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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle controversie riunite iscritte ai nn° 981 e 2057 Reg. Gen. 2023 e promosse con ricorsi depositati in Cancelleria
da
- (avv. MISTRETTA ALBERTO) Parte_1
contro
- (avv. PELLEGRINO GIUSEPPE) Controparte_1
- (avv. ORIONE MAURIZIO) Parte_2
e da
- (avv. ORIONE MAURIZIO) Parte_2
contro
- (avv. MISTRETTA ALBERTO) Parte_1
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 3.5.2023, espone di aver lavorato, in forza di due successivi Parte_1
contratti a termine, di cui il secondo convertito in rapporto a tempo indeterminato, dal 13.10.2016 al
22.12.2026 e dal 9.1.2027 al 16.2.2022, come operaio tubista di 3° livello, alle dipendenze
[...]
azienda operante all'interno di , stabilimento di TO AR. Ha CP_1 Parte_2
chiesto la condanna in solido di e di al pagamento delle retribuzioni Controparte_1 Parte_2
non corrisposte nei mesi di Dicembre 2021, Gennaio e Febbraio 2022, dei ratei di 13° mensilità dal
2016 al 2022, del TFR relativo al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché l'indennità di mancato preavviso, la corresponsione delle trattenute relative a presunti acconti e a fittizie assenze
Contr ingiustificate, l'indennità sostitutiva di e ferie, l'elemento perequativo, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, il flexible benefit, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n.276/2003
e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle pretese, Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la prescrizione quinquennale Parte_2
dei crediti maturati nel corso del primo rapporto di lavoro, la mancanza di prova in merito all'effettiva applicazione del ricorrente a lavorazioni in appalto a committenza la natura non Parte_2
retributiva di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non goduti così come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676 cc.
Alla causa è stata riunita altra vertenza, con cui si è opposta ex art. 615, 617 e 618 Parte_2
bis cpc al precetto notificato dal sig. in data 3.11.2023 per il pagamento dell'importo di euro Pt_1
Con 4.848,00, fondato sulla diffida accertativa dell' nei confronti di e relativo alla CP_1
retribuzione di dicembre 2021 e al TFR. ha rilevato l'inammissibile duplicazione della Parte_2
domanda, la mancata notifica del titolo in forma esecutiva e comunque l'infondatezza della diffida accertativa. La causa è stata istruita documentalmente e, a seguito del deposito di note in cui le parti hanno precisato le rispettive posizioni, viene ora decisa.
*
Il ricorso proposto dal lavoratore è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che il ricorrente abbia CP_1
prestato la propria attività per per il periodo e con l'inquadramento indicati in ricorso CP_1
presso a TO AR (v. buste paga e modulo di recesso dal rapporto di lavoro;
v. Parte_2
altresì lettera di assunzione, doc.3 ricorso), risulta dalla stessa difesa di e dalle Parte_2
dichiarazioni del legale rappresentante di rese in altra vertenza (v. sentenza prodotta del CP_1
TB di Venezia n. 472/2021), che il rapporto di lavoro del ricorrente si sia interamente svolto
Con Con nell'ambito dell'appalto intercorso tra e posto che “ ha lavorato solo per Parte_2
Con a livello nazionale” (v. interrogatorio libero legale rappresentante di . Ne discende la Parte_2
responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del disposto dell'art.29 Parte_2
D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da Parte_2
impone l'esistenza di un debito di quest'ultima nei confronti di di cui parte ricorrente CP_1
non ha fornito prova.
*
Nel merito.
Il ricorrente ha chiesto in primis la corresponsione della retribuzione dei mesi di dicembre 2021,
gennaio e febbraio 2022, i ratei di 13^ mensilità e il TFR. ha prodotto in giudizio alcune CP_1
buste paga e degli estratti conto bancari contenenti bonifici, deducendo di aver pagato il dovuto. Gli ultimi versamenti documentati risalgono in realtà al dicembre 2021 e si tratta di acconti, per cui non
è comunque provata la corresponsione delle mensilità richieste di Gennaio e Febbraio 2022.
Con
Dalle buste paga prodotte da prodotte tardivamente, ma che sono state comunque acquisite al giudizio in virtù dei poteri istruttori del Giudice, risulta quanto segue:
- Busta paga dicembre 2021 euro 550,00 netti, con una trattenuta di euro 1000 per acconto.
