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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4574 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 39803 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA con sede in Roma, alla Via Pontina km 14,400, n. 59 (C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Roma, alla Via Gregorio VII n. 278, presso lo studio degli Avv.ti Mirella
Lepore ed Andrea Manfroni, che la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso.
Ricorrente
E
, con sede in Via Arenula n. 70 (C.F. Controparte_1
), in persona del p.t., rappresentato e difeso, ex lege, P.IVA_2 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici – siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 – è domiciliato.
Resistente
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ROMA
1 residente in [...], interno Persona_1
2.
Convenuti contumaci
OGGETTO: Opposizione avverso il decreto di liquidazione dell'indennità
spettante al custode giudiziario.
CONCLUSIONI: per la “Voglia il Tribunale, in via principale accertare la nullità Parte_1 del decreto di liquidazione impugnato e disporne l'annullamento; conseguentemente, liquidare, in favore della a titolo di indennità di Parte_1
custodia, la somma di euro 26.666,50 oltre IVA, per un totale di euro 32.533,13, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 “con decorrenza ex lege” e sino al saldo. In subordine, liquidare l'indennità di custodia spettante alla nel diverso Parte_1 importo ritenuto di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 “con decorrenza ex lege” e sino al saldo. In ogni caso con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore “dell'avvocato dichiaratosi antistatario”; per il “Voglia il Tribunale, i) dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, ove tardiva;
ii) rideterminare il compenso spettante all'opponente applicando il Protocollo d'intesa richiamato in atti;
iii) in subordine, in caso di applicazione delle tariffe dell' Controparte_3 applicare, anche analogicamente, le riduzioni percentuali dell'indennità di custodia previste dal D.M. n. 265/2006. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 31.08.2023, la Pt_1
in qualità di custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro nell'ambito
[...]
del procedimento penale iscritto al n. 9457/2003 R.G.N.R. e n. 14646/2007 R.G.
Dib., proponeva opposizione, ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 ed art. 15 del D.
Lgs. n. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione dei compensi, emesso dalla
Sesta Sezione Penale del Tribunale di Roma l'1 agosto 2023 e comunicato in pari data.
2 La società ricorrente premetteva che
➢ in data 8 marzo 2003 erano stati affidati alla sua custodia 3.778 compact disc con contrassegno SIAE, 21.927 compact disc illecitamente riprodotti, compact disc vergini, 21 DVD, copertine di compact disc, floppy disc ed agende, con un ingombro pari a quattro metri cubi;
➢ la merce di cui sopra era stata sottoposta a sequestro nell'ambito del procedimento penale n. 9457/2003 R.G.N.R., avviato dalla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale a carico di Persona_1
➢ la cennata custodia si era protratta fino all'8 maggio 2023, allorquando la Guardia di Finanza aveva provveduto al relativo prelievo, onde dare esecuzione al provvedimento di confisca e distruzione;
➢ portato a compimento l'incarico, con istanza depositata il 26 giugno
2023 aveva chiesto la liquidazione dell'indennità maturata per la custodia oltre che quanto di sua spettanza per il trasporto dei reperti presso la “depositeria”;
➢ in particolare, con la suindicata istanza aveva quantificato le sue spettanze in complessivi euro 32.553,13 (IVA inclusa), facendo applicazione delle tariffe emanate dall' nel 2002; Controparte_3
➢ senonché il Giudice monocratico della Sesta Sezione Penale del
Tribunale di Roma, con decreto depositato l'1 agosto 2023 e comunicato in pari data, gli aveva liquidato la minor somma di euro
12.970,80, oltre IVA ed accessori ove dovuti;
➢ segnatamente, il Giudice a quo aveva sì applicato, per la liquidazione dell'indennità di custodia di sua spettanza, le tariffe adottate dall' e, tuttavia, aveva quantificato il dovuto nel Controparte_3 minor importo indicato sull'assunto che fosse ormai estinto per prescrizione il diritto all'indennità maturata per il periodo compreso tra la data di affidamento in custodia dei reperti (08.03.2003) e la data del
25.06.2013.
3 Ciò premesso, la censurava il decisum del Giudice monocratico Parte_1 della Sesta Sezione Penale dell'intestato Tribunale nella parte in cui aveva liquidato le sue spettanze solo per il periodo decorrente dal 26.06.2013 ritenendo estinti per prescrizione i crediti pregressi;
indi, illustrate le ragioni di diritto a fondamento della spiegata opposizione, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza si costituiva il il quale eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione deducendo che ben a ragione il Giudice a quo aveva ritenuto prescritto il credito per indennità di custodia maturate per il periodo antecedente al 26.06.2013 atteso che la cennata indennità maturava giorno per giorno e, pertanto, il diritto al pagamento della stessa poteva essere fatto valere anche in costanza di sequestro e custodia onde anche il termine di prescrizione decorreva, per ciascun giorno di custodia, dal maturare del diritto alla relativa indennità.
