Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Francescamaria Piruzza Presidente rel.
Antonino Campanella Giudice
Mariaserena Barcellona Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 689/2024 R.G.
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1
Galfano, giusta procura allegata al ricorso introduttivo (PEC:
; Email_1
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaspare La Grassa (PEC: Controparte_1
e dall'Avv. Monia Buffa (PEC: Email_2
, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
Email_3
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
1. Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 29/04/2024, Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data
[...] Controparte_1
30/12/1989 trascritto al n. 14, Parte II, Serie B, dell'anno 1990 del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Marsala;
che dalla loro unione in data 29/4/1991 nasceva il figlio;
che Persona_1 con la sentenza n. 488/2003 emessa dal Tribunale di Marsala nel proc. n. 1066/2000 R.G. veniva pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi con la quale il figlio, allora minorenne, veniva collocato presso la madre e la casa coniugale assegnata all'odierna resistente;
che con ricorso iscritto al n. 1382/2006 r.g. il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusosi con la sentenza n. 559/2009 del 21/07/2009; che con la suddetta sentenza il Tribunale di Marsala, pur accertando la stabile residenza della resistente in Pantelleria, nulla disponeva in merito all'assegnazione della casa coniugale;
che in mancanza di una disposizione di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore di , quest'ultima continua a detenere l'immobile, impedendo Controparte_1 all'odierno esponente, legittimo proprietario esclusivo del cespite, di potervi accedere;
che la resistente risiede di fatto dall'anno 2000 a Pantelleria, ove convive stabilmente con un altro uomo, che ha sposato nel 2016 e che risiede soltanto formalmente a Petrosino e non a Marsala, nella via G. Mazzini n. 156; che vani sono risultati i solleciti verbali al rilascio dell'immobile ed alla restituzione delle chiavi;
che il ricorrente è gravato dall'onere di corrispondere alla resistente la somma di euro 500,00 a titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio , oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente, ha chiesto al Tribunale la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, con condanna della stessa al rilascio dell'immobile e riconsegna delle chiavi, e la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio, stante la raggiunta maggiore età e l'indipendenza economica di quest'ultimo.
Con memoria del 23/12/2024 si è costituita , la quale ha aderito alle domande di Controparte_1 parte ricorrente e ha manifestato la volontà di restituire a la ex Parte_1 casa coniugale con consegna immediata delle chiavi.
All'udienza del 13/01/2025 entrambi i procuratori hanno rappresentato che la resistente ha consegnato le chiavi dell'immobile, hanno insistito in atti e hanno chiesto che la causa venga posta in decisione.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 03/06/2024.
2. Tanto premesso, deve darsi atto che è cessata la materia del contendere tra le parti avendo la resistente non solo aderito alla domanda ma anche consegnato le chiavi dell'immobile di cui è stata chiesta la revoca dell'assegnazione.
Ciò posto, parte ricorrente ha comunque insistito nella condanna alle spese della parte resistente. Tale richiesta impone, pertanto, di valutare la fondatezza della domanda di modifica proposta in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Orbene, deve evidenziarsi che, ove non fosse cessata la materia del contendere, la modifica richiesta sarebbe risultata inammissibile.
E, invero, dalla lettura della motivazione della sentenza di cessazione degli effetti civili pronunciata tra le parti e di cui è stata chiesta la modifica, emerge che già con quella statuizione nulla il Tribunale dispose in merito all'assegnazione della casa coniugale, sicchè la sentenza stessa costituiva titolo che avrebbe potuto giustificare la promozione di un'azione in sede di cognizione ordinaria di occupazione sine titulo dell'immobile in passato adibito a casa coniugale.
Ne consegue che nessun fatto sopravvenuto è configurabile nel caso di specie tale da giustificare la modifica richiesta, quanto alla casa coniugale, atteso che la sentenza già in parte motiva aveva escluso espressamente la sussistenza di un titolo di godimento della casa coniugale in capo alla resistente, dichiarando inammissibili le domande riconvenzionali proposte da quest'ultima in quel giudizio, tra le quali vi era appunto quella di assegnazione della casa coniugale.
3. La domanda di modifica risulta invece fondata con riferimento alla chiesta revoca dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne atteso che sul punto non vi è contestazione da parte della resistente.
4. Ne discende che l'immediata adesione della resistente, che non si è opposta alla revoca del contributo in favore del figlio e ha consegnato le chiavi della ex casa coniugale, unitamente ai profili di inammissibilità della modifica richiesta con il ricorso introduttivo quanto all'assegnazione della casa coniugale, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti quanto alla domanda proposta in ricorso con riferimento alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
2. dispone, in parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
559/09 del 21 luglio 2009, pronunciata tra le parti, la revoca dell'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente la somma di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1
3. compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, il 13 marzo 2025. Il Presidente Francescamaria Piruzza