- Busta paga gennaio 2022 euro 985,87 netti, risultando comunque molte ore di assenza ingiustificata.
- Busta paga febbraio 2022 risulta un saldo negativo per “assenza ingiustificata”.
La difesa del ricorrente contesta innanzitutto le trattenute per asserite assenze ingiustificate, siccome fittizie. La deduzione attorea è fondata. Come infatti risulta dalle deposizioni testimoniali rese in altra causa ed acquisite come elementi di prova in questo giudizio, nell'ambito del sistema CP_1
conosciuto come “paga globale”, operava illecite trattenute per “assenze ingiustificate” pur avendo i lavoratori prestato attività lavorativa in quei giorni (v. verbale udienza testi causa n. 377/2023). E non vi è motivo di dubitare, in assenza di chiari elementi di segno contrario, che lo stesso “sistema” sia stato adottato anche per il ricorrente, con conseguente illegittimità delle trattenute operate.
Quanto alla trattenuta di euro 1000,00 effettuata nella busta paga di dicembre 2021, la stessa non
Con trova preciso riscontro nei bonifici effettuati a titolo di “acconto” da e prodotti in giudizio, posto che non viene specificato per quale mensilità viene corrisposto l'acconto e non è pertanto possibile collegarlo alla busta paga di dicembre 2021.
E' dunque corretta la quantificazione effettuata in ricorso delle retribuzioni di dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022, come da conteggio allegato all'atto introduttivo.
Quanto alla 13° mensilità relativa ad entrambi i rapporti di lavoro, deve preliminarmente darsi atto della fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale relativa al primo rapporto a termine concluso nel 2016. Come infatti precisato dalla S.C. “nel caso in cui, tra le stesse parti, si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, poiché, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto devono essere considerati in modo autonomo e distinto da quelli derivanti dagli altri contratti e non possono assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività dell'elenco delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., con la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie previste in via espressa”
(Cass. 5 agosto 2019, n. 20918). Nel caso di specie i ratei di 13° mensilità maturati nel corso del primo rapporto a termine, così come le altre differenze retributive relative a tale rapporto, pari complessivamente ad €1.106,50, risultano inesorabilmente prescritti, non risultando atti interruttivi relativi al periodo de quo anteriori alla notifica del ricorso introduttivo.
Quanto al TFR, è stato correttamente quantificato in ricorso, detratti gli acconti ricevuti e risultanti specificamente dai bonifici.
Permessi (ROL) non goduti: ex art. 21 CCNL il lavoratore matura 104 ore di permessi retribuiti l'anno, comprensivi di ex festività. E' dovuto l'importo indicato in ricorso, posto che dalle buste paga non risultano permessi già goduti.
Ferie non godute: ai sensi dell'art. 33 CCNL ha diritto a 4 settimane di ferie l'anno. Nel conteggio finale parte ricorrente ha correttamente espunto le ferie già godute e retribuite, per un totale di euro
7.071,07.
Elemento perequativo: è previsto dall'art. 48 del CCNL, pari ad euro 485,00, da corrispondersi assieme alla retribuzione di giugno, ai lavoratori assunti da aziende private prive di contrattazione di secondo livello e che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da emolumenti spettanti in base al CCNL. Dalle buste paga risulta che il lavoratore non godeva di alcun superminimo. Non è stato riconosciuto al ricorrente il suddetto elemento perequativo. E' indubbia la natura retributiva. Flexible benefit: pari ad euro 150,00 all'anno fino a dicembre 2021 e €200,00 per l'anno 2022, da versarsi ai lavoratori con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno e con contratto a tempo indeterminato. Non risulta corrisposto. L'elemento ha natura risarcitoria ed è pari ad €800,00.
Elemento aggiuntivo della retribuzione: ex art. 48 bis CCNL del 29.7.2013 e art. 53 del CCNL in vigore, pari ad euro 25,00 mensili per 13 mensilità, dovuto ai lavoratori delle imprese non aderenti al sistema della bilateralità, per il periodo dal 2.9.2015 al 31.5.2019. L'omessa adesione di CP_1
Con al sistema di bilateralità non è smentita dalla società, né consta che abbia mai provveduto ad iscriversi all'Ente e tantomeno a versare al medesimo le quote mensili previste. In virtù
dell'orientamento maggioritario dell'ufficio (v. TB Venezia 24.2.2022), si esclude la natura retributiva dell'emolumento, trattandosi di prestazione prevista in alternativa rispetto a prestazioni previdenziali. E' pari complessivamente ad €589,10.
