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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1247/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1247/2018 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
166/2018 del 16/01/2018, promossa da:
, P.I. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PALILLO SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
P.I. , con il patrocinio dell'avv. PAPA Controparte_2 P.IVA_2
UMBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/10/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE
Piaccia al Tribunale:
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare la nullità e/o comunque l'invalidità, e l'inesistenza giuridica delle pretese creditorie della nei confronti dell' Controparte_2 [...]
così come articolate con l'opposto Decreto Ingiuntivo e per come puntualmente accertate e CP_3 validate dal Consulente tecnico d'ufficio;
- per l'effetto, revocare in toto l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 166/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa - Sezione Civile in data 16.01.2018, iscritto al n. 4707/2017 R.G.;
- dare atto che la somma per sorte capitale azionata in sede monitoria è stata interamente corrisposta nel corso del giudizio;
- condannare al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_2 giudizio, nonché a quelle previste dall'art. 96 c.p.c., stante la palese temerarietà della presunta ed inesistente pretesa creditoria così come avanzata con l'opposto Decreto Ingiuntivo.
pagina 1 di 7 OPPOSTA Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la proposta opposizione ed ogni domanda e/o eccezione avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto;
per l'effetto, a seguito dei pagamenti medio tempore intervenuti a saldo parziale dell'importo capitale ingiunto, condannare l'
[...]
(C.F. e P. IVA , in persona del suo Commissario e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di dell'importo di € Parte_1 302.376,61 [di cui € 81.945,86 relativi alla porzione residua del credito ingiunto ed azionato in linea capitale (cfr. doc. 20) ed € 220.430,75 relativi al credito ingiunto ed azionato a titolo di interessi di mora (cfr. docc. 1bis e 2bis, fasc. monitorio, e doc. 3)], oltre agli interessi così da determinarsi: i) sulla somma originariamente ingiunta in linea capitale di € 346.468,04 (cfr. docc. 1 e 2, fascicolo monitorio, e docc. 1 e 7), dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 9/10/02, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 (quantificati in €
93.752,93 , alla data del 17 ottobre 2024 – cfr. doc. 21), e con l'aggiunta degli interessi Pt_2 anatocistici, quantificati sui predetti interessi moratori maturati ex D.Lgs. n. 231/2002 e scaduti da almeno 6 mesi, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi al saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (13 novembre 2017), fatti salvi i limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ. (quantificati in € 57.843,53 , alla data del 17 ottobre 2024 – Pt_2 cfr. doc. 22); ii) sulla somma di € 220.430,75 (cfr. docc. 1bis e 2bis, fasc. monitorio, e doc. 3), ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi da determinarsi al saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (13 novembre 2017), fatti salvi i limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ. (quantificati in € 139.663,54 , alla data del 17 ottobre 2024 – cfr. doc. 23). Pt_2 IN VIA SUBORDINATA: condannare l' , in persona del suo Controparte_1
Commissario e legale rappresentante pro tempore, all'immediato pagamento di ogni somma dovuta a fosse anche in virtù di indebito arricchimento. Parte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, sia quelli liquidati con il decreto ingiuntivo opposto, o nella minor somma ritenuta di giustizia, sia quelli della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
(15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 166/2018 del 16/01/2018 è stato ingiunto all'
[...]
