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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/07/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 883/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento v.g. n. 883/2025 promosso congiuntamente da:
, c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fulvia Boni;
RICORRENTI
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) ex art. 473-bis.51
c.p.c.
CONCLUSIONI: «(…) accogliere la presenza istanza di modifica del mantenimento previsto in sede di divorzio, in seguito all'incremento patrimoniale del figlio».
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/07/2025, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente che siano modificate le condizioni relative al loro divorzio, con l'eliminazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne a Per_1
pagina 1 di 2 carico del padre e della contribuzione da parte dei genitori alle spese straordinarie necessarie per lo stesso figlio, in quanto divenuto economicamente indipendente.
In mancanza di richiesta congiunta delle parti di comparire personalmente davanti al giudice relatore e non avendo quest'ultimo ritenuto necessario chiedere chiarimenti, non è stata fissata l'udienza e il giudice relatore ha riferito in camera di consiglio.
***
Rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, quanto alla modifica relativa al mantenimento del figlio maggiorenne nato il [...]: egli risulta, infatti, avere raggiunto l'indipendenza economica a Per_1 seguito dell'assunzione, in data 3/09/2024, con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di quattro anni e sei mesi, con una retribuzione lorda mensile di circa € 1.500,00.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa l'accordo delle parti in ordine alla modifica delle condizioni relative allo scioglimento del matrimonio tra e di cui alla sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1563/2013 pubbl. il 21/12/2013 di questo Tribunale, come modificate con decreto n. cronol. 4160/2019 del 06/12/2019 di questo Tribunale, e per l'effetto revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo in capo ad di corrispondere un Parte_1 assegno per il mantenimento ordinario del figlio e l'obbligo dei Parte_3 genitori di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per lo stesso figlio;
2) nulla sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 9/07/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento v.g. n. 883/2025 promosso congiuntamente da:
, c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fulvia Boni;
RICORRENTI
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) ex art. 473-bis.51
c.p.c.
CONCLUSIONI: «(…) accogliere la presenza istanza di modifica del mantenimento previsto in sede di divorzio, in seguito all'incremento patrimoniale del figlio».
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/07/2025, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente che siano modificate le condizioni relative al loro divorzio, con l'eliminazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne a Per_1
pagina 1 di 2 carico del padre e della contribuzione da parte dei genitori alle spese straordinarie necessarie per lo stesso figlio, in quanto divenuto economicamente indipendente.
In mancanza di richiesta congiunta delle parti di comparire personalmente davanti al giudice relatore e non avendo quest'ultimo ritenuto necessario chiedere chiarimenti, non è stata fissata l'udienza e il giudice relatore ha riferito in camera di consiglio.
***
Rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, quanto alla modifica relativa al mantenimento del figlio maggiorenne nato il [...]: egli risulta, infatti, avere raggiunto l'indipendenza economica a Per_1 seguito dell'assunzione, in data 3/09/2024, con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di quattro anni e sei mesi, con una retribuzione lorda mensile di circa € 1.500,00.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa l'accordo delle parti in ordine alla modifica delle condizioni relative allo scioglimento del matrimonio tra e di cui alla sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1563/2013 pubbl. il 21/12/2013 di questo Tribunale, come modificate con decreto n. cronol. 4160/2019 del 06/12/2019 di questo Tribunale, e per l'effetto revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo in capo ad di corrispondere un Parte_1 assegno per il mantenimento ordinario del figlio e l'obbligo dei Parte_3 genitori di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per lo stesso figlio;
2) nulla sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 9/07/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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