Il eccepiva, poi, l'inapplicabilità, nella fattispecie Controparte_1
concreta, delle tariffe richiamate dalla società ricorrente, non potendosi riconoscere alle stesse la valenza di uso locale;
in proposito, precisava che
➢ con il D.M. n. 265/2006 erano state previste tariffe specifiche per la sola liquidazione dell'indennità di custodia di veicoli e natanti;
➢ per i beni diversi da veicoli e natanti l'art. 5 del citato Decreto rinviava agli usi locali;
➢ nella Raccolta degli usi per la Provincia di Roma – a cura della Camera di
Commercio – non risultava alcun uso locale in materia di compensi di custodia;
➢ certamente, non poteva riconoscersi valenza di usi locali alle tariffe emanate dall' , posto che relativamente alle stesse Controparte_3 difettavano tanto il requisito oggettivo dell'applicazione generalizzata e costante quanto l'elemento soggettivo della opinio iuris ac necessitatis;
4 ➢ peraltro, le tariffe dell' di Roma, risalenti all'anno Controparte_3
2002, erano state emanate per una finalità specifica e circoscritta ed ormai non erano più utilizzate neppure dall'Autorità da cui promanavano;
➢ pertanto, la lacuna dell'ordinamento non poteva che essere colmata facendo ricorso al criterio equitativo e facendo applicazione delle previsioni del
Protocollo d'intesa del 17 marzo 2014, a firma congiunta del Presidente del
Tribunale di Roma e del Procuratore della Repubblica presso il medesimo
Tribunale.
Il deduceva, infine, che anche a voler ritenere Controparte_1 applicabili, nella fattispecie concreta, le tariffe dell' Controparte_3 dovevano senz'altro operarsi le riduzioni percentuali di cui al D.M. n. 265/2006, per le ragioni compiutamente esposte anche dalla Corte d'Appello di Roma nella pronuncia citata;
rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe.
Con ordinanza del 13 marzo 2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma e di i quali, pur all'esito della notifica del ricorso e del Persona_1 pedissequo provvedimento di fissazione d'udienza, ritenevano di non costituirsi.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. veniva riservata la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
******************
In apertura di motivazione – trattandosi di questioni preliminari che vanno esaminate d'ufficio, anche in difetto di eccezione di parte – va rilevato che l'opposizione all'attenzione è tempestiva;
invero, a fronte di un decreto di liquidazione comunicato in data 1 agosto 2023, l'opposizione è stata introdotta con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 31 agosto 2023 e, dunque, certamente nell'osservanza del termine di legge (che, come noto, è soggetto alla sospensione feriale).
5 Ritiene, poi, questo Giudice che l'opposizione proposta dalla non Parte_1
possa trovare accoglimento.
Come accennato in premessa la società ricorrente ha censurato il decreto di liquidazione opposto nella parte in cui ha limitato la liquidazione dell'indennità al periodo di custodia compreso tra il 26.06.2013 e l'8 maggio 2023, ritenendo estinti, per prescrizione ordinaria decennale, i crediti pregressi.
Ciò posto, prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova rammentare che
➢ secondo gli indirizzi espressi anche dalle Sezioni Penali della Corte di
Cassazione, l'indennità spettante al custode matura da ogni singolo giorno di custodia (cui è parametrata) per modo che, non essendo previsto alcun termine per il pagamento che impedisca la decorrenza del diritto alla percezione di detta indennità, legittimamente possono essere dichiarati prescritti i crediti del custode che siano maturati in epoca antecedente al decennio (o quinquennio) anteriore alla richiesta di liquidazione, non potendosi applicare in via analogica, in materia, il principio operante con riferimento al lavoro dipendente (secondo cui il termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro);
➢ posto quanto sopra, va ora osservato che non vi è, nel nostro sistema, una disposizione che assoggetti specificamente il diritto al compenso del custode ad un termine di prescrizione diverso da quello ordinario;
➢ conseguentemente, deve ritenersi che per il credito in questione operi, in via generale, l'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.;
➢ solo nel caso in cui il provvedimento di conferimento dell'incarico di custodia preveda una periodicità nella corresponsione dell'indennità, potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c. a mente del quale
“si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”;
➢ resta, poi, fermo che l'eventuale prescrizione va valutata avendo riguardo alla data di deposito dell'istanza di liquidazione, che costituisce l'unico atto
6 di esercizio del diritto al compenso consentito al custode, e che, in ogni caso, rileva anche quale idoneo atto interruttivo della prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943 c.c..
Va, in particolare, osservato che i principi di cui sopra sono stati ribaditi anche di recente dalla Suprema Corte che, sul punto, ha così argomentato: “Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione
continuativa e matura di giorno in giorno, così che è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento sia stabilita una determinata periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi, in tal caso, ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.” (Cass. Civ., Sez. II, 13 settembre 2018, n. 22362).
Fatte le precisazioni di cui sopra e passando all'esame della fattispecie concreta, deve, in primo luogo, evidenziarsi che il , Controparte_1
costituitosi tempestivamente, ha fatto proprio il rilievo della prescrizione già operato dal Giudice a quo con il decreto opposto.
