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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 6356 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 17/05/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi appresentati e difesi dall'Avv. Federico Pradella, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 05/06/2010 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VIGASIO (VR) al
Num. 4 – PARTE 1 - SERIE A - ANNO2010 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) Darsi atto che i coniugi sono tra loro economicamente autosufficienti ed hanno in ogni caso già risolto ogni rapporto patrimoniale in esecuzione della sentenza di separazione, con rinuncia a far valere ogni pretesa economica della stessa in ipotesi ad oggi non esaurito e/o adempiuto;
3) Disporsi che i coniugi vivranno separati liberi di fissare ciascuno la propria residenza ove ritenga opportuno;
4) Disporsi l'obbligo per il sig. di versare mensilmente alla moglie la somma di € 200,00 Pt_2
(duecento) a titolo di mantenimento della figlia, che farà pervenire, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate note alle parti. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo le variazioni degli indici ISTAT;
5) Disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, con collocazione Per_1
prevalente della stessa presso la madre. Il padre avrà diritto/dovere di incontrare la figlia quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e di studio della minore, comunque nel rispetto del seguente calendario:
a) una volta alla settimana, indicativamente dalle ore 18:30 del mercoledì, allorquando preleverà la minore dall'abitazione materna, sino alle ore 08:00 del giovedì, allorquando accompagnerà la figlia a scuola;
b) un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 18:30 del venerdì, sino al lunedì mattina;
c) una ulteriore volta, nella settimana in cui non vedrà nel weekend, dal termine Per_1 dell'orario scolastico del venerdì sino al sabato mattina;
d) trascorrerà con il padre almeno ventun giorni, anche non consecutivi, nel periodo Per_1
delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente tra i genitori e con impegno reciproco di comunicare le località di vacanza, luogo di pernottamento e numero di telefono per la reperibilità;
e) durante le vacanze natalizie e le festività natalizie la figlia rimarrà per una settimana Per_1 con ciascun genitore, alternando ogni anno la prima settimana con la seconda, affinché se il giorno di Natale verrà trascorso con la madre il Capodanno verrà trascorso con il padre, e viceversa. Durante la festività pasquali la minore trascorrerà tre giorni con il padre, precisandosi che la giornata di Pasqua rientrerà in questi tre giorni se la minore avrà trascorso il giorno di Natale con la madre.
f) in ogni caso, nel giorno del compleanno della figlia sarà assicurato il suo incontro con il genitore con cui non si trovi.
6) Ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo di parentela, di assicurare l'osservanza del principio secondo il quale ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i Per_1
parenti; l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento. 7) Disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Sona (VR) Via Mancalacqua n. 38 alla sig.ra
[...]
che la occuperà con la figlia minore. La residenza anagrafica della figlia minore coinciderà Parte_1
sempre con quella della madre (doc. 3);
8) Disporsi altresì l'obbligo in capo al sig. di rifondere alla sig.ra il 50% delle seguenti Pt_2 Parte_1 spese sostenute nell'interesse della figlia:
I. spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N., ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
ticket sanitari;
II. spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
farmaci particolari;
III. spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV. spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V. spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione a internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI. altre spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori ecc.;
9) Qualora il coniuge tenuto al rimborso delle spese di cui ai capoversi II, IV e VI (spese con accordo) non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
10) Le parti si prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio, ivi compreso il passaporto con facoltà di accompagnamento disgiunto per ciascuno dei due ricorrenti. 11)le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali della figlia ed esonerano il Presidente dall'ascolto della stessa. Per_1
12)spese e compensi di causa integralmente compensati.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico
N. 6356 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 17/05/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi appresentati e difesi dall'Avv. Federico Pradella, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 05/06/2010 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VIGASIO (VR) al
Num. 4 – PARTE 1 - SERIE A - ANNO2010 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) Darsi atto che i coniugi sono tra loro economicamente autosufficienti ed hanno in ogni caso già risolto ogni rapporto patrimoniale in esecuzione della sentenza di separazione, con rinuncia a far valere ogni pretesa economica della stessa in ipotesi ad oggi non esaurito e/o adempiuto;
3) Disporsi che i coniugi vivranno separati liberi di fissare ciascuno la propria residenza ove ritenga opportuno;
4) Disporsi l'obbligo per il sig. di versare mensilmente alla moglie la somma di € 200,00 Pt_2
(duecento) a titolo di mantenimento della figlia, che farà pervenire, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate note alle parti. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo le variazioni degli indici ISTAT;
5) Disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, con collocazione Per_1
prevalente della stessa presso la madre. Il padre avrà diritto/dovere di incontrare la figlia quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e di studio della minore, comunque nel rispetto del seguente calendario:
a) una volta alla settimana, indicativamente dalle ore 18:30 del mercoledì, allorquando preleverà la minore dall'abitazione materna, sino alle ore 08:00 del giovedì, allorquando accompagnerà la figlia a scuola;
b) un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 18:30 del venerdì, sino al lunedì mattina;
c) una ulteriore volta, nella settimana in cui non vedrà nel weekend, dal termine Per_1 dell'orario scolastico del venerdì sino al sabato mattina;
d) trascorrerà con il padre almeno ventun giorni, anche non consecutivi, nel periodo Per_1
delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente tra i genitori e con impegno reciproco di comunicare le località di vacanza, luogo di pernottamento e numero di telefono per la reperibilità;
e) durante le vacanze natalizie e le festività natalizie la figlia rimarrà per una settimana Per_1 con ciascun genitore, alternando ogni anno la prima settimana con la seconda, affinché se il giorno di Natale verrà trascorso con la madre il Capodanno verrà trascorso con il padre, e viceversa. Durante la festività pasquali la minore trascorrerà tre giorni con il padre, precisandosi che la giornata di Pasqua rientrerà in questi tre giorni se la minore avrà trascorso il giorno di Natale con la madre.
f) in ogni caso, nel giorno del compleanno della figlia sarà assicurato il suo incontro con il genitore con cui non si trovi.
6) Ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo di parentela, di assicurare l'osservanza del principio secondo il quale ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i Per_1
parenti; l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento. 7) Disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Sona (VR) Via Mancalacqua n. 38 alla sig.ra
[...]
che la occuperà con la figlia minore. La residenza anagrafica della figlia minore coinciderà Parte_1
sempre con quella della madre (doc. 3);
8) Disporsi altresì l'obbligo in capo al sig. di rifondere alla sig.ra il 50% delle seguenti Pt_2 Parte_1 spese sostenute nell'interesse della figlia:
I. spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N., ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
ticket sanitari;
II. spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
farmaci particolari;
III. spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV. spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V. spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione a internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI. altre spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori ecc.;
9) Qualora il coniuge tenuto al rimborso delle spese di cui ai capoversi II, IV e VI (spese con accordo) non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
10) Le parti si prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio, ivi compreso il passaporto con facoltà di accompagnamento disgiunto per ciascuno dei due ricorrenti. 11)le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali della figlia ed esonerano il Presidente dall'ascolto della stessa. Per_1
12)spese e compensi di causa integralmente compensati.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico