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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/11/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1297/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1297/2016 promossa da:
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. ANTICHI ALESSANDRO
ATTORI
Contro Controparte_1
[...]
C.F. P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI ALESSIO CONVENUTO
Controparte_2 CP_3 [...]
Controparte_4
C.F. P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. MONTEMURRO ELEONORA TERZO CHIAMATO
1 Controparte_5
C.F. P.IVA_4 con il patrocinio dell'avv. BUCCIARELLI PAOLA INTERVENUTO
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 4.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la società in persona del suo legale Parte_3
rappresentante pro-tempore nonché lo stesso Parte_1 Parte_1
e nella loro qualità di fideiussori della predetta società, hanno Parte_2
convenuto dinanzi al Tribunale di Grosseto
[...]
(d'ora in poi , in Controparte_6 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 247/2016 emesso dall'intestato Tribunale in data
7.3.2016 (notificato in data 21.3.2016), con il quale è stato loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma di euro 50.272,78 oltre interessi, oneri ed accessori, per il mancato pagamento del debito derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 018/190162 e dal residuo del mutuo chirografario n.
018/290101 (rapporti entrambi intrattenuti dalla società Parte_3
con la garanzia dei predetti fideiussori fino a concorrenza dell'importo di sessantamila euro) e con l'ulteriore garanzia di
[...]
che gli opponenti hanno Controparte_7
chiesto di evocare in giudizio.
I motivi posti a fondamento dell'opposizione sono i seguenti:
2 • mancata prova del credito per essere fondato su mero estratto di saldaconto ex art 50 TUB;
• nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina posta a tutela dei consumatori, tali dovendosi qualificare gli odierni opponenti;
• illegittimità degli addebiti a titolo di anatocismo e usura.
Con richiesta di evocazione in giudizio del
[...]
al fine di essere dalla Controparte_7
stessa manlevati in caso di loro condanna, per la parte di somma garantita in ipotesi dovuta.
costituendosi a mezzo del proprio legale rappresentante pro CP_1
tempore ha instato per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, opponendosi alla chiamata in giudizio del terzo.
Autorizzata la chiamata in causa di
[...]
, quest'ultima si è costituita Controparte_7
deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di manleva degli opponenti e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Intervenuto il fallimento della società con sentenza del Parte_3
Tribunale di Grosseto n.7/2017 in atti, il processo è stato interrotto all'udienza del 13.10.2017 ed è stato riassunto dai fideiussori e Parte_1 Pt_2
[...]
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del
6.6.2019, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione e comunque fallito ogni ulteriore tentativo di composizione bonaria della lite, sono stati concessi i termini ex articolo 183 comma 6.cpc.
3 Con comparsa di costituzione del 28.9.2023 si è poi costituita in giudizio ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. spa (a mezzo della mandataria CP_5
, quale cessionaria del credito originariamente vantato Controparte_8
da nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco dei crediti CP_1
ai sensi dell'articolo 58 TUB e gli opponenti ne hanno contestato, in sede di memoria ex articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la titolarità attiva.
La causa è stata istruita su base documentale previo rigetto delle richieste istruttorie formulate dagli opponenti (ctu contabile).
Le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni.
Per gli opponenti come da memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e, precisamente:
“Piaccia al Tribunale di Grosseto, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvedere: - revocare il Decreto di Ingiunzione n. 247/2016,
Causa Civile iscritta al n. 172/16 r.g., emesso dal Tribunale di Grosseto, in data 07.03.2016, notificato a tutti in data 21.03.2016; - respingere, siccome infondata e comunque non provata, la domanda svolta dalla
[...]
Parte_4
nei confronti dei conchiudenti, così come quantificata e motivata
[...]
nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio;
- vista l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo disposta dal Giudice a mente dell'art. 269, co. II, c.p.c., nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistente anche in parte il credito vantato, condannare il
[...]
