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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 29/07/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente domiciliati in Pt_2 C.F._2
Bari Sardo, nella via Tortolì, 10 presso lo studio degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e
Giampaolo Pilia che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura speciale in atti attori contro
DI OL (C.F. , in persona del rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso i propri uffici, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari convenuto e contro
, , Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 CP_5 Controparte_2 CP_6
, , ,
[...] CP_7 Controparte_8 [...]
, , , , CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 [...]
, , , , CP_13 CP_14 CP_15 Controparte_16
, , , , Controparte_17 CP_18 CP_19 CP_20
, , , CP_21 Controparte_22 Controparte_23 CP_24
, , , ,
[...] CP_25 Controparte_26 CP_27 [...]
, , , CP_28 CP_29 Controparte_30 CP_5 , , ,
[...] CP_31 CP_32 Controparte_33
, , , CP_34 Controparte_35 CP_36 CP_37
,
[...] Controparte_38 convenuti contumaci e nei confronti di
n p.l.r.p.t., con sede in Bologna nella via Controparte_39
Mazzini n. 152/C chiamata in causa contumace
OGGETTO: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto introduttivo e note scritte del 01.07.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, dichiarare:
- (nato a [...] il [...] e res.te a Bari Sardo, Via Puccini 4, CF.: Parte_1
ed (nato a [...] il [...] e res.te a Bari Sardo, Via C.F._1 Parte_2
Puccini 4, CF.: ) proprietari, per intervenuta usucapione ultraventennale, dei C.F._2 terreni siti nel popolato di Villanova Strisaili, località "S'Accorradorgiu", ed attualmente distinti al
Catasto Terreni del Comune di Villagrande Strisaili al Foglio 40 mappali 1429, 1430, 1431, 1432,
1433, 1434, 1436, 1437, 1438 costituenti unico corpo, della superficie complessiva di mq. 3.791.
Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza e riservato ogni altro diritto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 6.02.2020 e successivo atto di citazione in rinnovazione, ritualmente notificato ai convenuti indicati in epigrafe nei termini e nelle forme di legge, gli attori hanno domandato all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore dei terreni siti nella frazione di Villanova Strisaili, località “S'Accorradorgiu”, identificati al NCT del Comune censuario di Villagrande Strisaili al Foglio 40 mappale 1429, 1430,
1431, 1432, 1433, 1434, 1436, 1437, 1438, della superficie complessiva di 3791 mq.
A fondamento della domanda di usucapione veniva esposto che gli attori, e Parte_1 Parte_2
da oltre vent'anni, e comunque dal 1996, hanno esercitato il possesso sui terreni agricoli
[...] sopra descritti, costituente unico corpo, in piena autonomia ed in modo pacifico, esclusivo, incontrastato ed ininterrotto, utilizzandolo per le necessità proprie, esercitando sullo stesso la signoria del proprietario esclusivo e gli atti di possesso.
Hanno ancora allegato che il possesso ultraventennale si è estrinsecato negli anni attraverso la pulizia stagionale, recintandolo con pali e rete metallica, curando degli alberi di rovere e raccogliendo la legna da ardere. Pag. 2 di 8 Gli attori hanno, altresì, precisato che i già menzionati terreni costituiscono un unico corpo e confinano con i terreni di , , con e con la strada. Persona_1 Persona_2 Per_3
Hanno, infine, concluso che, sebbene abbiano posseduto i terreni agricoli nei termini sopra prospettati, questi risultano intestati ad altri soggetti, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, ed è pertanto loro intendimento ottenere il riconoscimento dell'acquisto della proprietà degli immobili posseduti per intervenuta usucapione al fine di poter procedere alla trascrizione e volturazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 22.5.2020 si costituiva in giudizio per il Tribunale di Bologna l'Avvocatura dello Stato, la quale ha eccepito in primis il difetto di legittimazione passiva rilevando che il Tribunale è un organo sfornito di autonoma legittimazione processuale, spettando la stessa esclusivamente al , in persona del Ministro pro tempore. Controparte_40
Sempre in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Tribunale di
Bologna essendo del tutto estraneo alla controversia nell'ambito della quale è stato convenuto in giudizio, precisando che, come risulta dall'iscrizione ipotecaria versata in atti, l'ipoteca giudiziale è stata iscritta a seguito di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna in favore di
[...] contro . Controparte_39 Controparte_8
Con ordinanza del 11.5.2022, all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità virtuale, il giudice, rilevata la carenza di legittimazione passiva del Tribunale di Bologna, alla quale peraltro ha aderito anche parte attrice, ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti del Tribunale di Bologna e fissato l'udienza del 13.6.2022 per la prosecuzione del giudizio.
