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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3789/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di ON, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3789 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 e promossa da
(codice fiscale ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emanuele Gentili ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena, via Ex
Tiro a Segno n. 20; attrice contro
(codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Controparte_1 P.IVA_1
Pierini ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale sita in Largo XXIV CP_1
Maggio n. 1; convenuto
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: “Voglia la S.V.,
- In via principale accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto per i fatti in narrativa, o,
- In via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 e per l'effetto in ogni caso
- 1 - - Condannarlo al pagamento di euro 11.103,75 a titolo di risarcimento del danno, o della diversa
(superiore o minore) somma che risulterà al termine dell'istruttoria o che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa e di giustizia, oltre ai maturandi interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto saldo.
- In ogni caso, accertare il rifiuto ingiustificato posto dalla convenuta alla proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis e, per l'effetto, condannarla ai sensi dell'art. 96, co. 3 al pagamento a favore dell'attrice di una somma equativamente determinata.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.
PER IL CONVENUTO: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di ON adito, contrariis reiectis, con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi esposti in atti:
Nel merito:
–rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto con tutte le pronunce consequenziali, comprese quelle relative alle spese del giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. domandando il risarcimento del danno subito in Controparte_1 occasione del sinistro occorsole in Corso Stamira nel centro di CP_1
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
- in data 28.1.2022 alle ore 9:20 circa, durante una mattinata piovosa, mentre si trovava a percorrere a piedi il marciapiede di Corso Stamira nel centro di precedendo di qualche CP_1 metro il coniuge e , giunta in prossimità dell'attraversamento Controparte_2 Persona_1 pedonale all'altezza del civico n. 56, è caduta rovinosamente a terra a causa di una disconnessione della pavimentazione stradale non adeguatamente visibile né segnalata;
- la pavimentazione era formata da piastre in marmo asimmetriche;
- la buca era costituita dalla mancanza di una lastra di pavimentazione generante uno “scalino” alto 4 cm non visibile a causa della colorazione della pavimentazione uniforme e delle condizioni metereologiche avverse;
- l'insidia era presente in un marciapiede di una strada urbana nel centro di dove è CP_1 legittimo che il pedone non si aspetti buche o incuria da parte della pubblica amministrazione;
- 2 - - subito dopo la caduta la sig.ra è stata immediatamente soccorsa dal marito, dal sig. Parte_1
e da una passante, per poi essere trasportata poco dopo al Pronto Soccorso del locale Per_1 nosocomio dove è stata sottoposta ad accertamenti clinico-strumentali all'esito dei quali è stata formulata diagnosi di “frattura parcellare composta apice malleolo peroneale”, con prognosi iniziale di giorni 30, applicata valva gessata, con divieto di carico e prescrizione di profilassi con PA (doc. 1 fascicolo parte attrice);
- in data 23.2.2022 è stato rimosso il gesso e la prognosi è stata prolungata di altri 25 giorni, con indicazione di alcuni strumenti ausiliari alla deambulazione, ad esempio un tutore bivalva (doc.
3);
- in data 15.4.2022 è stata considerata guarita con esiti da considerare nel tempo (doc. 3);
- in data 30.4.2022 si è sottoposta a visita medico-legale al fine di valutare le sue attuali condizioni di salute in conseguenza del sinistro;
- in ragione della frattura subita al malleolo destro non ha potuto più recarsi in palestra per svolgere attività fisica, dedicarsi ai nipoti, indossare scarpe col tacco e andare in moto col marito.
2. Il dapprima dichiarato contumace con decreto del 18.11.2023, si è Controparte_1
costituito tardivamente in data 8.5.2024, eccependo che la sconnessione in oggetto sarebbe ben visibile, anche in virtù del fatto che il sinistro è occorso alle ore 9:20 del mattino circa, orario cioè in cui si gode di ottima visibilità grazie all'irradiazione solare.
Ha poi dedotto che vi sarebbe una responsabilità esclusiva/corresponsabilità della SI
nella causazione dell'evento dannoso in quanto con un minimo di dovuta attenzione Parte_1 tale lieve dislivello non avrebbe comportato alcun pericolo, trattandosi peraltro di una sconnessione stabile nella pavimentazione pubblica in quanto esistente da molti anni.
Secondo la prospettazione del dunque, parte attrice avrebbe agito con incuria, in CP_1 violazione delle norme di ordinaria prudenza in considerazione anche del fatto che la stessa presumibilmente si è trovata a percorrere quel tratto stradale più volte l'anno posto che abita nelle immediate e prossime vicinanze del luogo del sinistro.
3. All'udienza del 9.5.2024, è stata dichiarata non ammissibile la produzione documentale
(fotografie estrapolate da Google Maps dall'anno 2018 all'anno 2022) allegata alla comparsa di costituzione e risposta, essendo il incorso nelle decadenze previste dall'art. 171 ter c.p.c. CP_1
La causa è stata istruita con perizia medico legale e con l'assunzione di prove testimoniali.
- 3 - Nel corso del procedimento il giudice ha formulato alle parti una proposta ex art. 185 bis c.p.c., che è stata accettata dalla parte attrice mentre non è stata condivisa dal convenuto.
All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La domanda proposta da merita accoglimento. Parte_1
4.1. Con riferimento all'an debeatur si osserva quanto segue.
Parte attrice ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 2051 c.c. prospettando che la caduta a terra e le conseguenti lesioni fisiche dalla stessa riportate siano da considerarsi in diretto nesso causale con una disconnessione della pavimentazione stradale posta sul marciapiede di Corso Stamira nel centro di all'altezza del civico n. 56. CP_1
In particolare, ha lamentato la mancata manutenzione da parte del ente Controparte_1 proprietario e custode della strada e, in ogni caso, l'assenza di segnalazioni circa l'esistenza del dislivello di circa 4 cm generato dalla mancanza di mattonelle di marmo sul lastricato del marciapiede non visibile a causa della colorazione della pavimentazione uniforme e delle condizioni metereologiche avverse sussistenti la mattina del sinistro.
4.2. Giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2051
c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma da parte delle Sezioni Unite che, con la decisione n. 20943 del 30.6.2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Suprema Corte, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Tale pronuncia è stata successivamente ripresa dalla Corte di Cassazione, che ha messo in evidenza come all'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
- 4 - a) “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo
e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
e) “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”
(cfr. Cass. n. 11152 del 27.04.2023).
- 5 - I principi appena evocati, dunque, sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita
(la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusto il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo
(l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
La Corte di Cassazione, inoltre, nella sentenza da ultimo citata ha ulteriormente precisato che “il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedibile da parte del custode.
VI. Va ancora osservato, in proposito, che sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita)"interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)”.
Partendo dall'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e dalla ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute funzionali sul piano della responsabilità e del risarcimento, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito che “il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del
- 6 - danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.
23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836 - 02). In particolare, la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.; in senso conforme, da ultimo, tra le molte, Cass. Sez.
3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01), secondo quello che risulta essere
"l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte", peraltro "ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso" (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084 - 01)” (cfr. Cass. n. 18808 del 09/07/2024).
La Suprema Corte ha poi indicato i criteri da seguire al fine di stabilire se la condotta della vittima escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, ovvero:
“d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela";
d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale";
d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile” (cfr. Cass. n. 29147 del 04/11/2025).
- 7 - Con particolare riferimento alla tematica della disattenzione del pedone la Corte di Cassazione ha inoltre ribadito “l'irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica salva l'ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 15761 del
29/07/2016, Rv. 641162), che è condiviso dal Collegio, secondo il quale "l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità
a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227
c.c. (nella specie, la S.C. cassava la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile)", salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza dell'insidia (nella specie, una buca sul manto stradale: Cass. n. 23919 del 22/10/2013 Rv. 629108 - 01)” (cfr. Cass. n. 19078 del 11/07/2024).