(P. Iva Controparte_9
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_3
manlevare e garantire fino a concorrenza dell'importo di euro 19.740,00 la ed i suoi cofideiussori e Parte_1 Parte_1 Pt_2
4 solidamente responsabili;
- condannare i convenuti al pagamento Pt_2
delle spese e del compenso professionale del presente giudizio”
Per come in atti di causa e, in particolare come “alle memorie CP_10
istruttorie opponendosi alla reiterata istanza istruttoria di controparte ed alle ivi rassegnate conclusioni e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice visto l'art.190 cpc trattiene la causa in decisione concedendo termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per repliche”:
Per “come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_7
a fronte di riassunzione, ribadendo, altresì, l'opposizione alle istanze istruttorie formulate da parte opponente e non accolte. Con vittoria di spese e compensi”.
L' opposizione è infondata.
Osserva a tal proposito il Tribunale quanto segue.
1.Sulla titolarità attiva di . CP_5
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società cessionaria intervenuta da qualificarsi più propriamente quale CP_5
eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto, deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che secondo il chiaro tenore letterale dell'articolo
58 TUB (nella sua versione attuale applicabile ratione temporis), ai fini del perfezionamento della cosiddetta “cessione in blocco” dei crediti, la banca cessionaria deve dare notizia dell'avvenuta cessione tramite pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale ed iscrizione nel registro delle imprese.
Trattasi, però, di formalità pubblicitarie richieste unicamente ai fini dell'opponibilità della cessione e non già ai fini della prova della cessione stessa.
5 Ed invece, quanto al merito del rapporto, la prova della cessione non deve essere necessariamente fornita con la produzione del contratto di cessione (che non necessita di forma scritta ad substantiam), ma anche attraverso altra documentazione idonea a comprovare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex arti 58 TUB.
Sul punto, deve ritenersi idoneo lo stesso avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. pubblicato in G.U., ove le informazioni in esso contenute consentano di ritenere determinato o comunque determinabile l'oggetto del contratto di cessione.
Ciò posto nella specie vi è da rilevare che, oltre ai criteri orientativi contenuti nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 8.4.2023 (cfr. allegato alla nota di deposito del 28.9.2023), vi è in atti anche la dichiarazione resa dallo stesso creditore cedente circa l'avvenuta cessione del credito (cfr. doc. n. 3 allegato alla memoria ex articolo 183 comma 6 n 2 c.p.c.)
In siffatta cornice ricostruttiva, la circostanziata dichiarazione del cedente, che contiene un esplicito riferimento ai rapporti bancari per cui è causa, costituisce senz'altro un elemento documentale rilevante e decisivo, trattandosi all'evidenza di una dichiarazione confessoria sulla quale non sono sorte contestazioni. (cfr. sul punto, Cass 10200/2021).
Ne consegue il rigetto dell'eccezione che, peraltro, non risulta essere stata più coltivata nel prosieguo del giudizio, avendo anzi gli stessi opponenti manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione conciliativa proprio con la stessa cessionaria riconoscendone dunque, anche per facta CP_5
conludentia, la titolarità attiva.
6 2. Sulla prova del credito.
Quanto all'asserita illegittimità della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una particolare inversione processuale dei ruoli delle parti che però non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, ovverosia colui che fa valere un diritto in giudizio non viene esonerato dal dimostrare i fatti che ne costituiscano il fondamento ex 2697 c.c. Invero, “l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. n. 5192/98).
Ebbene, nel caso di specie, la banca creditrice ha assolto l'onus probandi mediante la produzione, quanto al rapporto di finanziamento, del contratto regolarmente sottoscritto dal cliente (che non ha costituito sul punto oggetto di contestazione) e del relativo piano di ammortamento, non essendo invece necessaria in questo caso la documentazione ex articolo 50 TUB che è richiesta unicamente, in fase monitoria, in relazione ai rapporti di conto corrente;
quanto al rapporto di conto corrente, il contratto di apertura del rapporto in questione con relativo documento di sintesi, le fideiussioni nonché
-in uno alla comparsa di costituzione e risposta nell'odierno giudizio- anche gli estratti conto a decorrere dall'inizio alla chiusura del rapporto, (cfr. doc n.