In data 8.9.2022, il giudice scioglieva la riserva assunta in data 13.6.2022 e dichiarata la contumacia di parte dei convenuti, ha ordinato la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti , , , Controparte_28 CP_25 Controparte_16 Controparte_8
, , e l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...] Controparte_2
Controparte_39
All'udienza del 3.5.2023 è stata dichiarata la contumacia della Controparte_39
e dei convenuti e mentre per
[...] CP_25 Controparte_28 Controparte_16 [...]
e risultati irreperibili nel luogo presso cui è Controparte_2 Controparte_8 stata tentata la notifica del plico, il giudice ha disposto il rinnovo della notificazione dell'atto di citazione.
All'udienza del 26.10.2023, previa verifica della regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_2 Controparte_8
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dei fondi oggetto di domanda, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti, Pag. 3 di 8 sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dagli
Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, sono risultate le seguenti formalità: 1) iscrizione del 19.04.2016,
Registro particolare 325 Registro Generale 3186, ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo a favore di contro , tutti Controparte_39 Controparte_8 ritualmente convenuti in giudizio;
2) trascrizione del 11.08.2009, Registro Particolare 6969 Registro
Generale 9330, avente ad oggetto il certificato di denunciata successione di nei Persona_4 confronti di , , , , , CP_15 CP_5 CP_16 CP_20 CP_17 CP_18 Controparte_8
CP_1
, , , , , CP_2 CP_10 CP_12 CP_9 CP_7 CP_6 CP_13 CP_22
, e tutti regolarmente costituiti
[...] Controparte_3 CP_14 CP_4 Controparte_2 nel giudizio e/o i loro eredi;
3) iscrizione del 23.11.2009 Registro Particolare 2340, Registro
Generale 13225, ipotecale legale a favore di IA SA PA contro , Controparte_4 ritualmente convenuti in giudizio;
4) trascrizione del 17.8.2011, Registro Particolare 6219 Registro
Generale 13225, atto per causa di morte certificato di denunciata successione modificativa della n.
64 vol. 57 di a favore di , , , , Persona_4 CP_15 CP_5 CP_16 CP_20 CP_17 CP_18
CP_1
, , , , , , Controparte_8 CP_2 CP_10 CP_12 CP_9 CP_7 CP_6 [...]
, , e CP_13 CP_22 Controparte_3 CP_14 CP_4 Controparte_2
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati i quali, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, eseguito anche in rinnovazione e per integrazione del contraddittorio, non si sono costituiti in giudizio e alle udienze previste ai sensi dell'art. 183 c.p.c., sono stati dichiarati contumaci.
Istruita con produzioni documentali e con l'escussione dei testi citati da parte attrice, la causa, precisate le conclusioni con le note depositate per l'udienza del 1.7.2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito da parte degli attori di note autorizzate, in data 11.2.2025 è stata trattenuta in decisione senza ulteriore dilazione avendo parte attrice rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di usucapione proposta dagli attori è fondata e merita accoglimento, avendo assolto all'onere della prova, sugli stessi incombenti (art. 2697 c.c.), di aver esercitato sui terreni - costituenti un unico corpo - per cui è causa il possesso idoneo all'usucapione.
Pag. 4 di 8 L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Ancora, stabilisce l'art. 1102 c.c. che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
L'acquisto del diritto reale, di cui il possessore esercita le relative facoltà, non deve necessariamente essere accompagnato dall'animus usucapendi, cioè dall'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto, essendo sufficiente l'animus rem sibi habendi, cioè dalla volontà di possedere la cosa per sé
e non per altri.