4.3 Tanto premesso in diritto, possono svolgersi le seguenti considerazioni nella fattispecie concreta.
Come anticipato, spettava anzitutto a parte attrice provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso allegato.
Il Tribunale ritiene che la SI abbia fornito la prova dell'esistenza di un effettivo Parte_1 rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa e della derivazione del danno dalla cosa in custodia stessa.
Infatti, le prove orali acquisite e la ctu medico-legale disposta nel corso del presente giudizio sono elementi ampiamente sufficienti a fornire la suddetta prova.
In particolare, all'udienza del 18.6.2024, è stato sentito il testimone , coniuge Controparte_2 della sig.ra , il quale ha riferito: Parte_1
“cap. 1) Si è vero. Ero insieme a mia moglie ed ho assistito alla caduta.
- 8 - cap. 2) Si è vero. Mi trovavo circa tre/quattro metri dietro mia moglie ed ho visto il piede destro di mia moglie che si storceva di 90 gradi in una buca ed è caduta a terra.
Adr: Ho visto la buca a terra che era di circa 4 cm e mi sono avventato per sorreggere mia moglie ma non ho fatto in tempo, ed è caduta. cap. 3) Si è vero. Riconosco nelle foto che mi si mostrano la buca in cui è caduta mia moglie.
Ho fatto personalmente le foto lo stesso giorno, dopo aver accompagnato mia moglie in ospedale.
cap. 4) Si è vero, ho misurato il dislivello;
mi sono recato sul posto successivamente con un metro.
cap. 5) Si è vero. In quel momento pioveva e la buca era scivolosa e piena d'acqua.
cap. 6) Si è vero.
cap. 7) Si è vero.
cap. 8) La buca non si vedeva perché era piena d'acqua.
cap. 9) Si è vero.
cap. 10) Non c'erano cartelli di pericolo.
cap. 11) Si è vero. Ho portato mia moglie in ospedale a seguito delle lesioni alla caviglia in quanto non poteva camminare”.
Il ST , coniuge dell'attrice, ha dunque dichiarato di aver assistito Controparte_2 personalmente alla caduta, riferendo di trovarsi a breve distanza dalla moglie e di aver visto il piede destro della stessa torcersi di circa 90° a causa di una buca presente nella pavimentazione, non visibile perché colma d'acqua. Ha inoltre riconosciuto nelle fotografie prodotte (doc. 1) la buca in questione, da lui stesso fotografata dopo aver accompagnato la moglie in ospedale ed ha confermato di aver poi misurato personalmente il dislivello, pari a circa 4 cm. Ha altresì riferito che al momento del fatto pioveva, la pavimentazione risultava scivolosa e la buca era completamente coperta dall'acqua.
Quanto alla sua capacità a testimoniare, va richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui: “in tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta
- 9 - interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza” (Cass. n. 2621 del 09/02/2005).
Ebbene, nelle controversie relative alla responsabilità civile da fatto illecito (nella specie, da cose in custodia), l'obbligazione risarcitoria ha natura extracontrattuale e personale, con la conseguenza per cui essa non rientra nella comunione legale e non integra, pertanto, alcun interesse giuridicamente rilevante del coniuge tale da determinarne l'incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c.
Nel caso in esame, dunque, il signor è pienamente capace di testimoniare. CP_2
Alla successiva udienza del 10.9.2024 è stato escusso , ex collega di lavoro del Persona_1 marito della SI , il quale ha dichiarato: Parte_1
“cap. 1) Si è vero. Ero dietro la sig.ra insieme al marito, , ad una Parte_1 Controparte_2 distanza di circa 4-5 metri. Eravamo in tre. cap. 2) Si è vero, ho visto la cadere a terra, c'era anche una leggera pioggerellina e Parte_1 la pavimentazione a terra, in marmo, era umida. Non ho visto la buca se non quando ci siamo avvicinati a soccorrere la . Parte_1
Adr: Non ho visto la dinamica della caduta perché stavo parlando con il marito della Parte_1
e non prestavo attenzione. Non l'ho vista cadere, ho visto soltanto che era a terra;
anzi preciso di aver visto la mettere il piede nella buca, perdere l'equilibrio e cadere. Parte_1
cap. 4) Si è vero. Si trattava di un bel 'gradino' come risulta dalla foto che mi si mostrano.
cap. 5) Si è vero la buca era dello stesso colore della pavimentazione. La è caduta Parte_1 nella buca ivi raffigurata.
cap. 6) Si è vero ho già risposto.
cap. 7) Si è vero, quella mattina pioveva. Mi sembra che avevamo gli ombrelli aperti.
cap. 8) La buca non era visibile;
io che ero dietro la la buca non l'ho vista. Parte_1
cap. 9) Si è vero.
cap. 10) Non era presente alcuna segnalazione di dissesto”.
Sulla dinamica del sinistro, in ragione della contraddittorietà riscontrata nelle dichiarazioni rese,
a domanda del Giudice il ST ha poi precisato: “ADR: “Ho visto la cadere a causa Parte_1 della buca perché mancava una lastra e non si vedeva la differenza in quanto era bagnato”.
- 10 - Il ST , collega del marito dell'attrice, ha confermato di trovarsi a pochi metri di Persona_1 distanza e di aver visto la sig.ra cadere in prossimità della buca non visibile poiché Parte_1 dello stesso colore della pavimentazione che era umida a causa della pioggia.
In sede di esame ha inizialmente affermato di non aver assistito direttamente alla caduta poiché in quel momento stava parlando con il signor;
tuttavia ha subito precisato di aver CP_2 comunque visto la SI mettere il piede nella buca, perdere l'equilibrio e cadere, chiarendo che l'irregolarità derivava dall'assenza di una lastra, come anche riscontrabile dalla documentazione fotografica.
Le dichiarazioni rese risultano complessivamente coerenti e convergenti, tenuto conto peraltro che il testimone non ha alcun interesse nella causa.
La parziale contraddizione del ST sulla percezione diretta del momento esatto in cui Per_1
l'attrice ha perso l'equilibrio non incide sulla sua attendibilità complessiva, in quanto:
- egli ha comunque dichiarato di aver visto la sig.ra nell'immediatezza della caduta in Parte_1 prossimità della buca;
- il sinistro si è verificato in una mattinata di pioggia a causa di una buca che era dello stesso colore della pavimentazione e non segnalata, circostanze che entrambi i testi concordemente riferiscono;
- le fotografie prodotte confermano l'esistenza del dissesto.
Pertanto, la ricostruzione della dinamica risulta credibile e logicamente ancorata agli elementi oggettivi emersi (condizioni del luogo, presenza della buca, pioggia, assenza di segnalazioni).
e , dunque, hanno personalmente assistito al momento della Controparte_2 Persona_1 caduta ed hanno confermato che il giorno in cui si è verificato l'evento dannoso, in prossimità del numero civico n. 56 di Corso Stamira, sito nel centro di la pavimentazione era CP_1 irregolare, presentando una disconnessione non segnalata come verificabile dalle foto allegate al ricorso (doc. 1).
Va poi evidenziato che il ctu ha riscontrato la compatibilità tra le lesioni riportate dall'attrice e la caduta provocata dalla disconnessione della pavimentazione. Si legge infatti nella ctu: “A seguito dell'infortunio stradale occorso in data 28.01.2022 la riportava una frattura Parte_1 parcellare composta dell'apice del malleolo peroneale destro. Tale lesione riconosce come meccanismo produttivo un trauma diretto e/o un trauma distorsivo della caviglia, che ben si attaglia con la riferita caduta causata da una zona dissestata del marciapiede su Corso Stamira
- 11 - ad in prossimità dell'attraversamento pedonale all'altezza del civico 56, area a dire CP_1 della , non segnalata da alcun segnale di pericolo”. Parte_1
La SI , dunque, è caduta a terra a causa del predetto avvallamento presente sul Parte_1 manto stradale, riportando i danni oggetto della pretesa risarcitoria azionata in questa sede.