Deve, poi, rilevarsi che il provvedimento di conferimento dell'incarico di custodia alla società odierna ricorrente non prevedeva il pagamento periodico, “ad anno o in termini più brevi”, di quanto di spettanza a titolo di compenso;
pertanto, il credito fatto valere dalla era ed è assoggettato all'ordinario termine Parte_1
decennale di prescrizione, decorrente, per ciascun giorno di custodia, dal maturare dell'indennità giornaliera.
Deve, poi, rilevarsi che l'odierna ricorrente risulta aver depositato l'istanza di liquidazione dei compensi maturati, per l'intera durata dell'incarico di custodia
(dal 08.03.2003 al 08.05.2023), solo in data in data 26 giugno 2023 (cfr. all. n. 5); inoltre, non risulta – e non è stato neppure dedotto – che prima della suindicata data la abbia posto in essere atti idonei ad interrompere la Parte_1
prescrizione.
7 Pertanto, ben a ragione con il decreto opposto l'indennità spettante alla Pt_1
è stata liquidata con limitato riferimento al periodo compreso tra il 26 giugno
[...]
2013 e la data di cessazione della custodia, risultando ormai estinti per prescrizione i crediti pregressi.
Deve, poi, rilevarsi che appare corretta anche la quantificazione dell'indennità spettante per il periodo sopra indicato, come in concreto operata con il decreto di liquidazione in contestazione.
Invero, considerato che nel periodo compreso tra il 26 giugno 2013 e l'8 maggio 2023 la ha maturato il diritto all'indennità giornaliera di Parte_1
custodia per nn.
3.603 giorni, applicata, per ciascuno di tali giorni, la tariffa di euro 0,90 al metro cubo (prevista dalla Tabella emanata dall' CP_3
nel 2002 per la custodia in locale chiuso per i giorni di custodia
[...]
successivi ai primi 60), e considerato che il volume ed ingombro delle merci affidate alla odierna ricorrente era pari a 4 metri cubi, si ottiene, appunto,
l'importo di complessivi euro 12.970,80, oltre IVA, in concreto liquidato alla società istante.
Anche in ragione del tenore delle contestazioni formulate dal Controparte_1
, va rimarcato che appare del tutto condivisibile e corretto il decisum del
[...]
Giudice di prime cure, anche nella parte in cui ha ritenuto di dover applicare, per la liquidazione dell'indennità di custodia, le tariffe di cui alla Tabella emenata dall' nel 2002. Controparte_3
In proposito va rammentato che l'art. 58 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che al custode - diverso dal proprietario o avente diritto - di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (ovvero con decreto del Ministro della
Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.
8 In ottemperanza a quanto previsto dalle citate disposizioni del D.P.R. n.
115/2002 è stato, quindi, emanato il D.M. 2 settembre 2006, n. 265.
Tuttavia, il Decreto ministeriale da ultimo richiamato contiene la previsione di specifiche tariffe per la sola determinazione dell'indennità spettante per la custodia e conservazione di veicoli e natanti.
Ed invece, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, l'art. 5 del D.M. n.
265/2006 dispone che debba farsi riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia.
Nel caso di specie, dunque, risultando dagli atti – ed essendo, peraltro, incontestato – che l'incarico per cui è richiesta di compensi veniva affidato alla per la custodia di beni diversi da veicoli e natanti, nella liquidazione Parte_1
di quanto spettante alla predetta società ricorrente doveva e deve farsi applicazione della previsione dell'art. 5 del D.M. n. 265/2006 che, imponendo di far ricorso agli usi locali, esclude non solo l'applicazione, in via analogica, delle tariffe e degli ulteriori criteri previsti dai precedenti articoli per la liquidazione dei compensi al custode di veicoli e natanti, ma anche il riferimento a criteri alternativi, quale quello della liquidazione secondo equità.
Ciò posto, va osservato che – come già ritenuto dal Giudice a quo e contrariamente a quanto eccepito dal convenuto - gli elementi di CP_1
giudizio disponibili ben consentono di riconoscere valenza di uso locale in materia alle tariffe emanate dall' di Roma. Controparte_3
In proposito - ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che, nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto siano da essi richiamati (consuetudo secundum legem) e che detta situazione ricorre senz'altro nella fattispecie concreta, in forza dell'espresso richiamo agli usi contenuto nell'art. 58 del D.P.R. n. 115/2002 e nell'art. 5 del
D.M. n. 296/2006 – va osservato che è senz'altro vero che, posto che il Giudice ha l'obbligo di conoscere la legge ma non anche gli usi, questi ultimi debbono essere provati a cura della parte che li allega.
9 Nel caso di specie, tuttavia la ha adeguatamente assolto all'onere Parte_1 della prova gravante a suo carico, avendo allegato copia delle tabelle dell'
[...]
. CP_3
Per i fini che ci occupano assume, poi, fondamentale rilievo la circostanza che anche la Suprema Corte si sia espressa nel senso della applicabilità, per la liquidazione dei compensi in favore del custode giudiziario nell'ambito territoriale che qui interessa, delle tariffe approvate dall' di Roma, Controparte_3 ritenendole corrispondenti agli usi locali cui fa riferimento l'art. 5 del D.M. n.
