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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/09/2025, n. 7211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7211 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 88 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, e vertente TRA (C.F. ), in persona del legale rappresentante in qualità di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 procuratrice di (C.F. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente Parte_3 C.F._1 tra loro, dagli ariani elettivamente domiciliato presso il loro studio in Loreto, via Trieste n. 41 e, pertanto, presso gli indirizzi telematici monia
[...] e in virtù di pr Email_1 Email_2 allegata al ricorso ex art. 316 c.p.c. APPELLANTE E (P.I. ), in persona dei suoi procuratori e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Zeroli, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_3 e in Milano, corso Monforte n. 13, in virtù di procura alle liti in atti APPELLATA
OGGETTO: contratto di mutuo CONCLUSIONI Per parte attrice appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi di appello e, per l'effetto, in totale riforma della ordinanza impugnata: in via preliminare: accertare e dichiarare applicabile l'art. 125-sexies TUB al caso di specie e, conseguentemente, dichiarare la nullità della sentenza n. 3857/2024 del Giudice di pace di Milano;
nel merito: accertato il diritto del sig. , ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, all'equa riduzione degli oneri e delle Pt_3 commissioni connessi al finanziamento oggetto di causa, in seguito all'estinzione anticipata del contratto medesimo, per l'effetto, a tale titolo, previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludono o limitano la rimborsabilità delle voci richieste per i motivi rappresentati, condannare la società appellata n persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al versamento in favore della società appellante l sig. , Parte_1 Pt_3 dell'importo quantificato in atti secondo il criterio pro rata temporis in € 1.179,27, ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'estinzione anticipata del contratto al soddisfo ed interessi ex art. 1284 co 4 c.c.; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte convenuta appellata
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
pagina 1 di 9 Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta in qualità di procuratrice del Signor Parte_4
, in quanto infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. Parte_3
resa dal Giudice di Pace di Milano. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 316 c.p.c. la società quale rappresentante del signor , Parte_1 Parte_3 ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma di € 1.179,27, oltre Controparte_1 interessi, a titolo di ripetizione degli oneri non maturati e indebitamente trattenuti dalla banca, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. 639986 stipulato da con la (ora . Parte_3 CP_4 Controparte_1
In particolare, la società ricorrente:
- ha documentato che in data 30 giugno 2017 il signor aveva stipulato con la società Parte_3 CP_4
(ora il contratto contro cessione del quinto dello stipendio n. 639986, per
[...] Controparte_1
l'importo lordo di € 21.600,00 (di cui € 7.469,68 di interessi), da rimborsare in centoventi rate mensili di € 180,00 ciascuna, già comprensivo di € 566,00 per spese fisse ed € 1.296,00 per commissioni accessorie, trattenuti al momento della stipula del contratto (doc. 1 di parte ricorrente nel fascicolo di primo grado);
- ha documentato che in data 31 marzo 2021 il finanziamento è stato estinto anticipatamente con il versamento dell'importo di € 10.642,55, calcolato al netto della somma già eventualmente rimborsata a per oneri (precisamente, per interessi) non maturati (docc.
3-4 di parte ricorrente nel fascicolo Parte_3 di primo grado);
- ha documentato di aver proposto ricorso in via stragiudiziale dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, stante il riscontro negativo da parte della banca rispetto alla richiesta di rimborso pro quota degli oneri economici connessi al contratto di finanziamento anticipatamente estinto (doc. 17 di parte ricorrente nel fascicolo di primo grado);
- ha prodotto una perizia di parte, in base alla quale avrebbe maturato il diritto al rimborso di Parte_3 costi non maturati connessi al contratto, quantificati, secondo il criterio pro rata temporis, nell'importo complessivo di € 1.179,27 (doc. 5 di parte ricorrente del fascicolo di primo grado). Parte ricorrente ha quindi dedotto la nullità delle clausole che escludono o limitano la rimborsabilità di tutti i costi del credito, alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, c-383 2018 (sentenza c.d. Lexitor), la cui efficacia vincolante nel nostro ordinamento è stata riconosciuta anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 262/2022. Con riferimento al quantum, la ricorrente ha sostenuto l'applicabilità del criterio pro rata temporis, suddividendo ognuna delle voci di costo per il numero complessivo delle rate originariamente previste, moltiplicando poi il risultato per il numero delle rate residue, ossia con scadenza successiva all'estinzione. 1.1. Con decreto del 13 luglio 2023 il Giudice di Pace di Milano ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 29 novembre 2023, assegnando alla parte resistente il termine di dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio. 1.2. Si è costituita in giudizio la contestando integralmente la domanda della Controparte_1 ricorrente, siccome infondata in fatto e in diritto. Circa la ricostruzione del fatto, la banca resistente ha precisato che:
- nel corso del contratto di finanziamento il rapporto di lavoro di e la CO Group Italia Parte_3
S.p.A., ossia l'Amministrazione Terza Ceduta, si era interrotto (doc. 3 di parte resistente del fascicolo di primo grado);
pagina 2 di 9 - per effetto della perdita di lavoro era incorso nella decadenza del beneficio del termine ex art. Parte_3
12 delle condizioni generali di contratto, con contestuale obbligo di saldare il debito residuo maturato (doc. 4 di parte resistente del fascicolo di primo grado);
- la società aveva informato , l'Amministrazione Terza Ceduta e la compagnia di CP_4 Parte_3 assicurazioni dell'intervenuta decadenza del beneficio del termine e, di conseguenza, Controparte_5 della necessità di destinare il T.F.R., oltre a qualsiasi altra somma dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, all'estinzione del debito residuo quantificato in € 10.642,55;
- la società ha riportato in modo analitico le singole partite dell'operazione per dare chiara CP_4 evidenza delle somme dovute a fronte dell'estinzione del rapporto, evidenziando peraltro come dal complessivo credito siano stati espunti gli interessi, nella misura di € 3.321,03, dei quali era previsto, sulla base del piano di ammortamento, l'addebito nelle rate con scadenza successiva all'estinzione;
- l'Amministrazione Terza Ceduta aveva quindi provveduto a estinguere il finanziamento, corrispondendo, a favore della il pagamento della somma richiesta (doc. 6 di parte resistente del Controparte_1 fascicolo di primo grado);
- l'Arbitro Bancario Finanziario di Napoli, con decisione n. 7082 del 5 maggio 2022, aveva rigettato il ricorso presentato da . Parte_3
In punto di diritto, parte resistente ha eccepito:
- l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies T.U.B. al caso di specie, in quanto il contratto di finanziamento in esame non è stato estinto anticipatamente per volontà del mutuatario, bensì unicamente a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con la terza ceduta, CO Group Italia S.p.A.;
- la non rimborsabilità, in ogni caso, delle commissioni accessorie e delle spese fisse in base a quanto previsto dall'art. 10 delle condizioni generali di contratto, trattandosi di costi indipendenti dalla durata del contratto;
- la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle spese di intermediazione, anche alla luce dell'art. 2033 c.c., in base al quale qualsiasi richiesta di pagamento di somme indebitamente corrisposte deve essere indirizzata al soggetto che le ha effettivamente ricevute.
