TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 22 novembre 2023 ed iscritta al n. 2180 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- ), in proprio e quale socio amministratore della Parte_1 C.F._1
(P.Iva ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Minervini del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Galleria del Corso n.
1 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
ATTRICE
contro
- avv. ), in proprio ed elettivamente domiciliato nello studio di CP_2 CP_3 C.F._2
Lecco, Via Leonardo da Vinci n. 8
CONVENUTO
e con l'intervento di
- (P.IVA , ex Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Marco Ferraro del foro di Roma e con elezione di
[...]
domicilio in Viale Regina Margherita n. 278 - Roma, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Responsabilità professionale.
In data 1° marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Accerti e dichiari la responsabilità dell'avv. per aver tardivamente notificato e depositato ricorso in CP_6
Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con conseguente inammissibilità
dello stesso e preclusione dell'esame della vicenda;
Accolga la disamina sulla preventiva valutazione dell'esito possibilmente/probabilmente fausto della domanda di
giustizia proposta tardivamente alla Suprema Corte;
Per l'effetto
Condanni l'avv. e al risarcimento in CP_6 Controparte_4
favore della sig.ra personalmente ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_1
dell'importo complessivo di € 137.653,68= (34.108,02+5.528,87+65.251,46+24.454,08+ Controparte_1
8.311,25), valore dato dalla somma di tutti i danni da soccombenza e di tutti i danni da perdita di chances come
dettagliatamente esposti nell'atto di citazione e qui integralmente richiamati o della maggior somma che sarà ritenuta di
giustizia.
Nella denegata ipotesi in cui la suddetta somma non sia considerata di giustizia, condanni Controparte al
risarcimento in favore della sig.ra personalmente ed in qualità di legale rappresentante pro Parte_1
tempore della società del minor importo complessivo stabilito secondo equità che ricomprenda Controparte_1
sia la voce dei danni da soccombenza sia quella dei danni da perdita di chances sia il danno derivante dall'iscrizione di
ipoteca giudiziale;
Nell'ancora più denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudicante ritenga di non quantificare il danno da perdita di
chances, condanni l'avv. e alla rifusione dell'importo di € CP_2 Controparte_4
39.636,89= (34.108,02+5.528,87) dato dalla somma dei danni da soccombenza o della maggior o minor somma sarà
ritenuta di giustizia, oltre al danno in via equitativa dato dall'iscrizione ipotecaria;
- In via residuale, qualora l'Ill.mo Giudicante ritenga di non dover accogliere le domande sopra articolate secondo le
modalità espressa, quantifichi secondo equità la somma che sarà ritenuta di giustizia;
- In ogni caso, valuti il Giudice e quantifichi il danno da iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili della sig.ra
[...]
Parte_1
Il tutto con vittoria di spese, competenza ed onorari di giudizio”.
pagina 2 di 14 Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:
- nel merito, in via principale: rigettare le domande così come formulate dagli attori nei confronti del convenuto perché
infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in atti;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità professionale del convenuto,
limitare la condanna al pagamento del danno da soccombenza subito dagli attori, pari a euro 3.780,00 + 1.748,87= euro
5.528,87 (compensi professionali e rimborso anticipazioni esenti IVA pagati all'assicurato) per ed Parte_1
euro 4.410,73 + 1.036,00= euro 5.546,73 (compensi professionali e rimborso anticipazioni esenti IVA pagati
all'assicurato) + 5.600,00 (condanna di cui alla ordinanza della Corte di Cassazione) = euro 11.146,73 per CP_1
escluso quello da perdita di chances;
[...]
- nel merito, sempre in via subordinata: condannare , in persona Controparte_7
del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne l'avv. , ai sensi e nella misura prevista CP_6
dalle condizioni di polizza, di quanto, in via denegata, egli dovesse essere condannato a pagare agli attori per i titoli per
cui è causa, il tutto senza applicazione della franchigia di euro 1.000,00, essendosi già fatto carico l'assicurato del
pagamento di euro 1.526,75 per ulteriore contributo unificato all'esito del giudizio di legittimità che gli attori avrebbero
contabilizzato come integrazione del danno da soccombenza, nonché, ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.p.c., a farsi carico
delle spese dal medesimo sostenute per resistere all'azione;
- in ogni caso: con vittoria delle spese di lite”.
Per la terza chiamata: “In via principale: respingere la domanda svolta da parte attrice nei confronti dell'Avv. CP_6
, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
[...]
In via subordinata: escludere o comunque contenere il compendio risarcitorio a cui potrà esser condannato quest'ultimo in
ragione della disciplina prevista dall'art. 2236 c.c. e comunque in ragione della responsabilità di parte attrice nel
determinismo dell'evento e del danno, in forza di quanto previsto dall'art. 1227 c.c. ed, in ogni caso, entro i limiti di cui
agli artt. 1223 e 1225 c.c.
In via ulteriormente subordinata e con riferimento al rapporto di garanzia: limitare e/o contenere l'obbligo indennitario in
capo ad entro il massimale di polizza (2.000.000,00 euro) e comunque nel rispetto delle condizioni e dei CP_4
limiti di polizza escludendo in ogni caso l'eventuale condanna al rimborso degli onorari percepiti che rimarranno a carico
dell'assicurato nonché le spese di assistenza in proprio sostenute dall'assicurato in relazione al presente giudizio.
Con vittoria di compensi legali e spese di giudizio”.
pagina 3 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Gli antefatti di causa non sono contestati fra le parti e sono stati sufficientemente dimostrati dall'attrice con produzione documentale.
1.1 - La società si è vista notificare dall' gli Controparte_1 Controparte_8
avvisi di accertamento n. T9P021J001477/2013 per l'anno 2008 e n. T9P021J00148/2013 per l'anno
2009 in materia di reddito di impresa e, conseguentemente, IRAP, IVA e coerenti sanzioni, con imposte contestate per euro 43.030,00 per l'anno 2008 e per euro 42.984,00 per l'anno 2009. Con
ricorso del 2.10.2012 la società ha impugnato dinnanzi alla di Controparte_9
Lecco detti avvisi, avvalendosi del patrocinio dell'avv. del foro di Lecco, chiedendone la CP_6
dichiarazione di illegittimità e/o nullità ovvero l'annullamento (cfr. ricorso al doc. 2 dell'attrice).
Anche il socio al 5% si è visto notificare gli avvisi di accertamento n. CP_1
T9P011J00207/2013 e n. T9P011J00208/2013 per euro 3.469,00 per l'anno di imposta 2008 e per euro
3.754,00 per l'anno di imposta 2009; analogamente la socia al 95% ha subìto la Parte_1
notifica degli avvisi di accertamento n. T9P011J00209/2013 e n. TP011J00210/20103 per euro
84.822,00 per l'anno di imposta 2008 e per euro 89.627,00 per l'anno di imposta 2009. Non è
contestato (sebbene i ricorsi non siano prodotti agli atti), che entrambi i soci abbiano presentato analoghi ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco sempre con il patrocinio dell'avv.
CP_6
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, riuniti i ricorsi, con ordinanza n. 224/03/14
del 18.6/1.7.2014 (doc. 3 dell'attrice) ha parzialmente accolto i ricorsi: rideterminati i ricavi della società in euro 1.019.061,00 per il 2008 ed in euro 1.005.980,00 per il 2009, ha mandato all' per CP_10
la rideterminazione del reddito d'impresa, delle maggiori imposte e sanzioni e, conseguentemente, dei maggiori redditi di partecipazione dei soci. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
1.2 - Società e soci hanno impugnato l'ordinanza innanzi alla Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, col patrocinio dell'avv. l'organo d'appello, con sentenza n. CP_6
2842/01/2015 del 22/25.6.2015, ha accolto il ricorso e dichiarato nullo il provvedimento impugnato
(cfr. il solo dispositivo prodotto al doc. 5 dell'attrice).
pagina 4 di 14 1.3 - A questo punto è stata l' ad adire la Corte di Cassazione che, con Controparte_8
ordinanza 22.9.2017 n. 22227 (non prodotta ma rinvenibile nel CED Cassazione), ha accolto il ricorso,
cassando con rinvio la sentenza del Giudice d'appello per l'esame dei motivi rimasti assorbiti e per la regolazione delle spese di legittimità.
