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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 16 aprile 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7484 R.G. 20234 TRA
Parte_1
rapp.to e difeso dagli avv.ti Enrico Soprano e Federica Esposito, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Melisurgo n. 4, come da atti RICORRENTI
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t.
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Anna
Vingiani ed Annamaria De Nicola, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe, 13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. Per_1
42728, raccolta n. 16316 del 05/09/2019, come da atti ST
Oggetto: revoca concorso e risarcimento danni
FATTO E DIRITTO
-IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata propone ricorso in riassunzione di giudizio a seguito di declinatoria di difetto di giurisdizione del TAR Campania. Deduce di essere stato dipendente a tempo indeterminato dell' CP_2
, in servizio presso la
[...] Parte_2 rivestendo il profilo professionale di Dirigente Architetto, a decorrere
[...] dal 28 settembre 2004. Deduce che con delibera n. 1019 del 29.05.2017 l' aveva indetto una Pt_3 selezione interna per titoli e colloquio per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Parte_2
a cui aveva presentato domanda di partecipazione, restando unico
[...] candidato, in seguito al sopravvenire di una causa ostativa alla partecipazione per un altro candidato.
Deduce che, avendo interesse alla conclusione della procedura indetta con la delibera del 29.05.2017, notificava, in data 05.11.2019 all'Azienda sanitaria locale, atto di diffida a disporre con ogni sollecitudine la conclusione del procedimento avviato con delibera n. 1019 del 29.05.2017 e che solo in data 10.04.2020, a distanza di ben 5 mesi, la convenuta notificava il provvedimento di risposta alla diffida protocollata in atti con il n.110599 del 06.11.2019, adducendo motivazioni pretestuose. Deduce che, successivamente, veniva per caso a sapere che l'
[...]
, aveva adottato, senza neanche notificarla, Controparte_3 la delibera del direttore Generale n. 246 del 04.03.2020, con la quale si disponeva la “revoca provvedimenti ex art. 21-quinques L. 241/90: Delibera n. 1019 del 29.05.2017 avente ad oggetto “avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa Gestione e Manutenzione Immobili e Impianti Tecnici”. Deduce che sul ricorso proposto al Tar Campania era intervenuta pronuncia di difetto di giurisdizione in favore dell'autorità Giudiziaria Ordinaria. Deduce che il comportamento dell'ente datore di lavoro aveva determinato un illecito contrattuale, in quanto l'amministrazione, con l'esercizio di poteri di datore di lavoro privato, si era autovincolata ed aveva assunto l'obbligo di garantire la progressione di carriera e non aveva motivato le ragioni della revoca della procedura indetta, secondo quanto prescritto dalla legge, così determinando un pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale alle ragioni del ricorrente. Deduce, in subordine, la sussistenza di una responsabilità aquiliana nella condotta dell'ente. Chiede previa disapplicazione degli atti impugnati – delibera n. 246 e nota di risposta del 10.4.2020 alla diffida del 6.11.2019 - perché viziati da violazione di norme di legge e immotivati in ordine ai presupposti legittimanti la revoca, dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno, con la condanna della convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, delle somme specificamente e analiticamente indicate in ricorso anche, in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 21 quinquies legge 241\1990.
- LA COSTITUZIONE DELLA ST . Controparte_2 L' convenuta si è costituita, resistendo al ricorso con Controparte_1 diversi argomenti in diritto e in fatto. Deduce, nel merito, l'infondatezza della pretesa avversa, evidenziando che la revoca di un atto amministrativo rientra nell'esercizio del potere ampiamente discrezionale della Pubblica amministrazione e che, a fronte della mancata conclusione della procedura concorsuale, la posizione dei privati partecipanti alla stessa assume la natura di mera aspettativa e non di diritto soggettivo.