1-11).
7 A mezzo della produzione di siffatta documentazione l'istituto di credito appare infatti avere assolto al proprio onere probatorio.
Per contro, i convenuti si sono limitati a sollevare contestazioni puramente generiche in merito alle obbligazioni contrattuali assunte, non avendo infatti fornito la benché minima prova (né prima ancora allegazione), a loro carico, del fatto estintivo.
Quanto alle contestazioni relative ai vizi che inficerebbero la validità del rapporti bancari oggetto di causa (anatocismo, usura), è sufficiente osservare che esse si risolvono in allegazioni del tutto generiche e nel richiamo di norme e orientamenti giurisprudenziali sicché, stante l'evidente difetto di allegazione che caratterizza le deduzioni difensive degli opponenti, le relative richieste
(anche in via istruttoria), devono essere respinte, non potendosi dare ingresso in questo giudizio ad una consulenza tecnica d'ufficio che assumerebbe i caratteri di un accertamento meramente esplorativo a fronte, giova ribadire, delle eccezioni svolte dagli opponenti che sono del tutto generiche, astratte e scollegate dalla fattispecie dedotte in giudizio, non essendosi gli opponenti neppure avvalsi della possibilità di specificare le proprie eccezioni nella prima memoria istruttoria nella quale si sono limitati a rassegnare le relative conclusioni.
3. Sulla qualifica dei fideiussori come consumatori e sulla nullità delle fideiussioni.
Quanto, inoltre, al fatto che i garanti rivestono la qualità di consumatori, deve rilevarsi, sulla scia dell'insegnamento del giudice europeo, che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica vanno valutati in relazione alle finalità per il quale il soggetto abbia assunto agito (
8 cfr. Cass 08/05/2020, n. 8662; Cass. 742/2020; Cass. 32225/2018; Cass. Federic 25914/2019; Cass. 28162/2019.
o
E nel caso di specie sussistono chiari indici presuntivi del fatto che, in concreto, i garanti siano da ritenersi soggetti senz'altro cointeressati alla gestione dell'impresa in cui favore hanno prestato le garanzie fideiussorie, avendo infatti entrambi assunto cariche amministrative e gestorie della stessa società e, in particolare, di legale rappresentante, socio unico Parte_1
e liquidatore e di amministratore delegato e consigliere fino Parte_2
al 29.4.2014 come si evince dalla visura camerale (cfr. doc. n. 4 allegato alla memoria ex articolo 183 comma 6 n 2 di . Né a fronte di chiari ed CP_5
univoci indici presuntivi, sono emersi elementi tali da orientare diversamente il giudizio in ordine alla qualifica dei fideiussori.
Giova in ogni caso evidenziare, ad abundntiam, che la nullità invocata dagli opponenti (anche ove in ipotesi fosse stata provata la loro qualità di consumatori), non avrebbe comunque travolto l'intero contratto contrariamente a quanto dagli stessi invocato bensì, in ipotesi, unicamente le clausole abusive, peraltro del tutto genericamente allegate dagli opponenti e quanto, all'eccezione di decadenza ex articolo 1957 c.c. ( che è eccezione in senso stretto che come tale avrebbe dovuto essere sollevata in modo tempestivo a pena di decadenza in sede di comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio oppositivo), anche tardivamente solo nella memoria ex art 183 comma 6 n 2 c.p.c.
4. Sulla richiesta di manleva del
[...]
. Controparte_7
Gli opponenti sostengono che, essendosi avvalsa della garanzia del CP_1
Consorzio Fidi della piccola e media Impresa soc. coop. Artigian Credito
9 Toscano per facilitare l'accesso al credito alla società la Pt_1 Parte_3
banca avrebbe dovuto, a seguito di inadempimento della società debitrice
( escutere la garanzia “a prima richiesta” concessa dallo Parte_1 Pt_3
stesso al soggetto finanziatore ( appunto), anziché CP_7 CP_1
agire direttamente contro la società e i suoi fideiussori Pt_1 Parte_3
con il decreto ingiuntivo opposto.
Ed in ogni caso, sempre secondo l'assunto difensivo degli opponenti, il dovrebbe tenere indenni tutti i fideiussori di quanto questi CP_7
fossero tenuti a pagare all'esito del presente giudizio. Da qui la richiesta di evocare in giudizio Controparte_7
.
[...]
Gli assunti sono infondati.
È necessario, a tal fine, fare una breve premessa sulla natura delle società di confidi, nonché sulla natura dei rapporti contrattuali che intercorrono tra soggetto finanziato (impresa), soggetto finanziatore (banca) e soggetto garante
(società di confidi).
Le società di confidi (tra cui CP_7 Controparte_7
), sono consorzi di imprese o cooperative che Controparte_7
hanno lo scopo di rilasciare garanzie al sistema bancario per favorire la possibilità di concedere finanziamenti a imprese consorziate o socie di piccole o medie dimensioni (PMI).
Dunque, il non è un garante personale del soggetto finanziato, con il CP_7
quale infatti non ha alcun rapporto contrattuale diretto, essendo invece la società di confidi unicamente garante dell'ente creditizio con il quale ha instaurato un rapporto autonomo di garanzia, con la conseguente insussistenza
10 di un'azione diretta dell'impresa debitrice nei confronti della società di confidi, non sussistendo infatti alcun rapporto di garanzia (diretta).
5. Sulle ulteriori domande ed eccezioni.
Tutte le ulteriori domande ed eccezioni formulate -per la prima volta- solo in sede di memoria ex articolo 183 comma 6 n. 2 cpc, tra cui come si è già osservato quella di decadenza della fideiussione ai sensi dell'articolo 1957 c.c.
(da qualificarsi quale eccezione in senso stretto) e della liberazione del fideiussore ai sensi dell'articolo 1955 c.c. devono ritenersi inammissibili (oltre che genericamente formulate) avendo, come noto, tale memoria solo la funzione di replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte e per proporre le eccezioni che siano mera conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali, non potendo invece contenere domande ed eccezioni nuove che comportino l'ampliamento del thema decidendum.
Conclusivamente, dunque l'opposizione deve essere respinta, conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria assorbiti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carco degli opponenti -in solido- in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod e integr., ma con diminuzione del 50% della fase istruttoria, che si è svolta su base esclusivamente documentale. Le stesse sono liquidate, quanto alla fase introduttiva e di studio, in favore della convenuta opposta e CP_1
quanto alla fase istruttoria e decisoria, a favore dell'intervenuta in CP_5
ragione dell'attività difensiva da ciascuna di esse svolta nell'ambito del presente giudizio.
11 Quanto alle spese per la chiamata in causa del terzo
[...]
, le stesse devono essere Controparte_7
poste a carico degli opponenti chiamanti in solido tra loro, stante l'infondatezza della chiamata in causa e sempre in base ai parametri di cui al
D.M n 55/2014 e succ. mod e integr., ma con diminuzione, anche in questo caso, del 50% della fase istruttoria, che si è svolta su base esclusivamente documentale, nonché della fase decisoria, stante il mancato deposito delle comparse conclusionali da parte della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata al n. r.g 1297/2016, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto il decreto opposto;
2) condanna gli opponenti, in solido, alle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 6.713,00, di cui euro 2.905,00, oltre rimborso spese nella misura del 15%, iva e cap come per legge in favore di ed euro CP_1
3.808,00, oltre rimborso spese nella misura del 15%, iva e cap come per legge in favore di CP_5
3) condanna gli opponenti in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della terza chiamata,
[...]
che liquida in favore di Controparte_7
quest'ultima nella somma di euro 3.808,00, oltre rimborso spese nella misura del 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in data 19 novembre 2025 dal Tribunale di Grosseto
Il Giudice
12 dott. Claudia Frosini
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1297/2016 promossa da:
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. ANTICHI ALESSANDRO
ATTORI
Contro Controparte_1
[...]
C.F. P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI ALESSIO CONVENUTO
Controparte_2 CP_3 [...]
Controparte_4
C.F. P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. MONTEMURRO ELEONORA TERZO CHIAMATO
1 Controparte_5
C.F. P.IVA_4 con il patrocinio dell'avv. BUCCIARELLI PAOLA INTERVENUTO
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 4.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la società in persona del suo legale Parte_3
rappresentante pro-tempore nonché lo stesso Parte_1 Parte_1
e nella loro qualità di fideiussori della predetta società, hanno Parte_2
convenuto dinanzi al Tribunale di Grosseto
[...]
(d'ora in poi , in Controparte_6 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 247/2016 emesso dall'intestato Tribunale in data
7.3.2016 (notificato in data 21.3.2016), con il quale è stato loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma di euro 50.272,78 oltre interessi, oneri ed accessori, per il mancato pagamento del debito derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 018/190162 e dal residuo del mutuo chirografario n.
018/290101 (rapporti entrambi intrattenuti dalla società Parte_3
con la garanzia dei predetti fideiussori fino a concorrenza dell'importo di sessantamila euro) e con l'ulteriore garanzia di
[...]
che gli opponenti hanno Controparte_7
chiesto di evocare in giudizio.
I motivi posti a fondamento dell'opposizione sono i seguenti:
2 • mancata prova del credito per essere fondato su mero estratto di saldaconto ex art 50 TUB;
• nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina posta a tutela dei consumatori, tali dovendosi qualificare gli odierni opponenti;
• illegittimità degli addebiti a titolo di anatocismo e usura.
Con richiesta di evocazione in giudizio del
[...]
al fine di essere dalla Controparte_7
stessa manlevati in caso di loro condanna, per la parte di somma garantita in ipotesi dovuta.
costituendosi a mezzo del proprio legale rappresentante pro CP_1
tempore ha instato per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, opponendosi alla chiamata in giudizio del terzo.
Autorizzata la chiamata in causa di
[...]
, quest'ultima si è costituita Controparte_7
deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di manleva degli opponenti e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Intervenuto il fallimento della società con sentenza del Parte_3
Tribunale di Grosseto n.7/2017 in atti, il processo è stato interrotto all'udienza del 13.10.2017 ed è stato riassunto dai fideiussori e Parte_1 Pt_2
[...]
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del
6.6.2019, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione e comunque fallito ogni ulteriore tentativo di composizione bonaria della lite, sono stati concessi i termini ex articolo 183 comma 6.cpc.
3 Con comparsa di costituzione del 28.9.2023 si è poi costituita in giudizio ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. spa (a mezzo della mandataria CP_5
, quale cessionaria del credito originariamente vantato Controparte_8
da nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco dei crediti CP_1
ai sensi dell'articolo 58 TUB e gli opponenti ne hanno contestato, in sede di memoria ex articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la titolarità attiva.
La causa è stata istruita su base documentale previo rigetto delle richieste istruttorie formulate dagli opponenti (ctu contabile).
Le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni.
Per gli opponenti come da memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e, precisamente:
“Piaccia al Tribunale di Grosseto, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvedere: - revocare il Decreto di Ingiunzione n. 247/2016,
Causa Civile iscritta al n. 172/16 r.g., emesso dal Tribunale di Grosseto, in data 07.03.2016, notificato a tutti in data 21.03.2016; - respingere, siccome infondata e comunque non provata, la domanda svolta dalla
[...]
Parte_4
nei confronti dei conchiudenti, così come quantificata e motivata
[...]
nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio;
- vista l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo disposta dal Giudice a mente dell'art. 269, co. II, c.p.c., nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistente anche in parte il credito vantato, condannare il
[...]