Colui che agisce per ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione ventennale ha, dunque, l'onere di provare di aver esercitato su detto bene, in maniera continuativa ed ininterrotta per almeno un ventennio, un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, attraverso l'esplicazione pacifica e pubblica delle facoltà che formano il contenuto di tale diritto reale.
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (Cass. Civ.
20508/2019).
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa. Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica ed alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare (cfr., Cass., 25922/05; Cass.,
4807/92). Pag. 5 di 8 Invero, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per l'intervenuto acquisto di proprietà ad usucapionem del bene immobile de quo in favore di parte attrice, ovvero
l'animus rem sibi habendi, inteso come l'esercizio del possesso - continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità- dell'usucapiente con l'animo che la cosa sia propria e il decorso del tempo di almeno anni venti.
Tanto chiarito in punto di diritto, si rileva che dalla documentazione acquisita al giudizio, nonché dall'istruzione probatoria sono emersi elementi fattuali idonei a rappresentare in modo nitido l'usucapione del fondo per il quale è causa a favore degli attori.
In particolare, i testi e , sentiti all'udienza del 9.01.2024, hanno Testimone_1 Testimone_2 invero concordemente riferito - per averne avuto diretta e personale cognizione in quanto parente delle parti in causa (ES ), nonché abituale frequentatore dei luoghi per cui nella Testimone_1 presente sede processuale è giudizio (ES ) - che i germani - a partire da ben Testimone_2 Pt_1 oltre vent'anni e segnatamente dalla fine degli anni novanta secondo il ES , che Testimone_1 ricorda il periodo per il pagamento di un gelato con le lire e da circa venticinque anni per il ES
- avevano posseduto in via esclusiva i terreni meglio specificati nella premessa in Testimone_2 fatto che precede, recintandoli, occupandosi della pulizia e della manutenzione ordinaria.
Entrambi i testi hanno dichiarato di aver visto gli odierni attori, nel ventennio in esame, provvedere alla manutenzione ordinaria delle piante presenti (roveri, leccio, pero selvatico, castagni e macchia mediterranea) e al taglio dei rami per ricavare della legna. Il ES ha riferito di Testimone_1 aver visto anche altre persone occuparsi dei lavori di pulizia.
Pertanto, da oltre trent'anni - venticinque anni per il ES - gli attori hanno fatto del Testimone_2 terreno in parola un uso diretto o indiretto. Da tale data risultano gli unici proprietari che utilizzano il bene.
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa. Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica ed alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare.
Nel caso di specie il fondo oggetto della domanda di usucapione è rappresentato dai terreni dove gli attori da oltre vent'anni effettuano la manutenzione delle piante presenti, tagliano i rami e ricavano della legna, talvolta con l'ausilio di terze persone;
gli attori hanno fornito la dimostrazione Pag. 6 di 8 dell'utilizzo dello stesso secondo la sua normale destinazione, infatti gli stessi hanno curato il bene usucapendo, anche per interposta persona, manifestando così un potere di fatto sulla cosa del tutto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (art. 832 c.c.).
I testi hanno confermato la continuità del possesso, ancora in atto al momento dell'instaurazione del presente giudizio, così come la presenza di recinzioni e chiusure atte ad escludere il godimento di terzi sui terreni posseduti dagli attori quale tipica espressione delle facoltà proprie del proprietario.
Sul punto i testimoni hanno dichiarato che il fondo è recintato con rete metallica sostenuta da pali in ferro e in cemento, che all'ingresso è posizionato un vecchio cancello in ferro - il ES Tes_1
ha dichiarato di non ricordare se dotato di serratura, invece il ES ha
[...] Testimone_2 precisato che è chiuso dal fil di ferro e lacci e che in precedenza era recintato con dei muretti a secco - e confina con la proprietà , la proprietà eredi , con la strada Persona_1 Persona_2 comunale e nella parte bassa con il fiume.