1.4 - Società e soci hanno proceduto alla riassunzione (doc. 4 dell'attrice) e la Commissione
Tributaria Regionale, con sentenza n. 4306/2018 del 10/11.10.2018 ha rigettato l'appello dei contribuenti, con conferma della sentenza di primo grado e con compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio (doc. 6 dell'attrice).
1.5 - Con ricorso datato 10.2.2020 la società e di due soci, sempre patrocinati dall'avv. CP_6
hanno proposto ricorso per cassazione (doc. 7 dell'attrice) e la Suprema Corte di Cassazione,
[...]
con ordinanza 29.10.2021 n. 30879 (doc. 8 dell'attrice), in accoglimento delle eccezioni preliminari dell' , ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, condannando i ricorrenti Controparte_8
in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità per euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed al doppio del contributo unificato.
2. - Con l'atto di citazione de quo agitur, , in proprio e quale socio Parte_1
amministratore della ha convenuto in giudizio l'avv. ritenendolo Controparte_1 CP_2
responsabile ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., per non avere adempiuto con diligenza le obbligazioni inerenti all'esercizio della propria attività professionale, ed ai sensi dell'art. 1218 c.c., per inadempimento al contratto di mandato e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni,
individuati come danno da soccombenza e danno da perdita di chances e quantificati: quanto al danno da soccombenza per la società euro 34.108,02 (di cui euro 1.036,00 per contributo unificato + euro
27,00 per marca da bollo + euro 5.600,00 per spese processuali liquidate nella sentenza di cassazione +
euro 27.445,02 per tutte le fatture pagate al legale nell'arco temporale 2013-2020) e per la socia
[...]
euro 7.277,74 (di cui euro 1.518,00 per contributo unificato + euro 200,00 per Parte_1
contributo unificato anticipato su sentenza + euro 27,00 per marca da bollo + euro 3,87 per costo di notifica + euro 5.528,87 per fatture pagate al legale nell'anno 2020); quanto al danno da perdita di
chances euro 24.454,08 + euro 8.311,25 per la società ed euro 65.251,46 per la socia, pari agli importi delle cartelle come rideterminati in forza dell'accesso alla c.d. rottamazione quater.
pagina 5 di 14 3. - Si è costituito in giudizio l'avv. in proprio, per rimarcare anzitutto come in CP_6
pendenza del termine per proporre ricorso in cassazione, la società ed il socio Controparte_1
abbiano aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 11 D.L. 24.4.2017 n. CP_1
50 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.6.2017 n. 96), depositando il 30.5.2019 le relative istanze per le annualità 2008 e 2009 e definendo poi la lite riguardante l'anno di imposta 2008 con la somma di euro 15.748,00 (a fronte dei contestati euro 43.030,00) e quella del 2009 con la somma di euro 17.254,00 (a fronte dei richiesti euro 42.984,00). Di conseguenza, per la società sarebbe stato del tutto irrilevante l'esito del ricorso per cassazione dichiarato inammissibile.
In secondo luogo, ha sostenuto che la vicenda andrebbe riportata al disposto dell'art. 2236 c.c. ed il proprio errore, consistito nell'aver sommato il periodo di sospensione feriale con la sospensione di
9 mesi prevista dall'art. 6 comma 11 D.L. 23.10.2018 n. 119, sarebbe da considerare lieve e comunque non grave, scongiurando così qualsivoglia responsabilità.
Nella denegata ipotesi del riconoscimento di una sua responsabilità, il convenuto ha negato danni da perdita di chances e comunque ha contestato la relativa quantificazione pari alle somme versate per il pagamento delle cartelle. In relazione al danno da soccombenza, ha contestato partitamente le somme ex adverso esposte.
Da ultimo, ha chiesto (ed ottenuto) la chiamata in causa della compagnia di assicurazione
[...]
per essere manlevato in caso di condanna. CP_4
4. - Si è costituita in giudizio per Controparte_4
confermare l'operatività della polizza e per ribadire le ragioni difensive dell'assicurato.
In relazione al rapporto assicurativo, ha negato l'operatività della garanzia per la restituzione dei compensi professionali e per la rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'assicurato, costituito in proprio.
5. - Alla prima udienza del 13.6.2024 le parti concordemente hanno chiesto la spedizione a sentenza. Il Giudice ha fissato al 25.2.2025 la data di spedizione a sentenza, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.. In data 16.9.2024 la causa è stata riassegnata all'odierno Giudicante.
6. - Il tardivo deposito del ricorso per cassazione da parte dell'avv. integra CP_2
indubitabilmente un contegno gravemente colposo, che connota una responsabilità contrattuale del pagina 6 di 14 convenuto sia con riferimento agli ordinari criteri di diligenza (art. 1176 c.c.) nell'adempimento delle prestazioni di mezzo – quale pacificamente l'obbligazione dell'avvocato verso il cliente (fra le tante,
Cass. 21.7.2023 n. 21953; Cass. 10.6.2016 n. 11906; Cass. 20.5.2015 n. 10289; Cass.
5.8.2013 n.
18612; Cass. 27.3.2006 n. 6967) – sia con riferimento alla responsabilità specifica del prestatore d'opera intellettuale di cui all'art. 2236 c.c..
Invero, come si legge nella motivazione dell'ordinanza di legittimità 29.10.2021 n. 30879, poiché il termine “lungo” per proporre ricorso per cassazione avverso la (seconda) sentenza della
Commissione Tributaria Regionale n. 4306/2018, depositata l'11.10.2018, scadeva l'11.4.2019 e dunque nel periodo compreso tra il 24.4.2018 ed il 31.7.2019 previsto dall'art. 6 comma 11 del citato
D.L. 119/2018 come intervallo di sospensione speciale dei termini processuali in materia tributaria,
l'avvocato avrebbe dovuto chiedersi se a questo termine sospensivo doveva aggiungersi quello di sospensione feriale dall'1 al 31.8.2018. Una non difficile ricerca avrebbe permesso di verificare che l'apposita circolare n. 6, emanata dall il 1° aprile 2019, proprio in riferimento Controparte_8
alla “Definizione agevolata delle controversie tributarie – D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, art. 6 e art. 7
comma 2 lett. b) e comma 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136”, al paragrafo 9 precisava che “la durata della sospensione resta pari a nove mesi anche nei casi in cui si
sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini (cfr., ex multis, Cass. 12 aprile 2017, n.
9438, e 17 dicembre 2014, n. 26530)”. Non solo, ma proprio questa circolare richiamava precedenti di legittimità relativi ad altre fattispecie legali di sospensione speciale dei termini processuali in materia tributaria, ma esattamente sovrapponibili a quella qui in rilievo, tutti tetragoni nel ribadire la non cumulabilità col periodo di sospensione feriale (cfr. Cass. 28.6.2007 n. 14898 e Cass. 11.3.2010 n.