- il superamento dei principi espressi della sentenza c.d. Lexitor ad opera dalla successiva sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, c-555/2021, la quale ha statuito che, in caso di rimborso anticipato del credito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto, escludendo, invece, la ripetibilità dei costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo;
- la non correttezza del criterio di calcolo pro rata temporis, dovendo applicarsi, invece, quello della curva degli interessi o ammortizzato adottato dalla banca;
- la non debenza degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data di anticipata estinzione, rilevando peraltro come nel caso di specie non sia stata pattuita alcuna deroga al tasso legale. 1.3. Con sentenza n. 3857/2024, pubblicata il 29 maggio 2024, il Giudice di Pace di Milano ha rigettato la domanda proposta da parte ricorrente, non ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina dettata dall'art. 125-sexies T.U.B., in quanto l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento era avvenuta non per volontà di bensì a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro di Parte_3 quest'ultimo con la terza ceduta. Il giudice di prime cure, però, ha disposto la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolarità della fattispecie. 1.4. Con impugnazione tempestivamente avanzata la società sempre in qualità di Parte_1 Pt_ rappresentante del signor , ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, formulando tre motivi di gravame. pagina 3 di 9 In primo luogo, parte appellante ha censurato l'erroneità della sentenza del Giudice di Pace di Milano nella parte in cui non ha ritenuto applicabile l'art. 125-sexies T.U.B.. La difesa della società ha Parte_1 evidenziato come non assuma alcuna rilevanza la circostanza che l'estinzione anticipata non sia stata frutto di una decisione volontaria del consumatore, bensì dell'interruzione del rapporto di lavoro, tanto più considerando che nel caso di specie il debito residuo era stato saldato attraverso il versamento delle somme accantonate a titolo di TFR. In secondo luogo, parte appellante ha ribadito che l'art. 125-sexies T.U.B., interpretato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea c.d. Lexitor, attribuisce al consumatore il diritto alla restituzione del costo totale del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring, come del resto confermato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 262/2022 e dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 6 febbraio 2023. Infine, la società appellante ha sostenuto l'applicabilità del criterio di calcolo pro rata temporis, ai fini dell'individuazione degli oneri da rimborsare, da preferire rispetto ai criteri suggeriti dalla CP_1
invece confliggenti con i principi espressi dalla sentenza c.d.
[...] CP_6
1.5. Si è costituita in giudizio la la quale ha resistito al gravame, chiedendone Controparte_1 il rigetto. Parte appellata ha ribadito l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies T.U.B. al caso di specie e, in ogni caso, la non rimborsabilità degli importi richiesti a titolo di spese fisse e di commissioni accessorie, trattandosi di costi prodromici alla concessione del credito, aggiungendo come la distinzione tra costi recurring e up front resti attuale alla luce dell'art. 6 bis, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 180/1950. In subordine, la società appellata ha ribadito la non correttezza del richiamo al criterio pro rata temporis per la quantificazione degli importi dovuti.
1.6. Acquisito d'ufficio il fascicolo del giudizio di primo grado, è stata fissata l'udienza del 24 settembre 2025per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato per le ragioni che seguono. Per esigenze di ordine espositivo si ritiene opportuno trattare congiuntamente i tre motivi di appello, concernendo gli stessi profili strettamente connessi tra di loro 2.1. In punto di an debeatur, occorre premettere che il contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio è una species del più ampio genus dei contratti di credito al consumo. Pertanto, il contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio è soggetto alla disciplina dell'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente. Per quanto interessa in questa sede, tale norma attribuisce al consumatore, in caso di estinzione anticipata, il diritto alla “riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Ebbene, si ritiene di condividere il prevalente orientamento della giurisprudenza nazionale, che interpreta la disposizione citata nel senso che “il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente” (così Tribunale di Milano, 11 maggio 2021; in termini analoghi anche Tribunale di Napoli Nord, 26 gennaio 2022; Tribunale di Milano, 9 aprile 2021; Tribunale di Torino, 21 marzo 2020; Tribunale di Palermo, 29 dicembre 2020). pagina 4 di 9 Questa interpretazione è coerente rispetto a quella adottata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, c-383 (sentenza c.d. “Lexitor”). In sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a interpretare l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, proprio in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Sebbene riguardasse nel caso specifico la conformità rispetto al diritto euro-unitario di una norma polacca, la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea rappresenta per il giudice italiano un idoneo parametro per l'interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente. L'art. 16, par. 1, della direttiva 48/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, infatti, ha trovato applicazione nell'ordinamento nazionale con l'art. 121, comma 1, lettera e) e con lo stesso art. 125-sexies T.U.B., introdotto con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al consumatore tutti i costi dallo stesso sostenuti, senza distinguere tra quelli up front, a carattere istantaneo e prodromici alla concessione del credito, e quelli recurring, dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale. È significativa in tal senso anche la sentenza della Corte costituzionale 22 dicembre 2022, n. 263. Il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies del Decreto-Legge n. 73/2021, nella parte in cui ha modificato l'art. 125-sexies T.U.B., stabilendo che, alle estinzioni anticipate dei contratti verificatesi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies T.U.B. “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Ebbene, poiché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia prevedevano ancora una distinzione tra costi e oneri up front e costi e oneri recurring, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma con l'espunzione proprio di quel riferimento depone nel senso che nel costo totale del credito da rimborsare debbano rientrare tutti i costi sostenuti in relazione rapporto contrattuale estinto anticipatamente, conformemente all'interpretazione prospettata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza c.d. “Lexitor”. Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, la società in qualità di procuratrice del Parte_1 consumatore ha diritto alla restituzione degli importi richiesti, in ragione dell'estinzione Parte_3 anticipata del contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio stipulato il 30 giugno 2017 con la (ora . CP_4 CP_1 CP_1
2.2. Conseguentemente, deve essere altresì dichiarata la nullità dell'art. 10 delle condizioni generali di contratto, nella parte in cui stabilisce, in caso di estinzione anticipata, la non rimborsabilità delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, in quanto detta pattuizione si pone in contrasto con l'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente e risulta vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) del Codice del consumo, determinando un significativo squilibrio a favore della banca nel rapporto con il soggetto finanziato.