Entrambi i testi hanno riferito con precisione l'ubicazione e le caratteristiche dell'immobile in esame (confini, superficie), riconoscendolo anche sulla base dell'estratto di mappa in atti esibito nel corso della prova, individuando l'esatto numero degli identificativi catastali corrispondenti al fondo in esame, in particolare il ES , di professione ingegnere, ha dichiarato che il Testimone_1 fondo si presenta come un corpo unico, diviso in tante particelle soltanto dal frazionamento catastale.
Infine, i testi hanno affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato agli attori l'utilizzo del terreno formante un unico corpo oggetto del presento giudizio e di aver visto soltanto i medesimi utilizzarlo nell'arco temporale esaminato.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è infine ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti, i quali, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto esposto a sostegno della domanda attrice, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese attoree.
Si osserva che la circostanza del compossesso degli attori, trova conferma nella prova testimoniale svolta. Sul punto, deve precisarsi che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti alla comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso Pag. 7 di 8 uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, sulla base di tali esaustive prove orali e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata, con riguardo sia al corpus sia all'animus, a beneficio degli attori, la fattispecie acquisitiva a titolo originario del lotto di terreno come identificato nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Quanto alla disciplina delle spese del presente giudizio, trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà in relazione alla quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attrice né prima né durante il processo, le spese del giudizio anticipate dagli attori debbono restare a loro carico. Gli attori, d'altra parte, hanno subordinato la richiesta di rifusione delle spese alla contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, circostanza non verificatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
I. accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione dichiara Pt_1
nato a [...] il [...] (C.F. ) e , nato
[...] C.F._1 Parte_2
a Lecce il 30.10.1976 (C.F. ), proprietari pro indiviso dei terreni siti in C.F._2
Villanova Strisaili - frazione di Villagrande Strisaili -, località S'Accorradorgiu, identificati al catasto terreni del Comune di Villagrande Strisaili al F. 40 particella 1429, 1430, 1431, 1432, 1433,
1434, 1436, 1437, 1438;
II. dichiara non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti non costituitisi.
Cagliari-Lanusei, 29 luglio 2025
Il Giudice
Iride Mura
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente domiciliati in Pt_2 C.F._2
Bari Sardo, nella via Tortolì, 10 presso lo studio degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e
Giampaolo Pilia che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura speciale in atti attori contro
DI OL (C.F. , in persona del rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso i propri uffici, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari convenuto e contro
, , Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 CP_5 Controparte_2 CP_6
, , ,
[...] CP_7 Controparte_8 [...]
, , , , CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 [...]
, , , , CP_13 CP_14 CP_15 Controparte_16
, , , , Controparte_17 CP_18 CP_19 CP_20
, , , CP_21 Controparte_22 Controparte_23 CP_24
, , , ,
[...] CP_25 Controparte_26 CP_27 [...]
, , , CP_28 CP_29 Controparte_30 CP_5 , , ,
[...] CP_31 CP_32 Controparte_33
, , , CP_34 Controparte_35 CP_36 CP_37
,
[...] Controparte_38 convenuti contumaci e nei confronti di
n p.l.r.p.t., con sede in Bologna nella via Controparte_39
Mazzini n. 152/C chiamata in causa contumace
OGGETTO: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto introduttivo e note scritte del 01.07.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, dichiarare:
- (nato a [...] il [...] e res.te a Bari Sardo, Via Puccini 4, CF.: Parte_1
ed (nato a [...] il [...] e res.te a Bari Sardo, Via C.F._1 Parte_2
Puccini 4, CF.: ) proprietari, per intervenuta usucapione ultraventennale, dei C.F._2 terreni siti nel popolato di Villanova Strisaili, località "S'Accorradorgiu", ed attualmente distinti al
Catasto Terreni del Comune di Villagrande Strisaili al Foglio 40 mappali 1429, 1430, 1431, 1432,
1433, 1434, 1436, 1437, 1438 costituenti unico corpo, della superficie complessiva di mq. 3.791.
Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza e riservato ogni altro diritto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 6.02.2020 e successivo atto di citazione in rinnovazione, ritualmente notificato ai convenuti indicati in epigrafe nei termini e nelle forme di legge, gli attori hanno domandato all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore dei terreni siti nella frazione di Villanova Strisaili, località “S'Accorradorgiu”, identificati al NCT del Comune censuario di Villagrande Strisaili al Foglio 40 mappale 1429, 1430,
1431, 1432, 1433, 1434, 1436, 1437, 1438, della superficie complessiva di 3791 mq.
A fondamento della domanda di usucapione veniva esposto che gli attori, e Parte_1 Parte_2
da oltre vent'anni, e comunque dal 1996, hanno esercitato il possesso sui terreni agricoli
[...] sopra descritti, costituente unico corpo, in piena autonomia ed in modo pacifico, esclusivo, incontrastato ed ininterrotto, utilizzandolo per le necessità proprie, esercitando sullo stesso la signoria del proprietario esclusivo e gli atti di possesso.
Hanno ancora allegato che il possesso ultraventennale si è estrinsecato negli anni attraverso la pulizia stagionale, recintandolo con pali e rete metallica, curando degli alberi di rovere e raccogliendo la legna da ardere. Pag. 2 di 8 Gli attori hanno, altresì, precisato che i già menzionati terreni costituiscono un unico corpo e confinano con i terreni di , , con e con la strada. Persona_1 Persona_2 Per_3
Hanno, infine, concluso che, sebbene abbiano posseduto i terreni agricoli nei termini sopra prospettati, questi risultano intestati ad altri soggetti, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, ed è pertanto loro intendimento ottenere il riconoscimento dell'acquisto della proprietà degli immobili posseduti per intervenuta usucapione al fine di poter procedere alla trascrizione e volturazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 22.5.2020 si costituiva in giudizio per il Tribunale di Bologna l'Avvocatura dello Stato, la quale ha eccepito in primis il difetto di legittimazione passiva rilevando che il Tribunale è un organo sfornito di autonoma legittimazione processuale, spettando la stessa esclusivamente al , in persona del Ministro pro tempore. Controparte_40
Sempre in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Tribunale di
Bologna essendo del tutto estraneo alla controversia nell'ambito della quale è stato convenuto in giudizio, precisando che, come risulta dall'iscrizione ipotecaria versata in atti, l'ipoteca giudiziale è stata iscritta a seguito di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna in favore di
[...] contro . Controparte_39 Controparte_8
Con ordinanza del 11.5.2022, all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità virtuale, il giudice, rilevata la carenza di legittimazione passiva del Tribunale di Bologna, alla quale peraltro ha aderito anche parte attrice, ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti del Tribunale di Bologna e fissato l'udienza del 13.6.2022 per la prosecuzione del giudizio.
In data 8.9.2022, il giudice scioglieva la riserva assunta in data 13.6.2022 e dichiarata la contumacia di parte dei convenuti, ha ordinato la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti , , , Controparte_28 CP_25 Controparte_16 Controparte_8
, , e l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...] Controparte_2
Controparte_39
All'udienza del 3.5.2023 è stata dichiarata la contumacia della Controparte_39
e dei convenuti e mentre per
[...] CP_25 Controparte_28 Controparte_16 [...]
e risultati irreperibili nel luogo presso cui è Controparte_2 Controparte_8 stata tentata la notifica del plico, il giudice ha disposto il rinnovo della notificazione dell'atto di citazione.
All'udienza del 26.10.2023, previa verifica della regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_2 Controparte_8
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dei fondi oggetto di domanda, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti, Pag. 3 di 8 sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dagli
Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, sono risultate le seguenti formalità: 1) iscrizione del 19.04.2016,
Registro particolare 325 Registro Generale 3186, ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo a favore di contro , tutti Controparte_39 Controparte_8 ritualmente convenuti in giudizio;
2) trascrizione del 11.08.2009, Registro Particolare 6969 Registro
Generale 9330, avente ad oggetto il certificato di denunciata successione di nei Persona_4 confronti di , , , , , CP_15 CP_5 CP_16 CP_20 CP_17 CP_18 Controparte_8
CP_1
, , , , , CP_2 CP_10 CP_12 CP_9 CP_7 CP_6 CP_13 CP_22
, e tutti regolarmente costituiti
[...] Controparte_3 CP_14 CP_4 Controparte_2 nel giudizio e/o i loro eredi;
3) iscrizione del 23.11.2009 Registro Particolare 2340, Registro
Generale 13225, ipotecale legale a favore di IA SA PA contro , Controparte_4 ritualmente convenuti in giudizio;
4) trascrizione del 17.8.2011, Registro Particolare 6219 Registro
Generale 13225, atto per causa di morte certificato di denunciata successione modificativa della n.
