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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/12/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4734/2024 r.g.
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4734/2024 r.g. promossa da
, PF , nato nella città di Presidente Parte_1 C.F._1 Epitácio-SP, il 17.06.1995 e residente a [...], Caiuá SP;
, PF: , nato a [...] - SP Parte_2 C.F._2 Brasile, il giorno 26.12.1986,
, nato a [...] - SP, Brasile, il 10.11.2014, Parte_3 iscritto al PF , legalmente rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità C.F._3 genitoriale ( e Parte_2 Persona_1
);
[...] tutti difesi e rappresentati giusta procura speciale per atto notarile dall'Avv. Isabel De Lima ed elettivamente domiciliati in Indirizzo telematico presso il predetto difensore RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F. e P.IVA_2 ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del pubblico ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex 281 duodecies c.p.c., depositato il 02.12.2024, i ricorrenti in epigrafe chiedono il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'effetto domandano che pagina 1 di 6 venga disposto l'ordine all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti asseriscono di essere discendenti in linea retta del cittadino italiano nato in Italia a [...] in data [...], figlio di Persona_2 e di emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi come Persona_3 Persona_4 cittadino brasiliano.
In particolare, nel ricorso si espone:
-che in data 26.11.1891 il sig. contraeva matrimonio con la signora Persona_2 [...] a Canino (VT); Per_5
- che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva il sig. Persona_2 Persona_5 [...]
(in data 28.03.1905 a Taquaritinga, SP/Brasile); Per_6
- che dall'unione more uxorio tra il sig. e la sig.ra nasceva la Persona_6 Parte_4 sig.ra (in data 12.03.1936, a Presidente ); Persona_7 Per_8 Per_9
-che in data 29.11.1958 la sig.ra (da coniugata prese il nome di Persona_7 [...]
) contraeva matrimonio con il sig. a Irapuru, Persona_10 Persona_11 ; Per_9
- che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Persona_10 Persona_11 nasceva la sig.ra (in data 18.07.1962, a Lucelia- Persona_12
SP/Brasile);
-che in data 30.10.1984 la sig.ra (da coniugata prese il nome di Persona_12
) contraeva matrimonio con il Sig. Persona_13 [...] a Presidente Epitácio, ; Persona_14 Per_9
-che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Persona_13 [...] nascevano: il sig. (in data Persona_14 Parte_2 26.12.1986 a Presidente Epitacio, ), attuale ricorrente, e il sig. Per_9 [...]
(in data 17.06.1995a Presidente Epitácio, ), attuale ricorrente;
Parte_1 Per_9
-in data 14.12.2006 il Sig. si sposò con la Sig.ra Parte_2 Persona_1 (da coniugata prese il nome di a Presidente
[...] Persona_1
, ; Per_15 Per_9
-che dall'unione coniugale tra il sig. e la Sig.ra Parte_2 [...] nasceva (in data 10.11.2014 a Persona_1 Parte_3 Presidente Prudente, SP/Brasile), attuale ricorrente.
Deducono quindi i ricorrenti di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti legittimi, in linea retta, di cittadino italiano (ex art. 1 co.1 lett. a) l. 91/1992); deducono, inoltre, i ricorrenti di avere presentato al Consolato di San Paolo Parte_5 il modulo di richiesta di appuntamento per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis (cfr. doc. 16 ricorso), ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, ma di non aver ricevuto ancora alcuna risposta dal consolato stesso;
osservano che il termine per la definizione del procedimento amministrativo sarebbe fissato in 730 giorni a far data dalla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 362 del 18/4/1994, e che purtuttavia coloro dovrebbero attendere almeno ulteriori dieci anni per vedersi riconosciuto in via amministrativa il diritto alla cittadinanza italiana;
deducono inoltre l'insussistenza di qualsivoglia obbligo giuridico impositivo della instaurazione di un procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 lett. a) Legge 91/1992, come preliminare condizione di ammissibilità e / o procedibilità della azione giudiziale di status.
pagina 2 di 6 Si è costituito il osservando che il ricorrente inoltrava al consolato domanda in Controparte_1 via amministrativa soltanto nel 2024 e che non risultava dunque (al tempo della proposizione della domanda in via giudiziale), decorso il termine ordinario per l'esame delle istanze (di 730 gg), sì che l'azione avrebbe dovuto dichiararsi improcedibile;
specificava sul punto che, sebbene la giurisprudenza di merito avesse rilevato che non sussiste un onere di previa richiesta in via amministrativa da considerarsi pregiudiziale rispetto al ricorso agli organi della giurisdizione, cionondimeno l'accertamento giudiziale dello status civitatis presuppone la ricorrenza delle condizioni dell'azione e segnatamente dell'interesse ad agire (all'uopo richiamando ex multis Trib. Roma, sez. I, sent. n. 16255/2018 del 6.08.2018); inoltre, chiedeva la verifica della procedibilità dell'avversa domanda, nonché la ricorrenza di tutte le condizioni ex lege previste ai fini dell'accertamento della cittadinanza.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
*****
La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito sommario di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione”, e dall'art. 3 comma 4, del D.L. n. 13/2017, convertito in L. n. 46/2017.
La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art.4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'avo dei ricorrenti, era nato a [...], comune ricompreso nella Persona_2 circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia.
*****
In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice per il superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame - nel termine di legge (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) e comunque in tempi ragionevoli (vedasi art. 111 Cost) – della domanda amministrativa intentata dai ricorrenti e rimasta del tutto inevasa. In proposito si rileva che costituiscono fatto notorio i ritardi accumulati dai consolati italiani in Brasile nell'evasione delle domande di cittadinanza. Più in particolare, presso i consolati italiani in Brasile le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Nel caso di specie, la prova dell'impossibilità di fatto di ottenere il provvedimento in sede amministrativa è da ritenersi acquisita sulla base delle produzioni dei ricorrenti indicanti l'avvenuta ricezione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, effettuata alla autorità consolare competente. I ricorrenti hanno infatti dimostrato, mediante la documentazione allegata al ricorso, di avere adito il Parte_6
pagina 3 di 6 Paolo, con inoltro di apposita richiesta, secondo le modalità prescritte nel sito web istituzionale, e ciò malgrado di non avere ottenuto a tutt'oggi dalla pubblica amministrazione adita alcuna convocazione. A tale proposito si richiama la sentenza del Tribunale di Roma 29/01/2019 n. 2055 che, con riferimento al fatto notorio delle lunghissime liste di attesa in via amministrativa osserva “si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale”. Si sottolinea che, nel caso di specie, i ricorrenti hanno presentato al di San Paolo il modulo di richiesta di Parte_6 Parte_5 appuntamento per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis (cfr. allegato 16 del ricorso).
In ultimo, in diritto, si osserva che la legge non prevede la previa proposizione della domanda amministrativa quale condizione di procedibilità dell'azione di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana.
*****
Entrando nel merito, si osserva che la presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett. b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito.
Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo, l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepita dalla legge n. 555 del 1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile).
La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione.
pagina 4 di 6 Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
Le Sezioni Unite, infatti, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce dell'excursus svolto, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno.
Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317).
Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
*****
Venendo al caso di specie, deve darsi atto che la linea di discendenza paterna riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano, sig. ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti i suoi Persona_2 discendenti e segnatamente al figlio , che a sua volta l'ha trasmessa a Persona_6 Per_7 ; ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla sig.ra
[...] Persona_7 [...]
, che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi figli, il sig. Persona_12 Parte_2
(attuale ricorrente) e al sig. (attuale ricorrente); il sig.
[...] Parte_1 Pt_2
pagina 5 di 6 ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio Parte_2 Parte_3
(attuale ricorrente).
[...]
Si considera provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente da cittadino italiano.
Deve darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi interruttivi. CP_1
In conclusione, sulla base dei suesposti elementi la domanda della parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale del resistente - che non si opponeva all'accoglimento della domanda - e considerato che la mancata tempestiva evasione delle richieste amministrative è imputabile non a un'inerzia dell'amministrazione, quanto piuttosto al numero incredibilmente elevato delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti, il sig. Parte_1
, PF , nato nella città di Presidente Epitácio-SP, il 17.06.1995, il sig.
