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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. COSTA FABIO (c.f. ) con stu- C.F._2 dio in VIA SAN FRANCESCO, 18 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. CUBADDE GIANFRANCO (c.f.
, con studio in VIA CARPACCIO, 42/C C.F._4
09170 ORISTANO
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 345/2024 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso: IL RR:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato il 22/11/1975 nel Comune di Arborea, iscritto all'atto n. 33 parte II serie A - anno 1975, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- revocare l'assegno di mantenimento nei confronti della sig.ra
, ovvero in subordine, ridurlo nella misura di euro Parte_2
200,00 mensili;
- con vittoria di spese.
Parte_2
“l'Ill.mo Tribunale adito, adottati tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari, contraris reiectis
VOGLIA
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto da e in data 22.11.1975, ordinando Parte_2 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda Sentenza a mar- gine dell'atto di matrimonio n. 00033 parte 2 serie A anno 1975; B) Determinare in € 500,00, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, l'importo dell'assegno divorzile a carico di a titolo assistenziale, perequativo e compensativo in Parte_1 favore della (anche a causa dell'addebito della separazione al Pt_2 ricorrente), da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annual- mente secondo gli indici ISTAT;
C) Accertare e dichiarare il diritto di sulla quota Parte_2 di TFR percepita da all'atto della cessazione del rap- Parte_1 porto di lavoro, in misura pari al 40% dell'indennità totale riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio e, per l'effetto dichiarare tenuto a corrispondere tale quota, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo alla
D) in mero subordine, se ritenuto di giustizia, determinare nella Pt_2 misura del 50% il contributo da porsi a carico di per Parte_1 spese straordinarie e mediche documentate e di prima necessità per il figlio , invalido con riduzione permanente della capacità lavo- Per_1 rativa pari al 75%;
E) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre spese generali imponibili sulle competenze al 15%, I.V.A. e c.p.a. come
— 2 — per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistata- rio.” Con il visto del Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Parte_2 22.11.1975 ad Arborea, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune al n. 33 parte II Serie A-anno 1975. Hanno due figli:
(30 dicembre 1975) e (18 dicembre 1978). Per_2 Per_1
L'intestato Tribunale con sentenza del 14.01.2013 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e:
1) addebitato la separazione a carico di , Parte_1
2) rigettato la richiesta di determinazione di un contributo a titolo di mantenimento del figlio;
Persona_3
3) determinato nella misura di euro 500,00 il contributo a carico di , a titolo di mantenimento del coniuge, da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2016.
Il signor con ricorso del 26.04.2024 ha chiesto il divorzio Pt_1 senza condizioni, rilevato come fossero nel tempo mutate le condizioni economiche delle parti in causa. Il ricorrente, in particolare, ha dichia- rato di percepire un reddito inferiore rispetto al passato, in quanto pen- sionato, di essere gravato da un finanziamento personale e che attual- mente l'ex coniuge è beneficiaria di una pensione.
Si è costituita in giudizio la signora la quale non si è op- Pt_2 posta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, tut- tavia ha eccepito che la pensione percepita le fosse stata riconosciuta perché in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo e che in ragione di ciò le venisse erogata anche un'indennità di accompa- gnamento.
La convenuta ha anche sottolineato come in ragione del suo stato di salute fosse il figlio ad accudirla e che anche lui fosse stato Per_1 riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità di lavoro del 75%, pertanto anche lui allo stato non risulterebbe autonomo eco-
— 3 — nomicamente. Ha inoltre chiesto la liquidazione della sua quota di trat- tamento di fine rapporto percepito dal marito. Il giudice, sentite le parti e rilevata l'impossibilità di giungere ad una soluzione conciliativa sull'unica questione ancora irrisolta, quella economica, ha emesso in data 27 luglio 2024 i provvedimenti tempora- nei ed urgenti e deciso “in via provvisoria, di determinare il contributo al mantenimento del coniuge separato, posto a carico del ricorrente ed a favore della resistente, nella somma di Euro 350,00, da corrispon- dersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza;
2. La domanda di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pro- posta dal ricorrente alla quale la convenuta ha dichiarato di aderire deve essere accolta.
È documentalmente provato, nonché riconosciuto dagli stessi ex coniugi, che al momento della domanda le parti fossero legalmente se- parate.
Situazione di separazione dei coniugi che deve presumersi, in ra- gione della mancanza di contestazioni sul punto, ininterrotta.
