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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10949 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 19078/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 1°.
7.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il 1°.4.1975, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alarico Parte_1 Zampori e dall'avv. Gennaro Lacatena, congiuntamente e disgiuntamente
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Umberto Controparte_1 De Luca e dall'avv. Andrea Viscovo, congiuntamente e disgiuntamente
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 1°.
7.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
Il PM ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento della minore, venga determinato in € 270 oltre il 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.8.2022, il sign. – premesso che dal matrimonio con la sig.ra Parte_1 CP_1
del 29.4.2006 sono nati (15.5.2007) e (3.4.2010) – esponeva di essere dipendente come
[...] Per_1 Per_2 custode del Condominio sito in Arzano, con una busta paga di circa € 1.450,00 euro mensili, mentre la moglie, che risiede nell'immobile adibito a casa coniugale di proprietà della sua famiglia in Ponticelli, ha sempre lavorato come cassiera nell'enoteca di famiglia sita in Ponticelli “Sapore Divino, nello stesso stabile ove si trova la casa coniugale. Inoltre, a suo dire, la sarebbe anche percettrice delle rendite di locazione di un immobile commerciale in CP_1 comproprietà con i fratelli, e da giugno 2022, percepisce la metà dell'assegno unico per i figli. Deduceva il ricorrente che, dopo i primi anni di felice vita coniugale, le reciproche incomprensioni avevano minato il rapporto ed avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis fino al punto che il dormiva da mesi sul divano e, da Pt_2 aprile 2022, lasciava la casa coniugale per trasferirsi presso la madre in Arzano. Versa, comunque, la somma di € 400,00 per i figli. Deduceva, ancora, che la moglie aveva sempre preteso di vivere con un tenore di vita superiore alle sue possibilità reddituali di lavoratore dipendente chiedendo anche che si facesse carico delle spese della ristrutturazione della casa di sua esclusiva proprietà e dei suoi fratelli: il assumeva di aver pagato la somma di € 4.850,00 per la pratica di Pt_1 condono edilizio. In ordine all'affido dei minori, esponeva che nello stabile ove è sita la casa coniugale vive anche un fratello della dedito all'uso di sostanze stupefacenti. CP_1 Ha chiesto pronunciarsi la separazione dalla moglie, l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre, la determinazione delle modalità di visita dei figlie, proponendo la somma di € 400,00 quale suo contributo al mantenimento dei minori ed il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita la e, non opponendosi alla separazione, ha dedotto: CP_1 (…) Segnatamente, il sig. asseriva al capo 4)di essere alle dipendenze di un condominio sito in Arzano alla Via Pt_1 Atellana n.
9-13 svolgendo la mansione di custode con una busta paga poco al di sotto di € 1.500,00, mentre la sig.ra
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percepirebbe le rendite da una locazione di un immobile che avrebbe in comproprietà con i suoi Controparte_1 germani e sarebbe da sempre impegnata come cassiera nell'enoteca di famiglia “Sapore divino” sita in Napoli alla Via Molino di Salice ove sarebbe situato anche il palazzo di proprietà della famiglia CP_1 Sul punto si rileva che lo stipendio mensile del sig. risulta essere molto più elevato tanto che il sig. , in Pt_1 Pt_1 costanza di matrimonio, riferiva di avere uno stipendio superiore ai Euro 2000,00 mensili. Inoltre, il ricorrente risulta proprietario di diversi beni immobili ereditati dalla sua famiglia, di due autoveicoli nonché titolare di un conto corrente bancario la cui esistenza non è stata mai portata a conoscenza della sig.ra (fatto foriero di una CP_1 ambigua volontà escludente da parte del ricorrente a danno della coniuge). Quanto, invece, alla situazione della sig.ra
sin da subito si rileva che la comparente è allo stato odierno in cerca di occupazione, e che in costanza di CP_1 matrimonio nelle rare volte che aiutava la madre e la SO nell'attività commerciale “Sapore Divino” lo faceva a titolo gratuito. E se, oggi riesce a sopravvivere con due figli lo deve proprio all'aiuto che sta oggi ricevendo dalle stesse.
-Secondo il , come dichiara al capo 5),dopo un primo periodo di felice unione coniugale, i rapporti tra i due Pt_1 coniugi si sono lentamente deteriorati da reciproche incomprensioni caratteriali e da discussioni relative alla gestione economica del nucleo familiare, fino a determinare l'irrecuperabilità del coniugio, tanto che i due non condividevano più il letto matrimoniale vivendo di fatto una situazione di separazione domestica, fino a quando il sig. avrebbe Pt_1 deciso di lasciare il tetto coniugale. Sul punto si rileva che discussioni e piccole incomprensioni caratteriali sono di comune evenienza all'interno di un rapporto così lungo e duraturo, come quello tra la comparente e il ricorrente, e che i periodi in cui i due coniugi non hanno “condiviso il letto matrimoniale” rappresentano un'inezia a confronto del lungo periodo di coniugio e comunque sempre voluti dal ricorrente. Invece, tali momenti si sono intensificati nell'ultimo periodo di convivenza in cui il ricorrente avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale allentandosi completamente dalla moglie.