(P. Iva Controparte_9
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_3
manlevare e garantire fino a concorrenza dell'importo di euro 19.740,00 la ed i suoi cofideiussori e Parte_1 Parte_1 Pt_2
4 solidamente responsabili;
- condannare i convenuti al pagamento Pt_2
delle spese e del compenso professionale del presente giudizio”
Per come in atti di causa e, in particolare come “alle memorie CP_10
istruttorie opponendosi alla reiterata istanza istruttoria di controparte ed alle ivi rassegnate conclusioni e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice visto l'art.190 cpc trattiene la causa in decisione concedendo termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per repliche”:
Per “come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_7
a fronte di riassunzione, ribadendo, altresì, l'opposizione alle istanze istruttorie formulate da parte opponente e non accolte. Con vittoria di spese e compensi”.
L' opposizione è infondata.
Osserva a tal proposito il Tribunale quanto segue.
1.Sulla titolarità attiva di . CP_5
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società cessionaria intervenuta da qualificarsi più propriamente quale CP_5
eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto, deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che secondo il chiaro tenore letterale dell'articolo
58 TUB (nella sua versione attuale applicabile ratione temporis), ai fini del perfezionamento della cosiddetta “cessione in blocco” dei crediti, la banca cessionaria deve dare notizia dell'avvenuta cessione tramite pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale ed iscrizione nel registro delle imprese.
Trattasi, però, di formalità pubblicitarie richieste unicamente ai fini dell'opponibilità della cessione e non già ai fini della prova della cessione stessa.
5 Ed invece, quanto al merito del rapporto, la prova della cessione non deve essere necessariamente fornita con la produzione del contratto di cessione (che non necessita di forma scritta ad substantiam), ma anche attraverso altra documentazione idonea a comprovare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex arti 58 TUB.
Sul punto, deve ritenersi idoneo lo stesso avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. pubblicato in G.U., ove le informazioni in esso contenute consentano di ritenere determinato o comunque determinabile l'oggetto del contratto di cessione.
Ciò posto nella specie vi è da rilevare che, oltre ai criteri orientativi contenuti nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 8.4.2023 (cfr. allegato alla nota di deposito del 28.9.2023), vi è in atti anche la dichiarazione resa dallo stesso creditore cedente circa l'avvenuta cessione del credito (cfr. doc. n. 3 allegato alla memoria ex articolo 183 comma 6 n 2 c.p.c.)
In siffatta cornice ricostruttiva, la circostanziata dichiarazione del cedente, che contiene un esplicito riferimento ai rapporti bancari per cui è causa, costituisce senz'altro un elemento documentale rilevante e decisivo, trattandosi all'evidenza di una dichiarazione confessoria sulla quale non sono sorte contestazioni. (cfr. sul punto, Cass 10200/2021).
Ne consegue il rigetto dell'eccezione che, peraltro, non risulta essere stata più coltivata nel prosieguo del giudizio, avendo anzi gli stessi opponenti manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione conciliativa proprio con la stessa cessionaria riconoscendone dunque, anche per facta CP_5
conludentia, la titolarità attiva.
6 2. Sulla prova del credito.
Quanto all'asserita illegittimità della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una particolare inversione processuale dei ruoli delle parti che però non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, ovverosia colui che fa valere un diritto in giudizio non viene esonerato dal dimostrare i fatti che ne costituiscano il fondamento ex 2697 c.c. Invero, “l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. n. 5192/98).
Ebbene, nel caso di specie, la banca creditrice ha assolto l'onus probandi mediante la produzione, quanto al rapporto di finanziamento, del contratto regolarmente sottoscritto dal cliente (che non ha costituito sul punto oggetto di contestazione) e del relativo piano di ammortamento, non essendo invece necessaria in questo caso la documentazione ex articolo 50 TUB che è richiesta unicamente, in fase monitoria, in relazione ai rapporti di conto corrente;
quanto al rapporto di conto corrente, il contratto di apertura del rapporto in questione con relativo documento di sintesi, le fideiussioni nonché
-in uno alla comparsa di costituzione e risposta nell'odierno giudizio- anche gli estratti conto a decorrere dall'inizio alla chiusura del rapporto, (cfr. doc n.
