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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 21.01.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6284 /2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Pannone Stefano Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.2023 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'udienza del la parte opponente depositava verbale della Commissione Medica Asl del 30 settembre del 2023 che riconosceva alla parte ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al'80% con revisione ad aprile del 2025 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Il GL disponeva la trattazione in presenza per l'udienza del 21.01.2025 ove il procuratore della parte ricorrente reiterava la richiesta di cessazione della materia del contendere rimettendosi CP_ alle determinazioni del Tribunale circa le spese di lite e l aderiva alla richiesta con compensazione delle spese di lite .
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
Va dichiarata cessata la materia del contendere Invero, la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza. Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto tra le parti un nuovo accertamento medico legale presso la Commissione medica Asl in data 30.09.2023, successivamente alla visita effettuata dal Ctu in sede di Atp, a seguito del quale l' ha riconosciuto alla ricorrente una riduzione CP_1 permanente della capacità lavorativa in misura pari all' 80% con decorrenza dal 14.4.2022 Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere ed affermata la sussistenza del requisito sanitario per godere dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 14.4.2022. Non sussiste invece, il requisito sanitario con riferimento alla pensione di invalidità civile, all'indennità di accompagnamento ed alla condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92, in difetto di opposizione da parte di su tali aspetti. Parte_1 Le spese di lite , in ragione dell'accertamento medico legale avvenuto solo in corso di giudizio e dell'esito della lite nella fase di ATP, compensa integralmente tra le parti le spese di lite . Pone le spese di Ctu relative alla fase CP_ di ATP come liquidate in separato decreto a carico dell vista la dichiarazione ex art. 152 disp .att. c.p.c. in atti
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto va affermata la sussistenza del requisito sanitario per godere dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 14.4.2022. Dichiara non sussistente il requisito sanitario con riferimento alla pensione di invalidità civile, all'indennità di accompagnamento ed alla condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92. B. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Pone le spese di Ctu relative alla fase di ATP come liquidate in separato decreto a carico CP_ dell' C. Così deciso in Nola il 21.01.2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 21.01.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6284 /2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Pannone Stefano Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.2023 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'udienza del la parte opponente depositava verbale della Commissione Medica Asl del 30 settembre del 2023 che riconosceva alla parte ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al'80% con revisione ad aprile del 2025 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Il GL disponeva la trattazione in presenza per l'udienza del 21.01.2025 ove il procuratore della parte ricorrente reiterava la richiesta di cessazione della materia del contendere rimettendosi CP_ alle determinazioni del Tribunale circa le spese di lite e l aderiva alla richiesta con compensazione delle spese di lite .
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
Va dichiarata cessata la materia del contendere Invero, la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza. Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto tra le parti un nuovo accertamento medico legale presso la Commissione medica Asl in data 30.09.2023, successivamente alla visita effettuata dal Ctu in sede di Atp, a seguito del quale l' ha riconosciuto alla ricorrente una riduzione CP_1 permanente della capacità lavorativa in misura pari all' 80% con decorrenza dal 14.4.2022 Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere ed affermata la sussistenza del requisito sanitario per godere dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 14.4.2022. Non sussiste invece, il requisito sanitario con riferimento alla pensione di invalidità civile, all'indennità di accompagnamento ed alla condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92, in difetto di opposizione da parte di su tali aspetti. Parte_1 Le spese di lite , in ragione dell'accertamento medico legale avvenuto solo in corso di giudizio e dell'esito della lite nella fase di ATP, compensa integralmente tra le parti le spese di lite . Pone le spese di Ctu relative alla fase CP_ di ATP come liquidate in separato decreto a carico dell vista la dichiarazione ex art. 152 disp .att. c.p.c. in atti
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto va affermata la sussistenza del requisito sanitario per godere dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 14.4.2022. Dichiara non sussistente il requisito sanitario con riferimento alla pensione di invalidità civile, all'indennità di accompagnamento ed alla condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92. B. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Pone le spese di Ctu relative alla fase di ATP come liquidate in separato decreto a carico CP_ dell' C. Così deciso in Nola il 21.01.2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela Ammendola