64 vol. 57 di a favore di , , , , Persona_4 CP_15 CP_5 CP_16 CP_20 CP_17 CP_18
CP_1
, , , , , , Controparte_8 CP_2 CP_10 CP_12 CP_9 CP_7 CP_6 [...]
, , e CP_13 CP_22 Controparte_3 CP_14 CP_4 Controparte_2
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati i quali, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, eseguito anche in rinnovazione e per integrazione del contraddittorio, non si sono costituiti in giudizio e alle udienze previste ai sensi dell'art. 183 c.p.c., sono stati dichiarati contumaci.
Istruita con produzioni documentali e con l'escussione dei testi citati da parte attrice, la causa, precisate le conclusioni con le note depositate per l'udienza del 1.7.2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito da parte degli attori di note autorizzate, in data 11.2.2025 è stata trattenuta in decisione senza ulteriore dilazione avendo parte attrice rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di usucapione proposta dagli attori è fondata e merita accoglimento, avendo assolto all'onere della prova, sugli stessi incombenti (art. 2697 c.c.), di aver esercitato sui terreni - costituenti un unico corpo - per cui è causa il possesso idoneo all'usucapione.
Pag. 4 di 8 L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Ancora, stabilisce l'art. 1102 c.c. che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
L'acquisto del diritto reale, di cui il possessore esercita le relative facoltà, non deve necessariamente essere accompagnato dall'animus usucapendi, cioè dall'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto, essendo sufficiente l'animus rem sibi habendi, cioè dalla volontà di possedere la cosa per sé
e non per altri.
Colui che agisce per ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione ventennale ha, dunque, l'onere di provare di aver esercitato su detto bene, in maniera continuativa ed ininterrotta per almeno un ventennio, un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, attraverso l'esplicazione pacifica e pubblica delle facoltà che formano il contenuto di tale diritto reale.
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (Cass. Civ.
20508/2019).
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa. Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica ed alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare (cfr., Cass., 25922/05; Cass.,
4807/92). Pag. 5 di 8 Invero, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per l'intervenuto acquisto di proprietà ad usucapionem del bene immobile de quo in favore di parte attrice, ovvero
l'animus rem sibi habendi, inteso come l'esercizio del possesso - continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità- dell'usucapiente con l'animo che la cosa sia propria e il decorso del tempo di almeno anni venti.
Tanto chiarito in punto di diritto, si rileva che dalla documentazione acquisita al giudizio, nonché dall'istruzione probatoria sono emersi elementi fattuali idonei a rappresentare in modo nitido l'usucapione del fondo per il quale è causa a favore degli attori.
In particolare, i testi e , sentiti all'udienza del 9.01.2024, hanno Testimone_1 Testimone_2 invero concordemente riferito - per averne avuto diretta e personale cognizione in quanto parente delle parti in causa (ES ), nonché abituale frequentatore dei luoghi per cui nella Testimone_1 presente sede processuale è giudizio (ES ) - che i germani - a partire da ben Testimone_2 Pt_1 oltre vent'anni e segnatamente dalla fine degli anni novanta secondo il ES , che Testimone_1 ricorda il periodo per il pagamento di un gelato con le lire e da circa venticinque anni per il ES
- avevano posseduto in via esclusiva i terreni meglio specificati nella premessa in Testimone_2 fatto che precede, recintandoli, occupandosi della pulizia e della manutenzione ordinaria.