[...] C.F._1
, PF: , nato a [...] - SP Parte_2 C.F._2 Brasile, il giorno 26.12.1986, e il sig. , nato a [...] Parte_3 Prudente - SP, Brasile, il 10.11.2014, iscritto al PF , sono cittadini italiani;
C.F._3
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 4 dicembre 2025
Il giudice Gaia Muscato
pagina 6 di 6
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4734/2024 r.g. promossa da
, PF , nato nella città di Presidente Parte_1 C.F._1 Epitácio-SP, il 17.06.1995 e residente a [...], Caiuá SP;
, PF: , nato a [...] - SP Parte_2 C.F._2 Brasile, il giorno 26.12.1986,
, nato a [...] - SP, Brasile, il 10.11.2014, Parte_3 iscritto al PF , legalmente rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità C.F._3 genitoriale ( e Parte_2 Persona_1
);
[...] tutti difesi e rappresentati giusta procura speciale per atto notarile dall'Avv. Isabel De Lima ed elettivamente domiciliati in Indirizzo telematico presso il predetto difensore RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F. e P.IVA_2 ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del pubblico ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex 281 duodecies c.p.c., depositato il 02.12.2024, i ricorrenti in epigrafe chiedono il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'effetto domandano che pagina 1 di 6 venga disposto l'ordine all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti asseriscono di essere discendenti in linea retta del cittadino italiano nato in Italia a [...] in data [...], figlio di Persona_2 e di emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi come Persona_3 Persona_4 cittadino brasiliano.
In particolare, nel ricorso si espone:
-che in data 26.11.1891 il sig. contraeva matrimonio con la signora Persona_2 [...] a Canino (VT); Per_5
- che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva il sig. Persona_2 Persona_5 [...]
(in data 28.03.1905 a Taquaritinga, SP/Brasile); Per_6
- che dall'unione more uxorio tra il sig. e la sig.ra nasceva la Persona_6 Parte_4 sig.ra (in data 12.03.1936, a Presidente ); Persona_7 Per_8 Per_9
-che in data 29.11.1958 la sig.ra (da coniugata prese il nome di Persona_7 [...]
) contraeva matrimonio con il sig. a Irapuru, Persona_10 Persona_11 ; Per_9
- che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Persona_10 Persona_11 nasceva la sig.ra (in data 18.07.1962, a Lucelia- Persona_12
SP/Brasile);
-che in data 30.10.1984 la sig.ra (da coniugata prese il nome di Persona_12
) contraeva matrimonio con il Sig. Persona_13 [...] a Presidente Epitácio, ; Persona_14 Per_9
-che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Persona_13 [...] nascevano: il sig. (in data Persona_14 Parte_2 26.12.1986 a Presidente Epitacio, ), attuale ricorrente, e il sig. Per_9 [...]
(in data 17.06.1995a Presidente Epitácio, ), attuale ricorrente;
Parte_1 Per_9
-in data 14.12.2006 il Sig. si sposò con la Sig.ra Parte_2 Persona_1 (da coniugata prese il nome di a Presidente
[...] Persona_1
, ; Per_15 Per_9
-che dall'unione coniugale tra il sig. e la Sig.ra Parte_2 [...] nasceva (in data 10.11.2014 a Persona_1 Parte_3 Presidente Prudente, SP/Brasile), attuale ricorrente.
Deducono quindi i ricorrenti di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti legittimi, in linea retta, di cittadino italiano (ex art. 1 co.1 lett. a) l. 91/1992); deducono, inoltre, i ricorrenti di avere presentato al Consolato di San Paolo Parte_5 il modulo di richiesta di appuntamento per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis (cfr. doc. 16 ricorso), ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, ma di non aver ricevuto ancora alcuna risposta dal consolato stesso;
osservano che il termine per la definizione del procedimento amministrativo sarebbe fissato in 730 giorni a far data dalla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 362 del 18/4/1994, e che purtuttavia coloro dovrebbero attendere almeno ulteriori dieci anni per vedersi riconosciuto in via amministrativa il diritto alla cittadinanza italiana;
deducono inoltre l'insussistenza di qualsivoglia obbligo giuridico impositivo della instaurazione di un procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 lett. a) Legge 91/1992, come preliminare condizione di ammissibilità e / o procedibilità della azione giudiziale di status.
pagina 2 di 6 Si è costituito il osservando che il ricorrente inoltrava al consolato domanda in Controparte_1 via amministrativa soltanto nel 2024 e che non risultava dunque (al tempo della proposizione della domanda in via giudiziale), decorso il termine ordinario per l'esame delle istanze (di 730 gg), sì che l'azione avrebbe dovuto dichiararsi improcedibile;
specificava sul punto che, sebbene la giurisprudenza di merito avesse rilevato che non sussiste un onere di previa richiesta in via amministrativa da considerarsi pregiudiziale rispetto al ricorso agli organi della giurisdizione, cionondimeno l'accertamento giudiziale dello status civitatis presuppone la ricorrenza delle condizioni dell'azione e segnatamente dell'interesse ad agire (all'uopo richiamando ex multis Trib. Roma, sez. I, sent. n. 16255/2018 del 6.08.2018); inoltre, chiedeva la verifica della procedibilità dell'avversa domanda, nonché la ricorrenza di tutte le condizioni ex lege previste ai fini dell'accertamento della cittadinanza.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
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La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito sommario di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione”, e dall'art. 3 comma 4, del D.L. n. 13/2017, convertito in L. n. 46/2017.
La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art.4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'avo dei ricorrenti, era nato a [...], comune ricompreso nella Persona_2 circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia.
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In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice per il superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame - nel termine di legge (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) e comunque in tempi ragionevoli (vedasi art. 111 Cost) – della domanda amministrativa intentata dai ricorrenti e rimasta del tutto inevasa. In proposito si rileva che costituiscono fatto notorio i ritardi accumulati dai consolati italiani in Brasile nell'evasione delle domande di cittadinanza. Più in particolare, presso i consolati italiani in Brasile le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Nel caso di specie, la prova dell'impossibilità di fatto di ottenere il provvedimento in sede amministrativa è da ritenersi acquisita sulla base delle produzioni dei ricorrenti indicanti l'avvenuta ricezione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, effettuata alla autorità consolare competente. I ricorrenti hanno infatti dimostrato, mediante la documentazione allegata al ricorso, di avere adito il Parte_6
pagina 3 di 6 Paolo, con inoltro di apposita richiesta, secondo le modalità prescritte nel sito web istituzionale, e ciò malgrado di non avere ottenuto a tutt'oggi dalla pubblica amministrazione adita alcuna convocazione. A tale proposito si richiama la sentenza del Tribunale di Roma 29/01/2019 n. 2055 che, con riferimento al fatto notorio delle lunghissime liste di attesa in via amministrativa osserva “si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale”. Si sottolinea che, nel caso di specie, i ricorrenti hanno presentato al di San Paolo il modulo di richiesta di Parte_6 Parte_5 appuntamento per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis (cfr. allegato 16 del ricorso).
In ultimo, in diritto, si osserva che la legge non prevede la previa proposizione della domanda amministrativa quale condizione di procedibilità dell'azione di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana.
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Entrando nel merito, si osserva che la presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett. b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito.
Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo, l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepita dalla legge n. 555 del 1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile).
La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione.
pagina 4 di 6 Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
Le Sezioni Unite, infatti, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce dell'excursus svolto, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno.
Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317).
Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
*****
Venendo al caso di specie, deve darsi atto che la linea di discendenza paterna riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano, sig. ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti i suoi Persona_2 discendenti e segnatamente al figlio , che a sua volta l'ha trasmessa a Persona_6 Per_7 ; ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla sig.ra
[...] Persona_7 [...]
, che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi figli, il sig. Persona_12 Parte_2
(attuale ricorrente) e al sig. (attuale ricorrente); il sig.
[...] Parte_1 Pt_2
pagina 5 di 6 ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio Parte_2 Parte_3
(attuale ricorrente).
[...]
Si considera provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente da cittadino italiano.
Deve darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi interruttivi. CP_1
In conclusione, sulla base dei suesposti elementi la domanda della parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale del resistente - che non si opponeva all'accoglimento della domanda - e considerato che la mancata tempestiva evasione delle richieste amministrative è imputabile non a un'inerzia dell'amministrazione, quanto piuttosto al numero incredibilmente elevato delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti, il sig. Parte_1
, PF , nato nella città di Presidente Epitácio-SP, il 17.06.1995, il sig.
[...] C.F._1
, PF: , nato a [...] - SP Parte_2 C.F._2 Brasile, il giorno 26.12.1986, e il sig. , nato a [...] Parte_3 Prudente - SP, Brasile, il 10.11.2014, iscritto al PF , sono cittadini italiani;
C.F._3
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 4 dicembre 2025
Il giudice Gaia Muscato
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