Essendosi prodotto il danno quale naturale conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia, risulta pertanto provato il nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e l'incidente di cui è causa.
4.4 A questo punto va esaminata la condotta tenuta dalla SI dovendosi valutare, Parte_1 qualora emergessero profili di colpa, se il comportamento dell'attrice può aver avuto un'efficienza causale esclusiva oppure un rilievo causale meramente concorrente.
Va in primo luogo evidenziato che il negli scritti difensivi finali ha Controparte_1 valorizzato alcune circostanze, ovvero:
- il sinistro è avvenuto in pieno giorno, alle ore 9,20 di mattina, in una strada che la SI ben conosceva abitando in Via Cialdini n.8 e, quindi, a pochi metri di distanza;
- la presenza di acqua nella buca non è assolutamente visibile nelle foto che il marito dell'attrice ha dichiarato di aver scattato personalmente lo stesso giorno, dalle quali si evince che Parte_1 la pavimentazione e il prospiciente asfalto sono perfettamente asciutti, né le persone ritratte si stanno coprendo con l'ombrello;
- la caduta, pertanto, si sarebbe verificata esclusivamente per la disattenzione dell'attrice che, come chiarito anche recentemente dalla Corte di Cassazione, costituisce un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, a nulla rilevando, in quest'ottica, che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile (cfr. Cass. n. 24071 del 28.8.2025);
Il Tribunale ritiene che per le peculiarità del caso di specie la condotta tenuta da parte attrice non possa avere alcuna conseguenza sulla domanda risarcitoria.
Con riferimento alla vicinanza della buca rispetto alla casa della SI va rilevato Parte_1 che, in via generale, è vero che se la buca in cui si incappa è posta nei pressi dell'abitazione del danneggiato ciò può costituire indizio o elemento utile a ricavare la prevedibilità del danno, ossia per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità (ed anche, se si vuole, evitabilità) del danno stesso.
- 12 - Allo stesso tempo tale principio può valere se la buca si trovi ad una breve distanza dall'abitazione, circostanza dalla quale si potrebbe presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione.
In ogni caso il significato indiziante di quel fatto (vicinanza della buca), va valutato nella fattispecie singola e non in astratto, tenendo conto delle circostanze del caso specifico.
Ebbene nel caso di specie la buca non si trova sotto o comunque in prossimità dell'abitazione della SI, ma in un'altra via sebbene non molto distante dalla casa dell'attrice.
Va altresì evidenziato che, come riferito da entrambi i testimoni oculari, la buca era piena d'acqua, dunque coperta, a causa delle precipitazioni recenti.
A tal proposito, allora, va rilevato che effettivamente le fotografie allegate rappresentano la buca completamente asciutta.
Il marito dell'attrice ha precisato che “Ho fatto personalmente le foto lo stesso giorno, dopo aver accompagnato mia moglie in ospedale”.
Le foto, dunque, non sono scattate al momento del sinistro, ma successivamente.
Dal referto del Pronto Soccorso allegato all'atto di citazione si evince che la SI Parte_1 ha fatto ingresso alle ore 10:00 ed è poi uscita intorno alle ore 12:00 (doc. 2).
Il marito, dunque, ha scattato le fotografie a distanza di alcune ore dalla caduta, quando verosimilmente le precipitazioni erano terminate, circostanza che fornisce una spiegazione credibile alla mancata presenza di acqua negli scatti.
Non si può quindi non tenere conto di queste concrete circostanze atteso che altrimenti verrebbe addossato al danneggiato non solo l'obbligo cautelare di conoscere le buche a lui vicine, ma anche quello di ricordarne esattamente l'ubicazione, in modo tale che, quando, come nella fattispecie, non sono visibili, possono comunque essere evitate ricordandosi l'esatta loro collocazione.
Il fatto che la buca fosse piena di acqua, dunque, rendeva il dislivello non visibile e non percepibile, circostanza che non consente di ravvisare alcun profilo di responsabilità nella condotta dell'attrice, considerato peraltro che le fotografie evidenziano molto chiaramente che la restante parte del marciapiede era in buono stato, per cui l'assenza di elementi oggettivi di pericolosità non richiedeva una particolare diligenza e attenzione rispetto a quella ordinariamente richiesta ai pedoni.
- 13 - Per completezza della trattazione va rilevato che la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dal e sopra riportata riguarda una fattispecie profondamente diversa dalla presente. CP_1
Tale procedimento, infatti, riguardava le lesioni subite da una persona che mentre usciva da un supermercato era caduta dallo scivolo in muratura alto circa 30 cm posto all'ingresso/uscita del supermercato, che aveva la funzione di attenuare il dislivello della soglia con il marciapiede.
I giudici di merito nell'ascrivere efficienza causale alla disattenzione della vittima hanno messo in evidenza che tale scivolo era certamente visibile, in quanto di colore diverso rispetto al fondo stradale e che la vittima conosceva bene i luoghi, perché vi si recava spesso, avendo pure affermato, nel corso dell'interrogatorio formale, che “Sullo scivolo dove si è verificato il sinistro ero già passata altre volte”.
È dunque evidente come siamo in presenza di una situazione di fatto completamente difforme da quella oggetto del presente giudizio, caratterizzata da plurimi elementi dai quali poter effettivamente desumere che il comportamento della danneggiata non era stato improntato a criteri di doverosa prudenza e accortezza, assurgendo anzi a causa esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso.
5. A questo punto vanno individuate le voci di danno risarcibile per poi provvedere alla liquidazione.
5.1 Parte attrice ha domandato il risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito della caduta e del danno patrimoniale in conseguenza delle spese mediche sostenute.
Le condizioni della SI sono state oggetto di apposita ctu medico legale Parte_1 nell'ambito del presente procedimento nella quale l'esperto nominato ha rilevato una “frattura parcellare composta dell'apice del malleolo peroneale destro”.
Il perito ha riconosciuto un'inabilità biologica temporanea per complessivi 77 giorni, così da interpretare e riassumere in termini di:
- 1 giorno di inabilità temporanea assoluta;
- 26 giorni di inabilità parziale al 75%;
- 25 giorni di inabilità parziale al 50%;
- 25 giorni di inabilità parziale al 25%.
La compromissione dell'integrità biologica è stata invece ravvisata nella misura del 3%.
- 14 - Con riguardo all'entità e alla congruità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dalla SI , il ctu ha rilevato che “la sig.ra ha dovuto affrontare le seguenti Parte_1 Parte_1 spese mediche, regolarmente documentate:
-Scontrino del 28.01.2022 presso Ortopedia Duranti s.a.s.: “Bastoni canadesi…totale complessivo euro 24,00”
-Ricevuta prestazioni di diagnostica per immagine del 23.02.2022 presso Azienda Ospedaliero
Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di ON “… euro
17,80…”
-Ricevuta prestazioni di ortopedia e traumatologia del 23.02.2022 presso Azienda Ospedaliero
Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di ON “… euro
16,20…”
-Scontrino del 28.01.2022 presso Ortopedia Duranti s.a.s.:“… Elastocompression … euro 59,00
…”
-Ricevuta di 5 sedute di FKT del 08.04.2022 presso (Terapista della Persona_2
Riabilitazione): “…euro 152,00 …”
-Ricevuta di 3 sedute di FKT del 12.04.2022 presso (Terapista della Persona_2
Riabilitazione): “…euro 92,00 …”
-Consulenza Medico-legale: “…euro 427,00 …
Per un totale di spesa di euro 788.00”.
La stima compiuta dal ctu è assolutamente condivisibile e non è stata neppure oggetto di osservazioni da parte dei consulenti di parte.
L'esperto si è basato su parametri esclusivamente oggettivi ed ha depositato una relazione esaustiva e lineare, fornendo una risposta al quesito completa in tutti gli aspetti. Non vi sono peraltro tautologie o considerazioni assiomatiche, ma le conclusioni rassegnate rappresentano la logica conseguenza del percorso argomentativo svolto ed adeguatamente motivato.
