Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, letto l'art. 127 ter c.pc.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 9.4.2025 lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n°3224/2024 R.G., promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Giorgi, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
l' in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti.
resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. Indennità di accompagnamento e condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex art. 3 comma 3 legge 104/92
IN FATTO
Con ricorso depositato il 22.6.2024 parte ricorrente, dopo avere ritualmente contestato le conclusioni del CTU nella fase di ATP introdotto per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della parte CP_1
ricorrente alle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante richiamo del CTU, al fine di accertare, alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione ed ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., l'eventuale aggravamento della condizione invalidante della ricorrente.
La sentenza è decisa per le ragioni di seguito esposte, all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa di motivazioni della decisione.
* * * * * *
All'esito della CTU disposta nell'ambito del presente procedimento la Dr.ssa CP_2
, concludeva che il ricorrente è affetto da ““Cardiopatia ipertensiva,
[...]
dislipidemia, artrosi polidistrettuale in soggetto con pregressa PTA anca destra e insufficienza statico-dinamica del rachide, vasculopatia cerebrale cronica con turbe mnesiche e rallentamento ideo-motorio, ipoacusia percettiva bilaterale, glaucoma bilaterale con residuo visivo pari OD: 1/10 e OS: 5/10, incontinenza urinaria con prescrizione di ausili igienici”
Nello specifico, ha esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dal ricorrente, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato, riconoscendo il beneficio dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità elevata dalla data della visita peritale del 14.1.2025.
In relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Peraltro a fronte della completezza ed esaustività della relazione peritale le parti non hanno formulato contestazioni.
Si rammenta che la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, di cui alle L. 18/1980 e 508/1988, presuppone l'invalidità nella misura del 100% e per di più che il richiedente si trovi in condizioni impossibilità a deambulare o di non autosufficienza dovendosi intendere, nel primo caso, una condizione che determina la necessità di un accompagnatore -e riguarda quindi gli invalidi che non deambulano neanche con l'aiuto di presidi ortopedici- e, nel secondo caso, il bisogno di assistenza continua che si concretizza tutte le volte in cui viene a mancare l'autonomia nel compiere un insieme significativo di funzioni esistenziali proprie di un soggetto sano di pari età (vestirsi, nutrirsi, espletare bisogni fisiologici, effettuare acquisti e compere, preparare i cibi, spostamento in ambiente domestico e all'esterno, capacità di accudire alle faccende domestiche, lettura, messa in funzione di elettrodomestici, ecc…) tale che ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana risulti alterato.
Ne consegue, nei limiti anzidetti, l'accoglimento dell'opposizione e la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento delle prestazioni per come accertate nella relazione del CTU dott.ssa . CP_2
Il riconoscimento delle condizioni invalidanti oggetto del ricorso a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa e dal ricorso in opposizione, costituisce motivo per compensare le spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica che vengono poste a carico dell' e liquidate come CP_1
da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ontro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP 3747/2023 così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e dichiara sussistere in favore dell'istante il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n.18/80 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dal 14.1.2025.
2) Compensa le spese di lite.
4) Pone a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1
decreto
Reggio Calabria, 09.04.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia