Sentenza breve 8 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 08/10/2021, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/10/2021
N. 01195/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00990/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 990 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Dal Ben, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, Piazza San Marco, 63;
per l'annullamento o la declaratoria di nullità
del provvedimento n. -OMISSIS-/-OMISSIS-/2^sez/-OMISSIS- emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 26.05.2021 e notificato in data 26.05.2021, di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di -OMISSIS-, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore, consequenziale statuizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha presentato in data -OMISSIS- istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché istanza di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo per ricerca lavoro – emersione 2020.
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Questura di -OMISSIS- ha respinto le istanze di parte ricorrente, negando il rilascio di un titolo di soggiorno.
Avverso tale diniego il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 22 settembre 2021 chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. la Questura avrebbe illegittimamente violato l’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, non avendo comunicato i motivi ostativi, e asserendo, nel provvedimento, che quest’ultimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ai sensi dell’art. 21 octies , ancorché il ricorrente, avrebbe, asseritamente, potuto dimostrare di non essere stato in possesso di un valido permesso di soggiorno alla data del 31 ottobre 2019 e di aver svolto attività lavorativa prima del 2019 nei settori individuati nell'art 103, comma 3, d.l. n. 34/2020;
2. secondo parte ricorrente, il diniego sarebbe illegittimo in quanto, per un verso, emerge dallo stesso provvedimento che lo straniero era privo di un valido ed efficace titolo di soggiorno alla data del 31 ottobre 2019; per altro verso, il ricorrente avrebbe, asseritamente, esercitato attività lavorative nel settore -OMISSIS- o ad esse connesse, come emergerebbe dalle buste paga depositate in giudizio e dal fatto che aveva sostenuto anche un corso di formazione per poter condurre il -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 6 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti, previo avviso come risultante da verbale di causa.
Ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, nella formulazione vigente ratione temporis , <<il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis>>.
Pertanto, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi non può essere giustificata dal fatto che << il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato>>, come invece, nel caso di specie, ha fatto l’Amministrazione resistente, la quale ha ritenuto <<di non dover procedere, ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/90, alla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto il procedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato>>.
L’Amministrazione ha errato in quanto, pur nell’eventualità che fosse possibile omettere la “comunicazione di avvio del procedimento” (circostanza non contestata da parte ricorrente), altra cosa è l’omissione dei motivi ostativi ex art. 10 bis , per i quali, come detto, non è ammessa la clausola di salvezza del comma 2 dell’art. 21 octies , il contraddittorio procedimentale dovendo essere garantito pienamente nei procedimenti ad istanza di parte come quello in contestazione.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento, dovendo l’Amministrazione procedere al riesercizio del potere nel rispetto delle garanzie offerte dall’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990.
In tal senso, non è possibile procedere all’esame del secondo motivo di ricorso, in considerazione del carattere assorbente del vizio relativo alla mancata applicazione dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, cui consegue, sostanzialmente, la necessità che l’Amministrazione si esprima nuovamente e alla luce degli elementi eventualmente offerti da parte ricorrente, con conseguente limite per l’intestato Tar di decidere allo stato, in conformità all’art. 34, comma 2, cpv, c.p.a.
Spese compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.