5924 per il periodo di sospensione dei termini dall'1.1.2003 all'1.6.2004 previsto dall'art. 16 comma 6
Legge 289/2002; Cass. 20.12.2012 n. 23576, Cass. 28.6.2013 n. 16347, Cass. 24.7.2014 n. 16876,
Cass. 11.11.2015 n. 23047 e Cass. 12.4.2017 n. 9438 per la sospensione prevista dagli artt. 6 e 15 del
D.Lgs. 218/1997).
La circostanza, quindi, che l'avv. non si sia avveduto che il termine per proporre ricorso CP_2
per cassazione scadeva il 13.1.2020 e si sia invece determinato a raccogliere la procura dalle parti il
6.2.2020 ed a formare e depositare il ricorso il 10.2.2020, è frutto di un errore ragguardevole, che il pagina 7 di 14 legale avrebbe dovuto (e potuto) evitare usando la diligenza necessaria per accertare un aspetto di rilievo quale il termine perentorio per impugnare, pena – come avvenuto – l'inammissibilità del ricorso e la definitiva cessazione del potere delle parti rappresentate di incidere sulla sentenza ad esse sfavorevole. Il difetto, si ripete, integra una colpa grave anche agli effetti dell'art. 2236 c.c..
7. - Tanto chiarito, deve subito aggiungersi come il mero fatto della riscontrata responsabilità
contrattuale del legale non si traduce nel certo risarcimento del danno: la responsabilità dell'avvocato,
infatti, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale,
bensì deve anche accertarsi se un danno vi sia stato effettivamente e, nello specifico caso di un'attività
omessa o compiuta tardivamente, verificare se, laddove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, il tutto attraverso una prognosi necessariamente probabilistica (ex plurimis, limitandosi alle più recenti: Cass. 10.2.2025
n. 3370; Cass. 11.11.2024 n. 28903; Cass. 13.9.2024 n. 24670; Cass. 19.1.2024 n. 2109; Cass. 6.9.2024
n. 24007; Cass. 30.7.2024 n. 21413; Cass. 19.1.2024 n. 2109; Cass. 13.9.2023 n. 26460; Cass.
25.5.2023 n. 14583; Cass. 24.4.2023 n. 10864; Cass.
8.2.2023 n. 3822; Cass. 14.11.2022 n. 33442).
La responsabilità dell'avvocato, in buona sostanza, non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, essendo invece necessario verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni: diversamente, difetterebbe la prova del nesso eziologico tra la condotta (commissiva od omissiva) del legale e il risultato derivatone. Tale valutazione deve essere compiuta alla stregua di criteri probabilistici ossia deve trattarsi di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del "più probabile che non".
In altre parole ancora, nelle ipotesi – come la presente – di omessa o tardiva impugnazione del provvedimento sfavorevole al cliente, l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, in base alla regola della preponderanza dell'evidenza. L'affermazione della responsabilità
risarcitoria passa quindi attraverso una valutazione prognostica positiva circa la ragionevole probabilità
che l'azione giudiziale, laddove fosse stata proposta e diligentemente seguita, avrebbe conseguito un esito favorevole.
pagina 8 di 14 La ragione per cui la mera perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (omessa o tardiva impugnazione) non costituisce un danno, di per sé, risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato utile a cui mira il giudizio (omesso o dichiarato inammissibile per tardiva impugnazione) si fonda sulla struttura dell'obbligazione del professionista, come già detto di mezzi e non di risultato (o,
con espressioni più recenti, obbligazione di diligenza professionale o di facere professionale): in essa occorre distinguere tra un interesse strumentale, che è quello che connota la prestazione oggetto dell'obbligazione in termini di rispetto delle leges artis nella cura dell'interesse del cliente/creditore, ed un interesse primario (o presupposto) che non è dedotto in obbligazione ma rappresenta motivo comune rilevante a livello della causa del contratto e che si sostanzia nell'interesse del cliente/creditore alla vittoria della causa. Ne consegue che il "danno evento" nelle obbligazioni di diligenza professionale non riguarda l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto. E' per questo, allora, che l'inadempimento della prestazione professionale può comportare la lesione dell'interesse strumentale (mancato rispetto del termine per ricorrere in cassazione), ma non necessariamente anche di quello primario/presupposto: per dimostrare quest'ultimo va provato che la condotta contraria alle
leges artis ha determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario alla vittoria della causa,
che si sarebbe ragionevolmente conseguita senza la condotta negligente. Ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, insomma, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale,
commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente e cioè la mancata vittoria della causa.
Calando quanto detto al caso di specie, gli stessi attori hanno dato conto di ben comprendere di dover dimostrare che, senza la grave colpa dell'avv. di aver proposto tardivamente il ricorso per CP_2
cassazione, questo giudizio si sarebbe concluso positivamente per loro, con riforma della sentenza di secondo grado impugnata o comunque in termini meno trancianti rispetto all'inammissibilità, anche in punto di condanna alle spese processuali. Altrettanto correttamente hanno affermato che “il
risarcimento da perdita di chances non riguarda la certezza del risultato auspicato ma la perdita di
possibilità di conseguirlo, ossia la semplice potenzialità. Non si richiede la prova della certezza del
danno o del conseguimento del risultato in assenza della condotta illegittima”.
pagina 9 di 14 Tuttavia, nei diversi atti del presente giudizio, gli attori non sono andati oltre l'affermazione di questi principi, senza invece allegare o meglio esporre ed approfondire le ragioni per le quali il ricorso per cassazione avrebbe potuto incontrare un esito per loro positivo. Negli scritti difensivi attorei si legge più volte che “L'analisi del danno cagionato dal Legale nei confronti dell'odierna parte Attrice
è di palmare evidenza come la diretta conseguenza della tardività del deposito del ricorso in
Cassazione: (…) i e la società si sono visti soccombere totalmente al giudizio con condanna Pt_1
alla rifusione delle spese di lite. L'esito favorevole poggiava su solidi presupposti, ovviamente
sottoposti alla verifica e giudizio della Suprema Corte, vanificati dal ritardato deposito. Merita pregio
appuntarsi come il giudizio, dal fausto esito del giudizio in prime cure in poi, sia stato improntato ad
una richiesta di ulteriore miglioramento della posizione dei Ricorrenti;
in altre parole al Giudice di
legittimità ci si è giunti per migliorare pronunce già favorevoli, affinché godessero di migliore
accoglimento e non nel disperato tentativo di ribaltare il piano di domande di giustizia deboli, disperate” (…) “I motivi del ricorso tardivamente depositato infatti paiono ragionevoli e
ragionevolmente sostenuti, meritevoli di pregio, e permettono di prospettare con ampio margine di
certezza che, se la Suprema Corte non si fosse fermata alle considerazioni sull'ammissibilità del
ricorso e fosse invece addivenuta all'esame della vicenda, non avrebbe determinato la piena soccombenza dell'odierna parte Attrice. In altre parole, alla luce delle evidenze processuali e delle
decisioni dei Giudici di volta in volta aditi deve ritenersi ampiamente probabile che le sanzioni degli
allora Ricorrenti sarebbero state quantomeno parzialmente ridefinite, con una diminuzione del debito nei confronti dell' ” (atto di citazione); “Rimane poi vero che l'obbligazione Controparte_8
dell'Avvocato sia di mezzi e non di risultato e che tale circostanza costringa ad effettuare una ulteriore
valutazione del danno, che sia di tipo prognostico: ma a questo onere l'Attrice ha pienamente assolto
già in atto di citazione;
ha soccorso, in questo caso, l'ordito processuale che si è dipanato dal Giudice
di prime cure e fino alla Corte di cassazione e che ha registrato a più riprese l'accoglimento, pieno o
parziale, delle domande di giustizia degli Attori, così mostrando la favorevoli possibilità - od anche
probabilità - di un nuovo e definitivo giudizio favorevole. Insomma il giudizio prognostico è illuminato dall'esito dei precedenti gradi di giudizio e dalle potenzialità di un accoglimento delle pretese nel ricorso in Cassazione esperito: questo è il giudizio ipotizzabile ex ante, ed emerge limpidamente”
pagina 10 di 14 (memoria n. 1); “Ma all'onere imposto dalla legge l'Attrice ha ben assolto: lo ha fatto mostrando
come le articolate domande di giustizia incardinate ai diversi livelli del merito erano ben più di uno
sterile tentativo di guadagnare tempo, ma la sincera richiesta di apprezzamento e valutazione di elementi a discarico, già ben accolte” (comparsa conclusionale).
Si tratta di affermazioni tautologiche, che non esprimono le reali ragioni per le quali il ricorso per cassazione, se fosse stato esaminato nel merito, anziché sbarrato dalla tardività procedurale,
avrebbe potuto incontrare anche solo un parziale accoglimento. Pur ribadendosi che questo Giudice è
tenuto ad una valutazione meramente prognostica, è comunque evidente che tale accertamento deve essere provocato dalla parte attrice, che deve anzitutto mettere a disposizione del Giudice gli atti e i documenti delle cause e che deve poi anche argomentare le ragioni per le quali dal tenore degli scritti difensivi e dalle prove prodotte l'esito del giudizio avrebbe potuto essere più favorevole, senza l'errore dell'avvocato.
Le uniche dimostrazioni suggerite dalla e dalla sua società sono quelle relative all'esito Pt_1
dei precedenti gradi di giudizio. Se però si analizzano bene (cfr. §.1), si ricava che i motivi di impugnazione degli avvisi di accertamento sono stati per una parte accolti dal primo Giudice Tributario
nell'ordinanza (rectius sentenza) n. 224/03/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco.
L'appello vittorioso degli odierni attori innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia con sentenza n. 2842/01/2015 (forse non a caso non prodotta integralmente agli atti) non è
stato per ragioni di merito, ma piuttosto – come si ricava dalle motivazioni della ordinanza di cassazione 22.9.2017 n. 22227 – perché gli avvisi di accertamento risultavano “sottoscritti da soggetto
divenuto usurpatore di funzioni pubbliche per sopravvenuto retroattivo difetto assoluto di attribuzione,
alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 37/15 sul conferimento di incarichi dirigenziali
nell'amministrazione pubblica senza previo espletamento di pubblico concorso”. La Corte di
Cassazione si è limitata a cassare tale motivazione e, assorbiti gli altri motivi, li ha rimessi alla nuova decisione in appello.
La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 4306/2018, ha rigettato l'appello dei contribuenti ed ha confermato la sentenza di primo grado, con compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
pagina 11 di 14 Non è dato comprendere, allora, perché, dal dipanarsi dei diversi giudizi qui ripercorsi, debba ricavarsi l'elevata probabilità che la Corte di Cassazione, nuovamente adita, avrebbe stavolta accolto i motivi di ricorso, che si sostanziano nella denunciata ricostruzione dei ricavi, derivanti dall'impiego di manodopera, effettuata senza distinguere le tipologie di prestazioni ed i correlati diversi costi.
Oltretutto, nel ricorso si cita documentazione che non è stata prodotta nel presente giudizio e alla quale quindi questo Giudice non può attingere per esprimere quella prognosi positiva sostenuta dagli attori e concludere, di conseguenza, che l'esito del giudizio di cassazione, se non fosse stato precluso dalla tardività del ricorso dovuto a colpa grave del difensore, sarebbe stato favorevole ai Pt_1
Ne consegue che non può essere riconosciuto un danno da perdita di chances e che nemmeno possono essere individuati come danni gli esborsi effettuati a titolo di anticipazioni per il giudizio di cassazione e la condanna alle spese processuali del grado subita, appunto perché non v'è valutazione probabilistica di un esito diverso del ricorso.
8. - L'inadempimento dell'avv. alla propria obbligazione professionale è invece CP_2
sufficiente presupposto per l'accoglimento della domanda di restituzione del compenso avanzata dai clienti, ma limitatamente alla fase del giudizio di cassazione. In particolare, si tratta della restituzione degli acconti pagati dalla società per euro 4.410,73 (fatture n. 13-17-21-31-36-48 dell'anno 2020 dell'avv. al netto dell'IVA che la società ha portato in compensazione con quella dovuta sulle CP_2
fatture di vendita) e degli acconti per euro 3.780,00 versati dalla socia (fatture n. Parte_1
22-32-37-49-55-61 del 2020). Gli importi vanno restituiti maggiorati degli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti all'effettivo soddisfo.
9. - Il convenuto ha chiamato in giudizio la propria assicurazione per essere manlevato dalla condanna.
Ovviamente, in assenza di condanna per danni da perdita di chances, nessuna manleva deve operare.
La condanna relativa alla restituzione dei compensi ricevuti a titolo di acconti non rientra nel rischio assicurato, che concerne le somme dovute come risarcimento dei danni cagionati con colpa nell'esercizio della professione, ma non già la restituzione dei compensi, che si colloca nell'alveo del mancato guadagno.
pagina 12 di 14 10. - Restano da regolare le spese di lite.
Gli attori hanno visto accolta solo parzialmente la propria domanda: sono comunque vittoriosi rispetto al convenuto, che va pertanto condannato a rifondere le spese processuali nei limiti di valore della causa rapportati alla condanna effettiva e, quindi, nell'importo che si liquida – in assenza di nota,
tenuto conto della condanna da 8.190,73 euro, dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 – in euro 4.983,00 (di cui euro
786,00 per anticipazioni ed euro 4.197,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Con riferimento alla terza chiamata, il convenuto l'ha evocata in giudizio per la manleva alla domanda risarcitoria per danni da perdita di chances che non è stata accolta e per la manleva dei danni da restituzione dei compensi ricevuti che non era compresa nel rischio assicurato. Sotto il primo profilo, la chiamata in causa della Compagnia è stata provocata dalla domanda attorea, rigettata.
Ricorre, allora, una soccombenza verso sia degli attori che del convenuto, in un CP_4
rapporto di 2/3 e 1/3. Le spese processuali della terza chiamata, che si liquidano – in assenza di nota,
tenuto conto del valore della causa, pari stavolta alla domanda di euro 139.000,00, dell'attività
concretamente effettuata (senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014
n. 55 – in euro 10.433,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, vanno quindi rifuse dagli attori per la quota di 2/3 e dal convenuto per la quota di 1/3.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA E DICHIARA
la grave responsabilità professionale ai sensi dell'art. 2236 c.c. dell'avv. nella tardiva CP_6
presentazione del ricorso per cassazione e, per l'effetto,
NN
l'avv. ) a rifondere i danni costituiti dagli acconti ricevuti per il CP_6 C.F._2
ricorso per cassazione per euro 4.410,73 a favore della e per euro 3.780,00 a Controparte_1
pagina 13 di 14 favore della socia , il tutto oltre interessi legali dalla data dei pagamenti di Parte_1
ciascuna fattura all'effettivo soddisfo;
RIGETTA
la domanda di risarcimento dei danni da perdita di chances.
NN
l'avv. ) al pagamento delle spese processuali degli attori per euro CP_6 C.F._2
4.983,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, ed al pagamento della quota di 1/3 delle spese processuali di pari ad euro 3.477,66 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se CP_4
dovuta;
NN
(P.Iva ) e ( ) al Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
pagamento della quota di 2/3 delle spese processuali di pari ad euro 6.955,34 oltre CP_4
15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco l'11 aprile 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 22 novembre 2023 ed iscritta al n. 2180 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- ), in proprio e quale socio amministratore della Parte_1 C.F._1
(P.Iva ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Minervini del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Galleria del Corso n.
