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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 3515/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il 4.4.2024, proposto da
(C.F. – , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Arena
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI contumaci
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore Pt_2
di Foggia il 27.9.2023 e notificato il 6.3.2024, recante diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto pubblicato il 14.4.2024, emesso inaudita altera parte, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di
1 comparizione del 22.10.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
All'esito della trattazione scritta del 22.10.2024 è stato revocato il decreto del 14.4.2024 con accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non Controparte_1
si è costituito e, pertanto, con ordinanza del 23.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Il G.I. ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di note entro il 10.3.2024.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1. – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3 – Il ricorrente ha allegato al fascicolo di parte documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata in atti la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione c/o l'impresa individuale Cagnin dal Pt_3
27.2.2025 al 31.5.2025, con qualifica di bracciante agricolo;
(ii) modello Unilav/comunicazione
2 obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale dal 1.8.2024 al 31.10.2024, con qualifica di bracciante agricolo, con busta paga Controparte_2
emessa ad agosto pari a € 1.968; (iii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale dal Controparte_3
28.3.2024 al 30.6.2024, con qualifica di bracciante agricolo;
(iv) dichiarazione del 14.3.2024 di disponibilità all'assunzione del ricorrente da parte di;
(v) presa in carico del Parte_4
18.12.2023 relativa alla valutazione di assunzione del ricorrente (vi) Parte_5
modello/Unilav comunicazione obbligatoria di assunzione c/o impresa l'individuale CP_4
dal 6.6.2023 al 31.12.2023, con qualifica di bracciante agricolo;
(vii) modello
Pers Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione c/o è dal 3.8.2023 al 31.12.2023, con Per_1
qualifica di bracciante agricolo (viii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione c/o l'impresa individuale Savino Pio Franco, con qualifica di bracciante agricolo, dal 24.4.2023 al
31.5.2023 (con due buste paga rispettivamente di € 422 ed € 769,48); (ix) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale , con qualifica di bracciante agricolo, dal 13.4.2022 al Controparte_5
31.12.2022 (busta paga di agosto di € 187); (x) contratto di lavoro con Il Faro di Gallipoli S.r.l.s., con qualifica di lavapiatti, dal 23.6.2022 al 30.9.2022 (quattro buste paga di importo netto complessivo pari a € 2.240, 10); (xi) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al rapporto di lavoro, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa individuale LL RA NT dal 18.11.2021 al 31.12.2021; (xii) CU 2022, attestante la percezione del reddito di € 1.349,20 per attività di lavoro svolta alle dipendenze della soc. agricola
Cascina Aurora dal 4.8.2021 al 31.10.2021 (nonché relativi modelli Unilav e Controparte_6
buste paga).
Le comunicazioni UNILAV, la documentazione contrattuale relativa a rapporti di lavoro avviati, così come gli attestati conseguiti, sono indicativi della serietà dello sforzo di integrazione manifestato dal richiedente.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato ormai da tempo e proseguito fino all'attualità un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia e ha un contratto di lavoro in essere.
Inoltre, il ricorrente ha preso parte a diverse attività al fine di meglio integrarsi nel paese ospitante (cfr. certificato del 2.2.2017 reso dal CPIA di Mogliano Veneto attestante iscrizione e frequenza al corso di lingua italiana Livello A1, Attestato di competenza del livello A1 rilasciato il 31.5.2017, Attestato di frequenza del corso personale alimentarista seguito il 5.7.2022).
3 Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
4 – All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
9.4.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_7
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 3515/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il 4.4.2024, proposto da
(C.F. – , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Arena
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI contumaci
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore Pt_2
di Foggia il 27.9.2023 e notificato il 6.3.2024, recante diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto pubblicato il 14.4.2024, emesso inaudita altera parte, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di
1 comparizione del 22.10.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
All'esito della trattazione scritta del 22.10.2024 è stato revocato il decreto del 14.4.2024 con accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non Controparte_1
si è costituito e, pertanto, con ordinanza del 23.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Il G.I. ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di note entro il 10.3.2024.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1. – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3 – Il ricorrente ha allegato al fascicolo di parte documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata in atti la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione c/o l'impresa individuale Cagnin dal Pt_3
27.2.2025 al 31.5.2025, con qualifica di bracciante agricolo;
(ii) modello Unilav/comunicazione
2 obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale dal 1.8.2024 al 31.10.2024, con qualifica di bracciante agricolo, con busta paga Controparte_2
emessa ad agosto pari a € 1.968; (iii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale dal Controparte_3
28.3.2024 al 30.6.2024, con qualifica di bracciante agricolo;
(iv) dichiarazione del 14.3.2024 di disponibilità all'assunzione del ricorrente da parte di;
(v) presa in carico del Parte_4
18.12.2023 relativa alla valutazione di assunzione del ricorrente (vi) Parte_5
modello/Unilav comunicazione obbligatoria di assunzione c/o impresa l'individuale CP_4
dal 6.6.2023 al 31.12.2023, con qualifica di bracciante agricolo;
(vii) modello
Pers Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione c/o è dal 3.8.2023 al 31.12.2023, con Per_1
qualifica di bracciante agricolo (viii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione c/o l'impresa individuale Savino Pio Franco, con qualifica di bracciante agricolo, dal 24.4.2023 al
31.5.2023 (con due buste paga rispettivamente di € 422 ed € 769,48); (ix) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale , con qualifica di bracciante agricolo, dal 13.4.2022 al Controparte_5
31.12.2022 (busta paga di agosto di € 187); (x) contratto di lavoro con Il Faro di Gallipoli S.r.l.s., con qualifica di lavapiatti, dal 23.6.2022 al 30.9.2022 (quattro buste paga di importo netto complessivo pari a € 2.240, 10); (xi) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al rapporto di lavoro, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa individuale LL RA NT dal 18.11.2021 al 31.12.2021; (xii) CU 2022, attestante la percezione del reddito di € 1.349,20 per attività di lavoro svolta alle dipendenze della soc. agricola
Cascina Aurora dal 4.8.2021 al 31.10.2021 (nonché relativi modelli Unilav e Controparte_6
buste paga).
Le comunicazioni UNILAV, la documentazione contrattuale relativa a rapporti di lavoro avviati, così come gli attestati conseguiti, sono indicativi della serietà dello sforzo di integrazione manifestato dal richiedente.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato ormai da tempo e proseguito fino all'attualità un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia e ha un contratto di lavoro in essere.
Inoltre, il ricorrente ha preso parte a diverse attività al fine di meglio integrarsi nel paese ospitante (cfr. certificato del 2.2.2017 reso dal CPIA di Mogliano Veneto attestante iscrizione e frequenza al corso di lingua italiana Livello A1, Attestato di competenza del livello A1 rilasciato il 31.5.2017, Attestato di frequenza del corso personale alimentarista seguito il 5.7.2022).
3 Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
4 – All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
9.4.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_7
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
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