Si rileva, inoltre, come dalla data della loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Oristano, certamente antecedente al 14 gennaio 2013, giorno in cui è stata pronunciata la sentenza di separa- zione personale, al 26.04.2024, giorno in cui è stato deposito il ricorso introduttivo del presente giudizio, siano trascorsi i termini di legge, Ricorrono quindi, le condizioni di cui all'art. 3 L.1070 n. 898, come modificato dalla l. 2015 n. 55, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Pt_2 Pt_3
[..
.
3. Le domande relative all'assegno divorzile.
Passando alla domanda di revoca ed in subordine di riduzione dell'assegno divorzile formulata dal ricorrente deve osservarsi quanto segue.
— 4 — Una volta venuto meno il legame coniugale vige il principio che ogni coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Questo principio viene derogato in due ipotesi, ossia quando un coniuge non è autosufficiente o quando durante la costanza del matri- monio vi sia stato uno spostamento patrimoniale ingiustificato che con l'assegno divorzile deve essere riequilibrato. Quando non vi è prova che un coniuge ha sacrificato le proprie aspettative professionali per occuparsi esclusivamente delle esigenze familiari o per favorire la carriera dell'altro, l'assegno divorzile assume funzione assistenziale e può essere erogato esclusivamente quando il coniuge più debole non abbia sufficienti mezzi per una vita dignitosa o non possa procurarseli per evidenti ragioni oggettive. La sentenza di separazione prodotta agli atti ha affermato “… che la sia priva di capacità lavorativa e reddituale e abbia nel corso Pt_2 del matrimonio profuso il proprio impegno nei compiti di cura della casa ed educazione dei figli (si vedano le dichiarazioni del ricorrente in sede presidenziale)” (Tribunale di Oristano sentenza n. 391/2015). La situazione ivi descritta non è stata contestata dal ricorrente in questa sede, il quale neanche si è attivato per confutare quanto ivi ac- certato.
Nel caso in oggetto è, dunque, pacifico che la signora si Pt_2 sia occupata in costanza di matrimonio della famiglia e della crescita di entrambi i figli, evidentemente sacrificando le proprie aspettative pro- fessionali. Situazione questa che ha permesso o quantomeno favorito la carriera lavorativa dell'ex coniuge. Inoltre, è emerso dagli atti che la signora non abbia suffi- Pt_2 cienti mezzi per condurre una vita dignitosa e non sia in grado di pro- curarseli autonomamente, visto che la stessa percepisce una pensione di invalidità a causa del suo stato di disabilità sopra indicato (€ 966,00 circa al mese).
Infine, vista la mancata contestazione sul punto, deve darsi per provato che il figlio , seppur anche lui riconosciuto invalido, si CP_1 prenda cura della madre non autosufficiente.
In conclusione, si ritiene provato che la convenuta abbia, in co- stanza di matrimonio, avuto cura della casa e dell'educazione dei figli, consentendo al marito di prestare attività lavorativa che gli ha permesso di percepire attualmente un reddito annuo imponibile per €. 16.126,00 a titolo di pensione di vecchiaia.
Infine è doveroso sottolineare, come già è stato osservato dal giu-
— 5 — dice nei provvedimenti temporanei ed urgenti, che il signor , sep- Pt_1 pur invitato a produrre documentazione attestante le spese asserita- mente sostenute, in particolare in riferimento all'erogazione del finan- ziamento richiesto, abbia prodotto solo un modulo richiesta finanzia- mento sottoscritto, senza dare prova che detto prestito fosse giustificato da necessità effettive, che sia stato effettivamente erogato e che sia in corso di restituzione, così come non risultano documentate altre ulte- riori spese.
In ragione di quanto sopra devono, dunque, essere rigettate le ri- chieste di parte ricorrente e di conseguenza deve essere riconosciuto un assegno divorzile a favore della signora Pt_2 L'importo di detto assegno deve essere confermato in €. 350,00 mensili, così come già determinato con i provvedimenti urgenti e prov- visori, in data 27 luglio 2024, non essendo, dopo tale momento, emersi ulteriori elementi utili per la sua rideterminazione. La riduzione dell'importo rispetto a quello riconosciuto in fase di separazione trova giustificazione nella sensibile diminuzione reddituale del ricorrente rispetto alla situazione accertata dalla sentenza di separa- zione a cui fa da contrappeso una nuova entrata economica mensile della convenuta, seppur non sufficiente ai suoi quotidiani bisogni.
