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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/05/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 3275/2024 R.G. promossa da
, , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 Parte_2
Francesco Guastella e Claudia Cascone
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Antonella Testa CP_1
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanze-ingiunzione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.2024, , in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della , ha Parte_2
proposto tempestiva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n.
CP_ 002764233 e n. 002872002, entrambe ricevute il 7.11.2024, con cui l ha intimato il pagamento della somma, rispettivamente, di € 8.287,10 e di
€ 8.658,00 a titolo di sanzione e accessori per la violazione di cui all'art. 2,
1 comma 1 bis, d.l.12.09.83 n. 463, contestata per omesso versamento nel termine di legge delle ritenute previdenziali relative alle annualità 2017 e
2021.
CP_ L' ha documentato di avere annullato in autotutela entrambe le ordinanze opposte, in quanto “dalle verifiche condotte è emerso che la diffida di accertamento prodromica all'emissione dell'Ordinanza ingiunzione contestata è stata notificata al trasgressore oltre il termine ex art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”, quindi ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
L'opponente si è di fatto associato alla declaratoria invocata dall' , CP_2
tuttavia insistendo per la refusione delle spese di lite secondo il principio della “soccombenza virtuale”.
***
Il giudizio può essere definito nel senso suggerito dalle parti, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le stesse e, dunque, l'interesse ad una pronuncia nel merito della lite.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. civ., n.
10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
CP_ Le spese processuali vanno inevitabilmente poste a carico dell' , secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, non avendo l CP_2
dimostrato la tempestiva notifica dei prodromici atti di accertamento
(censura sollevata dall'opponente) o che la tardività sia dipesa da errore ad esso non imputabile.
2 Dette spese si liquidano nella misura di cui al dispositivo avuto riguardo alla estrema elementarità ed alla serialità della causa, al valore della stessa (scaglione previdenza sino a € 26.000,00) ed alla scarna attività processuale concretamente svolta (di fatto consistita nello studio e nella introduzione della controversia, cui è seguita la mera presa d'atto dell'annullamento in autotutela cui ha immediatamente provveduto l convenuto). CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 854,00 per compensi e € 43,00 per contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ragusa, 6.5.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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