1-11).
7 A mezzo della produzione di siffatta documentazione l'istituto di credito appare infatti avere assolto al proprio onere probatorio.
Per contro, i convenuti si sono limitati a sollevare contestazioni puramente generiche in merito alle obbligazioni contrattuali assunte, non avendo infatti fornito la benché minima prova (né prima ancora allegazione), a loro carico, del fatto estintivo.
Quanto alle contestazioni relative ai vizi che inficerebbero la validità del rapporti bancari oggetto di causa (anatocismo, usura), è sufficiente osservare che esse si risolvono in allegazioni del tutto generiche e nel richiamo di norme e orientamenti giurisprudenziali sicché, stante l'evidente difetto di allegazione che caratterizza le deduzioni difensive degli opponenti, le relative richieste
(anche in via istruttoria), devono essere respinte, non potendosi dare ingresso in questo giudizio ad una consulenza tecnica d'ufficio che assumerebbe i caratteri di un accertamento meramente esplorativo a fronte, giova ribadire, delle eccezioni svolte dagli opponenti che sono del tutto generiche, astratte e scollegate dalla fattispecie dedotte in giudizio, non essendosi gli opponenti neppure avvalsi della possibilità di specificare le proprie eccezioni nella prima memoria istruttoria nella quale si sono limitati a rassegnare le relative conclusioni.
3. Sulla qualifica dei fideiussori come consumatori e sulla nullità delle fideiussioni.
Quanto, inoltre, al fatto che i garanti rivestono la qualità di consumatori, deve rilevarsi, sulla scia dell'insegnamento del giudice europeo, che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica vanno valutati in relazione alle finalità per il quale il soggetto abbia assunto agito (
8 cfr. Cass 08/05/2020, n. 8662; Cass. 742/2020; Cass. 32225/2018; Cass. Federic 25914/2019; Cass. 28162/2019.
o
E nel caso di specie sussistono chiari indici presuntivi del fatto che, in concreto, i garanti siano da ritenersi soggetti senz'altro cointeressati alla gestione dell'impresa in cui favore hanno prestato le garanzie fideiussorie, avendo infatti entrambi assunto cariche amministrative e gestorie della stessa società e, in particolare, di legale rappresentante, socio unico Parte_1
e liquidatore e di amministratore delegato e consigliere fino Parte_2
al 29.4.2014 come si evince dalla visura camerale (cfr. doc. n. 4 allegato alla memoria ex articolo 183 comma 6 n 2 di . Né a fronte di chiari ed CP_5
univoci indici presuntivi, sono emersi elementi tali da orientare diversamente il giudizio in ordine alla qualifica dei fideiussori.
Giova in ogni caso evidenziare, ad abundntiam, che la nullità invocata dagli opponenti (anche ove in ipotesi fosse stata provata la loro qualità di consumatori), non avrebbe comunque travolto l'intero contratto contrariamente a quanto dagli stessi invocato bensì, in ipotesi, unicamente le clausole abusive, peraltro del tutto genericamente allegate dagli opponenti e quanto, all'eccezione di decadenza ex articolo 1957 c.c. ( che è eccezione in senso stretto che come tale avrebbe dovuto essere sollevata in modo tempestivo a pena di decadenza in sede di comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio oppositivo), anche tardivamente solo nella memoria ex art 183 comma 6 n 2 c.p.c.
4. Sulla richiesta di manleva del
[...]
. Controparte_7
Gli opponenti sostengono che, essendosi avvalsa della garanzia del CP_1
Consorzio Fidi della piccola e media Impresa soc. coop. Artigian Credito
9 Toscano per facilitare l'accesso al credito alla società la Pt_1 Parte_3
banca avrebbe dovuto, a seguito di inadempimento della società debitrice
( escutere la garanzia “a prima richiesta” concessa dallo Parte_1 Pt_3
stesso al soggetto finanziatore ( appunto), anziché CP_7 CP_1
agire direttamente contro la società e i suoi fideiussori Pt_1 Parte_3
con il decreto ingiuntivo opposto.
