. Tuttavia, la nascita di un altro figlio da una nuova compagna con la quale il ricorrente convive, costituisce una circostanza sopravvenuta rispetto al provvedimento giudiziale adottato in data 11/10/2022.
Parimenti, la circostanza che la non verserebbe più alcun canone di CP_1
locazione, fa venire meno l'esigenza del di sopperire alle esigenze Pt_1
abitative dei figli, posto che la compartecipazione a tale spesa era stata intesa quale parte del contributo al mantenimento della prole (v. ordinanza n. 316/2022 dell'11.10.2022, in atti).
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene che debba procedersi ad una riduzione da €.550,00 a €.450,00 (in ragione dell'importo mensile di €225,00 per ciascun figlio) della somma dovuta da Pt_1
a titolo di contribuito al mantenimento dei figli e
[...] Persona_1
4 , ferma la quota di compartecipazione al 50% delle spese straordinarie Per_2
sostenute nei loro confronti, come già indicate nell'ordinanza n. 316/2022 del
11/10/2022. La decorrenza del contributo al mantenimento previsto a carico del genitore non domiciliatario, nell'importo così rimodulato, va prevista a partire dal momento della domanda, ovvero dall'8.05.2025.
Sulla scorta dell'accoglimento parziale della domanda, vanno rigettate le ulteriori domande avanzate dal ricorrente, peraltro inammissibili nel presente giudizio (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. 1, 21.5.2009, n. 11828).
Tenuto conto dell'esito del procedimento e del contegno processuale della resistente rimasta contumace, nulla va disposto in ordine alle spese, che restano a carico di chi li ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 508 \2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1. accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, ridetermina l'assegno posto a carico di di mantenimento in Parte_1
favore dei figli e in €.450,00 Persona_4 Persona_5
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza a partire dalla domanda (8.05.2025), fermo restando il contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei minori;
2. conferma nel resto l'ordinanza del Tribunale di Barcellona
P.G. n. 316/2022 del 11/10/2022;
3. nulla sulle spese.
5 Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 9/10/2025
Si manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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