di pagare a la somma di € 566.898,79 oltre Controparte_1 Controparte_2 interessi e spese. L'importo in questione deriva dalla cessione in favore di di crediti Controparte_2 vantati nei confronti dell' da vari fornitori di Controparte_1 quest'ultima ed è stato così determinato:
- €. 346.468,04, a titolo di capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto in sede di decreto ingiuntivo;
- €. 220.430,75, a titolo di interessi di mora, portato dalle fatture dettagliate in decreto ingiuntivo, maturati in relazione al ritardato pagamento, su altre fatture di cui sopra;
- gli ulteriori interessi anatocistici, quantificati ai sensi dell'art.1284 comma 4 c.c. nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. n. 231/02 sulle somme sopra indicate con decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo. Con atto di citazione notificato il 16/03/2018 l' ha proposto opposizione al CP_3 decreto ingiuntivo, deducendo:
- l'illegittimità degli interessi richiesti e liquidati ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, per errata applicazione della norma, avendo Controparte_2 indicato il termine di decorrenza degli interessi in quello di 30 giorni anziché di 60 giorni dalla data di scadenza anziché di ricevimento della fattura o di richieste di pagamento della stessa, così come previsto dal comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs n. 231/2002;
- l'infondatezza dell'importo ingiunto per capitale in quanto erano state ingiunte fatture emesse prima dell'entrata in vigore del DM n. 55/2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche); erano state emesse note di credito, da parte di alcune delle società fornitrici cedenti, a storno parziale di alcune delle fatture azionate;
erano state pagate alcune fatture;
non erano state ricevute alcune fatture;
- l'infondatezza dell'importo ingiunto per interessi di mora stante la mancata individuazione, in alcune delle fatture per interessi di mora azionate, di talune delle fatture sottostanti la linea capitale dal cui ritardato pagamento è sorto il credito per interessi di mora ingiunto;
l'intervenuta emissione di note di credito, da parte di alcune delle società fornitrici cedenti, a storno di alcune delle fatture per interessi di mora azionate;
il mancato ricevimento di altre fatture;
- il difetto di prova scritta del credito ingiunto. Contr Chiedeva pertanto di revocare il decreto ingiuntivo e di dare atto che l' di CP_1 riconosceva il proprio debito residuo in € 19.596,92 per sorte capitale e in € 17.429,65 per interessi moratori. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta, Controparte_2 contestando le difese dell'opponente, ma riconoscendo tuttavia che l'importo oggetto di ingiunzione si era effettivamente ridotto a seguito di pagamenti intervenuti direttamente alle società fornitrici/cedenti, da € 346.468,04 ad € 127.156,42. Chiedeva pertanto di condannare l' al pagamento della somma di € 347.587,17, CP_3 oltre interessi.
pagina 3 di 7 Espletata una CTU contabile, con successiva integrazione, all'udienza del 22/10/2024, precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. L'opposizione a decreto ingiuntivo dell' è parzialmente fondata e deve pertanto CP_3 essere accolta per quanto di ragione. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di mancanza di prova scritta del credito, avendo
[...]
prodotto i contratti di cessione di credito da parte delle società fornitrici di CP_2 Contr Contr
oltre alle fatture oggetto di cessione, e non avendo contestato l'esecuzione delle forniture in questione, rispetto alle quali anzi deduce dei pagamenti parziali. Per quanto concerne l'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002, occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di "transazione commerciale" devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda . Invero, l'art. 1 D.Lgs. 231/2002 stabilisce che “Le disposizioni contenute CP_1 nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, mentre l'art. 2 chiarisce che per "transazioni commerciali" si intendono “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Secondo l'art. 4 D.Lgs. 231/2002 gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ovvero a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Il comma 5 dell'art. 4 precisa che i termini di cui al comma 2 sono raddoppiati per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria. Tanto premesso, il CTU contabile ha proceduto a calcolare il credito attuale della
[...] nei confronti dell' sulla base della documentazione Controparte_2 CP_3 prodotta nel fascicolo del monitorio e nel presente giudizio (in particolare fatture, note di credito, mandati di pagamento) entro il termine del 12/12/2018 – ovvero la scadenza del secondo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c., che segna le preclusioni istruttorie – distinguendo il credito per capitale ed interessi di mora e precisando, in relazione al credito per interessi, la correttezza dei calcoli secondo la decorrenza e i tassi di cui al D.Lgs. 231/2002. In sede di richiamo, disposto con ordinanza del 29/12/2023, il CTU ha rideterminato il credito secondo i seguenti criteri:
pagina 4 di 7 - prendere in considerazione le fatture prodotte con un importo inferiore rispetto all'importo originale indicato nei documenti allegati al fascicolo monitorio;
- prendere in considerazione anche le fatture prodotte non risultanti nei contratti di cessione in atti;
- prendere in considerazione quale valida richiesta di pagamento, ai fini della decorrenza degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, in alternativa alla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, anche gli atti di cessione dei crediti notificati al debitore ceduto;
- calcolare gli interessi di mora ex artt.
4-5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo maturati sulla sorte capitale ingiunta di € 346.468,04. Risulta dalla relazione finale del 04/06/2024 che il CTU ha proceduto a esaminare distintamente le fatture relative al credito per sorte capitale e le fatture / note di debito relative al credito per interessi di mora, entrambi azionati con il ricorso monitorio. Il CTU ha effettuato, per le fatture prodotte un controllo individuando per ognuna: il tipo di documento;
il nominativo della società fornitrice che ha emesso la fattura e/o nominativo del cedente;
l'anno di emissione della fattura;
il numero della fattura;
la data di emissione della fattura;
l'importo della fattura;
l'importo residuo della fattura richiesto nell'elenco del 20/05/2022 (doc. 12 delle note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 giugno 2022 per ). Controparte_2
In base alla documentazione negoziale e contabile versata in atti, il credito per sorte capitale ammonta a € 22.299,53 (cfr. seconda relazione di CTU, pag. 75 e schema riepilogativo a pag. 76). Per quanto riguarda la verifica della corretta applicazione degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 in termini di decorrenza e di tassi applicati, il CTU ha considerato il termine di sessanta giorni (termine raddoppiato ex art. 4 comma 5 riguardando un ente pubblico che fornisce prestazioni sanitarie) dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, prendendo in considerazione, in alternativa alla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, i solleciti di pagamento e gli atti di cessione dei crediti presenti negli atti di causa. Il CTU ha concluso che, in base alla documentazione negoziale e contabile in atti, il credito per interessi di mora, determinato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, ammonta a € 5.089,58 (cfr. seconda relazione di CTU, pag. 97). Il CTU ha infine proceduto al calcolo degli interessi di mora, ex artt.
4-5 D.Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale ingiunta di €. 346.468,04, limitatamente alle fatture prodotte. Come evidenziato dal CTU, nella documentazione versata in atti non è possibile trovare alcuna prova concreta della data in cui ciascuna fattura è stata pagata. Pertanto, il calcolo degli interessi di mora sulla sorte capitale ingiunta è stato effettuato secondo i seguenti criteri:
- per la data di inizio per il calcolo degli interessi, in mancanza di prova che dimostri la consegna effettiva della fattura o della nota di credito, è stato necessario esaminare se ciascun documento fosse incluso nei solleciti di pagamento e/o nei contratti di cessione presenti nei fascicoli di causa;
se in entrambi i casi non è stato possibile trovare evidenza, è stata utilizzata come data di inizio per il calcolo interessi la data del ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero il 14/11/2017;
- per la data di fine per il calcolo degli interessi, considerando quanto contenuto del doc. n. 4 del fascicolo monitorio, che riassume le somme residue al 31/07/2017 e che indica i pagamenti effettuati dall di fino a quella data, gli interessi saranno calcolati dalla data di CP_3 CP_1 inizio fino alla data effettiva del pagamento in esso indicata, per le somme già saldate;
per le pagina 5 di 7 somme residue, invece, gli interessi saranno calcolati dalla data di inizio fino alla data di scadenza di consegna bozza della consulenza tecnica di ufficio alle parti fissata per il 07/04/2024.
- per la sorte capitale residua, sono state utilizzate le risultanze del documento n. 17 allegato alle note di trattazione scritta di del 17/10/2023. Controparte_2
L'importo complessivo degli interessi di mora ex artt.