1 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
ATTRICE
contro
- avv. ), in proprio ed elettivamente domiciliato nello studio di CP_2 CP_3 C.F._2
Lecco, Via Leonardo da Vinci n. 8
CONVENUTO
e con l'intervento di
- (P.IVA , ex Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Marco Ferraro del foro di Roma e con elezione di
[...]
domicilio in Viale Regina Margherita n. 278 - Roma, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Responsabilità professionale.
In data 1° marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Accerti e dichiari la responsabilità dell'avv. per aver tardivamente notificato e depositato ricorso in CP_6
Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con conseguente inammissibilità
dello stesso e preclusione dell'esame della vicenda;
Accolga la disamina sulla preventiva valutazione dell'esito possibilmente/probabilmente fausto della domanda di
giustizia proposta tardivamente alla Suprema Corte;
Per l'effetto
Condanni l'avv. e al risarcimento in CP_6 Controparte_4
favore della sig.ra personalmente ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_1
dell'importo complessivo di € 137.653,68= (34.108,02+5.528,87+65.251,46+24.454,08+ Controparte_1
8.311,25), valore dato dalla somma di tutti i danni da soccombenza e di tutti i danni da perdita di chances come
dettagliatamente esposti nell'atto di citazione e qui integralmente richiamati o della maggior somma che sarà ritenuta di
giustizia.
Nella denegata ipotesi in cui la suddetta somma non sia considerata di giustizia, condanni Controparte al
risarcimento in favore della sig.ra personalmente ed in qualità di legale rappresentante pro Parte_1
tempore della società del minor importo complessivo stabilito secondo equità che ricomprenda Controparte_1
sia la voce dei danni da soccombenza sia quella dei danni da perdita di chances sia il danno derivante dall'iscrizione di
ipoteca giudiziale;
Nell'ancora più denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudicante ritenga di non quantificare il danno da perdita di
chances, condanni l'avv. e alla rifusione dell'importo di € CP_2 Controparte_4
39.636,89= (34.108,02+5.528,87) dato dalla somma dei danni da soccombenza o della maggior o minor somma sarà
ritenuta di giustizia, oltre al danno in via equitativa dato dall'iscrizione ipotecaria;
- In via residuale, qualora l'Ill.mo Giudicante ritenga di non dover accogliere le domande sopra articolate secondo le
modalità espressa, quantifichi secondo equità la somma che sarà ritenuta di giustizia;
- In ogni caso, valuti il Giudice e quantifichi il danno da iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili della sig.ra
[...]
Parte_1
Il tutto con vittoria di spese, competenza ed onorari di giudizio”.
pagina 2 di 14 Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:
- nel merito, in via principale: rigettare le domande così come formulate dagli attori nei confronti del convenuto perché
infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in atti;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità professionale del convenuto,
limitare la condanna al pagamento del danno da soccombenza subito dagli attori, pari a euro 3.780,00 + 1.748,87= euro
5.528,87 (compensi professionali e rimborso anticipazioni esenti IVA pagati all'assicurato) per ed Parte_1
euro 4.410,73 + 1.036,00= euro 5.546,73 (compensi professionali e rimborso anticipazioni esenti IVA pagati
all'assicurato) + 5.600,00 (condanna di cui alla ordinanza della Corte di Cassazione) = euro 11.146,73 per CP_1
escluso quello da perdita di chances;
[...]
- nel merito, sempre in via subordinata: condannare , in persona Controparte_7
del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne l'avv. , ai sensi e nella misura prevista CP_6
dalle condizioni di polizza, di quanto, in via denegata, egli dovesse essere condannato a pagare agli attori per i titoli per
cui è causa, il tutto senza applicazione della franchigia di euro 1.000,00, essendosi già fatto carico l'assicurato del
pagamento di euro 1.526,75 per ulteriore contributo unificato all'esito del giudizio di legittimità che gli attori avrebbero
contabilizzato come integrazione del danno da soccombenza, nonché, ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.p.c., a farsi carico
delle spese dal medesimo sostenute per resistere all'azione;
- in ogni caso: con vittoria delle spese di lite”.
Per la terza chiamata: “In via principale: respingere la domanda svolta da parte attrice nei confronti dell'Avv. CP_6
, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
[...]
In via subordinata: escludere o comunque contenere il compendio risarcitorio a cui potrà esser condannato quest'ultimo in
ragione della disciplina prevista dall'art. 2236 c.c. e comunque in ragione della responsabilità di parte attrice nel
determinismo dell'evento e del danno, in forza di quanto previsto dall'art. 1227 c.c. ed, in ogni caso, entro i limiti di cui
agli artt. 1223 e 1225 c.c.
In via ulteriormente subordinata e con riferimento al rapporto di garanzia: limitare e/o contenere l'obbligo indennitario in
capo ad entro il massimale di polizza (2.000.000,00 euro) e comunque nel rispetto delle condizioni e dei CP_4
limiti di polizza escludendo in ogni caso l'eventuale condanna al rimborso degli onorari percepiti che rimarranno a carico
dell'assicurato nonché le spese di assistenza in proprio sostenute dall'assicurato in relazione al presente giudizio.
Con vittoria di compensi legali e spese di giudizio”.
pagina 3 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Gli antefatti di causa non sono contestati fra le parti e sono stati sufficientemente dimostrati dall'attrice con produzione documentale.
1.1 - La società si è vista notificare dall' gli Controparte_1 Controparte_8
avvisi di accertamento n. T9P021J001477/2013 per l'anno 2008 e n. T9P021J00148/2013 per l'anno
2009 in materia di reddito di impresa e, conseguentemente, IRAP, IVA e coerenti sanzioni, con imposte contestate per euro 43.030,00 per l'anno 2008 e per euro 42.984,00 per l'anno 2009. Con
ricorso del 2.10.2012 la società ha impugnato dinnanzi alla di Controparte_9
Lecco detti avvisi, avvalendosi del patrocinio dell'avv. del foro di Lecco, chiedendone la CP_6
dichiarazione di illegittimità e/o nullità ovvero l'annullamento (cfr. ricorso al doc. 2 dell'attrice).
Anche il socio al 5% si è visto notificare gli avvisi di accertamento n. CP_1
T9P011J00207/2013 e n. T9P011J00208/2013 per euro 3.469,00 per l'anno di imposta 2008 e per euro
3.754,00 per l'anno di imposta 2009; analogamente la socia al 95% ha subìto la Parte_1
notifica degli avvisi di accertamento n. T9P011J00209/2013 e n. TP011J00210/20103 per euro
84.822,00 per l'anno di imposta 2008 e per euro 89.627,00 per l'anno di imposta 2009. Non è
contestato (sebbene i ricorsi non siano prodotti agli atti), che entrambi i soci abbiano presentato analoghi ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco sempre con il patrocinio dell'avv.
CP_6
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, riuniti i ricorsi, con ordinanza n. 224/03/14
del 18.6/1.7.2014 (doc. 3 dell'attrice) ha parzialmente accolto i ricorsi: rideterminati i ricavi della società in euro 1.019.061,00 per il 2008 ed in euro 1.005.980,00 per il 2009, ha mandato all' per CP_10
la rideterminazione del reddito d'impresa, delle maggiori imposte e sanzioni e, conseguentemente, dei maggiori redditi di partecipazione dei soci. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
1.2 - Società e soci hanno impugnato l'ordinanza innanzi alla Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, col patrocinio dell'avv. l'organo d'appello, con sentenza n. CP_6
2842/01/2015 del 22/25.6.2015, ha accolto il ricorso e dichiarato nullo il provvedimento impugnato
(cfr. il solo dispositivo prodotto al doc. 5 dell'attrice).
pagina 4 di 14 1.3 - A questo punto è stata l' ad adire la Corte di Cassazione che, con Controparte_8
ordinanza 22.9.2017 n. 22227 (non prodotta ma rinvenibile nel CED Cassazione), ha accolto il ricorso,
cassando con rinvio la sentenza del Giudice d'appello per l'esame dei motivi rimasti assorbiti e per la regolazione delle spese di legittimità.