Indennità di mancato preavviso: il lavoratore si è dimesso per giusta causa, tale essendo il mancato regolare pagamento delle retribuzioni, ed ha pertanto diritto all'indennità di mancato preavviso, che ex art. 75 CCNL è pari a 10 giorni di calendario, pari a euro 784,04.
Il sig. vanta anche un ulteriore credito di euro 3.328,00, coincidente con gli importi che Pt_1 [...]
decurtava a titolo di “acconto” dagli stipendi mensili: così nelle buste paga di dicembre CP_1
2017, maggio e novembre 2018, agosto 2019, giugno, settembre e dicembre 2020, gennaio e novembre 2021 (doc. 17 ricorso: conteggio trattenute acconto . Le trattenute, per i mesi Pt_1
indicati, non sono giustificate in quanto al lavoratore non sono stati corrisposti acconti, come emerge dalle buste paga prodotte dal ricorrente (v. confronto tra buste paga in doc. 15 ric.)
Quanto alle trattenute per “assenze ingiustificate” si è già detto. ha pertanto diritto al Pt_1
pagamento degli importi indebitamente trattenuti per euro 6.460,50 (3.328,00 trattenute “acconto” +
3.132,50 trattenute “assenze ingiustificate”) (v. doc. 17 ric.; doc. 19 ric: conteggio assenze . Pt_1
Il credito complessivo, detratti i crediti relativi all'anno 2016 in quanto prescritti, è di euro 36.354,58,
di cui euro 27.110,40 per voci aventi carattere strettamente retributivo (è ricompreso il credito per ROL v. Cass. n. 6943/2019 e Cass. n. 2297/2019 e viceversa escluso quello per indennità mancato preavviso, ferie non godute, flexible benefit, EAR). Per gli importi indicati aventi natura retributiva sorge la responsabilità solidale della datrice di lavoro e della committente Parte_2
Sugli importi dovuti al ricorrente devono aggiungersi gli interessi moratori previsti dall'art. 39 del
CCNL, per i ritardi di pagamento superiori a 15 giorni, pari al 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza (doc. 34: art. 39 CCNL). In materia di interessi moratori, rileva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1284 comma 4 Parte_2
c.c., richiamando i principi espressi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite ed in particolare la specialità della normativa dettata dall'art. 429 comma 3 cpc per la materia lavoristica. Si osserva che,
alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e dottrinari, si può concordare con le considerazioni della difesa della resistente, per cui la norma speciale di cui all'art. 429 cpc non consentirebbe l'applicabilità della disciplina generale contenuta nel codice civile. Tuttavia la domanda attorea è
volta ad ottenere l'applicazione di una norma contrattuale, che le parti sociali hanno concordato proprio come fortissimo deterrente al fine di scongiurare inadempimenti retributivi della parte datoriale. Si ritiene, da sempre, che la contrattazione collettiva possa derogare in melius alla norma di legge a fronte della tutela del soggetto debole del rapporto. Benché la norma contrattuale sia indubbiamente molto afflittiva, l'integrazione della tutela di cui all'art.429 cpc è legittima in quanto preordinata ad assicurare al lavoratore la retribuzione, adottando una pesante “contromisura” per l'ipotesi di inadempimento.
*
Quanto all'opposizione a precetto. L'opposizione è fondata.
Risulta dalla documentazione in atti che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Venezia in seguito alle verifiche ispettive avviate in data 10.02.2023 riscontrava che la società Controparte_1
aveva omesso di versare al lavoratore dipendente la somma complessiva di Euro Parte_1
4.840,00, pari alla retribuzione del mese di Dicembre 2021 ed al Trattamento di Fine Rapporto.
