Cass. civ., sez. III, sentenza 27/04/1967, n. 761
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Sentenza 27 aprile 1967

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L'opposizione con la quale il debitore esecutato denunzia la nullita della notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare, perche eseguita a mezzo del servizio postale e non dall'ufficiale giudiziario, e un'opposizione agli Atti esecutivi.*

Il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale, conseguentemente la convocazione delle parti, che nel processo stesso venga disposta dal giudice dell'esecuzione quando egli lo ritenga necessario o quando la legge lo prescriva, avviene non gia per costituire un contraddittorio formale,ma soltanto per il migliore Esercizio della potesta ordinatoria del giudice stesso. Da cio discende che,se il giudice dell'esecuzione non dispone -quando la legge lo richiede - la comparizione del debitore per essere sentito o se, comunque, non viene portato a legale conoscenza del debitore stesso il decreto con cui viene fissata l'udienza per la sua audizione, non sussiste violazione del principio del contraddittorio, ma una semplice omissione, che non incide di per se stessa sulla situazione processuale, ma puo solo riflettersi eventualmente sul provvedimento successivo (normalmente sull'ordinanza di vendita),contro cui il debitore puo proporre opposizione, ex art. 617 cod.proc.civ., ove lo ritenga per altri motivi viziato o incongruo e, quindi,non mai per il solo motivo dell'omessa audizione. ( nella specie non era stato notificato al debitore esecutato l'avviso, mediante biglietto di cancelleria, dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 559 cod.proc.civ.per l'esame dell'istanza del creditore procedente di sostituzione del custode del bene pignorato e il predetto debitore non era stato neppure sentito, allorche era stato nominato un consulente tecnico per la stima del bene medesimo).*

La notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare, eseguita a mezzo del servizio postale, e valida.*

La tardivita dell'opposizione agli Atti esecutivi - proposta oltre il termine di cinque giorni dal compimento del singolo atto cui si riferisce - va rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in Cassazione. ( Conf. 1570-63).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/04/1967, n. 761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 761
    Data del deposito : 27 aprile 1967

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