1.4 - Società e soci hanno proceduto alla riassunzione (doc. 4 dell'attrice) e la Commissione
Tributaria Regionale, con sentenza n. 4306/2018 del 10/11.10.2018 ha rigettato l'appello dei contribuenti, con conferma della sentenza di primo grado e con compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio (doc. 6 dell'attrice).
1.5 - Con ricorso datato 10.2.2020 la società e di due soci, sempre patrocinati dall'avv. CP_6
hanno proposto ricorso per cassazione (doc. 7 dell'attrice) e la Suprema Corte di Cassazione,
[...]
con ordinanza 29.10.2021 n. 30879 (doc. 8 dell'attrice), in accoglimento delle eccezioni preliminari dell' , ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, condannando i ricorrenti Controparte_8
in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità per euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed al doppio del contributo unificato.
2. - Con l'atto di citazione de quo agitur, , in proprio e quale socio Parte_1
amministratore della ha convenuto in giudizio l'avv. ritenendolo Controparte_1 CP_2
responsabile ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., per non avere adempiuto con diligenza le obbligazioni inerenti all'esercizio della propria attività professionale, ed ai sensi dell'art. 1218 c.c., per inadempimento al contratto di mandato e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni,
individuati come danno da soccombenza e danno da perdita di chances e quantificati: quanto al danno da soccombenza per la società euro 34.108,02 (di cui euro 1.036,00 per contributo unificato + euro
27,00 per marca da bollo + euro 5.600,00 per spese processuali liquidate nella sentenza di cassazione +
euro 27.445,02 per tutte le fatture pagate al legale nell'arco temporale 2013-2020) e per la socia
[...]
euro 7.277,74 (di cui euro 1.518,00 per contributo unificato + euro 200,00 per Parte_1
contributo unificato anticipato su sentenza + euro 27,00 per marca da bollo + euro 3,87 per costo di notifica + euro 5.528,87 per fatture pagate al legale nell'anno 2020); quanto al danno da perdita di
chances euro 24.454,08 + euro 8.311,25 per la società ed euro 65.251,46 per la socia, pari agli importi delle cartelle come rideterminati in forza dell'accesso alla c.d. rottamazione quater.
pagina 5 di 14 3. - Si è costituito in giudizio l'avv. in proprio, per rimarcare anzitutto come in CP_6
pendenza del termine per proporre ricorso in cassazione, la società ed il socio Controparte_1
abbiano aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 11 D.L. 24.4.2017 n. CP_1
50 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.6.2017 n. 96), depositando il 30.5.2019 le relative istanze per le annualità 2008 e 2009 e definendo poi la lite riguardante l'anno di imposta 2008 con la somma di euro 15.748,00 (a fronte dei contestati euro 43.030,00) e quella del 2009 con la somma di euro 17.254,00 (a fronte dei richiesti euro 42.984,00). Di conseguenza, per la società sarebbe stato del tutto irrilevante l'esito del ricorso per cassazione dichiarato inammissibile.
In secondo luogo, ha sostenuto che la vicenda andrebbe riportata al disposto dell'art. 2236 c.c. ed il proprio errore, consistito nell'aver sommato il periodo di sospensione feriale con la sospensione di
9 mesi prevista dall'art. 6 comma 11 D.L. 23.10.2018 n. 119, sarebbe da considerare lieve e comunque non grave, scongiurando così qualsivoglia responsabilità.
Nella denegata ipotesi del riconoscimento di una sua responsabilità, il convenuto ha negato danni da perdita di chances e comunque ha contestato la relativa quantificazione pari alle somme versate per il pagamento delle cartelle. In relazione al danno da soccombenza, ha contestato partitamente le somme ex adverso esposte.
Da ultimo, ha chiesto (ed ottenuto) la chiamata in causa della compagnia di assicurazione
[...]
per essere manlevato in caso di condanna. CP_4
4. - Si è costituita in giudizio per Controparte_4
confermare l'operatività della polizza e per ribadire le ragioni difensive dell'assicurato.
In relazione al rapporto assicurativo, ha negato l'operatività della garanzia per la restituzione dei compensi professionali e per la rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'assicurato, costituito in proprio.
5. - Alla prima udienza del 13.6.2024 le parti concordemente hanno chiesto la spedizione a sentenza. Il Giudice ha fissato al 25.2.2025 la data di spedizione a sentenza, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.. In data 16.9.2024 la causa è stata riassegnata all'odierno Giudicante.
6. - Il tardivo deposito del ricorso per cassazione da parte dell'avv. integra CP_2
indubitabilmente un contegno gravemente colposo, che connota una responsabilità contrattuale del pagina 6 di 14 convenuto sia con riferimento agli ordinari criteri di diligenza (art. 1176 c.c.) nell'adempimento delle prestazioni di mezzo – quale pacificamente l'obbligazione dell'avvocato verso il cliente (fra le tante,
Cass. 21.7.2023 n. 21953; Cass. 10.6.2016 n. 11906; Cass. 20.5.2015 n. 10289; Cass.
5.8.2013 n.
18612; Cass. 27.3.2006 n. 6967) – sia con riferimento alla responsabilità specifica del prestatore d'opera intellettuale di cui all'art. 2236 c.c..
Invero, come si legge nella motivazione dell'ordinanza di legittimità 29.10.2021 n. 30879, poiché il termine “lungo” per proporre ricorso per cassazione avverso la (seconda) sentenza della
Commissione Tributaria Regionale n. 4306/2018, depositata l'11.10.2018, scadeva l'11.4.2019 e dunque nel periodo compreso tra il 24.4.2018 ed il 31.7.2019 previsto dall'art. 6 comma 11 del citato
D.L. 119/2018 come intervallo di sospensione speciale dei termini processuali in materia tributaria,
l'avvocato avrebbe dovuto chiedersi se a questo termine sospensivo doveva aggiungersi quello di sospensione feriale dall'1 al 31.8.2018. Una non difficile ricerca avrebbe permesso di verificare che l'apposita circolare n. 6, emanata dall il 1° aprile 2019, proprio in riferimento Controparte_8
alla “Definizione agevolata delle controversie tributarie – D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, art. 6 e art. 7
comma 2 lett. b) e comma 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136”, al paragrafo 9 precisava che “la durata della sospensione resta pari a nove mesi anche nei casi in cui si
sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini (cfr., ex multis, Cass. 12 aprile 2017, n.
9438, e 17 dicembre 2014, n. 26530)”. Non solo, ma proprio questa circolare richiamava precedenti di legittimità relativi ad altre fattispecie legali di sospensione speciale dei termini processuali in materia tributaria, ma esattamente sovrapponibili a quella qui in rilievo, tutti tetragoni nel ribadire la non cumulabilità col periodo di sospensione feriale (cfr. Cass. 28.6.2007 n. 14898 e Cass. 11.3.2010 n.
