TAR Firenze, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 372
TAR
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto originario di interesse

    Il Collegio ritiene che le eccezioni in rito sollevate dalla parte resistente siano fondate. La comunicazione del 8 ottobre 2025 e il verbale del 6 ottobre 2025 non contengono statuizioni autonomamente lesive, ma si limitano a confermare quanto già deciso con la determinazione n. 989 del 30 luglio 2025 e i precedenti verbali della commissione di gara, che avrebbero dovuto essere impugnati nei termini di legge. Pertanto, l’impugnativa è inammissibile per difetto originario di interesse.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto originario di interesse

    Il Collegio ritiene che le eccezioni in rito sollevate dalla parte resistente siano fondate. La comunicazione del 8 ottobre 2025 e il verbale del 6 ottobre 2025 non contengono statuizioni autonomamente lesive, ma si limitano a confermare quanto già deciso con la determinazione n. 989 del 30 luglio 2025 e i precedenti verbali della commissione di gara, che avrebbero dovuto essere impugnati nei termini di legge. Pertanto, l’impugnativa è inammissibile per difetto originario di interesse.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    Il Collegio ritiene la decisione della commissione giudicatrice, esplicitata nel verbale dell’11.06.2025, di codificare e contrattualizzare esclusivamente i dispositivi oggetto dell’offerta (impianto tipo) sia esente da vizi poiché conforme alle previsioni di gara. Le ulteriori componenti indicate nei modelli C.4bis e C.4.1bis, non essendo attinenti allo stretto oggetto del lotto, potranno essere contrattualizzate su specifica istanza delle aziende utilizzatrici, previa valutazione della commissione.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    Il Collegio ritiene la decisione della commissione giudicatrice, esplicitata nel verbale dell’11.06.2025, di codificare e contrattualizzare esclusivamente i dispositivi oggetto dell’offerta (impianto tipo) sia esente da vizi poiché conforme alle previsioni di gara. Le ulteriori componenti indicate nei modelli C.4bis e C.4.1bis, non essendo attinenti allo stretto oggetto del lotto, potranno essere contrattualizzate su specifica istanza delle aziende utilizzatrici, previa valutazione della commissione.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    Il Collegio ritiene la decisione della commissione giudicatrice, esplicitata nel verbale dell’11.06.2025, di codificare e contrattualizzare esclusivamente i dispositivi oggetto dell’offerta (impianto tipo) sia esente da vizi poiché conforme alle previsioni di gara. Le ulteriori componenti indicate nei modelli C.4bis e C.4.1bis, non essendo attinenti allo stretto oggetto del lotto, potranno essere contrattualizzate su specifica istanza delle aziende utilizzatrici, previa valutazione della commissione.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    Il Collegio ritiene che la determinazione di aggiudicazione n. 395 del 21.03.2025 contenga un errore materiale nella pubblicazione degli allegati C.4bis e C.4.1bis, in quanto non rientranti nell’oggetto del lotto. Tale errore è stato rettificato con la successiva determina n. 989 del 30.07.2025, che ha ribadito l’esatta portata dell’aggiudicazione, confermando la volontà di codificare solo i dispositivi oggetto dell’offerta (impianto tipo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 372
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 372
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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