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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 250 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 20.11.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MANFREDI Parte_1
RICORRENTE
E
LEGALE, rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIO SIMONA, giusta CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Condanna al pagamento di prestazioni
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 17/01/2024 , il sig. agiva per Parte_1 ottenere la condanna dell' al pagamento dei invalidità, CP_1 di cui all'art. 12 l. 118/71 ficio che gli veniva riconosciuto dall' con verbale del CP_1
19/05/2023, con decorrenza dalla stessa data, precisando che in data 28/06/2023 presentava modello AP70 al fine di ottenere il pagamento della pensione ex art. 12 L. 118/71 adeguata ex. art 38 l.448/2001 e art 15. dl.104/2020, ma che, nonostante il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, l' non aveva provveduto al CP_2 pagamento dei ratei del beneficio per cui è processo. L' si è costituito affermando l'avvenuto pagamento delle prestazioni oggetto del CP_1 ri e chiedendo la cessazione della materia del contendere. All'odierna udienza, trattata in modalità cartolare, il procuratore del ricorrente dichiarava nelle note di trattazione scritta che, nelle more del processo, era intervenuto il pagamento della prestazione per cui si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell' alle spese, in ragione della data dell'avvenuto CP_2 adempimento.
***
2. Appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta. E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione. Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007). Nel caso che ci occupa, alla luce dell'avvenuto pagamento in favore del ricorrente di quanto dovuto dall' così come confermato dal procuratore della medesima parte, va CP_1 dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Il perdurante contrasto sulla regolamentazione delle spese processuali va risolto in base al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”. In virtù di tale principio, il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che sarebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito. Deve evidenziarsi al riguardo che il richiedente è onerato di trasmettere all' il cd CP_1
Modello AP70 contenente una serie di indicazioni necessarie per consentire all'Istituto di svolgere la legittima attività di verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione, nonché procedere all'accredito delle somme. Ciò implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve essere sospeso fino all'invio all'Istituto del modello debitamente compilato. Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalla ricostruzione dell'iter procedimentale nei termini che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c., che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione. Ebbene, nel caso di specie, considerato che dal 19.05.2023 al 28.06.2023 il termine è rimasto sospeso, ne discende che l' avrebbe dovuto dare corso alla liquidazione e al CP_1 pagamento entro ottobre 2023, per cui ha adempiuto ben oltre il termine di chiusura del procedimento, senza addurre ragioni a giustificazione del ritardo. Non si ravvisano, quindi, motivi per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex artt. 91 e 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali, li in complessivi Euro 900,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
Così deciso in Velletri, il 11/12/2025 , all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 250 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 20.11.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MANFREDI Parte_1
RICORRENTE
E
LEGALE, rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIO SIMONA, giusta CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Condanna al pagamento di prestazioni
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 17/01/2024 , il sig. agiva per Parte_1 ottenere la condanna dell' al pagamento dei invalidità, CP_1 di cui all'art. 12 l. 118/71 ficio che gli veniva riconosciuto dall' con verbale del CP_1
19/05/2023, con decorrenza dalla stessa data, precisando che in data 28/06/2023 presentava modello AP70 al fine di ottenere il pagamento della pensione ex art. 12 L. 118/71 adeguata ex. art 38 l.448/2001 e art 15. dl.104/2020, ma che, nonostante il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, l' non aveva provveduto al CP_2 pagamento dei ratei del beneficio per cui è processo. L' si è costituito affermando l'avvenuto pagamento delle prestazioni oggetto del CP_1 ri e chiedendo la cessazione della materia del contendere. All'odierna udienza, trattata in modalità cartolare, il procuratore del ricorrente dichiarava nelle note di trattazione scritta che, nelle more del processo, era intervenuto il pagamento della prestazione per cui si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell' alle spese, in ragione della data dell'avvenuto CP_2 adempimento.
***
2. Appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta. E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione. Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007). Nel caso che ci occupa, alla luce dell'avvenuto pagamento in favore del ricorrente di quanto dovuto dall' così come confermato dal procuratore della medesima parte, va CP_1 dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Il perdurante contrasto sulla regolamentazione delle spese processuali va risolto in base al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”. In virtù di tale principio, il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che sarebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito. Deve evidenziarsi al riguardo che il richiedente è onerato di trasmettere all' il cd CP_1
Modello AP70 contenente una serie di indicazioni necessarie per consentire all'Istituto di svolgere la legittima attività di verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione, nonché procedere all'accredito delle somme. Ciò implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve essere sospeso fino all'invio all'Istituto del modello debitamente compilato. Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalla ricostruzione dell'iter procedimentale nei termini che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c., che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione. Ebbene, nel caso di specie, considerato che dal 19.05.2023 al 28.06.2023 il termine è rimasto sospeso, ne discende che l' avrebbe dovuto dare corso alla liquidazione e al CP_1 pagamento entro ottobre 2023, per cui ha adempiuto ben oltre il termine di chiusura del procedimento, senza addurre ragioni a giustificazione del ritardo. Non si ravvisano, quindi, motivi per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex artt. 91 e 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali, li in complessivi Euro 900,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
Così deciso in Velletri, il 11/12/2025 , all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio