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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 21/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3050/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. ; Parte_2 C.F._2
, C.F. ; Parte_3 C.F._3 TUTTI assistiti dall'avv. FORMICA DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO 8 - CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. SABBATINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 16 - CHIARAVALLE, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Fondata e quindi da accogliersi nei limiti di cui in motivazione la domanda proposta da
, e di accertamento della responsabilità del Parte_3 Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 5 ex art. 2051 c.c. e di conseguente condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni prodotti dall'evento alluvionale del 02.09.2018 alla proprietà degli attori, allorquando, a seguito delle forti precipitazioni delle ore 14:30 e ss., l'acqua piovana, proveniente da monte con carico di fango e detriti, superava il marciapiede della Via Ruffini antistante l'abitazione degli stessi, e si riversava prima sullo scivolo e quindi nel seminterrato destinato a garage e cantina, arrivando ad un'altezza esterna (sulla parete del seminterrato) di cm 80 ed interna (nel seminterrato) di cm 50 dal suolo, e provocando danni, oltre che agli arredi ed al loro contenuto, alle attrezzature d'ufficio ivi riposte, allo scooter, alle opere murarie, agli infissi ed ai rivestimenti del detto seminterrato, per un importo stimato di complessivi euro 12.825,64 IVA inclusa.
2 - Sostengono gli attori che la causa del detto allagamento -per far fronte al quale tutta la famiglia si sarebbe mobilitata per quattro giorni di seguito, assistendo anche all'infortunio della che sarebbe caduta -non ne vengono precisate le circostanze- il giorno stesso Pt_3 dell'alluvione riportando lesioni personali– sarebbe rinvenibile nel vetusto ed inadeguato sistema di smaltimento delle acque pluvie del , ed in ogni caso nella Controparte_1 negligente manutenzione del sistema stesso, trattandosi di condotte pluviali non di portata sufficiente allo smaltimento delle acque meteoriche, supportate da caditoie insufficienti nel numero e nella portata, spesso ostruite e non adeguatamente manutenute, come non adeguatamente curati ed intasati di sabbia sarebbero stati nell'occasione gli sbocchi delle dette condotte sul litorale marittimo.
3 – In diritto va rilevato che a fronte della prospettata responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il non ha fornito la prova, sullo stesso Ente incombente (V. Cass. Civile CP_1
24.03.2016 nr. 5877), della ricorrenza del caso fortuito di per sé sufficiente a provocare l'evento, che sola avrebbe consentito all'Ente custode di liberarsi dalla detta responsabilità, di carattere semioggettivo, non potendo ritenersi tali le riferite pur peculiari caratteristiche dell'evento temporalesco del 02.09.2018.
3.1 - Spiega sul punto la Suprema Corte che “… la possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, difatti, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. È evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali pagina 2 di 5 canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l'ipotesi –predicabile nel caso di specie– in cui sia stata accertata l'esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l'esimente in questione”…”; precisa ancora la Suprema Corte che “…la discrezionalità, e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un'opera pubblica trova un limite nell'obbligo di osservare, a tutela della incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che dall'inosservanza di queste disposizioni e di dette norme deriva la configurabilità della responsabilità della stessa pubblica amministrazione per i danni arrecati a terzi (tra le altre, Cass. 9 ottobre 2003, n. 15061 e 11 novembre 2011, n. 23562)”; il tutto sottolineando che “…ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale, certamente impone, oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili”.
4 – Su tali premesse giurisprudenziali non si può che evidenziare come sia stata regolarmente acquisita in giudizio la prova di come le condotte di deflusso delle acque reflue di
Via Ruffini fossero rotte in più punti ed ostruite da sabbia nello sbocco sul litorale (deposizione teste e docc. 15/40/41/42 di parte attrice), mentre le caditorie fossero in Testimone_1 numero insufficiente e ostruite da fogliame e fango (deposizione dei testi e Testimone_1 CP_
) alla data del sinistro, ed anche in epoche precedenti;
per contro, l Testimone_2 convenuto non ha fornito alcuna prova della pur invocata ricorrenza in loco di quel caso fortuito, id est evento grandine, costituente causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento, non essendo a ciò sufficienti nè gli articoli di stampa locale, né le foto allegate, in quanto relativi ad altri luoghi (Civitanova Alta) peraltro nemmeno alluvionati.