2.3. D'altro canto, non può condividersi la tesi sostenuta dal giudice di primo grado e dalla difesa della secondo cui nel caso di specie non si verserebbe in ipotesi di estinzione Controparte_1 pagina 5 di 9 anticipata e, di conseguenza, il consumatore non vanterebbe il diritto alla restituzione delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, sulla base della considerazione che il contratto di mutuo sia stato estinto a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro del mutuatario con la datrice di lavoro, CO Group Italia S.p.A.. Ad avviso di questo giudice, ai fini dell'applicabilità dell'art. 125-sexies T.U.B., non assume rilievo la circostanza che il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio sia stato estinto non per volontà del consumatore ma in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro con la terza ceduta. Si tratta di due differenti ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, in relazione alle quali permane la medesima esigenza di tutela del consumatore, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza euro- unitaria, cui si è uniformata la giurisprudenza nazionale. La ratio della sentenza c.d. “Lexitor”, in effetti, è quella di evitare che, trattenendo i costi e gli oneri non ancora maturati né goduti dal mutuatario, la società mutuante si arricchisca ingiustificatamente. E ciò indipendentemente dal fatto che il contratto di mutuo sia estinto anticipatamente per intenzione del finanziato o che, come avvenuto nel caso di specie, l'estinzione sia conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro del mutuatario con la società datrice di lavoro, terza ceduta. Del resto, non si comprende né, in realtà, la difesa della ha chiarito in modo efficace per quale CP_1 ragione le due fattispecie dovrebbero essere trattate diversamente in relazione ai costi da rimborsare, pur configurandosi in entrambe le ipotesi un'estinzione anticipata del finanziamento. Inoltre, non appare conferente il richiamo da parte delle difese della alla successiva Controparte_1 sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, c-555/2021. In tale occasione, la Corte di Giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale è stata chiamata a interpretare l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che tale norma debba essere interpretata nel senso essa “non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito” (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021). Secondo la prospettazione della società appellante, sebbene la decisione sia intervenuta in materia di credito immobiliare ai consumatori, il criterio interpretativo da ultimo espresso dovrebbe valere anche con riferimento al credito mobiliare, sulla base della considerazione che l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE è formulato in termini quasi identici a quelli dell'art. 16, par. 1, della direttiva 48/2008/CE, di fatto escludendo qualsivoglia possibilità di invocare un trattamento differenziato, a seconda dell'una o dell'altra direttiva. La tesi di parte appellante non appare condivisibile poiché se la Corte di Giustizia dell'Unione europea, da un lato, ha affermato che le due norme delle direttive citate presentano una formulazione pressoché identica, dall'altro lato, la stessa Corte ha evidenziato come dal considerando n. 22 della direttiva 2014/17/UE si evinca anche che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021, cit.). In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha sottolineato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE non è volto “a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse”, mirando, invece, “ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato”, con la conseguenza che “[s]tanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente pagina 6 di 9 dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato” (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021, cit.). Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha giustificato il diverso approccio interpretativo rispetto a quello adottato nella precedente sentenza c.d. Lexitor, sulla base della considerazione che nell'ambito dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali di cui alla direttiva 2014/17/UE il rischio di comportamenti abusivi da parte del creditore è meno concreto rispetto a quello che si verifica, invece, in relazione ai contratti di credito ai consumatori di cui alla direttiva 2008/48/CE. A tale riguardo, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha evidenziato come, con riferimento ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna sia sensibilmente ridotto, atteso che l'art. 14, parr. 1 e 2, della direttiva 2014/17/UE pone a carico del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito o del rappresentante designato l'obbligo di fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II di tale direttiva, ossia attraverso un prospetto che preveda una ripartizione delle spese in modo tale che il consumatore possa verificare quali costi siano oggettivamente connessi alla durata del contratto. Tali profili distintivi, peraltro, sono stati valorizzati dalla giurisprudenza nazionale formatasi successivamente a tale pronuncia per evidenziarne la non pertinenza rispetto ai contratti di credito al consumo, che non riguardano beni immobili residenziali (in tal senso, Tribunale di Monza, sez. I, 21 agosto 2023, n. 1856; Tribunale di Monza, sez. I, 12 luglio 2023, n. 1630; Tribunale di Lecco, sez. I, 9 giugno 2023, n. 328; Tribunale di Busto Arsizio, sez. III, 18 maggio 2023, n. 747). Concludendo sul punto, dunque, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, in realtà, non ha travolto – con una sorta di overruling – i principi enunciati dalla sentenza c.d. Lexitor, comportando una reviviscenza della distinzione tra costi up front e recurring anche in materia di credito mobiliare. Più correttamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha espresso principi differenti, in ragione delle peculiarità delle due distinte fattispecie contrattuali. Infine, appare privo di pregio il richiamo di parte appellata all'art.
6-bis, comma 3, lett. b), d.PR. n. 180/1950, che delega alla Banca d'Italia la distinzione delle componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essere rimborsati al cliente consumatore in caso di estinzione anticipata. Siccome tale norma è tuttora vigente, la ha sostenuto la Controparte_1 permanenza della distinzione tra costi recurring e up front, con il loro conseguente diverso regime di rimborsabilità. Tuttavia, come correttamente osservato da parte appellante, lo stesso art.