Deduce inoltre che gli atti di revoca impugnati contengono il riferimento ai motivi di interesse pubblico ad essi sottesi e in particolare agli intervenuti mutamenti nell'assetto organizzativo aziendale conseguenti all'adozione dell'Atto Aziendale del 2018 che ha modificato la UOC
[...] trasformandola nella Parte_2 [...]
Parte_4 ampliando e diversificando le funzioni attribuite, nonché in relazione al cambio di Direzione strategica dell'Azienda, avvenuto nell'anno 2019, con cui si è dato avvio ad una razionale riorganizzazione e ricollocazione delle risorse umane in relazione ad intervenute esigenze organizzativo-funzionali ed in considerazione, altresì, delle criticità e delle esigenze funzionali della Pt_2 suddetta. Deduce pertanto l'insussistenza di alcun inadempimento e la mancata lesione di situazioni giuridiche soggettive suscettibili di essere risarcite. Deduce inoltre l'insussistenza dei presupposti per l'indennizzo di cui alla legge n. 241\1990, difettando in particolare la revoca di un provvedimento con effetti duraturi, tale non essendo il bando di concorso di una selezione peraltro mai iniziata. Contesta, in ogni caso e in subordine i conteggi formulati da parte ricorrente per la quantificazione delle somme richieste a titolo risarcitorio, evidenziando la inammissibilità di talune richieste, come per il ristoro della perdita del TFR, e l'infondatezza di altre alla stregua delle retribuzioni erogate al ricorrente e tenuto conto, peraltro, dell'assegnazione di incarico di sostituzione di dirigente ad interim, ex art. 18 CCNL di settore , e della erogazione dei relativi compensi e indennità. Conclude per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituitosi il contraddittorio, all'udienza del 30 ottobre 2024, ritenuto la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna. All'esito della discussione all'udienza odierna la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Parte ricorrente agisce in riassunzione in questa sede per ottenere il riconoscimento del risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto della revoca del bando di selezione per il conferimento di incarico di dirigente di UOC, fondando la pretesa sull'asserita illegittimità della revoca predetta e sulla perdita di chance asseritamente derivata al ricorrente dal mancato espletamento della procedura. Deve ritenersi che dalle risultanze istruttorie documentali in atti si evince la prova che la revoca dell'originario bando di selezione – approvato con delibera D.G. n.1019 del 29 maggio 2017 – risulta revocata con la delibera D.G. n.246 del 4 marzo 2020. Dall'esame di tale ultima delibera si evincono gli espressi motivi della revoca in riferimento al mutato assetto organizzativo sopravvenuto.
Si fa riferimento in particolare alla modifica apportata alla UOC originariamente considerata nel bando –
U.O.C. Gestione e Manutenzione Immobili ed Impianti - con l'approvazione del nuovo atto aziendale avvenuta con delibera n. 1 del 2.1.2018 che ha emendato la precedente UOC mutandone anche il nome in UOC di
“progettazione Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnici”; si fa riferimento, inoltre, alla definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, definito con delibera D.G. n. 2052 del 22.10.2018 e approvato con delibera del Commissario ad acta n. 19 del 24.1.2019 e alla decisione di coprire la direzione della UOC in questione mediante conferimento di incarico ex art. 18CCN 8.6.2000; si fa altresì riferimento al mutamento della direzione strategica dell'azienda e all'avvio di un piano di riorganizzazione e razionalizzazione delle risorse umane anche in relazione alla UOC per come rideterminata anche in virtù delle nuove assunzioni concernenti la stessa e della decisione di conferire l' incarico ex art 18 predetto al direttore di altra UOC ad interim- Ing. . Per_2
Ritiene il tribunale che i suddetti elementi di motivazione inducono a ritenere corretta l'azione provvedimentale della p.a., in quanto riferiti al mutamento di fatto non prevedibile al momento dell'adozione dell'originario bando di concorso ex art 21 quinquies.