-Il sig. precisava, inoltre, che la sig.ra avrebbe sempre preteso di voler condurre Parte_1 Controparte_1 un tenore di vita ben sopra le possibilità economiche che il marito avrebbe potuto mai offrirle, chiedendogli di sostenere le spese di ristrutturazione dell'immobile coniugale, nonostante quest'ultimo fosse di comproprietà della famiglia CP_1 Orbene, in ordine a tale punto, si sottolinea come la comparente non ha mai avuto precisa contezza della capacità economica del marito e comunque non ha mai avuto nessuna pretesa. Al contrario era lui che ha sempre gestito le finanze familiari senza coinvolgere la moglie che spesso si accontentava pur intuendo che vi erano maggiori possibilità economiche. Ed esempio la famiglia si dedicava pochi giorni di vacanza in un anno e sempre approfittando di soluzioni maggiormente vantaggiose dal punto di vista economico. Proprio in ragione della comprensione che il riceveva da parte della coniuge, che la stessa non ha mai preteso Pt_1 né mai ottenuto che il ricorrente si facesse carico di alcuna spesa di ristrutturazione, apprezzando il gesto del Pt_1 al pagamento della somma di euro 4.850,00 per il saldo degli oneri concessori della pratica di condono edilizio dell'immobile coniugale;
-In ultimo, il con il ricorso di separazione chiedeva che nel decidere circa l'affido dovesse essere valutata la Pt_1 circostanza che nel palazzo ove è sita la casa coniugale è situata anche l'abitazione di , fratello della Persona_3 sig.ra , il quale sarebbe, a dire del ricorrente, un pregiudicato con gravi problemi di dipendenza da Controparte_1 sostanze stupefacenti e che avrebbe causato tanti problemi economici alla famiglia In ordine a tale CP_1 circostanza va evidenziato che il germano della comparente, , è un uomo che in ragione delle sue Persona_3 dipendenze patologiche ha ben accettato di vivere in una comunità di recupero, situazione nota al fin da prima Pt_1 della data del matrimonio. In particolare si pone all'attenzione del Giudicante che la sig.ra nonostante le ultime incomprensioni ha CP_1 mostrato al marito una tangibile volontà di risanare il rapporto coniugale. Invero, nella prospettiva di risollevare le sorti della famiglia, gli proponeva di iniziare un percorso psico-terapeutico di coppia, proposta mai accettata coscienziosamente dal coniuge, il quale reagiva duramente ricorrendo alle vie legali senza realmente tentare una riunione coniugale con la determinando così un punto di rottura insanabile che ha inciso profondamente CP_1 sulla crescita emotiva dei figli, tanto che uno dei figli, , destando particolare preoccupazione ha cominciato un Per_1 percorso di psicoterapica, su consiglio del corpo docente e del medicopediatra curante. Quanto al mantenimento della moglie, vista la situazione economica attuale della ricorrente, che attualmente è in cerca di occupazione, e considerato che fino ad oggi la stessa si è dedicata alla casa e alla famiglia non potendo dedicarsi ad alcuna professione, non si potrà in alcun modo prescindere al momento dal riconoscere anche alla moglie una somma necessaria per la “sopravvivenza”. Quanto al mantenimento dei figli il padre, tenendo conto delle sue capacità economiche, dovrà garantire agli stessi una stabile organizzazione domestica capace di rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione, tenendo conto delle loro inclinazioni ed assicurargli tutte le esigenze sanitarie, nonché i momenti di relazioni sociali.
Ha chiesto: – disporre autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra
, disponendo l'affido congiunto dei figli minori e con abitazione presso la madre;
– Controparte_1 Per_1 Per_2 stabilire la somma di € 800,00 a titolo di mantenimento degli stessi, oltre il 50% delle spese straordinarie, comprese quelle scolastiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale oltre alle spese le lezioni della scuola nuoto, essendo i figli atleti a livello agonistico iscritti al C.O.N.I.; – regolamentare il diritto di visita più ampio possibile ed in
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ogni caso almeno due volte la settimana dalle 17.00 alle 20.00, prevedendo che i minori trascorrano i fine settimana alterni con ambedue i genitori;
– erogare, per il mantenimento della sig.ra la somma di € 200,00 Controparte_1 mensili fino all'ottenimento di una nuova occupazione che le possa permettere di raggiungere l'indipendenza economica.
All'udienza presidenziale del 13.2.2023, il ricorrente ha dichiarato: sono custode presso il Condominio di via Atellana 3 in Arzano con un compenso mensile di € 1.300,00; ho lasciato la casa coniugale ed abito in un monolocale di cui sono nudo proprietario per successione ereditaria a mio padre. Usufruttuaria è mia madre. Mia moglie è comproprietaria con i due fratelli sia della casa coniugale che di 3 negozi, nonché di un capannone per successione ereditaria del padre. Gli immobili sono indivisi. Un negozio è adibito ad enoteca ed in esso lavorano sia la SO di mia moglie che ne è formalmente intestataria sia mia moglie;
non so quale sia il reddito attuale;
qualche anno fa mi disse che guadagnava € 100,00 a settimana. Gli atri due negozi sono sfitti;
il capannone, mi pare, è affittato ad una società di surgelati con contratto intestato a tutti gli eredi. Non conosco il canone. Pago una rata di € 314,00 al mese per l'acquisto di una vettura con ipoteca sul messo;
ho un contratto di prestito di € 6000 ,00 al mese per mettere a posto il monolocale dove abito e per lavori di asfalto eseguiti presso la casa coniugale e per spese extra in favore dei figli. Vorrei corrispondere per i miei figli € 500,00 e nulla per mia moglie.
La resistente ha dichiarato: mio padre ci ha lasciato in eredità un appartamento adibito a casa coniugale, un locale adibito ad enoteca, altri due locali-depositi attualmente sfitti, una specie di garage sfitto. Ho lavorato nell'enoteca di famiglia fino a circa 10 anni fa ed ho lasciato perché mio marito volle che mi occupassi solo della famiglia. Dalla gestione dell'enoteca non derivano molti introiti sicchè bastano appena per mia SO che la gestisce. Mio figlio
frequenta il II anno di liceo scientifico, mentre va in II media. Entrambi praticano il nuoto a livello Per_1 Per_2 agonistico. Non ho redditi, né titoli né conti correnti. Siamo 4 eredi: mia madre e noi tre fratelli. Da aprile 2022 mio marito, da un giuorno all'altro, è andato via senza darmi spiegazioni e poi ho saputo che mi tradiva con un'altra donna. Da allora è molto assente con i figli. Il più grande sta seguendo un percorso psicologico;
ho cercato di ricostruire il rapporto con mio marito ma lui non ha voluto. Mi ha lasciato in grandi difficoltà economiche in quanto prima mi dava tra 800-1.000 euro al mese, oltre ai ticket ed ai buoni pasto e pagava lui le bollette;
fa molti straordinari. Mi ha anche tolto la disponibilità di un'auto pure essendo proprietario di due autovetture. Ha anche intestato solo a sé un conto corrente in banca che prima era comune.