296/2006 (Cass. n. 11553/2019).
In particolare, secondo un condivisibile indirizzo consolidatosi presso la
Suprema Corte, “a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge
e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che
l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento
tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris” (in tal senso, da ultimo, Cass.
Civ., Sez. I, 18 aprile 2023, n. 10309; Cass. Civ., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n.
2507; Cass. Civ., 6 novembre 2020, n. 24933; Cass. Civ., Sez. II, 14 ottobre 2020,
n. 22188; Cass. Civ., Sez. II, 2 maggio 2019, n. 11533; in precedenza, ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. II, 4 maggio 2018, n. 10622; Cass. Civ., Sez. II, 7 luglio 2017, n.
21649; Cass. Civ., Sez. II, 15 settembre 2017, n. 21388; Cass. Civ., Sez. VI, 18 gennaio 2016, n. 752).
10 In relazione alla specificità della fattispecie concreta, par d'uopo richiamare, ancora, quanto evidenziato dalla Suprema Corte con la citata Sentenza n.
11533/2019: “E' corretto attribuire valore di uso non al fatto che l' CP_3
abbia predisposto il tariffario in questione, ma invece al fatto storico
[...]
osservato e ritenuto abituale che la applicava tali tariffe per CP_4
compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa, che a loro volta, evidentemente recepivano tali compensi”. Il che vale a dire che, per i fini che ci occupano, non rileva la funzione cui erano destinate le tabelle approvate dall' di Roma bensì la circostanza che le tariffe ivi previste, Controparte_3 in forza dell'uso generalizzato ed abituale da parte degli operatori del settore, siano ormai assurte ad uso locale nell'area geografica di interesse.
Appare, poi, condivisibile il decisum del Giudice di prime cure laddove ha implicitamente ritenuto di non dover operare le riduzioni previste dall'art. 3 del
D.M. 2 settembre 2006, n. 265.
Come noto l'art. 59 del D.P.R. n. 115/2002, dopo aver previsto che “con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia”, al terzo comma così recita: “Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”.
Dando attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 del citato T.U., il
D.M. n. 265/2006, previste le tariffe per la liquidazione dell'indennità nel solo caso di custodia di veicoli e natanti, all'art. 3 ha anche specificato le riduzioni da apportare in considerazione dello stato di conservazione dei predetti beni.
Segnatamente, il citato art. 3 del D.M. n. 265/2006 così recita: “Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1, rispettivamente, alla lettera a) n. 2; alla lettera b) n. 2; alla lettera c) n. 2 e alla lettera d), nonché all'articolo 2, rispettivamente, alla lettera a) n. 2 e alla lettera b) n. 2, sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto
11 nella misura del 20%; b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del 30%; c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b),
è ulteriormente ridotto nella misura del 40%; d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c),
è ulteriormente ridotto nella misura del 50%. Per il sesto anno o frazione di esso,
l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1
è ulteriormente ridotto nella misura del 50%. L'importo dell'indennità giornaliera determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto”.
Orbene, dal tenore delle disposizioni da ultimo richiamate si ricava, all'evidenza, che le riduzioni ivi previste sono contemplate, specificamente, per le tariffe fissate con il D.M. n. 265/2006 per la liquidazione delle indennità di custodia dei veicoli e natanti.
Escluso – per le ragioni sopra esposte – che per la liquidazione dell'indennità di custodia di merci diverse possano applicarsi, in via analogica, le predette tariffe, va parimenti esclusa, per i medesimi motivi, l'applicazione analogica delle riduzioni di cui al citato art. 3.
Ad ogni buon conto, non può non rilevarsi che in nessun caso potrebbe pervenirsi, in questa sede, ad una riduzione dell'importo già liquidato in favore della in accoglimento delle censure formulate dal Parte_1 Controparte_1
.
[...]
E tanto per l'assorbente considerazione che il convenuto non ha CP_1
impugnato il decreto di liquidazione in contestazione entro il termine breve di giorni 30 – decorrente, al più tardi, dalla notificazione del ricorso introduttivo del presente procedimento (Cass., 27 settembre 2023, n. 27478; Cass., 23 gennaio
2023, n. 1899) – onde neppure vanno vagliate nel merito le domande di reformatio in peius dallo Stesso proposte.
In definitiva, dunque, l'opposizione proposta dalla va rigettata ed Parte_1
il decreto opposto va integralmente confermato.
12 Alla soccombenza consegue la condanna della società ricorrente alla rifusione, in favore del , delle spese del presente procedimento, Controparte_1
nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022.
Le spese di lite anticipate dalla vanno, poi, dichiarate irripetibili Parte_1
nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al N. 39803/2023 R.G., così provvede
- Rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
- Condanna la alla rifusione, in favore del Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro
[...]
3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge.
- Dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti tra la ed i Parte_1
convenuti contumaci.