5.2 Alla luce delle risultanze della ctu, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (60 anni), in applicazione delle Tabelle di Milano a va liquidato Parte_1
l'importo complessivo di euro 7.828,75 (euro 3.315,00 per invalidità permanente;
euro 115,00
- 15 - per inabilità temporanea assoluta;
euro 2.242,50 per inabilità parziale al 75%; euro 1.437,50 per inabilità temporanea parziale al 50%; euro 718,75 per inabilità temporanea parziale al 25%).
5.3 ha poi chiesto un aumento del danno biologico a titolo di Parte_1 personalizzazione.
Tale richiesta risarcitoria non può essere accolta.
Giova premettere che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. n. 5984 del 06/03/2025; Cass. n. 31681 del
09/12/2024).
La personalizzazione del danno biologico, dunque, non costituisce un automatismo risarcitorio, potendo trovare ingresso esclusivamente ove siano provate circostanze eccezionali, idonee a qualificare il caso concreto come eccentrico rispetto alla normalità delle conseguenze derivanti da lesioni di analogo grado.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto l'onere di allegazione e prova di siffatte conseguenze anomale.
Nell'atto di citazione, infatti, la SI si è limitata ad allegare genericamente le Parte_1
“difficoltà a scendere le scale, impossibilità ad indossare calzature con tacchi ed a proseguire le attività ginniche cui era solita dedicarsi prima del 28.01.2022, giorno in cui si sono verificati gli eventi de quo”, pagg. 12-13 dell'atto di citazione).
Neppure le risultanze istruttorie consentono di ritenere provata l'esistenza di pregiudizi ulteriori rispetto a quelli normalmente derivanti da lesioni di analogo grado.
Il ST , marito della danneggiata, ha dichiarato che la SI ha Controparte_2 Parte_1 modificato le proprie abitudini di vita per un periodo di circa un anno, ma ha altresì precisato che le stesse sono state successivamente ripristinate, residuando soltanto qualche problema di equilibrio che le impedisce di indossare scarpe con il tacco.
In particolare, nella deposizione resa all'udienza del 18.6.2025 ha dichiarato:
- 16 - “cap. 13) Si è vero, prima dell'incidente mia moglie accudiva i nipoti ed andava in palestra. cap. 14) Si è vero andavamo in moto insieme con mia moglie. cap. 15) Si è vero. Dopo il sinistro mia moglie ha cambiato le abitudini di vita per oltre un anno.
Ora ha ripristinato le precedenti abitudini ma ha ancora problemi di equilibrio, per cui non mette più le scarpe con il tacco”.
Si tratta dunque di limitazioni del tutto fisiologiche e coerenti con la lesione riportata, prive di quel carattere di peculiarità richiesto ai fini della personalizzazione.
Il ST ha poi riferito che la SI ha utilizzato la sedia a rotelle Testimone_1 Parte_1 per circa un mese e che, per un certo periodo, non ha più frequentato la palestra né è salita in moto con il marito.
In particolare, nella deposizione resa all'udienza del 18.6.2025 ha riferito:
“cap. 13) Si è vero. Mia figlia è coetanea della nipote di parte attrice ed a volte siamo andati a cena tutti insieme. Ho visto a volte uscire di casa con il borsone per andare in
Parte_1 palestra mentre mi recavo al porto per il mio turno di lavoro perché la ed il marito abitano
Parte_1 vicino al porto. Io sono pilota del porto e sono solito frequentare la loro abitazione. cap. 14) Si è vero, la andava spesso in moto con il marito, anche ai raduni con le moto
Parte_1 avendo una Harley Davidson. cap. 15) Si è vero. La è stato per circa un mese con la sedia a rotelle. Parte_2 cap. 16) Si è vero. Non ho più visto la andare in moto e neppure in palestra.
Parte_1
Adr: Siamo amici di famiglia ed abbiamo una frequentazione abituale con la e il Parte_1 marito”.
Anche tali circostanze, tuttavia, rientrano nelle tipiche limitazioni temporanee conseguenti a un infortunio come quello per cui è causa e non denotano alcun impatto straordinario, permanente o comunque eccentrico rispetto alla normalità del decorso post-traumatico.
5.4 Parte attrice ha poi domandato una somma a titolo di danno morale.
Anche tale pretesa risarcitoria, essendo priva di una specifica allegazione, non può essere accolta.
Va infatti ricordato che a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972 del 11/11/2008 ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a
- 17 - diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa.
Nel caso di specie, la SI non ha descritto di aver subito particolari pregiudizi Parte_1 attinenti alla dimensione morale.
Per tali ragioni, non essendo configurabile nel nostro ordinamento un danno risarcibile in re ipsa, con la conseguenza che anche il danno da sofferenza morale dovrà essere allegato specificatamente, la domanda non può essere accolta.
5.5 La SI ha poi chiesto il rimborso delle varie spese mediche sostenute, ovvero Parte_1
(doc. 11):
- euro 24,00: scontrino del 28.01.2022 presso Ortopedia Duranti s.a.s.: “Bastoni canadesi”;
- euro 17,80: ricevuta prestazioni di diagnostica per immagine del 23.02.2022 presso Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di CP_1
- euro 16,20: ricevuta prestazioni di ortopedia e traumatologia del 23.02.2022 presso Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di CP_1
- euro 59,00: scontrino del 28.01.2022 presso Ortopedia Duranti s.a.s., “Elastocompression”;
- euro 152,00: ricevuta di 5 sedute di FKT del 08.04.2022 presso (Terapista Persona_2 della
Riabilitazione);
- euro 92,00: ricevuta di 3 sedute di FKT del 12.04.2022 presso (Terapista Persona_2 della
Riabilitazione);
- euro 427,00: consulenza medico-legale.
Sul punto il ctu ha rilevato che le spese si qualificano come spese sostenute, congrue e necessarie, per attività assistenziali in diretta inerenza con il percorso di cura post-trauma della SI
. Parte_1
Tali spese vanno pertanto tutte riconosciute per un importo complessivo pari ad euro 788,00.
6. In conclusione, a titolo di risarcimento del danno subito in occasione del Parte_1 sinistro per cui è causa dovrà ricevere dal a titolo di danno non patrimoniale Controparte_1
l'importo di euro 7.828,75, somma già rivalutata, e a titolo di danno patrimoniale la somma di
- 18 - euro 788,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data delle fatture alla pubblicazione della sentenza.
Su tali importi vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
Va in proposito richiamato l'insegnamento della Suprema Corte che ha precisato come
“l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione” (cfr. Cass. n. 7948 del 20/04/2020).
Non possono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi, la cui liquidazione, nei debiti di valore, “non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (cfr. Cass. S.U. n. 16990 del
10.7.2017; v. anche Cass. n. 18564 del 13.7.2018).
Nel caso in esame l'attrice non ha provato che la somma rivalutata sia inferiore a quella di cui ella avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
7. Le spese di lite tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 vengono liquidate in complessivi euro 5.077 euro (euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro
1.701,00 per la fase decisionale).
Anche le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza.
Non sussistono i presupposti per applicare l'art. 96 comma 3 c.p.c.
considerato che
il
[...] nella comparsa conclusionale ha argomentato le ragioni del rifiuto, fondato su alcune CP_1 pronunce giurisprudenziali ritenute favorevoli alla propria difesa che, chiaramente nei limiti di quanto di rilievo ai fini della presente valutazione, rendono comprensibile la decisione di non accettare la proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 19 - condanna il a corrispondere a , a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno non patrimoniale, l'importo complessivo di euro 7.828,75 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
condanna il a corrispondere a , a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno patrimoniale, l'importo complessivo di euro 788,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data delle fatture alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
condanna il al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 264,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00
a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge;
condanna il al pagamento delle spese della ctu. Controparte_1
Si comunichi.
ON, 17 novembre 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Elisa
Gerdevic.