6-bis ai commi 1 e 3 richiama espressamente le norme di cui al Capo II del Titolo VI del T.U.B., ove è compreso l'art. 125- sexies. Pertanto, non può dubitarsi del fatto che la norma applicabile al caso di specie sia l'art. 125-sexies T.U.B. e che tale previsione debba essere interpretata, in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza euro-unitaria, successivamente recepiti dalla giurisprudenza nazionale, nel senso di attribuire al consumatore il diritto alla restituzione di tutti i costi, senza alcuna distinzione tra costi up front e recurring. Alla luce delle suddette considerazioni, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, deve affermarsi il diritto dle Pt_ signor alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi gli importi richiesti a titolo di spese fisse contrattuali e di commissioni accessorie.
pagina 7 di 9 2.4. A tale ultimo riguardo, occorre chiarire che la società odierna appellata è soggetto titolare passivo rispetto alla domanda di restituzione anche delle commissioni accessorie. La banca ha prodotto una fattura della relativa agli importi a titolo di commissioni accessorie per il periodo dal 1° agosto CP_7
2017 al 31 agosto 2017 (doc. 10 di parte resistente nel fascicolo di primo grado), sostenendo di non essere tenuta alla restituzione di tali costi, in quanto interamente maturati all'atto di perfezionamento del contratto e successivamente corrisposti alla società intermediaria. Ad avviso di questo giudice, invece, la società quale procuratrice di ha Parte_1 Parte_3 correttamente chiesto il rimborso delle commissioni accessorie alla banca, in ragione del rapporto di accessorietà tra le provvigioni corrisposte all'intermediario e il contratto con cui la banca ha concesso credito al consumatore. Con riferimento ad un caso analogo, infatti, è stato affermato che “nel contratto di finanziamento stipulato tra le parti, la società mutuante […] caricava le commissioni di intermediazione ed il premio assicurativo direttamente alla parte mutuataria che, pertanto, ne corrispondeva la somma anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto di cessione del quinto. Sicché deve ritenersi che i predetti costi fossero collegati alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito [...] La correlazione e la corrispettività di tali spese all'erogazione del credito risulta evidente perché la spese di intermediazione e di assicurazione, della quale risulta beneficiaria la società finanziaria, sono richiamata nel contratto di finanziamento, al fine di porre a carico del mutuatario l'onere del pagamento degli oneri. Non di minore importanza a tale fine è il rilievo per cui, il contratto di finanziamento, prevedeva espressamente che, dal totale dovuto al mutuatario, sarebbe stato detratto il costo delle attività di intermediazione e delle polizze assicurative e la circostanza che il pagamento degli oneri è avvenuto in un'unica soluzione. In ogni caso, giovi aggiungere che anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata” (Tribunale di Napoli, sentenza 24 gennaio 2022, n. 743). Tali rilievi inducono a ritenere sussistente la titolarità passiva della banca mutuante in relazione al rimborso di tutti i costi connessi al finanziamento, ferma la facoltà della di agire in regresso Controparte_1 nei confronti dell'intermediario per quanto rimborsato al cliente a titolo di provvigioni.
2.5. Con riferimento al quantum, è condivisibile il metodo di calcolo indicato dall'appellante, che prevede l'applicazione del criterio pro rata temporis e in virtù del quale l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci ripetibili viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. Trattasi di criterio – peraltro costantemente richiamato dalla giurisprudenza dell'ABF, nonché dalla giurisprudenza di merito – in grado di realizzare un'equa riduzione dei costi da riconoscersi al mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito. Pertanto, appare corretto il calcolo effettuato dalla difesa di parte appellante, in base al quale la banca appellata è tenuta al rimborso di complessivi € 1.179,27, così suddivisi:
- € 820,80 a titolo di commissioni accessorie (€ 1.296,00 quale importo totale delle commissioni accessorie : n. 120 rate totali x n. 76 rate residue);
pagina 8 di 9 - € 358,47 a titolo di spese fisse contrattuali (€ 566,00 quale importo totale di spese fisse contrattuali : n. 120 rate totali x n. 76 rate residue). Gli interessi devono essere calcolati, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda, ossia dal 31 maggio 2023 quale data di deposito del ricorso dinanzi al giudice di pace. Non deve procedersi, invece, alla rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso. 3. Per effetto della riforma della sentenza di primo grado, il regolamento delle spese processuali deve essere rivisto (Cass., ord. 24 gennaio 2017 n. 1775; Cass. 23226/2013), atteso che il giudice è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite. In particolare, le spese seguono la soccombenza della e vengono liquidate in Controparte_1 dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta. Con particolare riferimento a quest'ultimo criterio si deve considerare l'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi di giudizio, circostanza che induce ad escludere il compenso relativo a tale fase. Quindi, le spese del primo grado vanno liquidate in euro 913,00 applicando i valori medi dei citati parametri per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e, analogamente, le spese di questo grado vengono liquidate nell'importo di euro 1.701,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società in qualità di procuratrice di , nei confronti della società Parte_1 Parte_3 avverso la sentenza n. 3857/2024 del Giudice di Pace di Milano depositata in data 29 Controparte_1 maggio 2024, così provvede:
a. in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 3857/2024 del Giudice di Pace di Milano depositata in data 29 maggio 2024 e, dichiarata la nullità dell'art. 10 delle condizioni generali del contratto di finanziamento stipulato il 30 giugno 2017 da con la (ora Parte_3 CP_4 CP_1
, nella parte in cui prevede che in caso di estinzione anticipata la non rimborsabilità delle spese fisse
[...]
e delle commissioni accessorie, accoglie la domanda proposta dalla società quale procuratrice Parte_1 di e, per l'effetto, condanna la società al pagamento della somma di € Parte_3 Controparte_1
1.179,27, oltre a interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dal 31 maggio 2023 al saldo;
b. condanna la società al pagamento, in favore della società Controparte_1 Parte_1 quale procuratrice di , delle spese processuali che liquida, per il primo grado di giudizio, nella Parte_3 somma di € 125,00 per spese ed € 913,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, e, per il presente grado di giudizio, nella somma di € 174,00 per spese e di € 1.701,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 29 settembre 2025
Il giudice Ada Favarolo pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 88 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, e vertente TRA (C.F. ), in persona del legale rappresentante in qualità di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 procuratrice di (C.F. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente Parte_3 C.F._1 tra loro, dagli ariani elettivamente domiciliato presso il loro studio in Loreto, via Trieste n. 41 e, pertanto, presso gli indirizzi telematici monia
[...] e in virtù di pr Email_1 Email_2 allegata al ricorso ex art. 316 c.p.c. APPELLANTE E (P.I. ), in persona dei suoi procuratori e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Zeroli, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_3 e in Milano, corso Monforte n. 13, in virtù di procura alle liti in atti APPELLATA
OGGETTO: contratto di mutuo CONCLUSIONI Per parte attrice appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi di appello e, per l'effetto, in totale riforma della ordinanza impugnata: in via preliminare: accertare e dichiarare applicabile l'art. 125-sexies TUB al caso di specie e, conseguentemente, dichiarare la nullità della sentenza n. 3857/2024 del Giudice di pace di Milano;
nel merito: accertato il diritto del sig. , ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, all'equa riduzione degli oneri e delle Pt_3 commissioni connessi al finanziamento oggetto di causa, in seguito all'estinzione anticipata del contratto medesimo, per l'effetto, a tale titolo, previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludono o limitano la rimborsabilità delle voci richieste per i motivi rappresentati, condannare la società appellata n persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al versamento in favore della società appellante l sig. , Parte_1 Pt_3 dell'importo quantificato in atti secondo il criterio pro rata temporis in € 1.179,27, ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'estinzione anticipata del contratto al soddisfo ed interessi ex art. 1284 co 4 c.c.; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte convenuta appellata
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
pagina 1 di 9 Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta in qualità di procuratrice del Signor Parte_4
, in quanto infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. Parte_3
resa dal Giudice di Pace di Milano. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 316 c.p.c. la società quale rappresentante del signor , Parte_1 Parte_3 ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma di € 1.179,27, oltre Controparte_1 interessi, a titolo di ripetizione degli oneri non maturati e indebitamente trattenuti dalla banca, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. 639986 stipulato da con la (ora . Parte_3 CP_4 Controparte_1
In particolare, la società ricorrente:
- ha documentato che in data 30 giugno 2017 il signor aveva stipulato con la società Parte_3 CP_4
(ora il contratto contro cessione del quinto dello stipendio n. 639986, per
[...] Controparte_1
l'importo lordo di € 21.600,00 (di cui € 7.469,68 di interessi), da rimborsare in centoventi rate mensili di € 180,00 ciascuna, già comprensivo di € 566,00 per spese fisse ed € 1.296,00 per commissioni accessorie, trattenuti al momento della stipula del contratto (doc. 1 di parte ricorrente nel fascicolo di primo grado);
- ha documentato che in data 31 marzo 2021 il finanziamento è stato estinto anticipatamente con il versamento dell'importo di € 10.642,55, calcolato al netto della somma già eventualmente rimborsata a per oneri (precisamente, per interessi) non maturati (docc.
3-4 di parte ricorrente nel fascicolo Parte_3 di primo grado);
- ha documentato di aver proposto ricorso in via stragiudiziale dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, stante il riscontro negativo da parte della banca rispetto alla richiesta di rimborso pro quota degli oneri economici connessi al contratto di finanziamento anticipatamente estinto (doc. 17 di parte ricorrente nel fascicolo di primo grado);
- ha prodotto una perizia di parte, in base alla quale avrebbe maturato il diritto al rimborso di Parte_3 costi non maturati connessi al contratto, quantificati, secondo il criterio pro rata temporis, nell'importo complessivo di € 1.179,27 (doc. 5 di parte ricorrente del fascicolo di primo grado). Parte ricorrente ha quindi dedotto la nullità delle clausole che escludono o limitano la rimborsabilità di tutti i costi del credito, alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, c-383 2018 (sentenza c.d. Lexitor), la cui efficacia vincolante nel nostro ordinamento è stata riconosciuta anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 262/2022. Con riferimento al quantum, la ricorrente ha sostenuto l'applicabilità del criterio pro rata temporis, suddividendo ognuna delle voci di costo per il numero complessivo delle rate originariamente previste, moltiplicando poi il risultato per il numero delle rate residue, ossia con scadenza successiva all'estinzione. 1.1. Con decreto del 13 luglio 2023 il Giudice di Pace di Milano ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 29 novembre 2023, assegnando alla parte resistente il termine di dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio. 1.2. Si è costituita in giudizio la contestando integralmente la domanda della Controparte_1 ricorrente, siccome infondata in fatto e in diritto. Circa la ricostruzione del fatto, la banca resistente ha precisato che:
- nel corso del contratto di finanziamento il rapporto di lavoro di e la CO Group Italia Parte_3
S.p.A., ossia l'Amministrazione Terza Ceduta, si era interrotto (doc. 3 di parte resistente del fascicolo di primo grado);
pagina 2 di 9 - per effetto della perdita di lavoro era incorso nella decadenza del beneficio del termine ex art. Parte_3
12 delle condizioni generali di contratto, con contestuale obbligo di saldare il debito residuo maturato (doc. 4 di parte resistente del fascicolo di primo grado);
- la società aveva informato , l'Amministrazione Terza Ceduta e la compagnia di CP_4 Parte_3 assicurazioni dell'intervenuta decadenza del beneficio del termine e, di conseguenza, Controparte_5 della necessità di destinare il T.F.R., oltre a qualsiasi altra somma dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, all'estinzione del debito residuo quantificato in € 10.642,55;
- la società ha riportato in modo analitico le singole partite dell'operazione per dare chiara CP_4 evidenza delle somme dovute a fronte dell'estinzione del rapporto, evidenziando peraltro come dal complessivo credito siano stati espunti gli interessi, nella misura di € 3.321,03, dei quali era previsto, sulla base del piano di ammortamento, l'addebito nelle rate con scadenza successiva all'estinzione;
- l'Amministrazione Terza Ceduta aveva quindi provveduto a estinguere il finanziamento, corrispondendo, a favore della il pagamento della somma richiesta (doc. 6 di parte resistente del Controparte_1 fascicolo di primo grado);
- l'Arbitro Bancario Finanziario di Napoli, con decisione n. 7082 del 5 maggio 2022, aveva rigettato il ricorso presentato da . Parte_3
In punto di diritto, parte resistente ha eccepito:
- l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies T.U.B. al caso di specie, in quanto il contratto di finanziamento in esame non è stato estinto anticipatamente per volontà del mutuatario, bensì unicamente a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con la terza ceduta, CO Group Italia S.p.A.;
- la non rimborsabilità, in ogni caso, delle commissioni accessorie e delle spese fisse in base a quanto previsto dall'art. 10 delle condizioni generali di contratto, trattandosi di costi indipendenti dalla durata del contratto;
- la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle spese di intermediazione, anche alla luce dell'art. 2033 c.c., in base al quale qualsiasi richiesta di pagamento di somme indebitamente corrisposte deve essere indirizzata al soggetto che le ha effettivamente ricevute.
- il superamento dei principi espressi della sentenza c.d. Lexitor ad opera dalla successiva sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, c-555/2021, la quale ha statuito che, in caso di rimborso anticipato del credito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto, escludendo, invece, la ripetibilità dei costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo;
- la non correttezza del criterio di calcolo pro rata temporis, dovendo applicarsi, invece, quello della curva degli interessi o ammortizzato adottato dalla banca;
- la non debenza degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data di anticipata estinzione, rilevando peraltro come nel caso di specie non sia stata pattuita alcuna deroga al tasso legale. 1.3. Con sentenza n. 3857/2024, pubblicata il 29 maggio 2024, il Giudice di Pace di Milano ha rigettato la domanda proposta da parte ricorrente, non ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina dettata dall'art. 125-sexies T.U.B., in quanto l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento era avvenuta non per volontà di bensì a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro di Parte_3 quest'ultimo con la terza ceduta. Il giudice di prime cure, però, ha disposto la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolarità della fattispecie. 1.4. Con impugnazione tempestivamente avanzata la società sempre in qualità di Parte_1 Pt_ rappresentante del signor , ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, formulando tre motivi di gravame. pagina 3 di 9 In primo luogo, parte appellante ha censurato l'erroneità della sentenza del Giudice di Pace di Milano nella parte in cui non ha ritenuto applicabile l'art. 125-sexies T.U.B.. La difesa della società ha Parte_1 evidenziato come non assuma alcuna rilevanza la circostanza che l'estinzione anticipata non sia stata frutto di una decisione volontaria del consumatore, bensì dell'interruzione del rapporto di lavoro, tanto più considerando che nel caso di specie il debito residuo era stato saldato attraverso il versamento delle somme accantonate a titolo di TFR. In secondo luogo, parte appellante ha ribadito che l'art. 125-sexies T.U.B., interpretato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea c.d. Lexitor, attribuisce al consumatore il diritto alla restituzione del costo totale del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring, come del resto confermato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 262/2022 e dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 6 febbraio 2023. Infine, la società appellante ha sostenuto l'applicabilità del criterio di calcolo pro rata temporis, ai fini dell'individuazione degli oneri da rimborsare, da preferire rispetto ai criteri suggeriti dalla CP_1
invece confliggenti con i principi espressi dalla sentenza c.d.
[...] CP_6
1.5. Si è costituita in giudizio la la quale ha resistito al gravame, chiedendone Controparte_1 il rigetto. Parte appellata ha ribadito l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies T.U.B. al caso di specie e, in ogni caso, la non rimborsabilità degli importi richiesti a titolo di spese fisse e di commissioni accessorie, trattandosi di costi prodromici alla concessione del credito, aggiungendo come la distinzione tra costi recurring e up front resti attuale alla luce dell'art. 6 bis, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 180/1950. In subordine, la società appellata ha ribadito la non correttezza del richiamo al criterio pro rata temporis per la quantificazione degli importi dovuti.
1.6. Acquisito d'ufficio il fascicolo del giudizio di primo grado, è stata fissata l'udienza del 24 settembre 2025per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato per le ragioni che seguono. Per esigenze di ordine espositivo si ritiene opportuno trattare congiuntamente i tre motivi di appello, concernendo gli stessi profili strettamente connessi tra di loro 2.1. In punto di an debeatur, occorre premettere che il contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio è una species del più ampio genus dei contratti di credito al consumo. Pertanto, il contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio è soggetto alla disciplina dell'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente. Per quanto interessa in questa sede, tale norma attribuisce al consumatore, in caso di estinzione anticipata, il diritto alla “riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Ebbene, si ritiene di condividere il prevalente orientamento della giurisprudenza nazionale, che interpreta la disposizione citata nel senso che “il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente” (così Tribunale di Milano, 11 maggio 2021; in termini analoghi anche Tribunale di Napoli Nord, 26 gennaio 2022; Tribunale di Milano, 9 aprile 2021; Tribunale di Torino, 21 marzo 2020; Tribunale di Palermo, 29 dicembre 2020). pagina 4 di 9 Questa interpretazione è coerente rispetto a quella adottata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, c-383 (sentenza c.d. “Lexitor”). In sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a interpretare l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, proprio in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Sebbene riguardasse nel caso specifico la conformità rispetto al diritto euro-unitario di una norma polacca, la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea rappresenta per il giudice italiano un idoneo parametro per l'interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente. L'art. 16, par. 1, della direttiva 48/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, infatti, ha trovato applicazione nell'ordinamento nazionale con l'art. 121, comma 1, lettera e) e con lo stesso art. 125-sexies T.U.B., introdotto con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al consumatore tutti i costi dallo stesso sostenuti, senza distinguere tra quelli up front, a carattere istantaneo e prodromici alla concessione del credito, e quelli recurring, dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale. È significativa in tal senso anche la sentenza della Corte costituzionale 22 dicembre 2022, n. 263. Il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies del Decreto-Legge n. 73/2021, nella parte in cui ha modificato l'art. 125-sexies T.U.B., stabilendo che, alle estinzioni anticipate dei contratti verificatesi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies T.U.B. “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Ebbene, poiché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia prevedevano ancora una distinzione tra costi e oneri up front e costi e oneri recurring, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma con l'espunzione proprio di quel riferimento depone nel senso che nel costo totale del credito da rimborsare debbano rientrare tutti i costi sostenuti in relazione rapporto contrattuale estinto anticipatamente, conformemente all'interpretazione prospettata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza c.d. “Lexitor”. Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, la società in qualità di procuratrice del Parte_1 consumatore ha diritto alla restituzione degli importi richiesti, in ragione dell'estinzione Parte_3 anticipata del contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio stipulato il 30 giugno 2017 con la (ora . CP_4 CP_1 CP_1
2.2. Conseguentemente, deve essere altresì dichiarata la nullità dell'art. 10 delle condizioni generali di contratto, nella parte in cui stabilisce, in caso di estinzione anticipata, la non rimborsabilità delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, in quanto detta pattuizione si pone in contrasto con l'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente e risulta vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) del Codice del consumo, determinando un significativo squilibrio a favore della banca nel rapporto con il soggetto finanziato.