5924 per il periodo di sospensione dei termini dall'1.1.2003 all'1.6.2004 previsto dall'art. 16 comma 6
Legge 289/2002; Cass. 20.12.2012 n. 23576, Cass. 28.6.2013 n. 16347, Cass. 24.7.2014 n. 16876,
Cass. 11.11.2015 n. 23047 e Cass. 12.4.2017 n. 9438 per la sospensione prevista dagli artt. 6 e 15 del
D.Lgs. 218/1997).
La circostanza, quindi, che l'avv. non si sia avveduto che il termine per proporre ricorso CP_2
per cassazione scadeva il 13.1.2020 e si sia invece determinato a raccogliere la procura dalle parti il
6.2.2020 ed a formare e depositare il ricorso il 10.2.2020, è frutto di un errore ragguardevole, che il pagina 7 di 14 legale avrebbe dovuto (e potuto) evitare usando la diligenza necessaria per accertare un aspetto di rilievo quale il termine perentorio per impugnare, pena – come avvenuto – l'inammissibilità del ricorso e la definitiva cessazione del potere delle parti rappresentate di incidere sulla sentenza ad esse sfavorevole. Il difetto, si ripete, integra una colpa grave anche agli effetti dell'art. 2236 c.c..
7. - Tanto chiarito, deve subito aggiungersi come il mero fatto della riscontrata responsabilità
contrattuale del legale non si traduce nel certo risarcimento del danno: la responsabilità dell'avvocato,
infatti, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale,
bensì deve anche accertarsi se un danno vi sia stato effettivamente e, nello specifico caso di un'attività
omessa o compiuta tardivamente, verificare se, laddove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, il tutto attraverso una prognosi necessariamente probabilistica (ex plurimis, limitandosi alle più recenti: Cass. 10.2.2025
n. 3370; Cass. 11.11.2024 n. 28903; Cass. 13.9.2024 n. 24670; Cass. 19.1.2024 n. 2109; Cass. 6.9.2024
n. 24007; Cass. 30.7.2024 n. 21413; Cass. 19.1.2024 n. 2109; Cass. 13.9.2023 n. 26460; Cass.
25.5.2023 n. 14583; Cass. 24.4.2023 n. 10864; Cass.
8.2.2023 n. 3822; Cass. 14.11.2022 n. 33442).
La responsabilità dell'avvocato, in buona sostanza, non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, essendo invece necessario verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni: diversamente, difetterebbe la prova del nesso eziologico tra la condotta (commissiva od omissiva) del legale e il risultato derivatone. Tale valutazione deve essere compiuta alla stregua di criteri probabilistici ossia deve trattarsi di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del "più probabile che non".
In altre parole ancora, nelle ipotesi – come la presente – di omessa o tardiva impugnazione del provvedimento sfavorevole al cliente, l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, in base alla regola della preponderanza dell'evidenza. L'affermazione della responsabilità
risarcitoria passa quindi attraverso una valutazione prognostica positiva circa la ragionevole probabilità
che l'azione giudiziale, laddove fosse stata proposta e diligentemente seguita, avrebbe conseguito un esito favorevole.
pagina 8 di 14 La ragione per cui la mera perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (omessa o tardiva impugnazione) non costituisce un danno, di per sé, risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato utile a cui mira il giudizio (omesso o dichiarato inammissibile per tardiva impugnazione) si fonda sulla struttura dell'obbligazione del professionista, come già detto di mezzi e non di risultato (o,
con espressioni più recenti, obbligazione di diligenza professionale o di facere professionale): in essa occorre distinguere tra un interesse strumentale, che è quello che connota la prestazione oggetto dell'obbligazione in termini di rispetto delle leges artis nella cura dell'interesse del cliente/creditore, ed un interesse primario (o presupposto) che non è dedotto in obbligazione ma rappresenta motivo comune rilevante a livello della causa del contratto e che si sostanzia nell'interesse del cliente/creditore alla vittoria della causa. Ne consegue che il "danno evento" nelle obbligazioni di diligenza professionale non riguarda l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto. E' per questo, allora, che l'inadempimento della prestazione professionale può comportare la lesione dell'interesse strumentale (mancato rispetto del termine per ricorrere in cassazione), ma non necessariamente anche di quello primario/presupposto: per dimostrare quest'ultimo va provato che la condotta contraria alle
leges artis ha determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario alla vittoria della causa,
che si sarebbe ragionevolmente conseguita senza la condotta negligente. Ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, insomma, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale,
commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente e cioè la mancata vittoria della causa.
Calando quanto detto al caso di specie, gli stessi attori hanno dato conto di ben comprendere di dover dimostrare che, senza la grave colpa dell'avv. di aver proposto tardivamente il ricorso per CP_2
cassazione, questo giudizio si sarebbe concluso positivamente per loro, con riforma della sentenza di secondo grado impugnata o comunque in termini meno trancianti rispetto all'inammissibilità, anche in punto di condanna alle spese processuali. Altrettanto correttamente hanno affermato che “il
risarcimento da perdita di chances non riguarda la certezza del risultato auspicato ma la perdita di
possibilità di conseguirlo, ossia la semplice potenzialità. Non si richiede la prova della certezza del
danno o del conseguimento del risultato in assenza della condotta illegittima”.
pagina 9 di 14 Tuttavia, nei diversi atti del presente giudizio, gli attori non sono andati oltre l'affermazione di questi principi, senza invece allegare o meglio esporre ed approfondire le ragioni per le quali il ricorso per cassazione avrebbe potuto incontrare un esito per loro positivo. Negli scritti difensivi attorei si legge più volte che “L'analisi del danno cagionato dal Legale nei confronti dell'odierna parte Attrice
è di palmare evidenza come la diretta conseguenza della tardività del deposito del ricorso in
Cassazione: (…) i e la società si sono visti soccombere totalmente al giudizio con condanna Pt_1
alla rifusione delle spese di lite. L'esito favorevole poggiava su solidi presupposti, ovviamente
sottoposti alla verifica e giudizio della Suprema Corte, vanificati dal ritardato deposito. Merita pregio
appuntarsi come il giudizio, dal fausto esito del giudizio in prime cure in poi, sia stato improntato ad
una richiesta di ulteriore miglioramento della posizione dei Ricorrenti;
in altre parole al Giudice di
legittimità ci si è giunti per migliorare pronunce già favorevoli, affinché godessero di migliore
accoglimento e non nel disperato tentativo di ribaltare il piano di domande di giustizia deboli, disperate” (…) “I motivi del ricorso tardivamente depositato infatti paiono ragionevoli e
ragionevolmente sostenuti, meritevoli di pregio, e permettono di prospettare con ampio margine di
certezza che, se la Suprema Corte non si fosse fermata alle considerazioni sull'ammissibilità del
ricorso e fosse invece addivenuta all'esame della vicenda, non avrebbe determinato la piena soccombenza dell'odierna parte Attrice. In altre parole, alla luce delle evidenze processuali e delle
decisioni dei Giudici di volta in volta aditi deve ritenersi ampiamente probabile che le sanzioni degli
allora Ricorrenti sarebbero state quantomeno parzialmente ridefinite, con una diminuzione del debito nei confronti dell' ” (atto di citazione); “Rimane poi vero che l'obbligazione Controparte_8
dell'Avvocato sia di mezzi e non di risultato e che tale circostanza costringa ad effettuare una ulteriore
valutazione del danno, che sia di tipo prognostico: ma a questo onere l'Attrice ha pienamente assolto
già in atto di citazione;
ha soccorso, in questo caso, l'ordito processuale che si è dipanato dal Giudice
di prime cure e fino alla Corte di cassazione e che ha registrato a più riprese l'accoglimento, pieno o
parziale, delle domande di giustizia degli Attori, così mostrando la favorevoli possibilità - od anche
probabilità - di un nuovo e definitivo giudizio favorevole. Insomma il giudizio prognostico è illuminato dall'esito dei precedenti gradi di giudizio e dalle potenzialità di un accoglimento delle pretese nel ricorso in Cassazione esperito: questo è il giudizio ipotizzabile ex ante, ed emerge limpidamente”
pagina 10 di 14 (memoria n. 1); “Ma all'onere imposto dalla legge l'Attrice ha ben assolto: lo ha fatto mostrando
come le articolate domande di giustizia incardinate ai diversi livelli del merito erano ben più di uno
sterile tentativo di guadagnare tempo, ma la sincera richiesta di apprezzamento e valutazione di elementi a discarico, già ben accolte” (comparsa conclusionale).