4-5 D.Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale ingiunta è stato in tal modo determinato in € 34.591,19 (cfr. tabella riepilogativa a pag. 102). Ritiene questo Giudice che devono essere accolte le conclusioni del CTU in quanto raggiunte all'esito di un approfondito esame della copiosa documentazione contabile in atti e dell'utilizzo di criteri di calcolo condivisibili. L' è pertanto debitrice di dell'importo complessivo CP_3 Controparte_2 di € 61.980,30, di cui € 22.299,53 per la sorte capitale residua oggetto del decreto ingiuntivo, € 5.089,58 relativi alla porzione del credito ingiunto a titolo di interessi di mora ed € 34.591,19 per interessi di mora maturati sulla sorte capitale ingiunta (€ 346.468,04). Va infine esaminato il capo di domanda avente ad oggetto il pagamento di interessi anatocistici in relazione all'importo dei citati interessi di mora. Al riguardo va precisato che ai sensi dell'art. 1283 c.c., "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"; Inoltre, secondo le previsioni dell'art. 1284, comma 4, c.c., "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali". Ciò premesso, la disciplina dell'art. 1284, comma 4, c.c., laddove prevede, in difetto di accordo delle parti, l'utilizzo del saggio di interessi previsto dalla legislazione speciale in luogo del saggio degli interessi legali, richiamati dall'art. 1283 c.c., è pienamente applicabile agli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c., ovvero quelli scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Ne deriva, pertanto, che sono dovuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sugli interessi maturati da almeno 6 mesi alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002. Alla luce di quanto esposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 166/2018 del 16/01/2018 e l' deve essere condannata a corrispondere Controparte_1
a la somma di € 61.980,30, (€ 22.299,53 + € 5.089,58 + € Controparte_2
34.591,19), oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 sulla somma per interessi maturata sul capitale ingiunto, pari a € 34.591,19, e sulla somma di € 5.089,58, ingiunta a titolo di interessi, dalla data della domanda monitoria fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo in base allo scaglione di valore corrispondente all'importo oggetto di condanna (€ 52.000 - € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1247/2018: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 166/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa il 16/01/2018.
pagina 6 di 7 CONDANNA l' a corrispondere a Controparte_1 [...] la somma di € 61.980,30, oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. Controparte_2 al saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 sulla somma di € 34.591,19 e sulla somma di € 5.089,58, dalla data del ricorso monitorio fino al saldo. CONDANNA l' a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese
[...] generali, Iva e Cpa. Ragusa, 03/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1247/2018 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
166/2018 del 16/01/2018, promossa da:
, P.I. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PALILLO SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
P.I. , con il patrocinio dell'avv. PAPA Controparte_2 P.IVA_2
UMBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/10/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE
Piaccia al Tribunale:
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare la nullità e/o comunque l'invalidità, e l'inesistenza giuridica delle pretese creditorie della nei confronti dell' Controparte_2 [...]
così come articolate con l'opposto Decreto Ingiuntivo e per come puntualmente accertate e CP_3 validate dal Consulente tecnico d'ufficio;
- per l'effetto, revocare in toto l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 166/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa - Sezione Civile in data 16.01.2018, iscritto al n. 4707/2017 R.G.;
- dare atto che la somma per sorte capitale azionata in sede monitoria è stata interamente corrisposta nel corso del giudizio;
- condannare al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_2 giudizio, nonché a quelle previste dall'art. 96 c.p.c., stante la palese temerarietà della presunta ed inesistente pretesa creditoria così come avanzata con l'opposto Decreto Ingiuntivo.
pagina 1 di 7 OPPOSTA Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la proposta opposizione ed ogni domanda e/o eccezione avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto;
per l'effetto, a seguito dei pagamenti medio tempore intervenuti a saldo parziale dell'importo capitale ingiunto, condannare l'
[...]
(C.F. e P. IVA , in persona del suo Commissario e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di dell'importo di € Parte_1 302.376,61 [di cui € 81.945,86 relativi alla porzione residua del credito ingiunto ed azionato in linea capitale (cfr. doc. 20) ed € 220.430,75 relativi al credito ingiunto ed azionato a titolo di interessi di mora (cfr. docc. 1bis e 2bis, fasc. monitorio, e doc. 3)], oltre agli interessi così da determinarsi: i) sulla somma originariamente ingiunta in linea capitale di € 346.468,04 (cfr. docc. 1 e 2, fascicolo monitorio, e docc. 1 e 7), dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 9/10/02, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 (quantificati in €
93.752,93 , alla data del 17 ottobre 2024 – cfr. doc. 21), e con l'aggiunta degli interessi Pt_2 anatocistici, quantificati sui predetti interessi moratori maturati ex D.Lgs. n. 231/2002 e scaduti da almeno 6 mesi, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi al saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (13 novembre 2017), fatti salvi i limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ. (quantificati in € 57.843,53 , alla data del 17 ottobre 2024 – Pt_2 cfr. doc. 22); ii) sulla somma di € 220.430,75 (cfr. docc. 1bis e 2bis, fasc. monitorio, e doc. 3), ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi da determinarsi al saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (13 novembre 2017), fatti salvi i limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ. (quantificati in € 139.663,54 , alla data del 17 ottobre 2024 – cfr. doc. 23). Pt_2 IN VIA SUBORDINATA: condannare l' , in persona del suo Controparte_1
Commissario e legale rappresentante pro tempore, all'immediato pagamento di ogni somma dovuta a fosse anche in virtù di indebito arricchimento. Parte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, sia quelli liquidati con il decreto ingiuntivo opposto, o nella minor somma ritenuta di giustizia, sia quelli della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
(15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 166/2018 del 16/01/2018 è stato ingiunto all'
[...]
di pagare a la somma di € 566.898,79 oltre Controparte_1 Controparte_2 interessi e spese. L'importo in questione deriva dalla cessione in favore di di crediti Controparte_2 vantati nei confronti dell' da vari fornitori di Controparte_1 quest'ultima ed è stato così determinato:
- €. 346.468,04, a titolo di capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto in sede di decreto ingiuntivo;
- €. 220.430,75, a titolo di interessi di mora, portato dalle fatture dettagliate in decreto ingiuntivo, maturati in relazione al ritardato pagamento, su altre fatture di cui sopra;
- gli ulteriori interessi anatocistici, quantificati ai sensi dell'art.1284 comma 4 c.c. nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. n. 231/02 sulle somme sopra indicate con decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo. Con atto di citazione notificato il 16/03/2018 l' ha proposto opposizione al CP_3 decreto ingiuntivo, deducendo:
- l'illegittimità degli interessi richiesti e liquidati ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, per errata applicazione della norma, avendo Controparte_2 indicato il termine di decorrenza degli interessi in quello di 30 giorni anziché di 60 giorni dalla data di scadenza anziché di ricevimento della fattura o di richieste di pagamento della stessa, così come previsto dal comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs n. 231/2002;
- l'infondatezza dell'importo ingiunto per capitale in quanto erano state ingiunte fatture emesse prima dell'entrata in vigore del DM n. 55/2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche); erano state emesse note di credito, da parte di alcune delle società fornitrici cedenti, a storno parziale di alcune delle fatture azionate;
erano state pagate alcune fatture;
non erano state ricevute alcune fatture;
- l'infondatezza dell'importo ingiunto per interessi di mora stante la mancata individuazione, in alcune delle fatture per interessi di mora azionate, di talune delle fatture sottostanti la linea capitale dal cui ritardato pagamento è sorto il credito per interessi di mora ingiunto;
l'intervenuta emissione di note di credito, da parte di alcune delle società fornitrici cedenti, a storno di alcune delle fatture per interessi di mora azionate;
il mancato ricevimento di altre fatture;
- il difetto di prova scritta del credito ingiunto. Contr Chiedeva pertanto di revocare il decreto ingiuntivo e di dare atto che l' di CP_1 riconosceva il proprio debito residuo in € 19.596,92 per sorte capitale e in € 17.429,65 per interessi moratori. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta, Controparte_2 contestando le difese dell'opponente, ma riconoscendo tuttavia che l'importo oggetto di ingiunzione si era effettivamente ridotto a seguito di pagamenti intervenuti direttamente alle società fornitrici/cedenti, da € 346.468,04 ad € 127.156,42. Chiedeva pertanto di condannare l' al pagamento della somma di € 347.587,17, CP_3 oltre interessi.
pagina 3 di 7 Espletata una CTU contabile, con successiva integrazione, all'udienza del 22/10/2024, precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. L'opposizione a decreto ingiuntivo dell' è parzialmente fondata e deve pertanto CP_3 essere accolta per quanto di ragione. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di mancanza di prova scritta del credito, avendo
[...]
prodotto i contratti di cessione di credito da parte delle società fornitrici di CP_2 Contr Contr
oltre alle fatture oggetto di cessione, e non avendo contestato l'esecuzione delle forniture in questione, rispetto alle quali anzi deduce dei pagamenti parziali. Per quanto concerne l'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002, occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di "transazione commerciale" devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l'azienda . Invero, l'art. 1 D.Lgs. 231/2002 stabilisce che “Le disposizioni contenute CP_1 nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, mentre l'art. 2 chiarisce che per "transazioni commerciali" si intendono “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Secondo l'art. 4 D.Lgs. 231/2002 gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ovvero a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Il comma 5 dell'art. 4 precisa che i termini di cui al comma 2 sono raddoppiati per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria. Tanto premesso, il CTU contabile ha proceduto a calcolare il credito attuale della
[...] nei confronti dell' sulla base della documentazione Controparte_2 CP_3 prodotta nel fascicolo del monitorio e nel presente giudizio (in particolare fatture, note di credito, mandati di pagamento) entro il termine del 12/12/2018 – ovvero la scadenza del secondo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c., che segna le preclusioni istruttorie – distinguendo il credito per capitale ed interessi di mora e precisando, in relazione al credito per interessi, la correttezza dei calcoli secondo la decorrenza e i tassi di cui al D.Lgs. 231/2002. In sede di richiamo, disposto con ordinanza del 29/12/2023, il CTU ha rideterminato il credito secondo i seguenti criteri:
pagina 4 di 7 - prendere in considerazione le fatture prodotte con un importo inferiore rispetto all'importo originale indicato nei documenti allegati al fascicolo monitorio;
- prendere in considerazione anche le fatture prodotte non risultanti nei contratti di cessione in atti;
- prendere in considerazione quale valida richiesta di pagamento, ai fini della decorrenza degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, in alternativa alla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, anche gli atti di cessione dei crediti notificati al debitore ceduto;
- calcolare gli interessi di mora ex artt.
4-5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo maturati sulla sorte capitale ingiunta di € 346.468,04. Risulta dalla relazione finale del 04/06/2024 che il CTU ha proceduto a esaminare distintamente le fatture relative al credito per sorte capitale e le fatture / note di debito relative al credito per interessi di mora, entrambi azionati con il ricorso monitorio. Il CTU ha effettuato, per le fatture prodotte un controllo individuando per ognuna: il tipo di documento;
il nominativo della società fornitrice che ha emesso la fattura e/o nominativo del cedente;
l'anno di emissione della fattura;
il numero della fattura;
la data di emissione della fattura;
l'importo della fattura;
l'importo residuo della fattura richiesto nell'elenco del 20/05/2022 (doc. 12 delle note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 giugno 2022 per ). Controparte_2
In base alla documentazione negoziale e contabile versata in atti, il credito per sorte capitale ammonta a € 22.299,53 (cfr. seconda relazione di CTU, pag. 75 e schema riepilogativo a pag. 76). Per quanto riguarda la verifica della corretta applicazione degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 in termini di decorrenza e di tassi applicati, il CTU ha considerato il termine di sessanta giorni (termine raddoppiato ex art. 4 comma 5 riguardando un ente pubblico che fornisce prestazioni sanitarie) dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, prendendo in considerazione, in alternativa alla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, i solleciti di pagamento e gli atti di cessione dei crediti presenti negli atti di causa. Il CTU ha concluso che, in base alla documentazione negoziale e contabile in atti, il credito per interessi di mora, determinato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, ammonta a € 5.089,58 (cfr. seconda relazione di CTU, pag. 97). Il CTU ha infine proceduto al calcolo degli interessi di mora, ex artt.
4-5 D.Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale ingiunta di €. 346.468,04, limitatamente alle fatture prodotte. Come evidenziato dal CTU, nella documentazione versata in atti non è possibile trovare alcuna prova concreta della data in cui ciascuna fattura è stata pagata. Pertanto, il calcolo degli interessi di mora sulla sorte capitale ingiunta è stato effettuato secondo i seguenti criteri:
- per la data di inizio per il calcolo degli interessi, in mancanza di prova che dimostri la consegna effettiva della fattura o della nota di credito, è stato necessario esaminare se ciascun documento fosse incluso nei solleciti di pagamento e/o nei contratti di cessione presenti nei fascicoli di causa;
se in entrambi i casi non è stato possibile trovare evidenza, è stata utilizzata come data di inizio per il calcolo interessi la data del ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero il 14/11/2017;
- per la data di fine per il calcolo degli interessi, considerando quanto contenuto del doc. n. 4 del fascicolo monitorio, che riassume le somme residue al 31/07/2017 e che indica i pagamenti effettuati dall di fino a quella data, gli interessi saranno calcolati dalla data di CP_3 CP_1 inizio fino alla data effettiva del pagamento in esso indicata, per le somme già saldate;
per le pagina 5 di 7 somme residue, invece, gli interessi saranno calcolati dalla data di inizio fino alla data di scadenza di consegna bozza della consulenza tecnica di ufficio alle parti fissata per il 07/04/2024.
- per la sorte capitale residua, sono state utilizzate le risultanze del documento n. 17 allegato alle note di trattazione scritta di del 17/10/2023. Controparte_2
L'importo complessivo degli interessi di mora ex artt.
4-5 D.Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale ingiunta è stato in tal modo determinato in € 34.591,19 (cfr. tabella riepilogativa a pag. 102). Ritiene questo Giudice che devono essere accolte le conclusioni del CTU in quanto raggiunte all'esito di un approfondito esame della copiosa documentazione contabile in atti e dell'utilizzo di criteri di calcolo condivisibili. L' è pertanto debitrice di dell'importo complessivo CP_3 Controparte_2 di € 61.980,30, di cui € 22.299,53 per la sorte capitale residua oggetto del decreto ingiuntivo, € 5.089,58 relativi alla porzione del credito ingiunto a titolo di interessi di mora ed € 34.591,19 per interessi di mora maturati sulla sorte capitale ingiunta (€ 346.468,04). Va infine esaminato il capo di domanda avente ad oggetto il pagamento di interessi anatocistici in relazione all'importo dei citati interessi di mora. Al riguardo va precisato che ai sensi dell'art. 1283 c.c., "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"; Inoltre, secondo le previsioni dell'art. 1284, comma 4, c.c., "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali". Ciò premesso, la disciplina dell'art. 1284, comma 4, c.c., laddove prevede, in difetto di accordo delle parti, l'utilizzo del saggio di interessi previsto dalla legislazione speciale in luogo del saggio degli interessi legali, richiamati dall'art. 1283 c.c., è pienamente applicabile agli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c., ovvero quelli scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Ne deriva, pertanto, che sono dovuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sugli interessi maturati da almeno 6 mesi alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002. Alla luce di quanto esposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 166/2018 del 16/01/2018 e l' deve essere condannata a corrispondere Controparte_1
a la somma di € 61.980,30, (€ 22.299,53 + € 5.089,58 + € Controparte_2
34.591,19), oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 sulla somma per interessi maturata sul capitale ingiunto, pari a € 34.591,19, e sulla somma di € 5.089,58, ingiunta a titolo di interessi, dalla data della domanda monitoria fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo in base allo scaglione di valore corrispondente all'importo oggetto di condanna (€ 52.000 - € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1247/2018: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 166/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa il 16/01/2018.
pagina 6 di 7 CONDANNA l' a corrispondere a Controparte_1 [...] la somma di € 61.980,30, oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. Controparte_2 al saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 sulla somma di € 34.591,19 e sulla somma di € 5.089,58, dalla data del ricorso monitorio fino al saldo. CONDANNA l' a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese
[...] generali, Iva e Cpa. Ragusa, 03/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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