Il Presidente del Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
I provvedimenti urgenti da adottare sono innanzitutto quelli relativi all'affidamento dei figli minori , Persona_4 nato il [...] e , nata il [...]. Persona_5 Per derogare alla regola dell'affidamento condiviso non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sia gravemente pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr. fra le tante, Cassazione 2/12/2010 n. 24256 e 17/12/2009 n. 26587), da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica (Cass. n. 18559/2016; Cass. n. 977/2017). In altre parole è necessario che risulti nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso lesivo degli interessi del figlio, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. n. 24526 cit.). Nella specie non sussistono i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso. Il collocamento dei minori va fissato presso la sig.ra cui va assegnata, di conseguenza, la casa coniugale. CP_1 Ferma restando la possibilità di diversi e più ampi accordi fra i coniugi, risulta necessario indicare un regime di visita del padre con i figli, in modo tale da dare piena attuazione al principio della bigenitorialità, tenuto conto delle esigenze dei minori. Pertanto, si dispone che i figli stiano col padre: A) dalle ore 18,00 alle ore 21,30 del lunedì e del venerdì di ogni settimana;
B) a settimane alterne, il fine settimana dalle ore 15,00 del sabato sino alle ore 21,00 della domenica, con pernottamento;
C) ad anni alterni, dalle ore 18,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre o dalle ore 18,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 6 gennaio, in modo tale che i minori trascorrano con un genitore le festività natalizie e con l'altro le festività di fine anno ed epifania;
D) ad anni alterni durante la giornata di Pasqua dalle ore 10,00 alle ore 21,00, ovvero il lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 21,00; E) per due settimane continuative o non continuative, durante il mese di luglio o di agosto, da concordarsi con la coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno secondo il principio dell'alternanza; F)il giorno del compleanno, dell'onomastico del padre e della festa del papà, mentre staranno con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico della stessa e della festa della mamma;
G) ad anni alterni per ciascun genitore, il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli.
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Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli, occorre premettere che: “L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”;
“mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusta disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale, svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata” (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 10/07/2013 n. 17089; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96). Peraltro come chiarito dalla S.C.:“In tema di capacità economica dei genitori ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario” (vedi Cass. 17/2/2011 n. 3905 e vedi Cass. 21/10/2010 n. 21649). L'obbligo di mantenimento dei figli, poi, non cessa con la maggiore età, ma come ripetutamente chiarito dalla S.C.
“….perdura finché il genitore interessato non dia o prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente (nella specie, essendo anche il coniuge non autosufficiente)” (Cass. n. 1830 del 26/01/2011). Alla luce dei predetti principi il sig. è tenuto a contribuire al mantenimento dei due figli minori. Pt_1 Per quanto concerne la situazione del ricorrente, va osservato che lo stesso lavora come custode presso un condominio ad Arzano e percepisce mediamente una retribuzione di circa Euro 1.700,00 al mese. E' nudo proprietario del monolocale, ove abita, di cui è usufruttuaria la madre. La sig.ra ha dichiarato di essere casalinga, mentre il sig. ha dichiarato che la stessa lavora come CP_1 Pt_1 cassiera presso l'enoteca gestita dalla SO, percependo un compenso settimanale di Euro 100,00. La resistente è comproprietaria con i fratelli e la madre, per successione ereditaria al padre, della casa coniugale ove abita, nonché di due locali a uso negozio, non locati, nonché di un deposito-garage, anch'esso sfitto. Tutto ciò premesso, si ritiene congruo –salva ogni più approfondita valutazione da effettuarsi nel corso del giudizio di merito all'esito della istruttoria che dovrà essere compiuta per chiarire la situazione economica del resistente- stabilire a carico di un assegno mensile di Euro 450,00, quale contributo al mantenimento dei figli (Euro Parte_1 225,00 pro capite), con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, oltre al 50% delle spese come da vigente protocollo di intesa, stipulato dal Presidente del Tribunale di Napoli col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In ordine alla richiesta di mantenimento, avanzata dalla moglie, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di aderire (Cass.9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961; n. 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007; 18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005; 19291/2005) “Al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze” (vedi anche Cassazione 13/2/2013 n. 3502). Considerate le circostanze di fatto, sopra descritte, si ritiene congruo disporre un contributo di mantenimento a carico della resistente in favore della ricorrente, che va determinato nella misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. (…)
Espletata la fase istruttoria a mezzo dell'escussione di un teste di parte resistente, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 3.7.2025.
Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta
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processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Nessuna delle parti ha formulato domanda di addebito della separazione.
Circa l'affido di , nulla va statuito, avendo lo stesso raggiunto la maggiore età. Per_1
Circa l'affido di , il Tribunale conferma l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza Per_2 privilegiata presso la madre atteso che – che, sul punto, non vi è mai stato contrasto tra i coniugi. Sulle modalità di visita con il padre, atteso che ha ormai 15 anni ed è una “grande minore”, ben potrà la ragazza Per_2 gestire i suoi incontri con il padre liberamente.
Sulla domanda relativa al mantenimento dei figli. Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, nel caso concreto la resistente – che nel costituirsi in giudizio ha chiesto determinarsi la somma di € 800,00 per i figli, – in sede di atti difensivi finali ha confermato tale domanda precisando che lei non lavora e non ha altri mezzi di sostentamento per i ragazzi se non l'assegno del marito. Il ricorrente – che con il ricorso introduttivo aveva proposto la somma di € 400,00 per i figli, in sede di udienza presidenziale aveva manifestato la sua disponibilità a corrispondere la somma di € 500,00.