Con Accertata la sussistenza del rapporto di appalto, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 124/2004, l' , in data 13.03.2023, emetteva verbale di diffida accertativa per la somma complessiva di Euro 4.840,00, per le causali suindicate, nei confronti di quale datore di lavoro e di Controparte_1 Parte_2
quale committente obbligato in solido ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. Il
[...]
predetto verbale veniva regolarmente notificato alle società (in data 22.03.2023) Controparte_1
e a (in data 21.03.2023) a mezzo del servizio postale, e successivamente Parte_2
acquistava efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 124/2004. Non avendo né il datore di lavoro né pagato alcunché, agiva esecutivamente Parte_2 Parte_1
per il recupero delle somme nei confronti di , previa notifica a mezzo P.E.C. in Parte_2
data 03.11.2023 del precetto unitamente al titolo esecutivo (rappresentato dalla diffida accertativa per crediti patrimoniali n. . Persona_1
In sostanza, dunque, il lavoratore ha iniziato l'azione esecutiva, ancorchè fosse pendente il giudizio volto ad accertare l'esistenza anche del credito di cui alla diffida accertativa, effettuando in tal modo un inammissibile frazionamento dei giudizi. Come eccepito da che riporta testualmente Parte_2
un precedente di questo Tribunale, “secondo il noto principio affermato da Cass SS.UU. 23726 del
2007 (seguita da plurime conformi tra cui Cass 19898/2018 e 17019/2018), al creditore di una determinata somma di denaro dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio non è consentito di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo.
La scissione del contenuto dell'obbligazione operata dal creditore aggrava ingiustificatamente la posizione del debitore e si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”.
Ne consegue l'insussistenza del diritto del lavoratore a promuovere l'esecuzione forzata. Sono dovute le spese di lite da entrambe le convenute, con parziale compensazione a fronte dell'accoglimento sia dell'eccezione di prescrizione, sia dell'opposizione a precetto.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di Controparte_1
euro 36.354,58, di cui euro 27.110,40 in solido con oltre rivalutazione ed interessi Parte_2
sulle somme via via rivalutate, anche moratori ex art. 39 CCNL.
Dichiara l'insussistenza del diritto del lavoratore a procedere ad esecuzione forzata in virtù del precetto opposto
Compensa per 1/3 le spese di lite. Condanna le convenute a rifondere al ricorrente 2/3 delle spese di lite, che liquida in detta quota in €3.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore ricorrente.
Venezia, 26.3.2025.
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle controversie riunite iscritte ai nn° 981 e 2057 Reg. Gen. 2023 e promosse con ricorsi depositati in Cancelleria
da
- (avv. MISTRETTA ALBERTO) Parte_1
contro
- (avv. PELLEGRINO GIUSEPPE) Controparte_1
- (avv. ORIONE MAURIZIO) Parte_2
e da
- (avv. ORIONE MAURIZIO) Parte_2
contro
- (avv. MISTRETTA ALBERTO) Parte_1
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 3.5.2023, espone di aver lavorato, in forza di due successivi Parte_1
contratti a termine, di cui il secondo convertito in rapporto a tempo indeterminato, dal 13.10.2016 al
22.12.2026 e dal 9.1.2027 al 16.2.2022, come operaio tubista di 3° livello, alle dipendenze
[...]
azienda operante all'interno di , stabilimento di TO AR. Ha CP_1 Parte_2
chiesto la condanna in solido di e di al pagamento delle retribuzioni Controparte_1 Parte_2
non corrisposte nei mesi di Dicembre 2021, Gennaio e Febbraio 2022, dei ratei di 13° mensilità dal
2016 al 2022, del TFR relativo al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché l'indennità di mancato preavviso, la corresponsione delle trattenute relative a presunti acconti e a fittizie assenze
Contr ingiustificate, l'indennità sostitutiva di e ferie, l'elemento perequativo, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, il flexible benefit, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n.276/2003
e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle pretese, Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la prescrizione quinquennale Parte_2
dei crediti maturati nel corso del primo rapporto di lavoro, la mancanza di prova in merito all'effettiva applicazione del ricorrente a lavorazioni in appalto a committenza la natura non Parte_2
retributiva di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non goduti così come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676 cc.
Alla causa è stata riunita altra vertenza, con cui si è opposta ex art. 615, 617 e 618 Parte_2
bis cpc al precetto notificato dal sig. in data 3.11.2023 per il pagamento dell'importo di euro Pt_1
Con 4.848,00, fondato sulla diffida accertativa dell' nei confronti di e relativo alla CP_1
retribuzione di dicembre 2021 e al TFR. ha rilevato l'inammissibile duplicazione della Parte_2
domanda, la mancata notifica del titolo in forma esecutiva e comunque l'infondatezza della diffida accertativa. La causa è stata istruita documentalmente e, a seguito del deposito di note in cui le parti hanno precisato le rispettive posizioni, viene ora decisa.