A parere di chi scrive il mutamento di fatto deve ritenersi effettivamente sussistente considerate le novità ordinamentali e di direzione strategica rappresentate nella delibera 246 e risultanti dalle relative delibere di adozione del nuovo atto aziendale. Risulta, in particolare, la modifica dell'originaria UOC che assume una nuova denominazione ed anche un ampliamento e articolazione delle funzioni- si pensi solo alla funzione del tutto nuova dell'energy management e relative attività nonché alla articolazione della UOC in due UOS, prima non risultante. Risultano, inoltre sottese alla delibera n. 246 anche esigenze di contenimento della spesa, con copertura della direzione della UOC ad interim ex art. 18.
Tali elementi integrano il mutamento di fatto sopravvenuto e non prevedibile per gli elementi sopra evidenziato e inducono a ritenere legittimo l'esercizio del potere di revoca del precedente bando di selezione divenuto evidentemente inattuale rispetto al complessivo interesse pubblico sotteso all'azione della p.a.. Deve, del resto, ritenersi che la p.a. resistente non ha posto in essere in concreto nessun atto a seguito della originaria procedura di selezione, per come previsto dal bando e per come necessario per la valutazione dei titoli e per l'espletamento dei colloqui previsti. Ciò induce a ritenere che nessun legittimo affidamento, suscettibile di tutela giuridica differenziata, appare configurabile nei confronti del ricorrente, quale partecipante alla procedura, e che tale circostanza sia riconducibile alla progressiva modificazione della situazione di fatto originaria nei mesi successivi al bando di selezione. Per tali ragioni si ritiene legittima la revoca del bando e insussistente la conseguente richiesta risarcitoria del ricorrente. Neppure può ritenersi fondata la richiesta volta ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies della citata legge n. 241\1990 non ravvisandosi un interesse protetto in favore del ricorrente, in quanto portatore di mera aspettativa rispetto alla selezione revocata e non avviata, né ravvisandosi i presupposti di cui alla fattispecie del comma 1 bis della norma in esame. Il ricorso va respinto.
La novità e complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Napoli, 16.4.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 16 aprile 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7484 R.G. 20234 TRA
Parte_1
rapp.to e difeso dagli avv.ti Enrico Soprano e Federica Esposito, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Melisurgo n. 4, come da atti RICORRENTI
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t.
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Anna
Vingiani ed Annamaria De Nicola, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe, 13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. Per_1
42728, raccolta n. 16316 del 05/09/2019, come da atti ST
Oggetto: revoca concorso e risarcimento danni
FATTO E DIRITTO
-IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata propone ricorso in riassunzione di giudizio a seguito di declinatoria di difetto di giurisdizione del TAR Campania. Deduce di essere stato dipendente a tempo indeterminato dell' CP_2
, in servizio presso la
[...] Parte_2 rivestendo il profilo professionale di Dirigente Architetto, a decorrere
[...] dal 28 settembre 2004. Deduce che con delibera n. 1019 del 29.05.2017 l' aveva indetto una Pt_3 selezione interna per titoli e colloquio per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Parte_2
a cui aveva presentato domanda di partecipazione, restando unico
[...] candidato, in seguito al sopravvenire di una causa ostativa alla partecipazione per un altro candidato.
Deduce che, avendo interesse alla conclusione della procedura indetta con la delibera del 29.05.2017, notificava, in data 05.11.2019 all'Azienda sanitaria locale, atto di diffida a disporre con ogni sollecitudine la conclusione del procedimento avviato con delibera n. 1019 del 29.05.2017 e che solo in data 10.04.2020, a distanza di ben 5 mesi, la convenuta notificava il provvedimento di risposta alla diffida protocollata in atti con il n.110599 del 06.11.2019, adducendo motivazioni pretestuose. Deduce che, successivamente, veniva per caso a sapere che l'
[...]
, aveva adottato, senza neanche notificarla, Controparte_3 la delibera del direttore Generale n. 246 del 04.03.2020, con la quale si disponeva la “revoca provvedimenti ex art. 21-quinques L. 241/90: Delibera n. 1019 del 29.05.2017 avente ad oggetto “avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa Gestione e Manutenzione Immobili e Impianti Tecnici”. Deduce che sul ricorso proposto al Tar Campania era intervenuta pronuncia di difetto di giurisdizione in favore dell'autorità Giudiziaria Ordinaria. Deduce che il comportamento dell'ente datore di lavoro aveva determinato un illecito contrattuale, in quanto l'amministrazione, con l'esercizio di poteri di datore di lavoro privato, si era autovincolata ed aveva assunto l'obbligo di garantire la progressione di carriera e non aveva motivato le ragioni della revoca della procedura indetta, secondo quanto prescritto dalla legge, così determinando un pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale alle ragioni del ricorrente. Deduce, in subordine, la sussistenza di una responsabilità aquiliana nella condotta dell'ente. Chiede previa disapplicazione degli atti impugnati – delibera n. 246 e nota di risposta del 10.4.2020 alla diffida del 6.11.2019 - perché viziati da violazione di norme di legge e immotivati in ordine ai presupposti legittimanti la revoca, dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno, con la condanna della convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, delle somme specificamente e analiticamente indicate in ricorso anche, in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 21 quinquies legge 241\1990.
- LA COSTITUZIONE DELLA ST . Controparte_2 L' convenuta si è costituita, resistendo al ricorso con Controparte_1 diversi argomenti in diritto e in fatto. Deduce, nel merito, l'infondatezza della pretesa avversa, evidenziando che la revoca di un atto amministrativo rientra nell'esercizio del potere ampiamente discrezionale della Pubblica amministrazione e che, a fronte della mancata conclusione della procedura concorsuale, la posizione dei privati partecipanti alla stessa assume la natura di mera aspettativa e non di diritto soggettivo.
Deduce inoltre che gli atti di revoca impugnati contengono il riferimento ai motivi di interesse pubblico ad essi sottesi e in particolare agli intervenuti mutamenti nell'assetto organizzativo aziendale conseguenti all'adozione dell'Atto Aziendale del 2018 che ha modificato la UOC
[...] trasformandola nella Parte_2 [...]
Parte_4 ampliando e diversificando le funzioni attribuite, nonché in relazione al cambio di Direzione strategica dell'Azienda, avvenuto nell'anno 2019, con cui si è dato avvio ad una razionale riorganizzazione e ricollocazione delle risorse umane in relazione ad intervenute esigenze organizzativo-funzionali ed in considerazione, altresì, delle criticità e delle esigenze funzionali della Pt_2 suddetta. Deduce pertanto l'insussistenza di alcun inadempimento e la mancata lesione di situazioni giuridiche soggettive suscettibili di essere risarcite. Deduce inoltre l'insussistenza dei presupposti per l'indennizzo di cui alla legge n. 241\1990, difettando in particolare la revoca di un provvedimento con effetti duraturi, tale non essendo il bando di concorso di una selezione peraltro mai iniziata. Contesta, in ogni caso e in subordine i conteggi formulati da parte ricorrente per la quantificazione delle somme richieste a titolo risarcitorio, evidenziando la inammissibilità di talune richieste, come per il ristoro della perdita del TFR, e l'infondatezza di altre alla stregua delle retribuzioni erogate al ricorrente e tenuto conto, peraltro, dell'assegnazione di incarico di sostituzione di dirigente ad interim, ex art. 18 CCNL di settore , e della erogazione dei relativi compensi e indennità. Conclude per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituitosi il contraddittorio, all'udienza del 30 ottobre 2024, ritenuto la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna. All'esito della discussione all'udienza odierna la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Parte ricorrente agisce in riassunzione in questa sede per ottenere il riconoscimento del risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto della revoca del bando di selezione per il conferimento di incarico di dirigente di UOC, fondando la pretesa sull'asserita illegittimità della revoca predetta e sulla perdita di chance asseritamente derivata al ricorrente dal mancato espletamento della procedura. Deve ritenersi che dalle risultanze istruttorie documentali in atti si evince la prova che la revoca dell'originario bando di selezione – approvato con delibera D.G. n.1019 del 29 maggio 2017 – risulta revocata con la delibera D.G. n.246 del 4 marzo 2020. Dall'esame di tale ultima delibera si evincono gli espressi motivi della revoca in riferimento al mutato assetto organizzativo sopravvenuto.
