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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5207/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Sandro Savina;
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Sandro Savina;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 24/02/1993 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di R.G.V.G. 5207/2024
Lecce (atto n. 6, parte I, anno 1993). Hanno precisato che dalla loro unione è nato , ormai economicamente autosufficiente. Persona_1
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi
a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra € 100,00 mensili a Pt_1 CP_1 titolo di mantenimento.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 05/12/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/02/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5207/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 05/12/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
2 R.G.V.G. 5207/2024
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Trepuzzi Parte_1
(LE), 28/04/1957) e (Lecce (LE), 09/12/1959) alle Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 17/02/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5207/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Sandro Savina;
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Sandro Savina;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 24/02/1993 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di R.G.V.G. 5207/2024
Lecce (atto n. 6, parte I, anno 1993). Hanno precisato che dalla loro unione è nato , ormai economicamente autosufficiente. Persona_1
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi
a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra € 100,00 mensili a Pt_1 CP_1 titolo di mantenimento.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 05/12/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/02/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5207/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 05/12/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
2 R.G.V.G. 5207/2024
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Trepuzzi Parte_1
(LE), 28/04/1957) e (Lecce (LE), 09/12/1959) alle Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 17/02/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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