4.1 - L'eccezionalità dell'evento è altresì esclusa dalla Relazione del Centro di Ecologia e
Climatologia dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata (doc. 4 parte attrice) laddove CP_ riferisce, con dato tecnico non smentito dall convenuto, che negli ultimi 20 anni, il dato pluviometrico di intensità oraria delle precipitazioni del 02.09.2018 (12,18 mm di pioggia) è stato pagina 3 di 5 superato per oltre 100 volte, verificandosi quindi ogni anno per oltre 5 volte il superamento del dato rilevato in quell'occasione;
4.2 - Al contrario, conferma documentale dell'inadeguatezza dell'impianto di smaltimento esistente alla data del sinistro è fornita dalla Relazione tecnica allegata al Progetto Definitivo di rifacimento del tratto fognario per lo smaltimento delle acque meteoriche lungo via Ruffini, approvato dalla Giunta Comunale in data 11.08.2020 (doc. 5 di parte attrice), laddove è dato leggere che “La fognatura esistente, in cemento del diametro di circa cm 30, è ormai vetusta e di sezione insufficiente allo smaltimento delle acque meteoriche. Difatti, in occasione di recenti eventi metereologici anche di non particolare entità si sono verificati allagamenti che hanno interessato le abitazioni situate lungo via Ruffini e conseguentemente sono giunte all'Ufficio
Sinistri di questo Ente richieste risarcitorie da parte dei danneggiati. La nuova tubazione che si andrà a realizzare sarà in PVC SN8 del diametro DN500 mm. Contestualmente verranno realizzate, in sostituzione delle esistenti, nuove caditoie del tipo “a bocca di lupo” con una maggiore capacità di smaltimento.”
4.3 – La portata confessoria delle sopraesposte considerazioni non è in alcun modo scalfita, anzi a parere di questo Tribunale risulta aggravata, dalla Relazione integrativa prodotta dall'Ente quale doc. 9, laddove è dato leggere che “ la fognatura di via Ruffini è ricettore di acque piovane convogliate da altre vie limitrofe le quali nel corso degli ultimi anni hanno subito diverse modifiche urbanistiche con conseguente aumento di portata”, risultando in seguito smentita proprio dal redattore firmatario geom. in sede di prova testimoniale l'affermazione ivi CP_3 trascritta dell'essere sempre stato garantito lo smaltimento delle acque reflue, in quanto asseritamente ignaro il detto firmatario dei diversi allagamenti avvenuti all'epoca della redazione di tale elaborato nr. 9 (cfr. deposizione del 29.05.2023).
5 - Quanto al subito danno, esclusa la risarcibilità del danno alla persona invocato dalla e dagli altri attori –in quanto non dimostrato rispettivamente nella sua evidenza causale e Pt_3 nella sua concreta portata-, l'esame CTU disposta in giudizio (V. in particolare pag. 4 elaborato del 28.06.2024) consente di ritenere provata la ricorrenza di un concreto pregiudizio alle opere murarie interne ed esterne del fabbricato degli attori: per cui congrua va ritenuta la somma di euro 7.076,00 IVA inclusa indicata come necessaria nell'allegato computo metrico per gli interventi di ripristino sulle parti interessate dall'alluvione;
pagina 4 di 5 5.1 - E' emerso altresì dal rapporto fotografico (doc. 11 di parte attrice) confermato dalla prova orale esperita, un concreto pregiudizio per la perdita di attrezzature di ufficio, di un corredo di scarpe e di bottiglie di vino, oltre che per il danneggiamento di mobilia e dello scooter di proprietà del per cui il danno può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella Pt_1 misura di euro 1.500,00 (a fronte della deduzione di parte di oltre euro 3.000), a cui va altresì aggiunto il diritto al rimborso della somma di euro 103,70 sostenuta per il rilascio del documento n. 4.
5.2 – Sulle indicate somme decorrono gli interessi dal sinistro al soddisfo.
6 - Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo a carico della soccombente convenuta tenuto conto dei criteri tabellari di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
condanna il , in persona del Sindaco P.T. in carica, al pagamento Controparte_1 in favore di , e , in solido, della somma di euro Parte_3 Parte_1 Parte_2
8.679,70 oltre interessi dal 02.09.2018 al soddisfo;
Condanna il , in persona del Sindaco P.T. in carica, a Controparte_1 sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore di , e Parte_3 Parte_1
, in solido, nella somma di euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese Parte_2 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Pone definitivamente a carico del le spese di CTU. Controparte_1
Macerata, 21 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3050/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. ; Parte_2 C.F._2
, C.F. ; Parte_3 C.F._3 TUTTI assistiti dall'avv. FORMICA DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO 8 - CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. SABBATINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 16 - CHIARAVALLE, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Fondata e quindi da accogliersi nei limiti di cui in motivazione la domanda proposta da
, e di accertamento della responsabilità del Parte_3 Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 5 ex art. 2051 c.c. e di conseguente condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni prodotti dall'evento alluvionale del 02.09.2018 alla proprietà degli attori, allorquando, a seguito delle forti precipitazioni delle ore 14:30 e ss., l'acqua piovana, proveniente da monte con carico di fango e detriti, superava il marciapiede della Via Ruffini antistante l'abitazione degli stessi, e si riversava prima sullo scivolo e quindi nel seminterrato destinato a garage e cantina, arrivando ad un'altezza esterna (sulla parete del seminterrato) di cm 80 ed interna (nel seminterrato) di cm 50 dal suolo, e provocando danni, oltre che agli arredi ed al loro contenuto, alle attrezzature d'ufficio ivi riposte, allo scooter, alle opere murarie, agli infissi ed ai rivestimenti del detto seminterrato, per un importo stimato di complessivi euro 12.825,64 IVA inclusa.
2 - Sostengono gli attori che la causa del detto allagamento -per far fronte al quale tutta la famiglia si sarebbe mobilitata per quattro giorni di seguito, assistendo anche all'infortunio della che sarebbe caduta -non ne vengono precisate le circostanze- il giorno stesso Pt_3 dell'alluvione riportando lesioni personali– sarebbe rinvenibile nel vetusto ed inadeguato sistema di smaltimento delle acque pluvie del , ed in ogni caso nella Controparte_1 negligente manutenzione del sistema stesso, trattandosi di condotte pluviali non di portata sufficiente allo smaltimento delle acque meteoriche, supportate da caditoie insufficienti nel numero e nella portata, spesso ostruite e non adeguatamente manutenute, come non adeguatamente curati ed intasati di sabbia sarebbero stati nell'occasione gli sbocchi delle dette condotte sul litorale marittimo.
3 – In diritto va rilevato che a fronte della prospettata responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il non ha fornito la prova, sullo stesso Ente incombente (V. Cass. Civile CP_1
24.03.2016 nr. 5877), della ricorrenza del caso fortuito di per sé sufficiente a provocare l'evento, che sola avrebbe consentito all'Ente custode di liberarsi dalla detta responsabilità, di carattere semioggettivo, non potendo ritenersi tali le riferite pur peculiari caratteristiche dell'evento temporalesco del 02.09.2018.
3.1 - Spiega sul punto la Suprema Corte che “… la possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, difatti, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. È evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali pagina 2 di 5 canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l'ipotesi –predicabile nel caso di specie– in cui sia stata accertata l'esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l'esimente in questione”…”; precisa ancora la Suprema Corte che “…la discrezionalità, e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un'opera pubblica trova un limite nell'obbligo di osservare, a tutela della incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che dall'inosservanza di queste disposizioni e di dette norme deriva la configurabilità della responsabilità della stessa pubblica amministrazione per i danni arrecati a terzi (tra le altre, Cass. 9 ottobre 2003, n. 15061 e 11 novembre 2011, n. 23562)”; il tutto sottolineando che “…ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale, certamente impone, oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili”.
4 – Su tali premesse giurisprudenziali non si può che evidenziare come sia stata regolarmente acquisita in giudizio la prova di come le condotte di deflusso delle acque reflue di
Via Ruffini fossero rotte in più punti ed ostruite da sabbia nello sbocco sul litorale (deposizione teste e docc. 15/40/41/42 di parte attrice), mentre le caditorie fossero in Testimone_1 numero insufficiente e ostruite da fogliame e fango (deposizione dei testi e Testimone_1 CP_
) alla data del sinistro, ed anche in epoche precedenti;
per contro, l Testimone_2 convenuto non ha fornito alcuna prova della pur invocata ricorrenza in loco di quel caso fortuito, id est evento grandine, costituente causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento, non essendo a ciò sufficienti nè gli articoli di stampa locale, né le foto allegate, in quanto relativi ad altri luoghi (Civitanova Alta) peraltro nemmeno alluvionati.