Entrambi i testi hanno dichiarato di aver visto gli odierni attori, nel ventennio in esame, provvedere alla manutenzione ordinaria delle piante presenti (roveri, leccio, pero selvatico, castagni e macchia mediterranea) e al taglio dei rami per ricavare della legna. Il ES ha riferito di Testimone_1 aver visto anche altre persone occuparsi dei lavori di pulizia.
Pertanto, da oltre trent'anni - venticinque anni per il ES - gli attori hanno fatto del Testimone_2 terreno in parola un uso diretto o indiretto. Da tale data risultano gli unici proprietari che utilizzano il bene.
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa. Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica ed alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare.
Nel caso di specie il fondo oggetto della domanda di usucapione è rappresentato dai terreni dove gli attori da oltre vent'anni effettuano la manutenzione delle piante presenti, tagliano i rami e ricavano della legna, talvolta con l'ausilio di terze persone;
gli attori hanno fornito la dimostrazione Pag. 6 di 8 dell'utilizzo dello stesso secondo la sua normale destinazione, infatti gli stessi hanno curato il bene usucapendo, anche per interposta persona, manifestando così un potere di fatto sulla cosa del tutto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (art. 832 c.c.).
I testi hanno confermato la continuità del possesso, ancora in atto al momento dell'instaurazione del presente giudizio, così come la presenza di recinzioni e chiusure atte ad escludere il godimento di terzi sui terreni posseduti dagli attori quale tipica espressione delle facoltà proprie del proprietario.
Sul punto i testimoni hanno dichiarato che il fondo è recintato con rete metallica sostenuta da pali in ferro e in cemento, che all'ingresso è posizionato un vecchio cancello in ferro - il ES Tes_1
ha dichiarato di non ricordare se dotato di serratura, invece il ES ha
[...] Testimone_2 precisato che è chiuso dal fil di ferro e lacci e che in precedenza era recintato con dei muretti a secco - e confina con la proprietà , la proprietà eredi , con la strada Persona_1 Persona_2 comunale e nella parte bassa con il fiume.
Entrambi i testi hanno riferito con precisione l'ubicazione e le caratteristiche dell'immobile in esame (confini, superficie), riconoscendolo anche sulla base dell'estratto di mappa in atti esibito nel corso della prova, individuando l'esatto numero degli identificativi catastali corrispondenti al fondo in esame, in particolare il ES , di professione ingegnere, ha dichiarato che il Testimone_1 fondo si presenta come un corpo unico, diviso in tante particelle soltanto dal frazionamento catastale.
Infine, i testi hanno affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato agli attori l'utilizzo del terreno formante un unico corpo oggetto del presento giudizio e di aver visto soltanto i medesimi utilizzarlo nell'arco temporale esaminato.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è infine ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti, i quali, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto esposto a sostegno della domanda attrice, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese attoree.
Si osserva che la circostanza del compossesso degli attori, trova conferma nella prova testimoniale svolta. Sul punto, deve precisarsi che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti alla comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso Pag. 7 di 8 uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, sulla base di tali esaustive prove orali e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata, con riguardo sia al corpus sia all'animus, a beneficio degli attori, la fattispecie acquisitiva a titolo originario del lotto di terreno come identificato nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Quanto alla disciplina delle spese del presente giudizio, trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà in relazione alla quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attrice né prima né durante il processo, le spese del giudizio anticipate dagli attori debbono restare a loro carico. Gli attori, d'altra parte, hanno subordinato la richiesta di rifusione delle spese alla contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, circostanza non verificatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
I. accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione dichiara Pt_1
nato a [...] il [...] (C.F. ) e , nato
[...] C.F._1 Parte_2
a Lecce il 30.10.1976 (C.F. ), proprietari pro indiviso dei terreni siti in C.F._2
Villanova Strisaili - frazione di Villagrande Strisaili -, località S'Accorradorgiu, identificati al catasto terreni del Comune di Villagrande Strisaili al F. 40 particella 1429, 1430, 1431, 1432, 1433,
1434, 1436, 1437, 1438;
II. dichiara non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti non costituitisi.
Cagliari-Lanusei, 29 luglio 2025
Il Giudice
Iride Mura
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