- 20 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di ON, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3789 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 e promossa da
(codice fiscale ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emanuele Gentili ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena, via Ex
Tiro a Segno n. 20; attrice contro
(codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Controparte_1 P.IVA_1
Pierini ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale sita in Largo XXIV CP_1
Maggio n. 1; convenuto
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: “Voglia la S.V.,
- In via principale accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto per i fatti in narrativa, o,
- In via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 e per l'effetto in ogni caso
- 1 - - Condannarlo al pagamento di euro 11.103,75 a titolo di risarcimento del danno, o della diversa
(superiore o minore) somma che risulterà al termine dell'istruttoria o che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa e di giustizia, oltre ai maturandi interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto saldo.
- In ogni caso, accertare il rifiuto ingiustificato posto dalla convenuta alla proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis e, per l'effetto, condannarla ai sensi dell'art. 96, co. 3 al pagamento a favore dell'attrice di una somma equativamente determinata.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.
PER IL CONVENUTO: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di ON adito, contrariis reiectis, con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi esposti in atti:
Nel merito:
–rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto con tutte le pronunce consequenziali, comprese quelle relative alle spese del giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. domandando il risarcimento del danno subito in Controparte_1 occasione del sinistro occorsole in Corso Stamira nel centro di CP_1
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
- in data 28.1.2022 alle ore 9:20 circa, durante una mattinata piovosa, mentre si trovava a percorrere a piedi il marciapiede di Corso Stamira nel centro di precedendo di qualche CP_1 metro il coniuge e , giunta in prossimità dell'attraversamento Controparte_2 Persona_1 pedonale all'altezza del civico n. 56, è caduta rovinosamente a terra a causa di una disconnessione della pavimentazione stradale non adeguatamente visibile né segnalata;
- la pavimentazione era formata da piastre in marmo asimmetriche;
- la buca era costituita dalla mancanza di una lastra di pavimentazione generante uno “scalino” alto 4 cm non visibile a causa della colorazione della pavimentazione uniforme e delle condizioni metereologiche avverse;
- l'insidia era presente in un marciapiede di una strada urbana nel centro di dove è CP_1 legittimo che il pedone non si aspetti buche o incuria da parte della pubblica amministrazione;
- 2 - - subito dopo la caduta la sig.ra è stata immediatamente soccorsa dal marito, dal sig. Parte_1
e da una passante, per poi essere trasportata poco dopo al Pronto Soccorso del locale Per_1 nosocomio dove è stata sottoposta ad accertamenti clinico-strumentali all'esito dei quali è stata formulata diagnosi di “frattura parcellare composta apice malleolo peroneale”, con prognosi iniziale di giorni 30, applicata valva gessata, con divieto di carico e prescrizione di profilassi con PA (doc. 1 fascicolo parte attrice);
- in data 23.2.2022 è stato rimosso il gesso e la prognosi è stata prolungata di altri 25 giorni, con indicazione di alcuni strumenti ausiliari alla deambulazione, ad esempio un tutore bivalva (doc.
3);
- in data 15.4.2022 è stata considerata guarita con esiti da considerare nel tempo (doc. 3);
- in data 30.4.2022 si è sottoposta a visita medico-legale al fine di valutare le sue attuali condizioni di salute in conseguenza del sinistro;
- in ragione della frattura subita al malleolo destro non ha potuto più recarsi in palestra per svolgere attività fisica, dedicarsi ai nipoti, indossare scarpe col tacco e andare in moto col marito.
2. Il dapprima dichiarato contumace con decreto del 18.11.2023, si è Controparte_1
costituito tardivamente in data 8.5.2024, eccependo che la sconnessione in oggetto sarebbe ben visibile, anche in virtù del fatto che il sinistro è occorso alle ore 9:20 del mattino circa, orario cioè in cui si gode di ottima visibilità grazie all'irradiazione solare.
Ha poi dedotto che vi sarebbe una responsabilità esclusiva/corresponsabilità della SI
nella causazione dell'evento dannoso in quanto con un minimo di dovuta attenzione Parte_1 tale lieve dislivello non avrebbe comportato alcun pericolo, trattandosi peraltro di una sconnessione stabile nella pavimentazione pubblica in quanto esistente da molti anni.
Secondo la prospettazione del dunque, parte attrice avrebbe agito con incuria, in CP_1 violazione delle norme di ordinaria prudenza in considerazione anche del fatto che la stessa presumibilmente si è trovata a percorrere quel tratto stradale più volte l'anno posto che abita nelle immediate e prossime vicinanze del luogo del sinistro.
3. All'udienza del 9.5.2024, è stata dichiarata non ammissibile la produzione documentale
(fotografie estrapolate da Google Maps dall'anno 2018 all'anno 2022) allegata alla comparsa di costituzione e risposta, essendo il incorso nelle decadenze previste dall'art. 171 ter c.p.c. CP_1
La causa è stata istruita con perizia medico legale e con l'assunzione di prove testimoniali.
- 3 - Nel corso del procedimento il giudice ha formulato alle parti una proposta ex art. 185 bis c.p.c., che è stata accettata dalla parte attrice mentre non è stata condivisa dal convenuto.
All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La domanda proposta da merita accoglimento. Parte_1
4.1. Con riferimento all'an debeatur si osserva quanto segue.
Parte attrice ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 2051 c.c. prospettando che la caduta a terra e le conseguenti lesioni fisiche dalla stessa riportate siano da considerarsi in diretto nesso causale con una disconnessione della pavimentazione stradale posta sul marciapiede di Corso Stamira nel centro di all'altezza del civico n. 56. CP_1
In particolare, ha lamentato la mancata manutenzione da parte del ente Controparte_1 proprietario e custode della strada e, in ogni caso, l'assenza di segnalazioni circa l'esistenza del dislivello di circa 4 cm generato dalla mancanza di mattonelle di marmo sul lastricato del marciapiede non visibile a causa della colorazione della pavimentazione uniforme e delle condizioni metereologiche avverse sussistenti la mattina del sinistro.
4.2. Giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2051
c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma da parte delle Sezioni Unite che, con la decisione n. 20943 del 30.6.2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Suprema Corte, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Tale pronuncia è stata successivamente ripresa dalla Corte di Cassazione, che ha messo in evidenza come all'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
- 4 - a) “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo
e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
e) “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”
(cfr. Cass. n. 11152 del 27.04.2023).
- 5 - I principi appena evocati, dunque, sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita
(la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusto il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo
(l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
La Corte di Cassazione, inoltre, nella sentenza da ultimo citata ha ulteriormente precisato che “il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedibile da parte del custode.
VI. Va ancora osservato, in proposito, che sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita)"interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi)”.
Partendo dall'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e dalla ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute funzionali sul piano della responsabilità e del risarcimento, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito che “il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del
- 6 - danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.
23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836 - 02). In particolare, la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.; in senso conforme, da ultimo, tra le molte, Cass. Sez.
3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01), secondo quello che risulta essere
"l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte", peraltro "ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso" (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084 - 01)” (cfr. Cass. n. 18808 del 09/07/2024).
La Suprema Corte ha poi indicato i criteri da seguire al fine di stabilire se la condotta della vittima escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, ovvero:
“d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela";
d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale";
d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile” (cfr. Cass. n. 29147 del 04/11/2025).
- 7 - Con particolare riferimento alla tematica della disattenzione del pedone la Corte di Cassazione ha inoltre ribadito “l'irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica salva l'ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 15761 del
29/07/2016, Rv. 641162), che è condiviso dal Collegio, secondo il quale "l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità
a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227
c.c. (nella specie, la S.C. cassava la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile)", salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza dell'insidia (nella specie, una buca sul manto stradale: Cass. n. 23919 del 22/10/2013 Rv. 629108 - 01)” (cfr. Cass. n. 19078 del 11/07/2024).