Così deciso, in Roma, il 24 marzo 2025
Il Giudice
Clelia Buonocore
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 39803 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA con sede in Roma, alla Via Pontina km 14,400, n. 59 (C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Roma, alla Via Gregorio VII n. 278, presso lo studio degli Avv.ti Mirella
Lepore ed Andrea Manfroni, che la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso.
Ricorrente
E
, con sede in Via Arenula n. 70 (C.F. Controparte_1
), in persona del p.t., rappresentato e difeso, ex lege, P.IVA_2 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici – siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 – è domiciliato.
Resistente
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ROMA
1 residente in [...], interno Persona_1
2.
Convenuti contumaci
OGGETTO: Opposizione avverso il decreto di liquidazione dell'indennità
spettante al custode giudiziario.
CONCLUSIONI: per la “Voglia il Tribunale, in via principale accertare la nullità Parte_1 del decreto di liquidazione impugnato e disporne l'annullamento; conseguentemente, liquidare, in favore della a titolo di indennità di Parte_1
custodia, la somma di euro 26.666,50 oltre IVA, per un totale di euro 32.533,13, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 “con decorrenza ex lege” e sino al saldo. In subordine, liquidare l'indennità di custodia spettante alla nel diverso Parte_1 importo ritenuto di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 “con decorrenza ex lege” e sino al saldo. In ogni caso con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore “dell'avvocato dichiaratosi antistatario”; per il “Voglia il Tribunale, i) dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, ove tardiva;
ii) rideterminare il compenso spettante all'opponente applicando il Protocollo d'intesa richiamato in atti;
iii) in subordine, in caso di applicazione delle tariffe dell' Controparte_3 applicare, anche analogicamente, le riduzioni percentuali dell'indennità di custodia previste dal D.M. n. 265/2006. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 31.08.2023, la Pt_1
in qualità di custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro nell'ambito
[...]
del procedimento penale iscritto al n. 9457/2003 R.G.N.R. e n. 14646/2007 R.G.
Dib., proponeva opposizione, ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 ed art. 15 del D.
Lgs. n. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione dei compensi, emesso dalla
Sesta Sezione Penale del Tribunale di Roma l'1 agosto 2023 e comunicato in pari data.
2 La società ricorrente premetteva che
➢ in data 8 marzo 2003 erano stati affidati alla sua custodia 3.778 compact disc con contrassegno SIAE, 21.927 compact disc illecitamente riprodotti, compact disc vergini, 21 DVD, copertine di compact disc, floppy disc ed agende, con un ingombro pari a quattro metri cubi;
➢ la merce di cui sopra era stata sottoposta a sequestro nell'ambito del procedimento penale n. 9457/2003 R.G.N.R., avviato dalla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale a carico di Persona_1
➢ la cennata custodia si era protratta fino all'8 maggio 2023, allorquando la Guardia di Finanza aveva provveduto al relativo prelievo, onde dare esecuzione al provvedimento di confisca e distruzione;
➢ portato a compimento l'incarico, con istanza depositata il 26 giugno
2023 aveva chiesto la liquidazione dell'indennità maturata per la custodia oltre che quanto di sua spettanza per il trasporto dei reperti presso la “depositeria”;
➢ in particolare, con la suindicata istanza aveva quantificato le sue spettanze in complessivi euro 32.553,13 (IVA inclusa), facendo applicazione delle tariffe emanate dall' nel 2002; Controparte_3
➢ senonché il Giudice monocratico della Sesta Sezione Penale del
Tribunale di Roma, con decreto depositato l'1 agosto 2023 e comunicato in pari data, gli aveva liquidato la minor somma di euro
12.970,80, oltre IVA ed accessori ove dovuti;
➢ segnatamente, il Giudice a quo aveva sì applicato, per la liquidazione dell'indennità di custodia di sua spettanza, le tariffe adottate dall' e, tuttavia, aveva quantificato il dovuto nel Controparte_3 minor importo indicato sull'assunto che fosse ormai estinto per prescrizione il diritto all'indennità maturata per il periodo compreso tra la data di affidamento in custodia dei reperti (08.03.2003) e la data del
25.06.2013.
3 Ciò premesso, la censurava il decisum del Giudice monocratico Parte_1 della Sesta Sezione Penale dell'intestato Tribunale nella parte in cui aveva liquidato le sue spettanze solo per il periodo decorrente dal 26.06.2013 ritenendo estinti per prescrizione i crediti pregressi;
indi, illustrate le ragioni di diritto a fondamento della spiegata opposizione, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza si costituiva il il quale eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione deducendo che ben a ragione il Giudice a quo aveva ritenuto prescritto il credito per indennità di custodia maturate per il periodo antecedente al 26.06.2013 atteso che la cennata indennità maturava giorno per giorno e, pertanto, il diritto al pagamento della stessa poteva essere fatto valere anche in costanza di sequestro e custodia onde anche il termine di prescrizione decorreva, per ciascun giorno di custodia, dal maturare del diritto alla relativa indennità.