2.3. D'altro canto, non può condividersi la tesi sostenuta dal giudice di primo grado e dalla difesa della secondo cui nel caso di specie non si verserebbe in ipotesi di estinzione Controparte_1 pagina 5 di 9 anticipata e, di conseguenza, il consumatore non vanterebbe il diritto alla restituzione delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, sulla base della considerazione che il contratto di mutuo sia stato estinto a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro del mutuatario con la datrice di lavoro, CO Group Italia S.p.A.. Ad avviso di questo giudice, ai fini dell'applicabilità dell'art. 125-sexies T.U.B., non assume rilievo la circostanza che il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio sia stato estinto non per volontà del consumatore ma in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro con la terza ceduta. Si tratta di due differenti ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, in relazione alle quali permane la medesima esigenza di tutela del consumatore, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza euro- unitaria, cui si è uniformata la giurisprudenza nazionale. La ratio della sentenza c.d. “Lexitor”, in effetti, è quella di evitare che, trattenendo i costi e gli oneri non ancora maturati né goduti dal mutuatario, la società mutuante si arricchisca ingiustificatamente. E ciò indipendentemente dal fatto che il contratto di mutuo sia estinto anticipatamente per intenzione del finanziato o che, come avvenuto nel caso di specie, l'estinzione sia conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro del mutuatario con la società datrice di lavoro, terza ceduta. Del resto, non si comprende né, in realtà, la difesa della ha chiarito in modo efficace per quale CP_1 ragione le due fattispecie dovrebbero essere trattate diversamente in relazione ai costi da rimborsare, pur configurandosi in entrambe le ipotesi un'estinzione anticipata del finanziamento. Inoltre, non appare conferente il richiamo da parte delle difese della alla successiva Controparte_1 sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, c-555/2021. In tale occasione, la Corte di Giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale è stata chiamata a interpretare l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che tale norma debba essere interpretata nel senso essa “non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito” (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021). Secondo la prospettazione della società appellante, sebbene la decisione sia intervenuta in materia di credito immobiliare ai consumatori, il criterio interpretativo da ultimo espresso dovrebbe valere anche con riferimento al credito mobiliare, sulla base della considerazione che l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE è formulato in termini quasi identici a quelli dell'art. 16, par. 1, della direttiva 48/2008/CE, di fatto escludendo qualsivoglia possibilità di invocare un trattamento differenziato, a seconda dell'una o dell'altra direttiva. La tesi di parte appellante non appare condivisibile poiché se la Corte di Giustizia dell'Unione europea, da un lato, ha affermato che le due norme delle direttive citate presentano una formulazione pressoché identica, dall'altro lato, la stessa Corte ha evidenziato come dal considerando n. 22 della direttiva 2014/17/UE si evinca anche che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021, cit.). In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha sottolineato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE non è volto “a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse”, mirando, invece, “ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato”, con la conseguenza che “[s]tanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente pagina 6 di 9 dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato” (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021, cit.). Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha giustificato il diverso approccio interpretativo rispetto a quello adottato nella precedente sentenza c.d. Lexitor, sulla base della considerazione che nell'ambito dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali di cui alla direttiva 2014/17/UE il rischio di comportamenti abusivi da parte del creditore è meno concreto rispetto a quello che si verifica, invece, in relazione ai contratti di credito ai consumatori di cui alla direttiva 2008/48/CE. A tale riguardo, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha evidenziato come, con riferimento ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna sia sensibilmente ridotto, atteso che l'art. 14, parr. 1 e 2, della direttiva 2014/17/UE pone a carico del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito o del rappresentante designato l'obbligo di fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II di tale direttiva, ossia attraverso un prospetto che preveda una ripartizione delle spese in modo tale che il consumatore possa verificare quali costi siano oggettivamente connessi alla durata del contratto. Tali profili distintivi, peraltro, sono stati valorizzati dalla giurisprudenza nazionale formatasi successivamente a tale pronuncia per evidenziarne la non pertinenza rispetto ai contratti di credito al consumo, che non riguardano beni immobili residenziali (in tal senso, Tribunale di Monza, sez. I, 21 agosto 2023, n. 1856; Tribunale di Monza, sez. I, 12 luglio 2023, n. 1630; Tribunale di Lecco, sez. I, 9 giugno 2023, n. 328; Tribunale di Busto Arsizio, sez. III, 18 maggio 2023, n. 747). Concludendo sul punto, dunque, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, in realtà, non ha travolto – con una sorta di overruling – i principi enunciati dalla sentenza c.d. Lexitor, comportando una reviviscenza della distinzione tra costi up front e recurring anche in materia di credito mobiliare. Più correttamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha espresso principi differenti, in ragione delle peculiarità delle due distinte fattispecie contrattuali. Infine, appare privo di pregio il richiamo di parte appellata all'art.
6-bis, comma 3, lett. b), d.PR. n. 180/1950, che delega alla Banca d'Italia la distinzione delle componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essere rimborsati al cliente consumatore in caso di estinzione anticipata. Siccome tale norma è tuttora vigente, la ha sostenuto la Controparte_1 permanenza della distinzione tra costi recurring e up front, con il loro conseguente diverso regime di rimborsabilità. Tuttavia, come correttamente osservato da parte appellante, lo stesso art.
6-bis ai commi 1 e 3 richiama espressamente le norme di cui al Capo II del Titolo VI del T.U.B., ove è compreso l'art. 125- sexies. Pertanto, non può dubitarsi del fatto che la norma applicabile al caso di specie sia l'art. 125-sexies T.U.B. e che tale previsione debba essere interpretata, in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza euro-unitaria, successivamente recepiti dalla giurisprudenza nazionale, nel senso di attribuire al consumatore il diritto alla restituzione di tutti i costi, senza alcuna distinzione tra costi up front e recurring. Alla luce delle suddette considerazioni, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, deve affermarsi il diritto dle Pt_ signor alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi gli importi richiesti a titolo di spese fisse contrattuali e di commissioni accessorie.
pagina 7 di 9 2.4. A tale ultimo riguardo, occorre chiarire che la società odierna appellata è soggetto titolare passivo rispetto alla domanda di restituzione anche delle commissioni accessorie. La banca ha prodotto una fattura della relativa agli importi a titolo di commissioni accessorie per il periodo dal 1° agosto CP_7
2017 al 31 agosto 2017 (doc. 10 di parte resistente nel fascicolo di primo grado), sostenendo di non essere tenuta alla restituzione di tali costi, in quanto interamente maturati all'atto di perfezionamento del contratto e successivamente corrisposti alla società intermediaria. Ad avviso di questo giudice, invece, la società quale procuratrice di ha Parte_1 Parte_3 correttamente chiesto il rimborso delle commissioni accessorie alla banca, in ragione del rapporto di accessorietà tra le provvigioni corrisposte all'intermediario e il contratto con cui la banca ha concesso credito al consumatore. Con riferimento ad un caso analogo, infatti, è stato affermato che “nel contratto di finanziamento stipulato tra le parti, la società mutuante […] caricava le commissioni di intermediazione ed il premio assicurativo direttamente alla parte mutuataria che, pertanto, ne corrispondeva la somma anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto di cessione del quinto. Sicché deve ritenersi che i predetti costi fossero collegati alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito [...] La correlazione e la corrispettività di tali spese all'erogazione del credito risulta evidente perché la spese di intermediazione e di assicurazione, della quale risulta beneficiaria la società finanziaria, sono richiamata nel contratto di finanziamento, al fine di porre a carico del mutuatario l'onere del pagamento degli oneri. Non di minore importanza a tale fine è il rilievo per cui, il contratto di finanziamento, prevedeva espressamente che, dal totale dovuto al mutuatario, sarebbe stato detratto il costo delle attività di intermediazione e delle polizze assicurative e la circostanza che il pagamento degli oneri è avvenuto in un'unica soluzione. In ogni caso, giovi aggiungere che anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata” (Tribunale di Napoli, sentenza 24 gennaio 2022, n. 743). Tali rilievi inducono a ritenere sussistente la titolarità passiva della banca mutuante in relazione al rimborso di tutti i costi connessi al finanziamento, ferma la facoltà della di agire in regresso Controparte_1 nei confronti dell'intermediario per quanto rimborsato al cliente a titolo di provvigioni.
2.5. Con riferimento al quantum, è condivisibile il metodo di calcolo indicato dall'appellante, che prevede l'applicazione del criterio pro rata temporis e in virtù del quale l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci ripetibili viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. Trattasi di criterio – peraltro costantemente richiamato dalla giurisprudenza dell'ABF, nonché dalla giurisprudenza di merito – in grado di realizzare un'equa riduzione dei costi da riconoscersi al mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito. Pertanto, appare corretto il calcolo effettuato dalla difesa di parte appellante, in base al quale la banca appellata è tenuta al rimborso di complessivi € 1.179,27, così suddivisi:
- € 820,80 a titolo di commissioni accessorie (€ 1.296,00 quale importo totale delle commissioni accessorie : n. 120 rate totali x n. 76 rate residue);
pagina 8 di 9 - € 358,47 a titolo di spese fisse contrattuali (€ 566,00 quale importo totale di spese fisse contrattuali : n. 120 rate totali x n. 76 rate residue). Gli interessi devono essere calcolati, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda, ossia dal 31 maggio 2023 quale data di deposito del ricorso dinanzi al giudice di pace. Non deve procedersi, invece, alla rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso. 3. Per effetto della riforma della sentenza di primo grado, il regolamento delle spese processuali deve essere rivisto (Cass., ord. 24 gennaio 2017 n. 1775; Cass. 23226/2013), atteso che il giudice è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite. In particolare, le spese seguono la soccombenza della e vengono liquidate in Controparte_1 dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta. Con particolare riferimento a quest'ultimo criterio si deve considerare l'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi di giudizio, circostanza che induce ad escludere il compenso relativo a tale fase. Quindi, le spese del primo grado vanno liquidate in euro 913,00 applicando i valori medi dei citati parametri per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e, analogamente, le spese di questo grado vengono liquidate nell'importo di euro 1.701,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società in qualità di procuratrice di , nei confronti della società Parte_1 Parte_3 avverso la sentenza n. 3857/2024 del Giudice di Pace di Milano depositata in data 29 Controparte_1 maggio 2024, così provvede:
a. in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 3857/2024 del Giudice di Pace di Milano depositata in data 29 maggio 2024 e, dichiarata la nullità dell'art. 10 delle condizioni generali del contratto di finanziamento stipulato il 30 giugno 2017 da con la (ora Parte_3 CP_4 CP_1
, nella parte in cui prevede che in caso di estinzione anticipata la non rimborsabilità delle spese fisse
[...]
e delle commissioni accessorie, accoglie la domanda proposta dalla società quale procuratrice Parte_1 di e, per l'effetto, condanna la società al pagamento della somma di € Parte_3 Controparte_1
1.179,27, oltre a interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dal 31 maggio 2023 al saldo;
b. condanna la società al pagamento, in favore della società Controparte_1 Parte_1 quale procuratrice di , delle spese processuali che liquida, per il primo grado di giudizio, nella Parte_3 somma di € 125,00 per spese ed € 913,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, e, per il presente grado di giudizio, nella somma di € 174,00 per spese e di € 1.701,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 29 settembre 2025
Il giudice Ada Favarolo pagina 9 di 9