*
Il ricorso proposto dal lavoratore è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che il ricorrente abbia CP_1
prestato la propria attività per per il periodo e con l'inquadramento indicati in ricorso CP_1
presso a TO AR (v. buste paga e modulo di recesso dal rapporto di lavoro;
v. Parte_2
altresì lettera di assunzione, doc.3 ricorso), risulta dalla stessa difesa di e dalle Parte_2
dichiarazioni del legale rappresentante di rese in altra vertenza (v. sentenza prodotta del CP_1
TB di Venezia n. 472/2021), che il rapporto di lavoro del ricorrente si sia interamente svolto
Con Con nell'ambito dell'appalto intercorso tra e posto che “ ha lavorato solo per Parte_2
Con a livello nazionale” (v. interrogatorio libero legale rappresentante di . Ne discende la Parte_2
responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del disposto dell'art.29 Parte_2
D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da Parte_2
impone l'esistenza di un debito di quest'ultima nei confronti di di cui parte ricorrente CP_1
non ha fornito prova.
*
Nel merito.
Il ricorrente ha chiesto in primis la corresponsione della retribuzione dei mesi di dicembre 2021,
gennaio e febbraio 2022, i ratei di 13^ mensilità e il TFR. ha prodotto in giudizio alcune CP_1
buste paga e degli estratti conto bancari contenenti bonifici, deducendo di aver pagato il dovuto. Gli ultimi versamenti documentati risalgono in realtà al dicembre 2021 e si tratta di acconti, per cui non
è comunque provata la corresponsione delle mensilità richieste di Gennaio e Febbraio 2022.
Con
Dalle buste paga prodotte da prodotte tardivamente, ma che sono state comunque acquisite al giudizio in virtù dei poteri istruttori del Giudice, risulta quanto segue:
- Busta paga dicembre 2021 euro 550,00 netti, con una trattenuta di euro 1000 per acconto.
- Busta paga gennaio 2022 euro 985,87 netti, risultando comunque molte ore di assenza ingiustificata.
- Busta paga febbraio 2022 risulta un saldo negativo per “assenza ingiustificata”.
La difesa del ricorrente contesta innanzitutto le trattenute per asserite assenze ingiustificate, siccome fittizie. La deduzione attorea è fondata. Come infatti risulta dalle deposizioni testimoniali rese in altra causa ed acquisite come elementi di prova in questo giudizio, nell'ambito del sistema CP_1
conosciuto come “paga globale”, operava illecite trattenute per “assenze ingiustificate” pur avendo i lavoratori prestato attività lavorativa in quei giorni (v. verbale udienza testi causa n. 377/2023). E non vi è motivo di dubitare, in assenza di chiari elementi di segno contrario, che lo stesso “sistema” sia stato adottato anche per il ricorrente, con conseguente illegittimità delle trattenute operate.
Quanto alla trattenuta di euro 1000,00 effettuata nella busta paga di dicembre 2021, la stessa non
Con trova preciso riscontro nei bonifici effettuati a titolo di “acconto” da e prodotti in giudizio, posto che non viene specificato per quale mensilità viene corrisposto l'acconto e non è pertanto possibile collegarlo alla busta paga di dicembre 2021.
E' dunque corretta la quantificazione effettuata in ricorso delle retribuzioni di dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022, come da conteggio allegato all'atto introduttivo.
Quanto alla 13° mensilità relativa ad entrambi i rapporti di lavoro, deve preliminarmente darsi atto della fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale relativa al primo rapporto a termine concluso nel 2016. Come infatti precisato dalla S.C. “nel caso in cui, tra le stesse parti, si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, poiché, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto devono essere considerati in modo autonomo e distinto da quelli derivanti dagli altri contratti e non possono assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività dell'elenco delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., con la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie previste in via espressa”
(Cass. 5 agosto 2019, n. 20918). Nel caso di specie i ratei di 13° mensilità maturati nel corso del primo rapporto a termine, così come le altre differenze retributive relative a tale rapporto, pari complessivamente ad €1.106,50, risultano inesorabilmente prescritti, non risultando atti interruttivi relativi al periodo de quo anteriori alla notifica del ricorso introduttivo.