Il eccepiva, poi, l'inapplicabilità, nella fattispecie Controparte_1
concreta, delle tariffe richiamate dalla società ricorrente, non potendosi riconoscere alle stesse la valenza di uso locale;
in proposito, precisava che
➢ con il D.M. n. 265/2006 erano state previste tariffe specifiche per la sola liquidazione dell'indennità di custodia di veicoli e natanti;
➢ per i beni diversi da veicoli e natanti l'art. 5 del citato Decreto rinviava agli usi locali;
➢ nella Raccolta degli usi per la Provincia di Roma – a cura della Camera di
Commercio – non risultava alcun uso locale in materia di compensi di custodia;
➢ certamente, non poteva riconoscersi valenza di usi locali alle tariffe emanate dall' , posto che relativamente alle stesse Controparte_3 difettavano tanto il requisito oggettivo dell'applicazione generalizzata e costante quanto l'elemento soggettivo della opinio iuris ac necessitatis;
4 ➢ peraltro, le tariffe dell' di Roma, risalenti all'anno Controparte_3
2002, erano state emanate per una finalità specifica e circoscritta ed ormai non erano più utilizzate neppure dall'Autorità da cui promanavano;
➢ pertanto, la lacuna dell'ordinamento non poteva che essere colmata facendo ricorso al criterio equitativo e facendo applicazione delle previsioni del
Protocollo d'intesa del 17 marzo 2014, a firma congiunta del Presidente del
Tribunale di Roma e del Procuratore della Repubblica presso il medesimo
Tribunale.
Il deduceva, infine, che anche a voler ritenere Controparte_1 applicabili, nella fattispecie concreta, le tariffe dell' Controparte_3 dovevano senz'altro operarsi le riduzioni percentuali di cui al D.M. n. 265/2006, per le ragioni compiutamente esposte anche dalla Corte d'Appello di Roma nella pronuncia citata;
rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe.
Con ordinanza del 13 marzo 2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma e di i quali, pur all'esito della notifica del ricorso e del Persona_1 pedissequo provvedimento di fissazione d'udienza, ritenevano di non costituirsi.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. veniva riservata la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
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In apertura di motivazione – trattandosi di questioni preliminari che vanno esaminate d'ufficio, anche in difetto di eccezione di parte – va rilevato che l'opposizione all'attenzione è tempestiva;
invero, a fronte di un decreto di liquidazione comunicato in data 1 agosto 2023, l'opposizione è stata introdotta con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 31 agosto 2023 e, dunque, certamente nell'osservanza del termine di legge (che, come noto, è soggetto alla sospensione feriale).
5 Ritiene, poi, questo Giudice che l'opposizione proposta dalla non Parte_1
possa trovare accoglimento.
Come accennato in premessa la società ricorrente ha censurato il decreto di liquidazione opposto nella parte in cui ha limitato la liquidazione dell'indennità al periodo di custodia compreso tra il 26.06.2013 e l'8 maggio 2023, ritenendo estinti, per prescrizione ordinaria decennale, i crediti pregressi.
Ciò posto, prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova rammentare che
➢ secondo gli indirizzi espressi anche dalle Sezioni Penali della Corte di
Cassazione, l'indennità spettante al custode matura da ogni singolo giorno di custodia (cui è parametrata) per modo che, non essendo previsto alcun termine per il pagamento che impedisca la decorrenza del diritto alla percezione di detta indennità, legittimamente possono essere dichiarati prescritti i crediti del custode che siano maturati in epoca antecedente al decennio (o quinquennio) anteriore alla richiesta di liquidazione, non potendosi applicare in via analogica, in materia, il principio operante con riferimento al lavoro dipendente (secondo cui il termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro);
➢ posto quanto sopra, va ora osservato che non vi è, nel nostro sistema, una disposizione che assoggetti specificamente il diritto al compenso del custode ad un termine di prescrizione diverso da quello ordinario;
➢ conseguentemente, deve ritenersi che per il credito in questione operi, in via generale, l'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.;
➢ solo nel caso in cui il provvedimento di conferimento dell'incarico di custodia preveda una periodicità nella corresponsione dell'indennità, potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c. a mente del quale
“si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”;
➢ resta, poi, fermo che l'eventuale prescrizione va valutata avendo riguardo alla data di deposito dell'istanza di liquidazione, che costituisce l'unico atto
6 di esercizio del diritto al compenso consentito al custode, e che, in ogni caso, rileva anche quale idoneo atto interruttivo della prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943 c.c..
Va, in particolare, osservato che i principi di cui sopra sono stati ribaditi anche di recente dalla Suprema Corte che, sul punto, ha così argomentato: “Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione
continuativa e matura di giorno in giorno, così che è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento sia stabilita una determinata periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi, in tal caso, ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.” (Cass. Civ., Sez. II, 13 settembre 2018, n. 22362).
Fatte le precisazioni di cui sopra e passando all'esame della fattispecie concreta, deve, in primo luogo, evidenziarsi che il , Controparte_1
costituitosi tempestivamente, ha fatto proprio il rilievo della prescrizione già operato dal Giudice a quo con il decreto opposto.
