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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CA MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12289/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - .. 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220220000035300501 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220220000035300501 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 12289/2024 R.G.R. Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_2, impugnava la cartella di pagamento n.11220220000035300501 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata a mezzo posta il 13.5.2024, riguardante IMU per le annualità 2012 e 2013, per la complessiva somma di
€.4.328,79, instando, in via principale, per l'annullamento dell'atto precettivo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Deduceva a sostegno del ricorso :
a. inesigibilità delle somme richieste per mancanza dei requisiti previsti dalla legge _ violazione del diritto alla difesa _ carenza di motivazione _ violazione del principio di trasparenza _ totale assenza di titolo sotteso alla esecuzione, stante l'inesistenza della notifica dell'avviso prodromico _ decadenza dalla possibilità di procedere con il recupero;
b. inesigibilità delle somme considerata l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese alla cartella di pagamento impugnata e per intervenuta prescrizione delle somme;
c. ai sensi dell'art.12 dpr. n.602/1973, richiesta di esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa;
d. nullità dell'intimazione impugnata e della sottesa cartella esattoriale per violazione del diritto di difesa del contribuente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale;
e. Nullità della cartella esattoriale nella parte in cui provvede a precisare sanzioni e interessi calcolati durante il periodo di avvenuta dichiarazione di emergenza .
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio rilevando in via preliminare che la cartella opposta era stata notificata all'odierno ricorrente in qualità di erede di Nominativo_2, intestatario dell'iscrizione a ruolo, pertanto il carico tributario era già stato decurtato delle sanzioni [non trasmissibili agli eredi ex art.8 dlgs.n.472/1997 ] come era evincibile dalla disamina dell'atto [cfr. nota apposta sul frontespizio della cartella di pagamento], nonchè dall'estratto di ruolo prodotto. Contrastava tutti gli altri motivi di doglianza rappresentando l'infondatezza delle argomentazioni ex adverso;
sottolineava che i motivi di annullamento dedotti da controparte afferivano a una fase antecedente alla stessa formazione del ruolo, pertanto, attenevano esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente Impositore, dal momento che gli importi e le indicazioni contenute nella cartella esattoriale riportavano fedelmente i dati forniti con il ruolo dal medesimo Ente Impositore, e concludeva per l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso e vittoria delle spese di lite .
Si costituiva, altresì, Roma Capitale che ribadiva che l'obbligo di fornire una adeguata motivazione era stato assolto con la notifica degli avvisi di accertamento IMU 2012 e 2013, in cui erano elencati tutti gli archivi utilizzati per la verifica della posizione tributaria del contribuente, dai quali erano stati tratti i dati che avevano poi comportato l'emissione dell'atto impositivo e potevano dedursi i presupposti di fatto, il processo logico e le ragioni giuridiche sottostanti alla pretesa tributaria.
Quanto poi alla notifica degli avvisi di accertamento, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, evidenziava che gli avvisi nn. 76102 e 21674 erano stati regolarmente notificati, come dovuto, al padre del ricorrente, Nominativo_2, deceduto in data 21.3.2022, rispettivamente in data 20.11.2017 e 17.9.2018, e produceva le relative ricevute di notifica degli avvisi stessi;
argomentava a contrario rispetto agli altri motivi di gravame e concludeva, infine, per il rigetto del ricorso e vittoria delle spese di lite.
All'udienza fissata per la trattazione, all'esito della discussione delle parti, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Fatti certi sono :
Þ Ricorrente_1 è l'erede di Nominativo_2, ed infatti in tale qualità ricorre e risponde, pertanto, dei debiti tributari del de cuius;
Þ Nominativo_2 è deceduto il 21.3.2022 e gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata sono stati notificati rispettivamente : il primo n.76102 in data 20.11.2017 ed il secondo n.21674 in data
17.9.2018, pertanto ritualmente notificati al contribuente intestatario dell'iscrizione a ruolo in tempo utile prima del suo decesso [come risulta da documentazione prodotta da parte resistente ], e non sono stati impugnati;
Þ un avviso di accertamento definitivo diviene inattaccabile nel merito e l'impugnazione della conseguente cartella di pagamento deve limitarsi solo ai vizi propri della stessa;
Þ correttamente la cartella esattoriale era stata decurtata delle sanzioni, non trasmissibili agli eredi per dettato normativo.
Ne consegue che in questa sede non possono essere sollevati vizi che non siano propri della cartella impugnata e pertanto non possono essere prese in considerazione le doglianze afferenti all'illegittimità della pretesa tributaria.
Insussistente si deve ritenere il lamentato difetto di motivazione della cartella, trattandosi di atto impositivo vincolato che espressamente indica i precedenti avvisi di accertamento, già notificati all'intimato, e un'effettiva limitazione del diritto di difesa ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ed alleghi il pregiudizio patito effettivamente.
Quanto alla lamentata decorrenza dei termini di prescrizione si osserva che per gli avvisi IMU 2012 e 2013, notificati in data 20.11.2017 e 17.9.2018, il ruolo doveva essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno consecutivo a quello in cui gli avvisi erano divenuti definitivi e quindi entro il 31.12.2021; la legislazione emergenziale del periodo Covid19 ha poi sospeso l'attività di notifica degli atti della riscossione nel periodo ricadente tra l'8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021, e sono stati aggiunti, successivamente, altri 24 mesi alla scadenza per i carichi affidati dall'8.3.2020 al 31.12.2021 , quindi, come è evincibile dalla cartella di pagamento, essendo divenuto esecutivo il ruolo 2021/003624 in data 18.11.2021, consegnato il
25.12.2021, nessuna prescrizione si è verificata.
Peraltro con la sentenza n. 960/2025 la Corte di legittimità ha chiarito che la proroga prevista dalla normativa emergenziale non è legata esclusivamente all'anno d'imposta interessato dal blocco pandemico, ma opera come un meccanismo di differimento che prolunga i termini in modo lineare e ciò vale sia per i tributi erariali
(come imposte dirette e IVA) sia per i tributi locali (ad esempio, l'IMU o la TARI), in un'ottica di omogeneità nell'applicazione del regime eccezionale. L'interpretazione si fonda sulla lettera della norma e sull'obiettivo del legislatore di garantire uniformità nei casi in cui un evento straordinario – come la pandemia – abbia inciso sulle ordinarie attività di accertamento.
Riguardo alle eccezioni sollevate sul ruolo, si deve considerare che per giurisprudenza costante :
a. il ruolo esattoriale, quale atto amministrativo, è assistito da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, e non può limitarsi ad una generica contestazione, bensì deve allegare elementi specifici e concreti;
b. Il ruolo è atto interno dell'amministrazione destinato ad acquisire rilevanza esterna solo attraverso la notifica della cartella;
c. in carenza di sanzione espressa di nullità, per il superiore principio di tassatività delle nullità, la omessa sottoscrizione può eventualmente costituire una mera irregolarità; peraltro, interviene la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.
Da ultimo, sulla censura attinente l'omesso calcolo degli interessi, rilevato che la cartella è stata decurtata ab origine delle sanzioni, si rileva che deriva direttamente dalla legge l'obbligo di applicare gli interessi legali fissati dal Ministero del Tesoro sulle somme insolute ed i tassi di interesse sono riportati nella tabella dell'avviso notificato, come anche la normativa di riferimento, pertanto il contribuente è già nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale. La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_2, avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite liquidate in €.2000,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 11 luglio 2025
Il Presidente Est.
IA RE ME
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CA MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12289/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - .. 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220220000035300501 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220220000035300501 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 12289/2024 R.G.R. Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_2, impugnava la cartella di pagamento n.11220220000035300501 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata a mezzo posta il 13.5.2024, riguardante IMU per le annualità 2012 e 2013, per la complessiva somma di
€.4.328,79, instando, in via principale, per l'annullamento dell'atto precettivo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Deduceva a sostegno del ricorso :
a. inesigibilità delle somme richieste per mancanza dei requisiti previsti dalla legge _ violazione del diritto alla difesa _ carenza di motivazione _ violazione del principio di trasparenza _ totale assenza di titolo sotteso alla esecuzione, stante l'inesistenza della notifica dell'avviso prodromico _ decadenza dalla possibilità di procedere con il recupero;
b. inesigibilità delle somme considerata l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese alla cartella di pagamento impugnata e per intervenuta prescrizione delle somme;
c. ai sensi dell'art.12 dpr. n.602/1973, richiesta di esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa;
d. nullità dell'intimazione impugnata e della sottesa cartella esattoriale per violazione del diritto di difesa del contribuente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale;
e. Nullità della cartella esattoriale nella parte in cui provvede a precisare sanzioni e interessi calcolati durante il periodo di avvenuta dichiarazione di emergenza .
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio rilevando in via preliminare che la cartella opposta era stata notificata all'odierno ricorrente in qualità di erede di Nominativo_2, intestatario dell'iscrizione a ruolo, pertanto il carico tributario era già stato decurtato delle sanzioni [non trasmissibili agli eredi ex art.8 dlgs.n.472/1997 ] come era evincibile dalla disamina dell'atto [cfr. nota apposta sul frontespizio della cartella di pagamento], nonchè dall'estratto di ruolo prodotto. Contrastava tutti gli altri motivi di doglianza rappresentando l'infondatezza delle argomentazioni ex adverso;
sottolineava che i motivi di annullamento dedotti da controparte afferivano a una fase antecedente alla stessa formazione del ruolo, pertanto, attenevano esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente Impositore, dal momento che gli importi e le indicazioni contenute nella cartella esattoriale riportavano fedelmente i dati forniti con il ruolo dal medesimo Ente Impositore, e concludeva per l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso e vittoria delle spese di lite .