Si tratta di affermazioni tautologiche, che non esprimono le reali ragioni per le quali il ricorso per cassazione, se fosse stato esaminato nel merito, anziché sbarrato dalla tardività procedurale,
avrebbe potuto incontrare anche solo un parziale accoglimento. Pur ribadendosi che questo Giudice è
tenuto ad una valutazione meramente prognostica, è comunque evidente che tale accertamento deve essere provocato dalla parte attrice, che deve anzitutto mettere a disposizione del Giudice gli atti e i documenti delle cause e che deve poi anche argomentare le ragioni per le quali dal tenore degli scritti difensivi e dalle prove prodotte l'esito del giudizio avrebbe potuto essere più favorevole, senza l'errore dell'avvocato.
Le uniche dimostrazioni suggerite dalla e dalla sua società sono quelle relative all'esito Pt_1
dei precedenti gradi di giudizio. Se però si analizzano bene (cfr. §.1), si ricava che i motivi di impugnazione degli avvisi di accertamento sono stati per una parte accolti dal primo Giudice Tributario
nell'ordinanza (rectius sentenza) n. 224/03/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco.
L'appello vittorioso degli odierni attori innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia con sentenza n. 2842/01/2015 (forse non a caso non prodotta integralmente agli atti) non è
stato per ragioni di merito, ma piuttosto – come si ricava dalle motivazioni della ordinanza di cassazione 22.9.2017 n. 22227 – perché gli avvisi di accertamento risultavano “sottoscritti da soggetto
divenuto usurpatore di funzioni pubbliche per sopravvenuto retroattivo difetto assoluto di attribuzione,
alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 37/15 sul conferimento di incarichi dirigenziali
nell'amministrazione pubblica senza previo espletamento di pubblico concorso”. La Corte di
Cassazione si è limitata a cassare tale motivazione e, assorbiti gli altri motivi, li ha rimessi alla nuova decisione in appello.
La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 4306/2018, ha rigettato l'appello dei contribuenti ed ha confermato la sentenza di primo grado, con compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
pagina 11 di 14 Non è dato comprendere, allora, perché, dal dipanarsi dei diversi giudizi qui ripercorsi, debba ricavarsi l'elevata probabilità che la Corte di Cassazione, nuovamente adita, avrebbe stavolta accolto i motivi di ricorso, che si sostanziano nella denunciata ricostruzione dei ricavi, derivanti dall'impiego di manodopera, effettuata senza distinguere le tipologie di prestazioni ed i correlati diversi costi.
Oltretutto, nel ricorso si cita documentazione che non è stata prodotta nel presente giudizio e alla quale quindi questo Giudice non può attingere per esprimere quella prognosi positiva sostenuta dagli attori e concludere, di conseguenza, che l'esito del giudizio di cassazione, se non fosse stato precluso dalla tardività del ricorso dovuto a colpa grave del difensore, sarebbe stato favorevole ai Pt_1
Ne consegue che non può essere riconosciuto un danno da perdita di chances e che nemmeno possono essere individuati come danni gli esborsi effettuati a titolo di anticipazioni per il giudizio di cassazione e la condanna alle spese processuali del grado subita, appunto perché non v'è valutazione probabilistica di un esito diverso del ricorso.
8. - L'inadempimento dell'avv. alla propria obbligazione professionale è invece CP_2
sufficiente presupposto per l'accoglimento della domanda di restituzione del compenso avanzata dai clienti, ma limitatamente alla fase del giudizio di cassazione. In particolare, si tratta della restituzione degli acconti pagati dalla società per euro 4.410,73 (fatture n. 13-17-21-31-36-48 dell'anno 2020 dell'avv. al netto dell'IVA che la società ha portato in compensazione con quella dovuta sulle CP_2
fatture di vendita) e degli acconti per euro 3.780,00 versati dalla socia (fatture n. Parte_1
22-32-37-49-55-61 del 2020). Gli importi vanno restituiti maggiorati degli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti all'effettivo soddisfo.
9. - Il convenuto ha chiamato in giudizio la propria assicurazione per essere manlevato dalla condanna.
Ovviamente, in assenza di condanna per danni da perdita di chances, nessuna manleva deve operare.
La condanna relativa alla restituzione dei compensi ricevuti a titolo di acconti non rientra nel rischio assicurato, che concerne le somme dovute come risarcimento dei danni cagionati con colpa nell'esercizio della professione, ma non già la restituzione dei compensi, che si colloca nell'alveo del mancato guadagno.
pagina 12 di 14 10. - Restano da regolare le spese di lite.
Gli attori hanno visto accolta solo parzialmente la propria domanda: sono comunque vittoriosi rispetto al convenuto, che va pertanto condannato a rifondere le spese processuali nei limiti di valore della causa rapportati alla condanna effettiva e, quindi, nell'importo che si liquida – in assenza di nota,
tenuto conto della condanna da 8.190,73 euro, dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 – in euro 4.983,00 (di cui euro
786,00 per anticipazioni ed euro 4.197,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Con riferimento alla terza chiamata, il convenuto l'ha evocata in giudizio per la manleva alla domanda risarcitoria per danni da perdita di chances che non è stata accolta e per la manleva dei danni da restituzione dei compensi ricevuti che non era compresa nel rischio assicurato. Sotto il primo profilo, la chiamata in causa della Compagnia è stata provocata dalla domanda attorea, rigettata.
Ricorre, allora, una soccombenza verso sia degli attori che del convenuto, in un CP_4
rapporto di 2/3 e 1/3. Le spese processuali della terza chiamata, che si liquidano – in assenza di nota,
tenuto conto del valore della causa, pari stavolta alla domanda di euro 139.000,00, dell'attività
concretamente effettuata (senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014
n. 55 – in euro 10.433,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, vanno quindi rifuse dagli attori per la quota di 2/3 e dal convenuto per la quota di 1/3.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA E DICHIARA
la grave responsabilità professionale ai sensi dell'art. 2236 c.c. dell'avv. nella tardiva CP_6
presentazione del ricorso per cassazione e, per l'effetto,
NN
l'avv. ) a rifondere i danni costituiti dagli acconti ricevuti per il CP_6 C.F._2
ricorso per cassazione per euro 4.410,73 a favore della e per euro 3.780,00 a Controparte_1
pagina 13 di 14 favore della socia , il tutto oltre interessi legali dalla data dei pagamenti di Parte_1
ciascuna fattura all'effettivo soddisfo;
RIGETTA
la domanda di risarcimento dei danni da perdita di chances.
NN
l'avv. ) al pagamento delle spese processuali degli attori per euro CP_6 C.F._2
4.983,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, ed al pagamento della quota di 1/3 delle spese processuali di pari ad euro 3.477,66 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se CP_4
dovuta;
NN
(P.Iva ) e ( ) al Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
pagamento della quota di 2/3 delle spese processuali di pari ad euro 6.955,34 oltre CP_4
15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco l'11 aprile 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 14 di 14