4.3 Tanto premesso in diritto, possono svolgersi le seguenti considerazioni nella fattispecie concreta.
Come anticipato, spettava anzitutto a parte attrice provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso allegato.
Il Tribunale ritiene che la SI abbia fornito la prova dell'esistenza di un effettivo Parte_1 rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa e della derivazione del danno dalla cosa in custodia stessa.
Infatti, le prove orali acquisite e la ctu medico-legale disposta nel corso del presente giudizio sono elementi ampiamente sufficienti a fornire la suddetta prova.
In particolare, all'udienza del 18.6.2024, è stato sentito il testimone , coniuge Controparte_2 della sig.ra , il quale ha riferito: Parte_1
“cap. 1) Si è vero. Ero insieme a mia moglie ed ho assistito alla caduta.
- 8 - cap. 2) Si è vero. Mi trovavo circa tre/quattro metri dietro mia moglie ed ho visto il piede destro di mia moglie che si storceva di 90 gradi in una buca ed è caduta a terra.
Adr: Ho visto la buca a terra che era di circa 4 cm e mi sono avventato per sorreggere mia moglie ma non ho fatto in tempo, ed è caduta. cap. 3) Si è vero. Riconosco nelle foto che mi si mostrano la buca in cui è caduta mia moglie.
Ho fatto personalmente le foto lo stesso giorno, dopo aver accompagnato mia moglie in ospedale.
cap. 4) Si è vero, ho misurato il dislivello;
mi sono recato sul posto successivamente con un metro.
cap. 5) Si è vero. In quel momento pioveva e la buca era scivolosa e piena d'acqua.
cap. 6) Si è vero.
cap. 7) Si è vero.
cap. 8) La buca non si vedeva perché era piena d'acqua.
cap. 9) Si è vero.
cap. 10) Non c'erano cartelli di pericolo.
cap. 11) Si è vero. Ho portato mia moglie in ospedale a seguito delle lesioni alla caviglia in quanto non poteva camminare”.
Il ST , coniuge dell'attrice, ha dunque dichiarato di aver assistito Controparte_2 personalmente alla caduta, riferendo di trovarsi a breve distanza dalla moglie e di aver visto il piede destro della stessa torcersi di circa 90° a causa di una buca presente nella pavimentazione, non visibile perché colma d'acqua. Ha inoltre riconosciuto nelle fotografie prodotte (doc. 1) la buca in questione, da lui stesso fotografata dopo aver accompagnato la moglie in ospedale ed ha confermato di aver poi misurato personalmente il dislivello, pari a circa 4 cm. Ha altresì riferito che al momento del fatto pioveva, la pavimentazione risultava scivolosa e la buca era completamente coperta dall'acqua.
Quanto alla sua capacità a testimoniare, va richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui: “in tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta
- 9 - interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza” (Cass. n. 2621 del 09/02/2005).
Ebbene, nelle controversie relative alla responsabilità civile da fatto illecito (nella specie, da cose in custodia), l'obbligazione risarcitoria ha natura extracontrattuale e personale, con la conseguenza per cui essa non rientra nella comunione legale e non integra, pertanto, alcun interesse giuridicamente rilevante del coniuge tale da determinarne l'incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c.
Nel caso in esame, dunque, il signor è pienamente capace di testimoniare. CP_2
Alla successiva udienza del 10.9.2024 è stato escusso , ex collega di lavoro del Persona_1 marito della SI , il quale ha dichiarato: Parte_1
“cap. 1) Si è vero. Ero dietro la sig.ra insieme al marito, , ad una Parte_1 Controparte_2 distanza di circa 4-5 metri. Eravamo in tre. cap. 2) Si è vero, ho visto la cadere a terra, c'era anche una leggera pioggerellina e Parte_1 la pavimentazione a terra, in marmo, era umida. Non ho visto la buca se non quando ci siamo avvicinati a soccorrere la . Parte_1
Adr: Non ho visto la dinamica della caduta perché stavo parlando con il marito della Parte_1
e non prestavo attenzione. Non l'ho vista cadere, ho visto soltanto che era a terra;
anzi preciso di aver visto la mettere il piede nella buca, perdere l'equilibrio e cadere. Parte_1
cap. 4) Si è vero. Si trattava di un bel 'gradino' come risulta dalla foto che mi si mostrano.
cap. 5) Si è vero la buca era dello stesso colore della pavimentazione. La è caduta Parte_1 nella buca ivi raffigurata.
cap. 6) Si è vero ho già risposto.
cap. 7) Si è vero, quella mattina pioveva. Mi sembra che avevamo gli ombrelli aperti.
cap. 8) La buca non era visibile;
io che ero dietro la la buca non l'ho vista. Parte_1
cap. 9) Si è vero.
cap. 10) Non era presente alcuna segnalazione di dissesto”.
Sulla dinamica del sinistro, in ragione della contraddittorietà riscontrata nelle dichiarazioni rese,
a domanda del Giudice il ST ha poi precisato: “ADR: “Ho visto la cadere a causa Parte_1 della buca perché mancava una lastra e non si vedeva la differenza in quanto era bagnato”.
- 10 - Il ST , collega del marito dell'attrice, ha confermato di trovarsi a pochi metri di Persona_1 distanza e di aver visto la sig.ra cadere in prossimità della buca non visibile poiché Parte_1 dello stesso colore della pavimentazione che era umida a causa della pioggia.
In sede di esame ha inizialmente affermato di non aver assistito direttamente alla caduta poiché in quel momento stava parlando con il signor;
tuttavia ha subito precisato di aver CP_2 comunque visto la SI mettere il piede nella buca, perdere l'equilibrio e cadere, chiarendo che l'irregolarità derivava dall'assenza di una lastra, come anche riscontrabile dalla documentazione fotografica.
Le dichiarazioni rese risultano complessivamente coerenti e convergenti, tenuto conto peraltro che il testimone non ha alcun interesse nella causa.
La parziale contraddizione del ST sulla percezione diretta del momento esatto in cui Per_1
l'attrice ha perso l'equilibrio non incide sulla sua attendibilità complessiva, in quanto:
- egli ha comunque dichiarato di aver visto la sig.ra nell'immediatezza della caduta in Parte_1 prossimità della buca;
- il sinistro si è verificato in una mattinata di pioggia a causa di una buca che era dello stesso colore della pavimentazione e non segnalata, circostanze che entrambi i testi concordemente riferiscono;
- le fotografie prodotte confermano l'esistenza del dissesto.
Pertanto, la ricostruzione della dinamica risulta credibile e logicamente ancorata agli elementi oggettivi emersi (condizioni del luogo, presenza della buca, pioggia, assenza di segnalazioni).
e , dunque, hanno personalmente assistito al momento della Controparte_2 Persona_1 caduta ed hanno confermato che il giorno in cui si è verificato l'evento dannoso, in prossimità del numero civico n. 56 di Corso Stamira, sito nel centro di la pavimentazione era CP_1 irregolare, presentando una disconnessione non segnalata come verificabile dalle foto allegate al ricorso (doc. 1).
Va poi evidenziato che il ctu ha riscontrato la compatibilità tra le lesioni riportate dall'attrice e la caduta provocata dalla disconnessione della pavimentazione. Si legge infatti nella ctu: “A seguito dell'infortunio stradale occorso in data 28.01.2022 la riportava una frattura Parte_1 parcellare composta dell'apice del malleolo peroneale destro. Tale lesione riconosce come meccanismo produttivo un trauma diretto e/o un trauma distorsivo della caviglia, che ben si attaglia con la riferita caduta causata da una zona dissestata del marciapiede su Corso Stamira
- 11 - ad in prossimità dell'attraversamento pedonale all'altezza del civico 56, area a dire CP_1 della , non segnalata da alcun segnale di pericolo”. Parte_1
La SI , dunque, è caduta a terra a causa del predetto avvallamento presente sul Parte_1 manto stradale, riportando i danni oggetto della pretesa risarcitoria azionata in questa sede.