Si fa riferimento in particolare alla modifica apportata alla UOC originariamente considerata nel bando –
U.O.C. Gestione e Manutenzione Immobili ed Impianti - con l'approvazione del nuovo atto aziendale avvenuta con delibera n. 1 del 2.1.2018 che ha emendato la precedente UOC mutandone anche il nome in UOC di
“progettazione Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnici”; si fa riferimento, inoltre, alla definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, definito con delibera D.G. n. 2052 del 22.10.2018 e approvato con delibera del Commissario ad acta n. 19 del 24.1.2019 e alla decisione di coprire la direzione della UOC in questione mediante conferimento di incarico ex art. 18CCN 8.6.2000; si fa altresì riferimento al mutamento della direzione strategica dell'azienda e all'avvio di un piano di riorganizzazione e razionalizzazione delle risorse umane anche in relazione alla UOC per come rideterminata anche in virtù delle nuove assunzioni concernenti la stessa e della decisione di conferire l' incarico ex art 18 predetto al direttore di altra UOC ad interim- Ing. . Per_2
Ritiene il tribunale che i suddetti elementi di motivazione inducono a ritenere corretta l'azione provvedimentale della p.a., in quanto riferiti al mutamento di fatto non prevedibile al momento dell'adozione dell'originario bando di concorso ex art 21 quinquies.
A parere di chi scrive il mutamento di fatto deve ritenersi effettivamente sussistente considerate le novità ordinamentali e di direzione strategica rappresentate nella delibera 246 e risultanti dalle relative delibere di adozione del nuovo atto aziendale. Risulta, in particolare, la modifica dell'originaria UOC che assume una nuova denominazione ed anche un ampliamento e articolazione delle funzioni- si pensi solo alla funzione del tutto nuova dell'energy management e relative attività nonché alla articolazione della UOC in due UOS, prima non risultante. Risultano, inoltre sottese alla delibera n. 246 anche esigenze di contenimento della spesa, con copertura della direzione della UOC ad interim ex art. 18.
Tali elementi integrano il mutamento di fatto sopravvenuto e non prevedibile per gli elementi sopra evidenziato e inducono a ritenere legittimo l'esercizio del potere di revoca del precedente bando di selezione divenuto evidentemente inattuale rispetto al complessivo interesse pubblico sotteso all'azione della p.a.. Deve, del resto, ritenersi che la p.a. resistente non ha posto in essere in concreto nessun atto a seguito della originaria procedura di selezione, per come previsto dal bando e per come necessario per la valutazione dei titoli e per l'espletamento dei colloqui previsti. Ciò induce a ritenere che nessun legittimo affidamento, suscettibile di tutela giuridica differenziata, appare configurabile nei confronti del ricorrente, quale partecipante alla procedura, e che tale circostanza sia riconducibile alla progressiva modificazione della situazione di fatto originaria nei mesi successivi al bando di selezione. Per tali ragioni si ritiene legittima la revoca del bando e insussistente la conseguente richiesta risarcitoria del ricorrente. Neppure può ritenersi fondata la richiesta volta ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies della citata legge n. 241\1990 non ravvisandosi un interesse protetto in favore del ricorrente, in quanto portatore di mera aspettativa rispetto alla selezione revocata e non avviata, né ravvisandosi i presupposti di cui alla fattispecie del comma 1 bis della norma in esame. Il ricorso va respinto.
La novità e complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Napoli, 16.4.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo