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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/08/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1313/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1313/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale.
TRA
, elettivamente domiciliato in Torre del Greco, alla via V. Veneto n. 26, presso Parte_1 lo studio dell'avvocato Giacomo Grazioli, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato Rosario Luccio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata, alla via E. Ercoli _1
n.146, presso lo studio dell'avvocato Anna Pia Cavallaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa ci costituzione e risposta
CONVENUTO
1 Nonché
in persona del procuratore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Napoli al Centro Direzionale – isola F/12, presso lo studio dell'avvocato Angelo
Bonito, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA INCAUSA
Oggetto: azione di risarcimento del danno a persona da circolazione stradale.
Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 27-
05-2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, , nella qualità di conducente e proprietario _1 della bicicletta Kuota Kebel, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito del sinistro verificatosi il giorno 20 luglio 2019, alle ore 9.15 circa, in Torre del Greco, alla via Nazionale.
A tal fine premetteva che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, l'attore, alla guida del motoveicolo Piaggio Beverly, tg.EF69142, di proprietà di , Controparte_3 percorreva regolarmente la via Nazionale con direzione Napoli, allorquando veniva urtato dalla bicicletta, modello Kuota Kebel, condotta da;
a detta dell'attore, l'evento _1 lesivo si verificava poiché il convenuto, percorrendo contromano la via Nazionale, con direzione Torre Annunziata, giunto all'altezza del negozio “All Party”, per evitare un autoveicolo in sosta posto alla sua destra, spostandosi repentinamente sul lato sinistro, urtava il motoveicolo condotto dall'istante; a causa dell'impatto l'attore rovinava al suolo insieme al proprio motoveicolo riportando lesioni personali e veniva, quindi, soccorso e trasportato presso il Pronto Soccorso P.O. di Boscotrecase per le prime cure ove gli veniva diagnosticato un
“traumatismo della milza, pneumotorace, frattura chiusa di otto o più costole” (doc. all. in atti).
Sopraggiungeva sul posto, altresì, la Polizia Municipale di Torre del Greco che redigeva verbale
(cfr. doc. depositata in atti).
Per queste ragioni l'attore chiedeva la condanna di al risarcimento _1 dei danni da lui patiti, quantificati in euro 65.703,00, nonché al pagamento delle spese e compensi legali da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari.
2 Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva regolarmente in giudizio
[...]
, chiedendo dichiararsi, la responsabilità esclusiva del conducente il motoveicolo CP_1
Piaggio Beverly, tg. EF69142, nella causazione del sinistro verificatosi in data 20 luglio 2019. A tal proposito, osservava come egli si trovasse a percorrere regolarmente la via Nazionale di
Torre del Greco, con direzione Torre Annunziata, allorquando veniva urtato alla parte anteriore dal predetto motociclo, condotto da , che provenendo dal lato opposto, a CP_4 velocità sostenuta, si spostava improvvisamente a sinistra. A causa dell'impatto il convenuto veniva soccorso e condotto presso il Pronto Soccorso di Torre del Greco dove i sanitari gli diagnosticavano “dolore avambraccio dx e alla gamba dx”. Tutto ciò premesso, chiedeva, in via preliminare, essere autorizzato alla chiamata in causa della società , Controparte_2 al fine di essere manlevato da tutto quanto eventualmente tenuto a pagare in caso di accoglimento della domanda attorea;
nonché, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di nella causazione dell'evento lesivo dedotto in lite e, Parte_1 per l'effetto, rigettare la domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, all'udienza del 06-07-2021, si costituiva in giudizio la in persona del procuratore, chiedendo, in CP_5 Controparte_2 via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per chiamata in garanzia dovuta alla violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., nonché dichiararsi il difetto di legittimazione passiva per l'assenza dei presupposti di operatività della polizza assicurativa;
nel merito, contestava la dinamica del presunto sinistro chiedendo il rigetto della domanda attorea sia nell'an che nel quantum, nonché qualsiasi altra domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudice rilevata la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo, all'udienza del 14-12-
2021, assegnava un termine a per integrare la domanda, il quale _1 provvedeva con atto depositato in data 26-01-2022.
Espletata la prova testimoniale e disposta c.t.u. medico-legale, la causa, sulle conclusioni rassegnate delle parti, veniva rimessa in decisione con i termini di legge all'udienza del 27-05-2025.
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla nei confronti di per Controparte_6 _1 assenza dei presupposti di operatività della copertura assicurativa concernenti la polizza espressamente richiamata in atti.
In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
3 Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Nel caso di specie, dunque, la domanda proposta dalla Controparte_6
concerne il merito della pretesa avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del
[...] diritto azionato dall'attore e non la propria legittimazione passiva che, invece, per quanto prospettato, sussiste, assumendo di essere assicurato per il sinistro _1 appena descritto proprio da una polizza stipulata con la società evocata in giudizio.
3. Ancora, in via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione del diritto vantato in giudizio da , avanzata dalla _1 [...]
in persona del procuratore. Controparte_6
Difatti, dalla documentazione depositata in atti, il 25 maggio 2021 da _1
, emergeva come la il 29 luglio 2019 comunicava
[...] Controparte_6 all'attore di aver ricevuto la denuncia di sinistro del 02-08-2019; tale comunicazione, invero, non veniva contestata dalla società convenuta.
In ogni caso, l'istante depositava in atti la richiesta di risarcimento del danno, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata del 28-11-2019, con la quale costituiva in mora la
[...]
(cfr. doc. depositata in atti). Controparte_6
Tutto ciò premesso, tenuto conto della disciplina prevista dall'art. 2952 del codice civile, e dall'art 7 della polizza assicurativa (cfr. doc. depositata in atti), deve concludersi, che la prescrizione biennale sia stata tempestivamente interrotta dall'assicurato essendo avvenuto il sinistro in data 20 luglio 2019.
4. Nel merito, la domanda di risarcimento danni spiegata da non appare Parte_1 meritevole di accoglimento e va rigettata, per i motivi di seguito evidenziati.
Giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. N. 4077 del 1996 e N. 3564 del 1995).
Orbene, ciò premesso, ritiene chi scrive che, nel caso che ci occupa, non sia stata fornita la prova adeguata in ordine all'effettivo accadimento dell'evento dannoso, così come dedotto dall'attore in citazione, e ciò, ripetesi, in ragione di un complessivo esame del materiale istruttorio raccolto.
4 Va detto, in primo luogo, che il teste – l'unico a risultare presente ai fatti Testimone_1 secondo le risultanze del verbale redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Torre del
Greco- ha così descritto la dinamica del sinistro: “si sono scontrati una bicicletta che percorreva la strada con direzione verso Torre Annunziata e un motociclo che andava in direzione di marcia opposta;
la bicicletta andava controsenso …; non ricordo se, quando è avvenuto il sinistro, il ciclista che si è scontrato con la moto era da solo od era in compagnia con un gruppo di ciclisti”; dinamica, a ben vedere, coincidente con quella da esso già descritta in sede di Tes_1 dichiarazioni rese al Comando di Polizia Municipale del Comune di Torre del Greco, in cui, questi si limitava a precisare di aver visto “ un ciclista … che collideva con uno scooter che transitava nel senso giusto direzione Piazza Luigi Palomba”.
Va precisato, peraltro, che i contenuti essenziali della descritta dinamica trovano ulteriore conferma nelle stesse dichiarazioni rese dall'odierno attore al Comando di Polizia
Municipale del Comune di Torre del Greco;
invero, è proprio lo a dichiarare, Pt_1 inequivocamente, che, “giunto nei pressi del civico 73, all'improvviso vedevo un ciclista che proveniva in senso contrario e non ho potuto evitare la collisione”.
Nondimeno, non può non rilevarsi come siffatta ricostruzione del sinistro non è confortata dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli altri due testi escussi all'udienza del
26.1.2023, e , i quali, per quanto di seguito precisato, Testimone_2 Testimone_3 danno contezza di una dinamica del sinistro del tutto differente, il che, oggettivamente, ridonda in danno della fondatezza della spiegata domanda risarcitoria.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver visto “ un ciclista che era in coda Tes_2 che, per evitare un'auto che era parcheggiata sulla strada, sterzava verso sinistra e in tal modo finiva per collidere con che nel frattempo sopraggiungeva percorrendo alla guida di Pt_1 un motociclo Via Nazionale nel corretto senso di marcia …; preciso che il ciclista percorreva via
Nazionale tenendosi lungo il margine del marciapiede lato destro rispetto alla sua direzione di marcia, poi a causa di un'auto parcheggiata nei pressi di un cancello di un parco si è spostato improvvisamente verso sinistra”; si dà atto, dunque, in detta deposizione, di uno scontro frontale tra il velocipede e il motoveicolo, ma cagionato dalla ( mera) presenza di un'auto parcheggiata sul margine destro della carreggiata, circostanza, invero, nemmeno riferita dallo stesso nell'immediatezza dei fatti, al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Torre del Pt_1
Greco.
Allo stesso modo il teste ha riferito che “ la bicicletta ha impegnato la Tes_4 carreggiata percorsa dal motociclo ponendosi al centro della stessa per evitare un'auto che era parcheggiata sulla destra rispetto alla direzione di marcia della bicicletta”.
Ciò detto, ritiene allora chi scrive che il contenuto delle rese deposizioni testimoniali, complessivamente esaminate, non si idoneo, come sopra precisato, a corroborare la fondatezza dell'assunto attoreo, così come esposto in citazione, e secondo la dinamica ivi descritta.
Si è detto, infatti, che, secondo la dichiarazione del teste , l'unico la cui presenza Tes_1 sui luoghi di causa risulta dal verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto, nel caso di specie si sarebbe verificato un semplice scontro frontale tra la bicicletta e il motoveicolo;
si è visto, in particolare, che lo stesso ebbe a dichiarare, nella immediatezza Pt_1
5 dei fatti, che “ improvvisamente” un ciclista gli si poneva davanti, senza riuscire ad evitare l'impatto.
Di contro, la differente versione resa dai testi e – della cui presenza sui Tes_4 Tes_2 luoghi di causa non vi è menzione nel verbale redatto dalla Polizia Municipale -, dà atto di una improvvisa “sterzata sulla sinistra” della bicicletta, e ciò per la “ presenza” di un'auto sul margine destro della carreggiata.
Il che, a ben vedere, ad avviso di chi scrive, non appare congruente, non solo perché, secondo l'id quod plerumque accidit, non si comprende come la “mera presenza” di un veicolo sul margine della carreggiata ( di cui, invero, nemmeno si dice se era fermo o in procinto di immettersi nella circolazione) abbia causato la improvvisa sterzata a sinistra del velocipede, ma soprattutto considerato che, secondo le stesse dichiarazioni rese dal teste , la “ Via Tes_2 nazionale è una strada larga, che prima era a doppio senso di circolazione”, il che oggettivamente induce a ritenere che difficilmente la mera presenza, sul margine della strada ( larga nella sua complessiva estensione), di un veicolo abbia comportato una sterzata sulla sinistra tale da cagionare la piena invasione della corsia di marcia impegnata dal conducente odierno attore.
Per tutto quanto detto, la domanda attorea va rigettata;
ne discende, di conseguenza, il rigetto della domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della terza chiamata in causa, e presupponente l'accoglimento della domanda risarcitoria principale.
5. Le spese di lite – nei rapporti tra attore soccombente, da un lato, e convenuto e terza chiamata in causa, dall'altro - seguono la soccombenza del primo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri minimi, tenuto conto del valore della causa, del pregio delle difese, della natura della controversia e delle questioni affrontate nonché del valore della causa, secondo il criterio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018), (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000, in ragione delle risultanze dell'espletata ctu medico-legale).
Le spese di CTU sono poste a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott.
Angelo Scarpati, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 _1 di lite che liquida in euro 518,00 per spese vive ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% oltre iva e cpa se dovuti, con attribuzione;
6 C) Condanna al pagamento, in favore della terza chiamata in causa, delle Parte_1 spese di lite che liquida in euro 0,00 per spese vive ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% oltre iva e cpa se dovuti;
D) Pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attore soccombente.
Così deciso in Torre Annunziata, 5.8.2025
Il Giudice monocratico
Dott. Angelo Scarpati
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