4.1 - L'eccezionalità dell'evento è altresì esclusa dalla Relazione del Centro di Ecologia e
Climatologia dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata (doc. 4 parte attrice) laddove CP_ riferisce, con dato tecnico non smentito dall convenuto, che negli ultimi 20 anni, il dato pluviometrico di intensità oraria delle precipitazioni del 02.09.2018 (12,18 mm di pioggia) è stato pagina 3 di 5 superato per oltre 100 volte, verificandosi quindi ogni anno per oltre 5 volte il superamento del dato rilevato in quell'occasione;
4.2 - Al contrario, conferma documentale dell'inadeguatezza dell'impianto di smaltimento esistente alla data del sinistro è fornita dalla Relazione tecnica allegata al Progetto Definitivo di rifacimento del tratto fognario per lo smaltimento delle acque meteoriche lungo via Ruffini, approvato dalla Giunta Comunale in data 11.08.2020 (doc. 5 di parte attrice), laddove è dato leggere che “La fognatura esistente, in cemento del diametro di circa cm 30, è ormai vetusta e di sezione insufficiente allo smaltimento delle acque meteoriche. Difatti, in occasione di recenti eventi metereologici anche di non particolare entità si sono verificati allagamenti che hanno interessato le abitazioni situate lungo via Ruffini e conseguentemente sono giunte all'Ufficio
Sinistri di questo Ente richieste risarcitorie da parte dei danneggiati. La nuova tubazione che si andrà a realizzare sarà in PVC SN8 del diametro DN500 mm. Contestualmente verranno realizzate, in sostituzione delle esistenti, nuove caditoie del tipo “a bocca di lupo” con una maggiore capacità di smaltimento.”
4.3 – La portata confessoria delle sopraesposte considerazioni non è in alcun modo scalfita, anzi a parere di questo Tribunale risulta aggravata, dalla Relazione integrativa prodotta dall'Ente quale doc. 9, laddove è dato leggere che “ la fognatura di via Ruffini è ricettore di acque piovane convogliate da altre vie limitrofe le quali nel corso degli ultimi anni hanno subito diverse modifiche urbanistiche con conseguente aumento di portata”, risultando in seguito smentita proprio dal redattore firmatario geom. in sede di prova testimoniale l'affermazione ivi CP_3 trascritta dell'essere sempre stato garantito lo smaltimento delle acque reflue, in quanto asseritamente ignaro il detto firmatario dei diversi allagamenti avvenuti all'epoca della redazione di tale elaborato nr. 9 (cfr. deposizione del 29.05.2023).
5 - Quanto al subito danno, esclusa la risarcibilità del danno alla persona invocato dalla e dagli altri attori –in quanto non dimostrato rispettivamente nella sua evidenza causale e Pt_3 nella sua concreta portata-, l'esame CTU disposta in giudizio (V. in particolare pag. 4 elaborato del 28.06.2024) consente di ritenere provata la ricorrenza di un concreto pregiudizio alle opere murarie interne ed esterne del fabbricato degli attori: per cui congrua va ritenuta la somma di euro 7.076,00 IVA inclusa indicata come necessaria nell'allegato computo metrico per gli interventi di ripristino sulle parti interessate dall'alluvione;
pagina 4 di 5 5.1 - E' emerso altresì dal rapporto fotografico (doc. 11 di parte attrice) confermato dalla prova orale esperita, un concreto pregiudizio per la perdita di attrezzature di ufficio, di un corredo di scarpe e di bottiglie di vino, oltre che per il danneggiamento di mobilia e dello scooter di proprietà del per cui il danno può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella Pt_1 misura di euro 1.500,00 (a fronte della deduzione di parte di oltre euro 3.000), a cui va altresì aggiunto il diritto al rimborso della somma di euro 103,70 sostenuta per il rilascio del documento n. 4.
5.2 – Sulle indicate somme decorrono gli interessi dal sinistro al soddisfo.
6 - Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo a carico della soccombente convenuta tenuto conto dei criteri tabellari di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
condanna il , in persona del Sindaco P.T. in carica, al pagamento Controparte_1 in favore di , e , in solido, della somma di euro Parte_3 Parte_1 Parte_2
8.679,70 oltre interessi dal 02.09.2018 al soddisfo;
Condanna il , in persona del Sindaco P.T. in carica, a Controparte_1 sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore di , e Parte_3 Parte_1
, in solido, nella somma di euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese Parte_2 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Pone definitivamente a carico del le spese di CTU. Controparte_1
Macerata, 21 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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