Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 9401/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
rappresentato e difeso dall'avv. Laura De
Parte_1
Nuzzo.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 16/06/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento di ratei arretrati di pensione di reversibilità per tutto il periodo dal
16/05/2020 al 30/04/2025.
1
pagamento in favore del ricorrente dei ratei di pensione di reversibilità arretrati (n.
006-550047011677), dal maggio 2025 in poi, nonché al pagamento degli interessi legali maturati sui ratei della pensione di reversibilità per tutto il periodo dal
16/05/2020 in poi.
Compenda di un terzo le spese di lite e condanna l' al pagamento in CP_1
favore del ricorrente dei restanti due terzi, che liquida € 2.000,00 oltre spese generali, Iva e C.P.A. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/07/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di essere titolare di pensione di CP_1
reversibilità categoria SOS n. 47011677, per esser stato riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo, lamentava che a seguito del decesso della sorella avvenuto il 16/05/2020, l'Istituto Persona_1
convenuto aveva interrotto la corresponsione della succitata pensione di reversibilità, e pertanto chiedeva di “condannare l in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, a liquidare e corrispondere la pensione di reversibilità al ricorrente dal 16.05.2020 ad oggi;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i CP_1
supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del ricorso in via amministrativa ed evidenziando, nel merito, che parte ricorrente al fine di ottenere la liquidazione della prestazione avrebbe dovuto presentare apposita domanda di ricostituzione;
chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con le note depositate il 21/02/2025 parte ricorrente affermava di avere presentato, in data 12/02/2025, la domanda di “ricostituzione per variazione dati dei contitolari” contrassegnata dal n. 9120000839161, mentre l' con le note CP_1
2 depositate il 26/05/2025 deduceva di avere effettuato in data 2/05/2025 il pagamento dei ratei arretrati sino al 30/04/2025.
Da ultimo, con le note depositate il 27/05/2025, il ricorrente confermava di avere ricevuto il pagamento dei ratei arretrati e insisteva in ricorso al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei di pensione per il periodo successivo CP_1
e dei “supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge”.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Preliminarmente va osservato come, a fronte dell'avvenuta presentazione della domanda di “ricostituzione per variazione dati dei contitolari” da parte del ricorrente,
l' convenuto abbia dedotto di avere liquidato i ratei arretrati di pensione di CP_1
reversibilità, per tutto il periodo dal 16/05/2020 sino al 30/04/2025 (cfr. all. 2 alle note dell'11/04/2025), producendo apposita documentazione attestante CP_1
l'avvenuto pagamento (cfr cedolino all. alle note del 26/05/2025). CP_1
Siffatta circostanza, pacificamente riconosciuta dal ricorrente nelle successive note di trattazione scritta depositate il 27/05/2025, determina il venir meno di ogni posizione di contrasto tra le parti e conduce alla parziale declaratoria della cessazione della materia del contendere, in relazione al periodo dal 16/05/2020 al 30/04/2025.
Acclarata la spettanza in capo al ricorrente della prestazione in esame, deve tuttavia rilevarsi come l' convenuto non abbia dimostrato di avere CP_1
corrisposto i ratei di pensione di reversibilità anche per il periodo successivo, ossia dal maggio 2025 in poi, né tantomeno di avere effettuato il pagamento degli interessi su tutti i ratei arretrati, cosicché quest'ultimo va condannato al relativo pagamento.
Non può invece essere accolta la domanda attorea avente ad oggetto il pagamento dei “supplementi” sui ratei arretrati, non avendo il ricorrente dimostrato di avere proposto l'apposta domanda amministrativa strumentale al pagamento.
3 In conclusione, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento di ratei arretrati di pensione di reversibilità per tutto il periodo dal 16/05/2020 al 30/04/2025.
Mentre l' va condannato al pagamento dei ratei di pensione di CP_1
reversibilità arretrati, dal maggio 2025 in poi, nonché al pagamento degli interessi legali maturati sui ratei di prestazione per tutto il periodo dal 16/05/2020 in poi.
Sussistono giusti motivi connessi alla posizione processuale dell' che ha CP_1
riconosciuto, sia pur in parte, la prestazione richiesta dal ricorrente nelle more del giudizio, a seguito della proposizione della domanda di ricostituzione presentata solo nell'anno 2025, per compensare di un terzo le spese di lite fra le parti, mentre i residui due terzi vanno posti a carico dell' e vengono liquidati in dispositivo CP_1
ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 17/06/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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