Dall'istruttoria svolta è emerso che il è lavoratore dipendente con mansioni di custode per un condominio in Pt_1 Arzano;
ha allegato al ricorso le buste paga del maggio e di giugno 2022 (attestanti un reddito oscillante tra i 1.376,00 euro ed i 1.764,00 euro mensili) che sono stati valutati dal Presidente in sede di adozione di provvedimenti urgenti. All'udienza di precisazione delle conclusioni ha depositato le dichiarazioni reddituali del 2024 e del 205 dalle quali emerge un reddito di circa 25.000 euro annui. Ha dedotto di aver contratto dei finanziamenti per l'acquisto di un vettura e per lavori di ristrutturazione nell'immobile di sua nuda proprietà nel quale si è trasferito dopo la separazione. La moglie, inoltre, ha sempre sostenuto che il marito godesse di diversi ulteriori bonus e di vari emolumenti per lavoro straordinario ed ha dedotto che il tenore di vita del nucleo è sempre stato modesto, mantenuto solo dal marito in quanto lei non lavorava ormai da 10 anni. Orbene, tenuto conto della prevalenza del tempo trascorso dalla minore con la madre (che provvede al mantenimento diretto dei figli con lei conviventi con il suo accudimento domestico) e del tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale (con la quale era stato stabilito l'importo di € 450,00 a carico del padre) nonché, infine, del fatto che le esigenze dei figli aumentano con il tempo senza che sia necessario allegare alcunché, il Tribunale pone a carico di Pt_1
la somma di € 270,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore e di € 230,00 per il figlio da poco
[...] maggiorenne del quale si ignorano le future scelte: nessuno dei coniugi, infatti, ha dedotto alcunchè circa la volontà del ragazzo di continuare gli studi o di voler cercare di entrare nel mondo del lavoro.
Giova riportare i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
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Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207). A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod
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plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
- Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
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In conclusione, in assenza di prova circa le scelte future del ragazzo da poco maggiorenne, dovendosi ritenere che lo stesso sia ancora titolare del diritto al mantenimento da parte dei genitori in quanto è presumibile che non abbia ancora preso alcuna decisione sul suo futuro, e tenuto conto che vive presso la madre che contribuisce in via diretta al Per_1 suo sostentamento, la somma dovuta dal ricorrente mensilmente per i figli – quale suo contributo al loro mantenimento
– va pertanto quantificata nella misura di € 500,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da dicembre 2026. Le parti, infine, sono tenute al 50% delle spese straordinarie per i figli, come da Protocollo del 7.3.2018. Circa gli assegni unici, le parti hanno concordato di esserne percettori per metà ciascuno.
La casa coniugale resta assegnata alla che vi risiede con i figli, in assenza, peraltro, di contestazioni sul punto. CP_1
Sulla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente in riconvenzionale nella misura di € 200,00, la stessa ha confermato tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni, deducendo di non avere alcun reddito e di essere priva di attività lavorativa, a differenza di quanto sempre sostenuto dal marito che aveva dedotto (sin dal ricorso introduttivo) che lei aveva sempre lavorato nell'enoteca di famiglia con una paga settimanale non fiscalizzata di circa 100,00 euro.
Orbene, è noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712).
Nel corso dell'istruttoria orale è stata escussa la sola teste SO della resistente (sull'unico capo Testimone_1 ammesso con ordinanza del 6.2.2024 che il Collegio condivide) la quale, all'udienza del 17.9.2024, ha dichiarato: non è vero che mia SO lavora nell'enoteca. Abitiamo tutti lì, e mia SO talvolta viene per una chiacchera o per un caffè.
Ancora: nulla è emerso in ordine al tenore di vita tenuto dalla coppia e della famiglia, ma esclusivamente che si trattava di una famiglia monoreddito, con due figli da crescere e che il aveva sempre mantenuto il menage mentre la Pt_1 moglie aveva lavorato solo fino alla nascita dei figli e poi si era dedicata alla famiglia. Orbene, osserva il Collegio, in primo luogo, che parte resistente – sulla quale gravava l'onere della prova in ordine alla domanda di mantenimento, alla luce dei principi di diritto sopra riportati, - nulla ha provato circa il regime di vita goduto in costanza di matrimonio. Tuttavia il non ha mai contestato che la loro fosse una famiglia mono- Pt_1 reddito in quanto lui stesso ha sempre sostenuto di essersi occupato sempre di tutto e che la moglie lavorava con redditi non fiscalizzati presso l'enoteca di famiglia;
circostanza, tuttavia, smentita dalla testimone escussa. Pertanto, alla luce delle considerazioni in diritto sopra enunciate e di quanto emerso in sede di prova testimoniale, atteso che la sembrerebbe non aver ha più lavorato nell'enoteca ormai da molti anni , tenuto conto della durata del CP_1 matrimonio e dell'età della resistente, appare congrua la somma di € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da dicembre 2026.
Le spese processuali, alla luce delle statuizioni che precedono, possono trovare equa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 comma 1° c.c; C affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
Per_2
3- disciplina gli incontri padre-figlia nei termini di cui in parte motiva;
C assegna la casa coniugale alla resistente;
5- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile a titolo di contributo per Parte_1 il mantenimento dei figli minore nella misura di € 500,00 mensili (di cui € 270,00 per ed € 230,00 per Per_2
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), oltre al 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva - entro il 1° giorno di ogni mese, con Per_1 adeguamento Istat da dicembre 2026;
6- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 200,00 a titolo di Parte_1 mantenimento con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da dicembre 2026;
7- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 30 parte II s. A sez. U, Registro atti di matrimonio anno 2006);
8- Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14.11.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 19078/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 1°.
