Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/03/2026, n. 4433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4433 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04433/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16617/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16617 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Trimarco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Augusto Aubry N°3;
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del verbale contenente il giudizio di non idoneità del 04 ottobre 2022, notificato in pari data, emesso dalla Commissione di cui all'art. 106 comma 4 Dlgs. 443 del 30/10/1992 avente ad oggetto gli esiti delle prove attitudinali per il reclutamento di complessivi 1479 allievi agenti del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con P.D.G. 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie Speciale – n. 89 del 09 novembre 2021, nonché di tutti i verbali della Commissione ex art. 13 Bando, del verbale di predeterminazione dei criteri per l'accertamento dei requisiti attitudinali e di tutti gli altri atti e verbali della Commissione, nonché dell'elenco degli idonei ammessi al prosieguo delle prove, nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa RO IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con memoria depositata in data 22 gennaio 2026, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse del suo assistito alla decisione del ricorso;
Ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione tra le parti delle spese di lite, in ragione della peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO VO, Presidente
RO IC, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IC | DO VO |
IL SEGRETARIO