Quanto al TFR, è stato correttamente quantificato in ricorso, detratti gli acconti ricevuti e risultanti specificamente dai bonifici.
Permessi (ROL) non goduti: ex art. 21 CCNL il lavoratore matura 104 ore di permessi retribuiti l'anno, comprensivi di ex festività. E' dovuto l'importo indicato in ricorso, posto che dalle buste paga non risultano permessi già goduti.
Ferie non godute: ai sensi dell'art. 33 CCNL ha diritto a 4 settimane di ferie l'anno. Nel conteggio finale parte ricorrente ha correttamente espunto le ferie già godute e retribuite, per un totale di euro
7.071,07.
Elemento perequativo: è previsto dall'art. 48 del CCNL, pari ad euro 485,00, da corrispondersi assieme alla retribuzione di giugno, ai lavoratori assunti da aziende private prive di contrattazione di secondo livello e che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da emolumenti spettanti in base al CCNL. Dalle buste paga risulta che il lavoratore non godeva di alcun superminimo. Non è stato riconosciuto al ricorrente il suddetto elemento perequativo. E' indubbia la natura retributiva. Flexible benefit: pari ad euro 150,00 all'anno fino a dicembre 2021 e €200,00 per l'anno 2022, da versarsi ai lavoratori con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno e con contratto a tempo indeterminato. Non risulta corrisposto. L'elemento ha natura risarcitoria ed è pari ad €800,00.
Elemento aggiuntivo della retribuzione: ex art. 48 bis CCNL del 29.7.2013 e art. 53 del CCNL in vigore, pari ad euro 25,00 mensili per 13 mensilità, dovuto ai lavoratori delle imprese non aderenti al sistema della bilateralità, per il periodo dal 2.9.2015 al 31.5.2019. L'omessa adesione di CP_1
Con al sistema di bilateralità non è smentita dalla società, né consta che abbia mai provveduto ad iscriversi all'Ente e tantomeno a versare al medesimo le quote mensili previste. In virtù
dell'orientamento maggioritario dell'ufficio (v. TB Venezia 24.2.2022), si esclude la natura retributiva dell'emolumento, trattandosi di prestazione prevista in alternativa rispetto a prestazioni previdenziali. E' pari complessivamente ad €589,10.
Indennità di mancato preavviso: il lavoratore si è dimesso per giusta causa, tale essendo il mancato regolare pagamento delle retribuzioni, ed ha pertanto diritto all'indennità di mancato preavviso, che ex art. 75 CCNL è pari a 10 giorni di calendario, pari a euro 784,04.
Il sig. vanta anche un ulteriore credito di euro 3.328,00, coincidente con gli importi che Pt_1 [...]
decurtava a titolo di “acconto” dagli stipendi mensili: così nelle buste paga di dicembre CP_1
2017, maggio e novembre 2018, agosto 2019, giugno, settembre e dicembre 2020, gennaio e novembre 2021 (doc. 17 ricorso: conteggio trattenute acconto . Le trattenute, per i mesi Pt_1
indicati, non sono giustificate in quanto al lavoratore non sono stati corrisposti acconti, come emerge dalle buste paga prodotte dal ricorrente (v. confronto tra buste paga in doc. 15 ric.)