7.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il 1°.4.1975, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alarico Parte_1 Zampori e dall'avv. Gennaro Lacatena, congiuntamente e disgiuntamente
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Umberto Controparte_1 De Luca e dall'avv. Andrea Viscovo, congiuntamente e disgiuntamente
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 1°.
7.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
Il PM ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento della minore, venga determinato in € 270 oltre il 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.8.2022, il sign. – premesso che dal matrimonio con la sig.ra Parte_1 CP_1
del 29.4.2006 sono nati (15.5.2007) e (3.4.2010) – esponeva di essere dipendente come
[...] Per_1 Per_2 custode del Condominio sito in Arzano, con una busta paga di circa € 1.450,00 euro mensili, mentre la moglie, che risiede nell'immobile adibito a casa coniugale di proprietà della sua famiglia in Ponticelli, ha sempre lavorato come cassiera nell'enoteca di famiglia sita in Ponticelli “Sapore Divino, nello stesso stabile ove si trova la casa coniugale. Inoltre, a suo dire, la sarebbe anche percettrice delle rendite di locazione di un immobile commerciale in CP_1 comproprietà con i fratelli, e da giugno 2022, percepisce la metà dell'assegno unico per i figli. Deduceva il ricorrente che, dopo i primi anni di felice vita coniugale, le reciproche incomprensioni avevano minato il rapporto ed avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis fino al punto che il dormiva da mesi sul divano e, da Pt_2 aprile 2022, lasciava la casa coniugale per trasferirsi presso la madre in Arzano. Versa, comunque, la somma di € 400,00 per i figli. Deduceva, ancora, che la moglie aveva sempre preteso di vivere con un tenore di vita superiore alle sue possibilità reddituali di lavoratore dipendente chiedendo anche che si facesse carico delle spese della ristrutturazione della casa di sua esclusiva proprietà e dei suoi fratelli: il assumeva di aver pagato la somma di € 4.850,00 per la pratica di Pt_1 condono edilizio. In ordine all'affido dei minori, esponeva che nello stabile ove è sita la casa coniugale vive anche un fratello della dedito all'uso di sostanze stupefacenti. CP_1 Ha chiesto pronunciarsi la separazione dalla moglie, l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre, la determinazione delle modalità di visita dei figlie, proponendo la somma di € 400,00 quale suo contributo al mantenimento dei minori ed il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita la e, non opponendosi alla separazione, ha dedotto: CP_1 (…) Segnatamente, il sig. asseriva al capo 4)di essere alle dipendenze di un condominio sito in Arzano alla Via Pt_1 Atellana n.
9-13 svolgendo la mansione di custode con una busta paga poco al di sotto di € 1.500,00, mentre la sig.ra
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percepirebbe le rendite da una locazione di un immobile che avrebbe in comproprietà con i suoi Controparte_1 germani e sarebbe da sempre impegnata come cassiera nell'enoteca di famiglia “Sapore divino” sita in Napoli alla Via Molino di Salice ove sarebbe situato anche il palazzo di proprietà della famiglia CP_1 Sul punto si rileva che lo stipendio mensile del sig. risulta essere molto più elevato tanto che il sig. , in Pt_1 Pt_1 costanza di matrimonio, riferiva di avere uno stipendio superiore ai Euro 2000,00 mensili. Inoltre, il ricorrente risulta proprietario di diversi beni immobili ereditati dalla sua famiglia, di due autoveicoli nonché titolare di un conto corrente bancario la cui esistenza non è stata mai portata a conoscenza della sig.ra (fatto foriero di una CP_1 ambigua volontà escludente da parte del ricorrente a danno della coniuge). Quanto, invece, alla situazione della sig.ra
sin da subito si rileva che la comparente è allo stato odierno in cerca di occupazione, e che in costanza di CP_1 matrimonio nelle rare volte che aiutava la madre e la SO nell'attività commerciale “Sapore Divino” lo faceva a titolo gratuito. E se, oggi riesce a sopravvivere con due figli lo deve proprio all'aiuto che sta oggi ricevendo dalle stesse.
-Secondo il , come dichiara al capo 5),dopo un primo periodo di felice unione coniugale, i rapporti tra i due Pt_1 coniugi si sono lentamente deteriorati da reciproche incomprensioni caratteriali e da discussioni relative alla gestione economica del nucleo familiare, fino a determinare l'irrecuperabilità del coniugio, tanto che i due non condividevano più il letto matrimoniale vivendo di fatto una situazione di separazione domestica, fino a quando il sig. avrebbe Pt_1 deciso di lasciare il tetto coniugale. Sul punto si rileva che discussioni e piccole incomprensioni caratteriali sono di comune evenienza all'interno di un rapporto così lungo e duraturo, come quello tra la comparente e il ricorrente, e che i periodi in cui i due coniugi non hanno “condiviso il letto matrimoniale” rappresentano un'inezia a confronto del lungo periodo di coniugio e comunque sempre voluti dal ricorrente. Invece, tali momenti si sono intensificati nell'ultimo periodo di convivenza in cui il ricorrente avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale allentandosi completamente dalla moglie.
-Il sig. precisava, inoltre, che la sig.ra avrebbe sempre preteso di voler condurre Parte_1 Controparte_1 un tenore di vita ben sopra le possibilità economiche che il marito avrebbe potuto mai offrirle, chiedendogli di sostenere le spese di ristrutturazione dell'immobile coniugale, nonostante quest'ultimo fosse di comproprietà della famiglia CP_1 Orbene, in ordine a tale punto, si sottolinea come la comparente non ha mai avuto precisa contezza della capacità economica del marito e comunque non ha mai avuto nessuna pretesa. Al contrario era lui che ha sempre gestito le finanze familiari senza coinvolgere la moglie che spesso si accontentava pur intuendo che vi erano maggiori possibilità economiche. Ed esempio la famiglia si dedicava pochi giorni di vacanza in un anno e sempre approfittando di soluzioni maggiormente vantaggiose dal punto di vista economico. Proprio in ragione della comprensione che il riceveva da parte della coniuge, che la stessa non ha mai preteso Pt_1 né mai ottenuto che il ricorrente si facesse carico di alcuna spesa di ristrutturazione, apprezzando il gesto del Pt_1 al pagamento della somma di euro 4.850,00 per il saldo degli oneri concessori della pratica di condono edilizio dell'immobile coniugale;
-In ultimo, il con il ricorso di separazione chiedeva che nel decidere circa l'affido dovesse essere valutata la Pt_1 circostanza che nel palazzo ove è sita la casa coniugale è situata anche l'abitazione di , fratello della Persona_3 sig.ra , il quale sarebbe, a dire del ricorrente, un pregiudicato con gravi problemi di dipendenza da Controparte_1 sostanze stupefacenti e che avrebbe causato tanti problemi economici alla famiglia In ordine a tale CP_1 circostanza va evidenziato che il germano della comparente, , è un uomo che in ragione delle sue Persona_3 dipendenze patologiche ha ben accettato di vivere in una comunità di recupero, situazione nota al fin da prima Pt_1 della data del matrimonio. In particolare si pone all'attenzione del Giudicante che la sig.ra nonostante le ultime incomprensioni ha CP_1 mostrato al marito una tangibile volontà di risanare il rapporto coniugale. Invero, nella prospettiva di risollevare le sorti della famiglia, gli proponeva di iniziare un percorso psico-terapeutico di coppia, proposta mai accettata coscienziosamente dal coniuge, il quale reagiva duramente ricorrendo alle vie legali senza realmente tentare una riunione coniugale con la determinando così un punto di rottura insanabile che ha inciso profondamente CP_1 sulla crescita emotiva dei figli, tanto che uno dei figli, , destando particolare preoccupazione ha cominciato un Per_1 percorso di psicoterapica, su consiglio del corpo docente e del medicopediatra curante. Quanto al mantenimento della moglie, vista la situazione economica attuale della ricorrente, che attualmente è in cerca di occupazione, e considerato che fino ad oggi la stessa si è dedicata alla casa e alla famiglia non potendo dedicarsi ad alcuna professione, non si potrà in alcun modo prescindere al momento dal riconoscere anche alla moglie una somma necessaria per la “sopravvivenza”. Quanto al mantenimento dei figli il padre, tenendo conto delle sue capacità economiche, dovrà garantire agli stessi una stabile organizzazione domestica capace di rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione, tenendo conto delle loro inclinazioni ed assicurargli tutte le esigenze sanitarie, nonché i momenti di relazioni sociali.
Ha chiesto: – disporre autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra
, disponendo l'affido congiunto dei figli minori e con abitazione presso la madre;
– Controparte_1 Per_1 Per_2 stabilire la somma di € 800,00 a titolo di mantenimento degli stessi, oltre il 50% delle spese straordinarie, comprese quelle scolastiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale oltre alle spese le lezioni della scuola nuoto, essendo i figli atleti a livello agonistico iscritti al C.O.N.I.; – regolamentare il diritto di visita più ampio possibile ed in
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ogni caso almeno due volte la settimana dalle 17.00 alle 20.00, prevedendo che i minori trascorrano i fine settimana alterni con ambedue i genitori;
– erogare, per il mantenimento della sig.ra la somma di € 200,00 Controparte_1 mensili fino all'ottenimento di una nuova occupazione che le possa permettere di raggiungere l'indipendenza economica.
All'udienza presidenziale del 13.2.2023, il ricorrente ha dichiarato: sono custode presso il Condominio di via Atellana 3 in Arzano con un compenso mensile di € 1.300,00; ho lasciato la casa coniugale ed abito in un monolocale di cui sono nudo proprietario per successione ereditaria a mio padre. Usufruttuaria è mia madre. Mia moglie è comproprietaria con i due fratelli sia della casa coniugale che di 3 negozi, nonché di un capannone per successione ereditaria del padre. Gli immobili sono indivisi. Un negozio è adibito ad enoteca ed in esso lavorano sia la SO di mia moglie che ne è formalmente intestataria sia mia moglie;
non so quale sia il reddito attuale;
qualche anno fa mi disse che guadagnava € 100,00 a settimana. Gli atri due negozi sono sfitti;
il capannone, mi pare, è affittato ad una società di surgelati con contratto intestato a tutti gli eredi. Non conosco il canone. Pago una rata di € 314,00 al mese per l'acquisto di una vettura con ipoteca sul messo;
ho un contratto di prestito di € 6000 ,00 al mese per mettere a posto il monolocale dove abito e per lavori di asfalto eseguiti presso la casa coniugale e per spese extra in favore dei figli. Vorrei corrispondere per i miei figli € 500,00 e nulla per mia moglie.
La resistente ha dichiarato: mio padre ci ha lasciato in eredità un appartamento adibito a casa coniugale, un locale adibito ad enoteca, altri due locali-depositi attualmente sfitti, una specie di garage sfitto. Ho lavorato nell'enoteca di famiglia fino a circa 10 anni fa ed ho lasciato perché mio marito volle che mi occupassi solo della famiglia. Dalla gestione dell'enoteca non derivano molti introiti sicchè bastano appena per mia SO che la gestisce. Mio figlio
frequenta il II anno di liceo scientifico, mentre va in II media. Entrambi praticano il nuoto a livello Per_1 Per_2 agonistico. Non ho redditi, né titoli né conti correnti. Siamo 4 eredi: mia madre e noi tre fratelli. Da aprile 2022 mio marito, da un giuorno all'altro, è andato via senza darmi spiegazioni e poi ho saputo che mi tradiva con un'altra donna. Da allora è molto assente con i figli. Il più grande sta seguendo un percorso psicologico;
ho cercato di ricostruire il rapporto con mio marito ma lui non ha voluto. Mi ha lasciato in grandi difficoltà economiche in quanto prima mi dava tra 800-1.000 euro al mese, oltre ai ticket ed ai buoni pasto e pagava lui le bollette;
fa molti straordinari. Mi ha anche tolto la disponibilità di un'auto pure essendo proprietario di due autovetture. Ha anche intestato solo a sé un conto corrente in banca che prima era comune.