Essendosi prodotto il danno quale naturale conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia, risulta pertanto provato il nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e l'incidente di cui è causa.
4.4 A questo punto va esaminata la condotta tenuta dalla SI dovendosi valutare, Parte_1 qualora emergessero profili di colpa, se il comportamento dell'attrice può aver avuto un'efficienza causale esclusiva oppure un rilievo causale meramente concorrente.
Va in primo luogo evidenziato che il negli scritti difensivi finali ha Controparte_1 valorizzato alcune circostanze, ovvero:
- il sinistro è avvenuto in pieno giorno, alle ore 9,20 di mattina, in una strada che la SI ben conosceva abitando in Via Cialdini n.8 e, quindi, a pochi metri di distanza;
- la presenza di acqua nella buca non è assolutamente visibile nelle foto che il marito dell'attrice ha dichiarato di aver scattato personalmente lo stesso giorno, dalle quali si evince che Parte_1 la pavimentazione e il prospiciente asfalto sono perfettamente asciutti, né le persone ritratte si stanno coprendo con l'ombrello;
- la caduta, pertanto, si sarebbe verificata esclusivamente per la disattenzione dell'attrice che, come chiarito anche recentemente dalla Corte di Cassazione, costituisce un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, a nulla rilevando, in quest'ottica, che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile (cfr. Cass. n. 24071 del 28.8.2025);
Il Tribunale ritiene che per le peculiarità del caso di specie la condotta tenuta da parte attrice non possa avere alcuna conseguenza sulla domanda risarcitoria.
Con riferimento alla vicinanza della buca rispetto alla casa della SI va rilevato Parte_1 che, in via generale, è vero che se la buca in cui si incappa è posta nei pressi dell'abitazione del danneggiato ciò può costituire indizio o elemento utile a ricavare la prevedibilità del danno, ossia per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità (ed anche, se si vuole, evitabilità) del danno stesso.
- 12 - Allo stesso tempo tale principio può valere se la buca si trovi ad una breve distanza dall'abitazione, circostanza dalla quale si potrebbe presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione.
In ogni caso il significato indiziante di quel fatto (vicinanza della buca), va valutato nella fattispecie singola e non in astratto, tenendo conto delle circostanze del caso specifico.
Ebbene nel caso di specie la buca non si trova sotto o comunque in prossimità dell'abitazione della SI, ma in un'altra via sebbene non molto distante dalla casa dell'attrice.
Va altresì evidenziato che, come riferito da entrambi i testimoni oculari, la buca era piena d'acqua, dunque coperta, a causa delle precipitazioni recenti.
A tal proposito, allora, va rilevato che effettivamente le fotografie allegate rappresentano la buca completamente asciutta.
Il marito dell'attrice ha precisato che “Ho fatto personalmente le foto lo stesso giorno, dopo aver accompagnato mia moglie in ospedale”.
Le foto, dunque, non sono scattate al momento del sinistro, ma successivamente.
Dal referto del Pronto Soccorso allegato all'atto di citazione si evince che la SI Parte_1 ha fatto ingresso alle ore 10:00 ed è poi uscita intorno alle ore 12:00 (doc. 2).
Il marito, dunque, ha scattato le fotografie a distanza di alcune ore dalla caduta, quando verosimilmente le precipitazioni erano terminate, circostanza che fornisce una spiegazione credibile alla mancata presenza di acqua negli scatti.
Non si può quindi non tenere conto di queste concrete circostanze atteso che altrimenti verrebbe addossato al danneggiato non solo l'obbligo cautelare di conoscere le buche a lui vicine, ma anche quello di ricordarne esattamente l'ubicazione, in modo tale che, quando, come nella fattispecie, non sono visibili, possono comunque essere evitate ricordandosi l'esatta loro collocazione.
Il fatto che la buca fosse piena di acqua, dunque, rendeva il dislivello non visibile e non percepibile, circostanza che non consente di ravvisare alcun profilo di responsabilità nella condotta dell'attrice, considerato peraltro che le fotografie evidenziano molto chiaramente che la restante parte del marciapiede era in buono stato, per cui l'assenza di elementi oggettivi di pericolosità non richiedeva una particolare diligenza e attenzione rispetto a quella ordinariamente richiesta ai pedoni.
- 13 - Per completezza della trattazione va rilevato che la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dal e sopra riportata riguarda una fattispecie profondamente diversa dalla presente. CP_1
Tale procedimento, infatti, riguardava le lesioni subite da una persona che mentre usciva da un supermercato era caduta dallo scivolo in muratura alto circa 30 cm posto all'ingresso/uscita del supermercato, che aveva la funzione di attenuare il dislivello della soglia con il marciapiede.
I giudici di merito nell'ascrivere efficienza causale alla disattenzione della vittima hanno messo in evidenza che tale scivolo era certamente visibile, in quanto di colore diverso rispetto al fondo stradale e che la vittima conosceva bene i luoghi, perché vi si recava spesso, avendo pure affermato, nel corso dell'interrogatorio formale, che “Sullo scivolo dove si è verificato il sinistro ero già passata altre volte”.
È dunque evidente come siamo in presenza di una situazione di fatto completamente difforme da quella oggetto del presente giudizio, caratterizzata da plurimi elementi dai quali poter effettivamente desumere che il comportamento della danneggiata non era stato improntato a criteri di doverosa prudenza e accortezza, assurgendo anzi a causa esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso.
5. A questo punto vanno individuate le voci di danno risarcibile per poi provvedere alla liquidazione.
5.1 Parte attrice ha domandato il risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito della caduta e del danno patrimoniale in conseguenza delle spese mediche sostenute.
Le condizioni della SI sono state oggetto di apposita ctu medico legale Parte_1 nell'ambito del presente procedimento nella quale l'esperto nominato ha rilevato una “frattura parcellare composta dell'apice del malleolo peroneale destro”.
Il perito ha riconosciuto un'inabilità biologica temporanea per complessivi 77 giorni, così da interpretare e riassumere in termini di:
- 1 giorno di inabilità temporanea assoluta;
- 26 giorni di inabilità parziale al 75%;
- 25 giorni di inabilità parziale al 50%;
- 25 giorni di inabilità parziale al 25%.
La compromissione dell'integrità biologica è stata invece ravvisata nella misura del 3%.
- 14 - Con riguardo all'entità e alla congruità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dalla SI , il ctu ha rilevato che “la sig.ra ha dovuto affrontare le seguenti Parte_1 Parte_1 spese mediche, regolarmente documentate:
-Scontrino del 28.01.2022 presso Ortopedia Duranti s.a.s.: “Bastoni canadesi…totale complessivo euro 24,00”
-Ricevuta prestazioni di diagnostica per immagine del 23.02.2022 presso Azienda Ospedaliero
Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di ON “… euro
17,80…”
-Ricevuta prestazioni di ortopedia e traumatologia del 23.02.2022 presso Azienda Ospedaliero
Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di ON “… euro
16,20…”
-Scontrino del 28.01.2022 presso Ortopedia Duranti s.a.s.:“… Elastocompression … euro 59,00
…”
-Ricevuta di 5 sedute di FKT del 08.04.2022 presso (Terapista della Persona_2
Riabilitazione): “…euro 152,00 …”
-Ricevuta di 3 sedute di FKT del 12.04.2022 presso (Terapista della Persona_2
Riabilitazione): “…euro 92,00 …”
-Consulenza Medico-legale: “…euro 427,00 …
Per un totale di spesa di euro 788.00”.
La stima compiuta dal ctu è assolutamente condivisibile e non è stata neppure oggetto di osservazioni da parte dei consulenti di parte.
L'esperto si è basato su parametri esclusivamente oggettivi ed ha depositato una relazione esaustiva e lineare, fornendo una risposta al quesito completa in tutti gli aspetti. Non vi sono peraltro tautologie o considerazioni assiomatiche, ma le conclusioni rassegnate rappresentano la logica conseguenza del percorso argomentativo svolto ed adeguatamente motivato.