Ed in ogni caso, sempre secondo l'assunto difensivo degli opponenti, il dovrebbe tenere indenni tutti i fideiussori di quanto questi CP_7
fossero tenuti a pagare all'esito del presente giudizio. Da qui la richiesta di evocare in giudizio Controparte_7
.
[...]
Gli assunti sono infondati.
È necessario, a tal fine, fare una breve premessa sulla natura delle società di confidi, nonché sulla natura dei rapporti contrattuali che intercorrono tra soggetto finanziato (impresa), soggetto finanziatore (banca) e soggetto garante
(società di confidi).
Le società di confidi (tra cui CP_7 Controparte_7
), sono consorzi di imprese o cooperative che Controparte_7
hanno lo scopo di rilasciare garanzie al sistema bancario per favorire la possibilità di concedere finanziamenti a imprese consorziate o socie di piccole o medie dimensioni (PMI).
Dunque, il non è un garante personale del soggetto finanziato, con il CP_7
quale infatti non ha alcun rapporto contrattuale diretto, essendo invece la società di confidi unicamente garante dell'ente creditizio con il quale ha instaurato un rapporto autonomo di garanzia, con la conseguente insussistenza
10 di un'azione diretta dell'impresa debitrice nei confronti della società di confidi, non sussistendo infatti alcun rapporto di garanzia (diretta).
5. Sulle ulteriori domande ed eccezioni.
Tutte le ulteriori domande ed eccezioni formulate -per la prima volta- solo in sede di memoria ex articolo 183 comma 6 n. 2 cpc, tra cui come si è già osservato quella di decadenza della fideiussione ai sensi dell'articolo 1957 c.c.
(da qualificarsi quale eccezione in senso stretto) e della liberazione del fideiussore ai sensi dell'articolo 1955 c.c. devono ritenersi inammissibili (oltre che genericamente formulate) avendo, come noto, tale memoria solo la funzione di replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte e per proporre le eccezioni che siano mera conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali, non potendo invece contenere domande ed eccezioni nuove che comportino l'ampliamento del thema decidendum.
Conclusivamente, dunque l'opposizione deve essere respinta, conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria assorbiti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carco degli opponenti -in solido- in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod e integr., ma con diminuzione del 50% della fase istruttoria, che si è svolta su base esclusivamente documentale. Le stesse sono liquidate, quanto alla fase introduttiva e di studio, in favore della convenuta opposta e CP_1
quanto alla fase istruttoria e decisoria, a favore dell'intervenuta in CP_5
ragione dell'attività difensiva da ciascuna di esse svolta nell'ambito del presente giudizio.
11 Quanto alle spese per la chiamata in causa del terzo
[...]
, le stesse devono essere Controparte_7
poste a carico degli opponenti chiamanti in solido tra loro, stante l'infondatezza della chiamata in causa e sempre in base ai parametri di cui al
D.M n 55/2014 e succ. mod e integr., ma con diminuzione, anche in questo caso, del 50% della fase istruttoria, che si è svolta su base esclusivamente documentale, nonché della fase decisoria, stante il mancato deposito delle comparse conclusionali da parte della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata al n. r.g 1297/2016, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto il decreto opposto;
2) condanna gli opponenti, in solido, alle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 6.713,00, di cui euro 2.905,00, oltre rimborso spese nella misura del 15%, iva e cap come per legge in favore di ed euro CP_1
3.808,00, oltre rimborso spese nella misura del 15%, iva e cap come per legge in favore di CP_5
3) condanna gli opponenti in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della terza chiamata,
[...]
che liquida in favore di Controparte_7
quest'ultima nella somma di euro 3.808,00, oltre rimborso spese nella misura del 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in data 19 novembre 2025 dal Tribunale di Grosseto
Il Giudice
12 dott. Claudia Frosini
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