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Articolo 19 della Legge 21 maggio 1955, n. 463
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Legge 21 maggio 1955, n. 463
Articolo 19 della Legge 21 maggio 1955, n. 463
Versione
9 giugno 1955
Art. 19.
Le disposizioni contenute nel titolo II della presente legge hanno effetto dal 1 luglio 1955.
Entrata in vigore il 9 giugno 1955
Vedi fonte istituzionale
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