Deve, poi, rilevarsi che il provvedimento di conferimento dell'incarico di custodia alla società odierna ricorrente non prevedeva il pagamento periodico, “ad anno o in termini più brevi”, di quanto di spettanza a titolo di compenso;
pertanto, il credito fatto valere dalla era ed è assoggettato all'ordinario termine Parte_1
decennale di prescrizione, decorrente, per ciascun giorno di custodia, dal maturare dell'indennità giornaliera.
Deve, poi, rilevarsi che l'odierna ricorrente risulta aver depositato l'istanza di liquidazione dei compensi maturati, per l'intera durata dell'incarico di custodia
(dal 08.03.2003 al 08.05.2023), solo in data in data 26 giugno 2023 (cfr. all. n. 5); inoltre, non risulta – e non è stato neppure dedotto – che prima della suindicata data la abbia posto in essere atti idonei ad interrompere la Parte_1
prescrizione.
7 Pertanto, ben a ragione con il decreto opposto l'indennità spettante alla Pt_1
è stata liquidata con limitato riferimento al periodo compreso tra il 26 giugno
[...]
2013 e la data di cessazione della custodia, risultando ormai estinti per prescrizione i crediti pregressi.
Deve, poi, rilevarsi che appare corretta anche la quantificazione dell'indennità spettante per il periodo sopra indicato, come in concreto operata con il decreto di liquidazione in contestazione.
Invero, considerato che nel periodo compreso tra il 26 giugno 2013 e l'8 maggio 2023 la ha maturato il diritto all'indennità giornaliera di Parte_1
custodia per nn.
3.603 giorni, applicata, per ciascuno di tali giorni, la tariffa di euro 0,90 al metro cubo (prevista dalla Tabella emanata dall' CP_3
nel 2002 per la custodia in locale chiuso per i giorni di custodia
[...]
successivi ai primi 60), e considerato che il volume ed ingombro delle merci affidate alla odierna ricorrente era pari a 4 metri cubi, si ottiene, appunto,
l'importo di complessivi euro 12.970,80, oltre IVA, in concreto liquidato alla società istante.
Anche in ragione del tenore delle contestazioni formulate dal Controparte_1
, va rimarcato che appare del tutto condivisibile e corretto il decisum del
[...]
Giudice di prime cure, anche nella parte in cui ha ritenuto di dover applicare, per la liquidazione dell'indennità di custodia, le tariffe di cui alla Tabella emenata dall' nel 2002. Controparte_3
In proposito va rammentato che l'art. 58 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che al custode - diverso dal proprietario o avente diritto - di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (ovvero con decreto del Ministro della
Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.
8 In ottemperanza a quanto previsto dalle citate disposizioni del D.P.R. n.
115/2002 è stato, quindi, emanato il D.M. 2 settembre 2006, n. 265.
Tuttavia, il Decreto ministeriale da ultimo richiamato contiene la previsione di specifiche tariffe per la sola determinazione dell'indennità spettante per la custodia e conservazione di veicoli e natanti.
Ed invece, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, l'art. 5 del D.M. n.
265/2006 dispone che debba farsi riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia.
Nel caso di specie, dunque, risultando dagli atti – ed essendo, peraltro, incontestato – che l'incarico per cui è richiesta di compensi veniva affidato alla per la custodia di beni diversi da veicoli e natanti, nella liquidazione Parte_1
di quanto spettante alla predetta società ricorrente doveva e deve farsi applicazione della previsione dell'art. 5 del D.M. n. 265/2006 che, imponendo di far ricorso agli usi locali, esclude non solo l'applicazione, in via analogica, delle tariffe e degli ulteriori criteri previsti dai precedenti articoli per la liquidazione dei compensi al custode di veicoli e natanti, ma anche il riferimento a criteri alternativi, quale quello della liquidazione secondo equità.
Ciò posto, va osservato che – come già ritenuto dal Giudice a quo e contrariamente a quanto eccepito dal convenuto - gli elementi di CP_1
giudizio disponibili ben consentono di riconoscere valenza di uso locale in materia alle tariffe emanate dall' di Roma. Controparte_3
In proposito - ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che, nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto siano da essi richiamati (consuetudo secundum legem) e che detta situazione ricorre senz'altro nella fattispecie concreta, in forza dell'espresso richiamo agli usi contenuto nell'art. 58 del D.P.R. n. 115/2002 e nell'art. 5 del
D.M. n. 296/2006 – va osservato che è senz'altro vero che, posto che il Giudice ha l'obbligo di conoscere la legge ma non anche gli usi, questi ultimi debbono essere provati a cura della parte che li allega.
9 Nel caso di specie, tuttavia la ha adeguatamente assolto all'onere Parte_1 della prova gravante a suo carico, avendo allegato copia delle tabelle dell'
[...]
. CP_3
Per i fini che ci occupano assume, poi, fondamentale rilievo la circostanza che anche la Suprema Corte si sia espressa nel senso della applicabilità, per la liquidazione dei compensi in favore del custode giudiziario nell'ambito territoriale che qui interessa, delle tariffe approvate dall' di Roma, Controparte_3 ritenendole corrispondenti agli usi locali cui fa riferimento l'art. 5 del D.M. n.
296/2006 (Cass. n. 11553/2019).
In particolare, secondo un condivisibile indirizzo consolidatosi presso la
Suprema Corte, “a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge
e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che
l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento
tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris” (in tal senso, da ultimo, Cass.
Civ., Sez. I, 18 aprile 2023, n. 10309; Cass. Civ., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n.
2507; Cass. Civ., 6 novembre 2020, n. 24933; Cass. Civ., Sez. II, 14 ottobre 2020,
n. 22188; Cass. Civ., Sez. II, 2 maggio 2019, n. 11533; in precedenza, ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. II, 4 maggio 2018, n. 10622; Cass. Civ., Sez. II, 7 luglio 2017, n.
21649; Cass. Civ., Sez. II, 15 settembre 2017, n. 21388; Cass. Civ., Sez. VI, 18 gennaio 2016, n. 752).
10 In relazione alla specificità della fattispecie concreta, par d'uopo richiamare, ancora, quanto evidenziato dalla Suprema Corte con la citata Sentenza n.
11533/2019: “E' corretto attribuire valore di uso non al fatto che l' CP_3
abbia predisposto il tariffario in questione, ma invece al fatto storico
[...]
osservato e ritenuto abituale che la applicava tali tariffe per CP_4
compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa, che a loro volta, evidentemente recepivano tali compensi”. Il che vale a dire che, per i fini che ci occupano, non rileva la funzione cui erano destinate le tabelle approvate dall' di Roma bensì la circostanza che le tariffe ivi previste, Controparte_3 in forza dell'uso generalizzato ed abituale da parte degli operatori del settore, siano ormai assurte ad uso locale nell'area geografica di interesse.
Appare, poi, condivisibile il decisum del Giudice di prime cure laddove ha implicitamente ritenuto di non dover operare le riduzioni previste dall'art. 3 del
D.M. 2 settembre 2006, n. 265.
Come noto l'art. 59 del D.P.R. n. 115/2002, dopo aver previsto che “con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia”, al terzo comma così recita: “Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”.
Dando attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 del citato T.U., il
D.M. n. 265/2006, previste le tariffe per la liquidazione dell'indennità nel solo caso di custodia di veicoli e natanti, all'art. 3 ha anche specificato le riduzioni da apportare in considerazione dello stato di conservazione dei predetti beni.
Segnatamente, il citato art. 3 del D.M. n. 265/2006 così recita: “Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1, rispettivamente, alla lettera a) n. 2; alla lettera b) n. 2; alla lettera c) n. 2 e alla lettera d), nonché all'articolo 2, rispettivamente, alla lettera a) n. 2 e alla lettera b) n. 2, sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto
11 nella misura del 20%; b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del 30%; c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b),
è ulteriormente ridotto nella misura del 40%; d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c),
è ulteriormente ridotto nella misura del 50%. Per il sesto anno o frazione di esso,
l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1
è ulteriormente ridotto nella misura del 50%. L'importo dell'indennità giornaliera determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto”.
Orbene, dal tenore delle disposizioni da ultimo richiamate si ricava, all'evidenza, che le riduzioni ivi previste sono contemplate, specificamente, per le tariffe fissate con il D.M. n. 265/2006 per la liquidazione delle indennità di custodia dei veicoli e natanti.
Escluso – per le ragioni sopra esposte – che per la liquidazione dell'indennità di custodia di merci diverse possano applicarsi, in via analogica, le predette tariffe, va parimenti esclusa, per i medesimi motivi, l'applicazione analogica delle riduzioni di cui al citato art. 3.
Ad ogni buon conto, non può non rilevarsi che in nessun caso potrebbe pervenirsi, in questa sede, ad una riduzione dell'importo già liquidato in favore della in accoglimento delle censure formulate dal Parte_1 Controparte_1
.
[...]
E tanto per l'assorbente considerazione che il convenuto non ha CP_1
impugnato il decreto di liquidazione in contestazione entro il termine breve di giorni 30 – decorrente, al più tardi, dalla notificazione del ricorso introduttivo del presente procedimento (Cass., 27 settembre 2023, n. 27478; Cass., 23 gennaio
2023, n. 1899) – onde neppure vanno vagliate nel merito le domande di reformatio in peius dallo Stesso proposte.
In definitiva, dunque, l'opposizione proposta dalla va rigettata ed Parte_1
il decreto opposto va integralmente confermato.
12 Alla soccombenza consegue la condanna della società ricorrente alla rifusione, in favore del , delle spese del presente procedimento, Controparte_1
nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022.
Le spese di lite anticipate dalla vanno, poi, dichiarate irripetibili Parte_1
nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al N. 39803/2023 R.G., così provvede
- Rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
- Condanna la alla rifusione, in favore del Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro
[...]
3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge.
- Dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti tra la ed i Parte_1
convenuti contumaci.
Così deciso, in Roma, il 24 marzo 2025
Il Giudice
Clelia Buonocore
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