4. La domanda relativa alla quota di trattamento di fine rap- porto.
Passando ora alla domanda formulata dalla convenuta di ricono- scimento del diritto ad una quota del TFR percepito dal Signor si Pt_1 rileva quanto segue. L'art. 12-bis della legge 1970 - N. 898 stabilisce che “
1. Il co- niuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non pas- sato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art.
5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'al- tro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza….” Affinché maturi il diritto alla quota del Tfr, dunque, il coniuge richiedente non deve essere passato a nuove nozze e deve essere titolare di un assegno divorzile. La norma stabilisce che la quota di trattamento
— 6 — spetta anche se maturata dopo la sentenza, mentre non precisa se spetta quella maturata prima del divorzio. A tal proposito, è intervenuta la Suprema Corte, stabilendo che
”il diritto alla quota sorge soltanto se l'indennità spettante all'altro co- niuge venga a maturare al momento della proposizione della do- manda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa
- in tal senso dovendosi intendere l'espressione 'anche prima della sen- tenza di divorzio', implicando ogni diversa interpretazione indiscutibili profili di incostituzionalità della norma in parola - e non anche quando essa sia maturata e sia stata percepita in data anteriore...” (Cassazione civile sez. I, 16/12/2010, n.25520-Cass. civile, sent. del 7.6.1999, n.
5553). Rilevato che agli atti, in particolare dalle dichiarazioni dei redditi prodotti da parte ricorrente, emerge con evidenza che il signor Pt_1 percepisce la pensione fin dal 2020 e che quindi il suo diritto al Tfr fosse già maturato prima dell'introduzione del presente giudizio, avve- nuta il 26.04.2024, la domanda di parte resistente deve essere rigettata.
5. La domanda di mantenimento straordinario del figlio.
Infine, quanto alla domanda di contribuzione del Signor alle Pt_1 spese straordinarie relative al figlio maggiorenne convivente Per_1 con la resistente, si deve rilevare la sua fondatezza per i seguenti motivi.
I giudici di legittimità hanno stabilito che qualora il figlio mag- giorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo che comporterebbe automaticamente l'obbligo di manteni- mento, per soddisfare le sue essenziali esigenze di vita, occorrerà ri- chiedere, ove ne sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure sarà possibile proporre l'azione per il riconoscimento degli ali- menti (i quali rappresentano un minus rispetto all'assegno di manteni- mento, con la conseguenza che nella richiesta di tale assegno può rite- nersi compresa anche quella di alimenti (Cass. n. 23133/2023).
Si intende per disabilità con necessità di sostegno intensivo la si- tuazione di colui che necessita di un intervento assistenziale perma- nente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di rela- zione, quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autono- mia personale, correlata all'età.
— 7 — In corso di causa è stato dimostrato che il figlio è stato Per_1 dichiarato “invalido con riduzione permanente della capacità lavora- tiva dal 74%” al 99” in data 11.10.2022 per disturbo bipolare di tipo 1. CP_ Poiché tale dichiarazione proviene dal Centro Medico Legale dell' tuttavia, si deve ritenere che alla diagnosi sia conseguito il riconosci- mento di un assegno di invalidità. Ciò è senz'altro idoneo a escludere la necessità di un manteni- mento ordinario, che infatti non è stato oggetto di domanda, ma non straordinario. Si deve rilevare, infatti, che ai sensi dell'art. 473 bis 9
c.p.c., il maggiorenne portatore della disabilità sopra indicata deve es- sere equiparato a un figlio minore per ogni effetto, compreso il suo man- tenimento. Ciò comporta che i genitori rimangono obbligati a provve- dere al mantenimento del figlio e, qualora le provvidenze pubbliche non siano sufficienti, anche a contribuire alle spese straordinarie per lui ne- cessarie.
6. Le spese del processo.
In ragione dell'interesse comune nella decisione si ritiene di do- ver compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Dispositivo
Il Tribunale:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- cordatario tra e celebrato il 22/11/1975 Parte_1 Parte_2 nel Comune di Arborea, trascritto nel Registro dello Stato Civile dello stesso all'atto n. 33 parte II serie A - anno 1975, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) Pone a carico di il pagamento dell'assegno di- Parte_1 vorzile di €. 350,00, a favore di da versare entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT annuale;
3) Stabilisce che i genitori si facciano carico per metà ciascuno delle spese straordinarie di purché concordate tra loro o co- Per_1 munque necessarie e documentate;
4) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
— 8 — Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
La Presidente L'estensore Consuelo Mighela Nicolò Sesta
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