Si costituiva, altresì, Roma Capitale che ribadiva che l'obbligo di fornire una adeguata motivazione era stato assolto con la notifica degli avvisi di accertamento IMU 2012 e 2013, in cui erano elencati tutti gli archivi utilizzati per la verifica della posizione tributaria del contribuente, dai quali erano stati tratti i dati che avevano poi comportato l'emissione dell'atto impositivo e potevano dedursi i presupposti di fatto, il processo logico e le ragioni giuridiche sottostanti alla pretesa tributaria.
Quanto poi alla notifica degli avvisi di accertamento, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, evidenziava che gli avvisi nn. 76102 e 21674 erano stati regolarmente notificati, come dovuto, al padre del ricorrente, Nominativo_2, deceduto in data 21.3.2022, rispettivamente in data 20.11.2017 e 17.9.2018, e produceva le relative ricevute di notifica degli avvisi stessi;
argomentava a contrario rispetto agli altri motivi di gravame e concludeva, infine, per il rigetto del ricorso e vittoria delle spese di lite.
All'udienza fissata per la trattazione, all'esito della discussione delle parti, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Fatti certi sono :
Þ Ricorrente_1 è l'erede di Nominativo_2, ed infatti in tale qualità ricorre e risponde, pertanto, dei debiti tributari del de cuius;
Þ Nominativo_2 è deceduto il 21.3.2022 e gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata sono stati notificati rispettivamente : il primo n.76102 in data 20.11.2017 ed il secondo n.21674 in data
17.9.2018, pertanto ritualmente notificati al contribuente intestatario dell'iscrizione a ruolo in tempo utile prima del suo decesso [come risulta da documentazione prodotta da parte resistente ], e non sono stati impugnati;
Þ un avviso di accertamento definitivo diviene inattaccabile nel merito e l'impugnazione della conseguente cartella di pagamento deve limitarsi solo ai vizi propri della stessa;
Þ correttamente la cartella esattoriale era stata decurtata delle sanzioni, non trasmissibili agli eredi per dettato normativo.
Ne consegue che in questa sede non possono essere sollevati vizi che non siano propri della cartella impugnata e pertanto non possono essere prese in considerazione le doglianze afferenti all'illegittimità della pretesa tributaria.
Insussistente si deve ritenere il lamentato difetto di motivazione della cartella, trattandosi di atto impositivo vincolato che espressamente indica i precedenti avvisi di accertamento, già notificati all'intimato, e un'effettiva limitazione del diritto di difesa ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ed alleghi il pregiudizio patito effettivamente.
Quanto alla lamentata decorrenza dei termini di prescrizione si osserva che per gli avvisi IMU 2012 e 2013, notificati in data 20.11.2017 e 17.9.2018, il ruolo doveva essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno consecutivo a quello in cui gli avvisi erano divenuti definitivi e quindi entro il 31.12.2021; la legislazione emergenziale del periodo Covid19 ha poi sospeso l'attività di notifica degli atti della riscossione nel periodo ricadente tra l'8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021, e sono stati aggiunti, successivamente, altri 24 mesi alla scadenza per i carichi affidati dall'8.3.2020 al 31.12.2021 , quindi, come è evincibile dalla cartella di pagamento, essendo divenuto esecutivo il ruolo 2021/003624 in data 18.11.2021, consegnato il
25.12.2021, nessuna prescrizione si è verificata.
Peraltro con la sentenza n. 960/2025 la Corte di legittimità ha chiarito che la proroga prevista dalla normativa emergenziale non è legata esclusivamente all'anno d'imposta interessato dal blocco pandemico, ma opera come un meccanismo di differimento che prolunga i termini in modo lineare e ciò vale sia per i tributi erariali
(come imposte dirette e IVA) sia per i tributi locali (ad esempio, l'IMU o la TARI), in un'ottica di omogeneità nell'applicazione del regime eccezionale. L'interpretazione si fonda sulla lettera della norma e sull'obiettivo del legislatore di garantire uniformità nei casi in cui un evento straordinario – come la pandemia – abbia inciso sulle ordinarie attività di accertamento.
Riguardo alle eccezioni sollevate sul ruolo, si deve considerare che per giurisprudenza costante :
a. il ruolo esattoriale, quale atto amministrativo, è assistito da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, e non può limitarsi ad una generica contestazione, bensì deve allegare elementi specifici e concreti;
b. Il ruolo è atto interno dell'amministrazione destinato ad acquisire rilevanza esterna solo attraverso la notifica della cartella;
c. in carenza di sanzione espressa di nullità, per il superiore principio di tassatività delle nullità, la omessa sottoscrizione può eventualmente costituire una mera irregolarità; peraltro, interviene la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.
Da ultimo, sulla censura attinente l'omesso calcolo degli interessi, rilevato che la cartella è stata decurtata ab origine delle sanzioni, si rileva che deriva direttamente dalla legge l'obbligo di applicare gli interessi legali fissati dal Ministero del Tesoro sulle somme insolute ed i tassi di interesse sono riportati nella tabella dell'avviso notificato, come anche la normativa di riferimento, pertanto il contribuente è già nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale. La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_2, avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite liquidate in €.2000,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 11 luglio 2025
Il Presidente Est.
IA RE ME