5.2 Alla luce delle risultanze della ctu, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (60 anni), in applicazione delle Tabelle di Milano a va liquidato Parte_1
l'importo complessivo di euro 7.828,75 (euro 3.315,00 per invalidità permanente;
euro 115,00
- 15 - per inabilità temporanea assoluta;
euro 2.242,50 per inabilità parziale al 75%; euro 1.437,50 per inabilità temporanea parziale al 50%; euro 718,75 per inabilità temporanea parziale al 25%).
5.3 ha poi chiesto un aumento del danno biologico a titolo di Parte_1 personalizzazione.
Tale richiesta risarcitoria non può essere accolta.
Giova premettere che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. n. 5984 del 06/03/2025; Cass. n. 31681 del
09/12/2024).
La personalizzazione del danno biologico, dunque, non costituisce un automatismo risarcitorio, potendo trovare ingresso esclusivamente ove siano provate circostanze eccezionali, idonee a qualificare il caso concreto come eccentrico rispetto alla normalità delle conseguenze derivanti da lesioni di analogo grado.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto l'onere di allegazione e prova di siffatte conseguenze anomale.
Nell'atto di citazione, infatti, la SI si è limitata ad allegare genericamente le Parte_1
“difficoltà a scendere le scale, impossibilità ad indossare calzature con tacchi ed a proseguire le attività ginniche cui era solita dedicarsi prima del 28.01.2022, giorno in cui si sono verificati gli eventi de quo”, pagg. 12-13 dell'atto di citazione).
Neppure le risultanze istruttorie consentono di ritenere provata l'esistenza di pregiudizi ulteriori rispetto a quelli normalmente derivanti da lesioni di analogo grado.
Il ST , marito della danneggiata, ha dichiarato che la SI ha Controparte_2 Parte_1 modificato le proprie abitudini di vita per un periodo di circa un anno, ma ha altresì precisato che le stesse sono state successivamente ripristinate, residuando soltanto qualche problema di equilibrio che le impedisce di indossare scarpe con il tacco.
In particolare, nella deposizione resa all'udienza del 18.6.2025 ha dichiarato:
- 16 - “cap. 13) Si è vero, prima dell'incidente mia moglie accudiva i nipoti ed andava in palestra. cap. 14) Si è vero andavamo in moto insieme con mia moglie. cap. 15) Si è vero. Dopo il sinistro mia moglie ha cambiato le abitudini di vita per oltre un anno.
Ora ha ripristinato le precedenti abitudini ma ha ancora problemi di equilibrio, per cui non mette più le scarpe con il tacco”.
Si tratta dunque di limitazioni del tutto fisiologiche e coerenti con la lesione riportata, prive di quel carattere di peculiarità richiesto ai fini della personalizzazione.
Il ST ha poi riferito che la SI ha utilizzato la sedia a rotelle Testimone_1 Parte_1 per circa un mese e che, per un certo periodo, non ha più frequentato la palestra né è salita in moto con il marito.
In particolare, nella deposizione resa all'udienza del 18.6.2025 ha riferito:
“cap. 13) Si è vero. Mia figlia è coetanea della nipote di parte attrice ed a volte siamo andati a cena tutti insieme. Ho visto a volte uscire di casa con il borsone per andare in
Parte_1 palestra mentre mi recavo al porto per il mio turno di lavoro perché la ed il marito abitano
Parte_1 vicino al porto. Io sono pilota del porto e sono solito frequentare la loro abitazione. cap. 14) Si è vero, la andava spesso in moto con il marito, anche ai raduni con le moto
Parte_1 avendo una Harley Davidson. cap. 15) Si è vero. La è stato per circa un mese con la sedia a rotelle. Parte_2 cap. 16) Si è vero. Non ho più visto la andare in moto e neppure in palestra.
Parte_1
Adr: Siamo amici di famiglia ed abbiamo una frequentazione abituale con la e il Parte_1 marito”.
Anche tali circostanze, tuttavia, rientrano nelle tipiche limitazioni temporanee conseguenti a un infortunio come quello per cui è causa e non denotano alcun impatto straordinario, permanente o comunque eccentrico rispetto alla normalità del decorso post-traumatico.
5.4 Parte attrice ha poi domandato una somma a titolo di danno morale.
Anche tale pretesa risarcitoria, essendo priva di una specifica allegazione, non può essere accolta.
Va infatti ricordato che a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972 del 11/11/2008 ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a
- 17 - diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa.
Nel caso di specie, la SI non ha descritto di aver subito particolari pregiudizi Parte_1 attinenti alla dimensione morale.
Per tali ragioni, non essendo configurabile nel nostro ordinamento un danno risarcibile in re ipsa, con la conseguenza che anche il danno da sofferenza morale dovrà essere allegato specificatamente, la domanda non può essere accolta.
5.5 La SI ha poi chiesto il rimborso delle varie spese mediche sostenute, ovvero Parte_1
(doc. 11):
- euro 24,00: scontrino del 28.01.2022 presso Ortopedia Duranti s.a.s.: “Bastoni canadesi”;
- euro 17,80: ricevuta prestazioni di diagnostica per immagine del 23.02.2022 presso Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di CP_1
- euro 16,20: ricevuta prestazioni di ortopedia e traumatologia del 23.02.2022 presso Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di CP_1
- euro 59,00: scontrino del 28.01.2022 presso Ortopedia Duranti s.a.s., “Elastocompression”;
- euro 152,00: ricevuta di 5 sedute di FKT del 08.04.2022 presso (Terapista Persona_2 della
Riabilitazione);
- euro 92,00: ricevuta di 3 sedute di FKT del 12.04.2022 presso (Terapista Persona_2 della
Riabilitazione);
- euro 427,00: consulenza medico-legale.
Sul punto il ctu ha rilevato che le spese si qualificano come spese sostenute, congrue e necessarie, per attività assistenziali in diretta inerenza con il percorso di cura post-trauma della SI
. Parte_1
Tali spese vanno pertanto tutte riconosciute per un importo complessivo pari ad euro 788,00.
6. In conclusione, a titolo di risarcimento del danno subito in occasione del Parte_1 sinistro per cui è causa dovrà ricevere dal a titolo di danno non patrimoniale Controparte_1
l'importo di euro 7.828,75, somma già rivalutata, e a titolo di danno patrimoniale la somma di
- 18 - euro 788,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data delle fatture alla pubblicazione della sentenza.
Su tali importi vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
Va in proposito richiamato l'insegnamento della Suprema Corte che ha precisato come
“l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione” (cfr. Cass. n. 7948 del 20/04/2020).
Non possono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi, la cui liquidazione, nei debiti di valore, “non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (cfr. Cass. S.U. n. 16990 del
10.7.2017; v. anche Cass. n. 18564 del 13.7.2018).
Nel caso in esame l'attrice non ha provato che la somma rivalutata sia inferiore a quella di cui ella avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
7. Le spese di lite tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 vengono liquidate in complessivi euro 5.077 euro (euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro
1.701,00 per la fase decisionale).
Anche le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza.
Non sussistono i presupposti per applicare l'art. 96 comma 3 c.p.c.
considerato che
il
[...] nella comparsa conclusionale ha argomentato le ragioni del rifiuto, fondato su alcune CP_1 pronunce giurisprudenziali ritenute favorevoli alla propria difesa che, chiaramente nei limiti di quanto di rilievo ai fini della presente valutazione, rendono comprensibile la decisione di non accettare la proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 19 - condanna il a corrispondere a , a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno non patrimoniale, l'importo complessivo di euro 7.828,75 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
condanna il a corrispondere a , a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno patrimoniale, l'importo complessivo di euro 788,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data delle fatture alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
condanna il al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 264,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00
a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge;
condanna il al pagamento delle spese della ctu. Controparte_1
Si comunichi.
ON, 17 novembre 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Elisa
Gerdevic.
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