Quanto alle trattenute per “assenze ingiustificate” si è già detto. ha pertanto diritto al Pt_1
pagamento degli importi indebitamente trattenuti per euro 6.460,50 (3.328,00 trattenute “acconto” +
3.132,50 trattenute “assenze ingiustificate”) (v. doc. 17 ric.; doc. 19 ric: conteggio assenze . Pt_1
Il credito complessivo, detratti i crediti relativi all'anno 2016 in quanto prescritti, è di euro 36.354,58,
di cui euro 27.110,40 per voci aventi carattere strettamente retributivo (è ricompreso il credito per ROL v. Cass. n. 6943/2019 e Cass. n. 2297/2019 e viceversa escluso quello per indennità mancato preavviso, ferie non godute, flexible benefit, EAR). Per gli importi indicati aventi natura retributiva sorge la responsabilità solidale della datrice di lavoro e della committente Parte_2
Sugli importi dovuti al ricorrente devono aggiungersi gli interessi moratori previsti dall'art. 39 del
CCNL, per i ritardi di pagamento superiori a 15 giorni, pari al 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza (doc. 34: art. 39 CCNL). In materia di interessi moratori, rileva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1284 comma 4 Parte_2
c.c., richiamando i principi espressi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite ed in particolare la specialità della normativa dettata dall'art. 429 comma 3 cpc per la materia lavoristica. Si osserva che,
alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e dottrinari, si può concordare con le considerazioni della difesa della resistente, per cui la norma speciale di cui all'art. 429 cpc non consentirebbe l'applicabilità della disciplina generale contenuta nel codice civile. Tuttavia la domanda attorea è
volta ad ottenere l'applicazione di una norma contrattuale, che le parti sociali hanno concordato proprio come fortissimo deterrente al fine di scongiurare inadempimenti retributivi della parte datoriale. Si ritiene, da sempre, che la contrattazione collettiva possa derogare in melius alla norma di legge a fronte della tutela del soggetto debole del rapporto. Benché la norma contrattuale sia indubbiamente molto afflittiva, l'integrazione della tutela di cui all'art.429 cpc è legittima in quanto preordinata ad assicurare al lavoratore la retribuzione, adottando una pesante “contromisura” per l'ipotesi di inadempimento.
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Quanto all'opposizione a precetto. L'opposizione è fondata.
Risulta dalla documentazione in atti che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Venezia in seguito alle verifiche ispettive avviate in data 10.02.2023 riscontrava che la società Controparte_1
aveva omesso di versare al lavoratore dipendente la somma complessiva di Euro Parte_1
4.840,00, pari alla retribuzione del mese di Dicembre 2021 ed al Trattamento di Fine Rapporto.
Con Accertata la sussistenza del rapporto di appalto, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 124/2004, l' , in data 13.03.2023, emetteva verbale di diffida accertativa per la somma complessiva di Euro 4.840,00, per le causali suindicate, nei confronti di quale datore di lavoro e di Controparte_1 Parte_2
quale committente obbligato in solido ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. Il
[...]
predetto verbale veniva regolarmente notificato alle società (in data 22.03.2023) Controparte_1
e a (in data 21.03.2023) a mezzo del servizio postale, e successivamente Parte_2
acquistava efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 124/2004. Non avendo né il datore di lavoro né pagato alcunché, agiva esecutivamente Parte_2 Parte_1
per il recupero delle somme nei confronti di , previa notifica a mezzo P.E.C. in Parte_2
data 03.11.2023 del precetto unitamente al titolo esecutivo (rappresentato dalla diffida accertativa per crediti patrimoniali n. . Persona_1
In sostanza, dunque, il lavoratore ha iniziato l'azione esecutiva, ancorchè fosse pendente il giudizio volto ad accertare l'esistenza anche del credito di cui alla diffida accertativa, effettuando in tal modo un inammissibile frazionamento dei giudizi. Come eccepito da che riporta testualmente Parte_2
un precedente di questo Tribunale, “secondo il noto principio affermato da Cass SS.UU. 23726 del
2007 (seguita da plurime conformi tra cui Cass 19898/2018 e 17019/2018), al creditore di una determinata somma di denaro dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio non è consentito di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo.
La scissione del contenuto dell'obbligazione operata dal creditore aggrava ingiustificatamente la posizione del debitore e si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”.
Ne consegue l'insussistenza del diritto del lavoratore a promuovere l'esecuzione forzata. Sono dovute le spese di lite da entrambe le convenute, con parziale compensazione a fronte dell'accoglimento sia dell'eccezione di prescrizione, sia dell'opposizione a precetto.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di Controparte_1
euro 36.354,58, di cui euro 27.110,40 in solido con oltre rivalutazione ed interessi Parte_2
sulle somme via via rivalutate, anche moratori ex art. 39 CCNL.
Dichiara l'insussistenza del diritto del lavoratore a procedere ad esecuzione forzata in virtù del precetto opposto
Compensa per 1/3 le spese di lite. Condanna le convenute a rifondere al ricorrente 2/3 delle spese di lite, che liquida in detta quota in €3.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore ricorrente.
Venezia, 26.3.2025.
Il GL