Il Presidente del Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
I provvedimenti urgenti da adottare sono innanzitutto quelli relativi all'affidamento dei figli minori , Persona_4 nato il [...] e , nata il [...]. Persona_5 Per derogare alla regola dell'affidamento condiviso non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sia gravemente pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr. fra le tante, Cassazione 2/12/2010 n. 24256 e 17/12/2009 n. 26587), da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica (Cass. n. 18559/2016; Cass. n. 977/2017). In altre parole è necessario che risulti nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso lesivo degli interessi del figlio, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. n. 24526 cit.). Nella specie non sussistono i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso. Il collocamento dei minori va fissato presso la sig.ra cui va assegnata, di conseguenza, la casa coniugale. CP_1 Ferma restando la possibilità di diversi e più ampi accordi fra i coniugi, risulta necessario indicare un regime di visita del padre con i figli, in modo tale da dare piena attuazione al principio della bigenitorialità, tenuto conto delle esigenze dei minori. Pertanto, si dispone che i figli stiano col padre: A) dalle ore 18,00 alle ore 21,30 del lunedì e del venerdì di ogni settimana;
B) a settimane alterne, il fine settimana dalle ore 15,00 del sabato sino alle ore 21,00 della domenica, con pernottamento;
C) ad anni alterni, dalle ore 18,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre o dalle ore 18,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 6 gennaio, in modo tale che i minori trascorrano con un genitore le festività natalizie e con l'altro le festività di fine anno ed epifania;
D) ad anni alterni durante la giornata di Pasqua dalle ore 10,00 alle ore 21,00, ovvero il lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 21,00; E) per due settimane continuative o non continuative, durante il mese di luglio o di agosto, da concordarsi con la coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno secondo il principio dell'alternanza; F)il giorno del compleanno, dell'onomastico del padre e della festa del papà, mentre staranno con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico della stessa e della festa della mamma;
G) ad anni alterni per ciascun genitore, il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli.
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Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli, occorre premettere che: “L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”;
“mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusta disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale, svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata” (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 10/07/2013 n. 17089; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96). Peraltro come chiarito dalla S.C.:“In tema di capacità economica dei genitori ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario” (vedi Cass. 17/2/2011 n. 3905 e vedi Cass. 21/10/2010 n. 21649). L'obbligo di mantenimento dei figli, poi, non cessa con la maggiore età, ma come ripetutamente chiarito dalla S.C.
“….perdura finché il genitore interessato non dia o prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente (nella specie, essendo anche il coniuge non autosufficiente)” (Cass. n. 1830 del 26/01/2011). Alla luce dei predetti principi il sig. è tenuto a contribuire al mantenimento dei due figli minori. Pt_1 Per quanto concerne la situazione del ricorrente, va osservato che lo stesso lavora come custode presso un condominio ad Arzano e percepisce mediamente una retribuzione di circa Euro 1.700,00 al mese. E' nudo proprietario del monolocale, ove abita, di cui è usufruttuaria la madre. La sig.ra ha dichiarato di essere casalinga, mentre il sig. ha dichiarato che la stessa lavora come CP_1 Pt_1 cassiera presso l'enoteca gestita dalla SO, percependo un compenso settimanale di Euro 100,00. La resistente è comproprietaria con i fratelli e la madre, per successione ereditaria al padre, della casa coniugale ove abita, nonché di due locali a uso negozio, non locati, nonché di un deposito-garage, anch'esso sfitto. Tutto ciò premesso, si ritiene congruo –salva ogni più approfondita valutazione da effettuarsi nel corso del giudizio di merito all'esito della istruttoria che dovrà essere compiuta per chiarire la situazione economica del resistente- stabilire a carico di un assegno mensile di Euro 450,00, quale contributo al mantenimento dei figli (Euro Parte_1 225,00 pro capite), con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, oltre al 50% delle spese come da vigente protocollo di intesa, stipulato dal Presidente del Tribunale di Napoli col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In ordine alla richiesta di mantenimento, avanzata dalla moglie, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di aderire (Cass.9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961; n. 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007; 18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005; 19291/2005) “Al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze” (vedi anche Cassazione 13/2/2013 n. 3502). Considerate le circostanze di fatto, sopra descritte, si ritiene congruo disporre un contributo di mantenimento a carico della resistente in favore della ricorrente, che va determinato nella misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. (…)
Espletata la fase istruttoria a mezzo dell'escussione di un teste di parte resistente, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 3.7.2025.
Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta
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processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Nessuna delle parti ha formulato domanda di addebito della separazione.
Circa l'affido di , nulla va statuito, avendo lo stesso raggiunto la maggiore età. Per_1
Circa l'affido di , il Tribunale conferma l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza Per_2 privilegiata presso la madre atteso che – che, sul punto, non vi è mai stato contrasto tra i coniugi. Sulle modalità di visita con il padre, atteso che ha ormai 15 anni ed è una “grande minore”, ben potrà la ragazza Per_2 gestire i suoi incontri con il padre liberamente.
Sulla domanda relativa al mantenimento dei figli. Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, nel caso concreto la resistente – che nel costituirsi in giudizio ha chiesto determinarsi la somma di € 800,00 per i figli, – in sede di atti difensivi finali ha confermato tale domanda precisando che lei non lavora e non ha altri mezzi di sostentamento per i ragazzi se non l'assegno del marito. Il ricorrente – che con il ricorso introduttivo aveva proposto la somma di € 400,00 per i figli, in sede di udienza presidenziale aveva manifestato la sua disponibilità a corrispondere la somma di € 500,00.
Dall'istruttoria svolta è emerso che il è lavoratore dipendente con mansioni di custode per un condominio in Pt_1 Arzano;
ha allegato al ricorso le buste paga del maggio e di giugno 2022 (attestanti un reddito oscillante tra i 1.376,00 euro ed i 1.764,00 euro mensili) che sono stati valutati dal Presidente in sede di adozione di provvedimenti urgenti. All'udienza di precisazione delle conclusioni ha depositato le dichiarazioni reddituali del 2024 e del 205 dalle quali emerge un reddito di circa 25.000 euro annui. Ha dedotto di aver contratto dei finanziamenti per l'acquisto di un vettura e per lavori di ristrutturazione nell'immobile di sua nuda proprietà nel quale si è trasferito dopo la separazione. La moglie, inoltre, ha sempre sostenuto che il marito godesse di diversi ulteriori bonus e di vari emolumenti per lavoro straordinario ed ha dedotto che il tenore di vita del nucleo è sempre stato modesto, mantenuto solo dal marito in quanto lei non lavorava ormai da 10 anni. Orbene, tenuto conto della prevalenza del tempo trascorso dalla minore con la madre (che provvede al mantenimento diretto dei figli con lei conviventi con il suo accudimento domestico) e del tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale (con la quale era stato stabilito l'importo di € 450,00 a carico del padre) nonché, infine, del fatto che le esigenze dei figli aumentano con il tempo senza che sia necessario allegare alcunché, il Tribunale pone a carico di Pt_1
la somma di € 270,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore e di € 230,00 per il figlio da poco
[...] maggiorenne del quale si ignorano le future scelte: nessuno dei coniugi, infatti, ha dedotto alcunchè circa la volontà del ragazzo di continuare gli studi o di voler cercare di entrare nel mondo del lavoro.
Giova riportare i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
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Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207). A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod
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plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
- Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
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In conclusione, in assenza di prova circa le scelte future del ragazzo da poco maggiorenne, dovendosi ritenere che lo stesso sia ancora titolare del diritto al mantenimento da parte dei genitori in quanto è presumibile che non abbia ancora preso alcuna decisione sul suo futuro, e tenuto conto che vive presso la madre che contribuisce in via diretta al Per_1 suo sostentamento, la somma dovuta dal ricorrente mensilmente per i figli – quale suo contributo al loro mantenimento
– va pertanto quantificata nella misura di € 500,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da dicembre 2026. Le parti, infine, sono tenute al 50% delle spese straordinarie per i figli, come da Protocollo del 7.3.2018. Circa gli assegni unici, le parti hanno concordato di esserne percettori per metà ciascuno.
La casa coniugale resta assegnata alla che vi risiede con i figli, in assenza, peraltro, di contestazioni sul punto. CP_1
Sulla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente in riconvenzionale nella misura di € 200,00, la stessa ha confermato tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni, deducendo di non avere alcun reddito e di essere priva di attività lavorativa, a differenza di quanto sempre sostenuto dal marito che aveva dedotto (sin dal ricorso introduttivo) che lei aveva sempre lavorato nell'enoteca di famiglia con una paga settimanale non fiscalizzata di circa 100,00 euro.
Orbene, è noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712).
Nel corso dell'istruttoria orale è stata escussa la sola teste SO della resistente (sull'unico capo Testimone_1 ammesso con ordinanza del 6.2.2024 che il Collegio condivide) la quale, all'udienza del 17.9.2024, ha dichiarato: non è vero che mia SO lavora nell'enoteca. Abitiamo tutti lì, e mia SO talvolta viene per una chiacchera o per un caffè.
Ancora: nulla è emerso in ordine al tenore di vita tenuto dalla coppia e della famiglia, ma esclusivamente che si trattava di una famiglia monoreddito, con due figli da crescere e che il aveva sempre mantenuto il menage mentre la Pt_1 moglie aveva lavorato solo fino alla nascita dei figli e poi si era dedicata alla famiglia. Orbene, osserva il Collegio, in primo luogo, che parte resistente – sulla quale gravava l'onere della prova in ordine alla domanda di mantenimento, alla luce dei principi di diritto sopra riportati, - nulla ha provato circa il regime di vita goduto in costanza di matrimonio. Tuttavia il non ha mai contestato che la loro fosse una famiglia mono- Pt_1 reddito in quanto lui stesso ha sempre sostenuto di essersi occupato sempre di tutto e che la moglie lavorava con redditi non fiscalizzati presso l'enoteca di famiglia;
circostanza, tuttavia, smentita dalla testimone escussa. Pertanto, alla luce delle considerazioni in diritto sopra enunciate e di quanto emerso in sede di prova testimoniale, atteso che la sembrerebbe non aver ha più lavorato nell'enoteca ormai da molti anni , tenuto conto della durata del CP_1 matrimonio e dell'età della resistente, appare congrua la somma di € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da dicembre 2026.
Le spese processuali, alla luce delle statuizioni che precedono, possono trovare equa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 comma 1° c.c; C affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
Per_2
3- disciplina gli incontri padre-figlia nei termini di cui in parte motiva;
C assegna la casa coniugale alla resistente;
5- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile a titolo di contributo per Parte_1 il mantenimento dei figli minore nella misura di € 500,00 mensili (di cui € 270,00 per ed € 230,00 per Per_2
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), oltre al 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva - entro il 1° giorno di ogni mese, con Per_1 adeguamento Istat da dicembre 2026;
6- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 200,00 a titolo di Parte_1 mantenimento con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da dicembre 2026;
7- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 30 parte II s. A sez. U, Registro atti di matrimonio anno 2006);
8- Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14.11.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Immacolata Cozzolino
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