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Bibliografia. R. De Nictolis, Processo Amministrativo. Formulario commentato, IV ed., Ipsoa, 2019; A. Batà e V. Carbone, Le notificazioni. Dottrina e Giurisprudenza, ed. VII, Ipsoa, 2016; A. Batà, Le impugnazioni, Ipsoa, 2012; G. F. Nicodemo, La disciplina dei termini nel nuovo processo amministrativo, in Urbanistica e appalti, 2010, fasc. 12, E. D'Arpe, Il codice del processo amministrativo – La gestione del processo: nuovi termini e adempimenti, in www.giustizia-amministrativa.it, 2010. Sommario. 1. Il termine breve per la proposizione delle impugnazioni. 2. Il termine lungo per la proposizione delle impugnazioni. 3. I termini di impugnazione nei procedimenti cautelari. 1. Il termine …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/09/2022, n. 8058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 8058 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/09/2022
N. 08058/2022REG.PROV.COLL.
N. 03502/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3502 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Matti, Mirko Billone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna – Sezione I^ -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, la Questura di Bologna ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata in data -OMISSIS- dal signor -OMISSIS-. Il diniego è stato opposto a seguito dell’accertamento, tramite verifiche nelle banche dati che i redditi percepiti dallo straniero, pregressi e attuali, non soddisfacevano i requisiti previsti dalla normativa.
2. Con ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto al Tar Bologna il suddetto straniero ha impugnato tale diniego, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere per omesso bilanciamento degli interessi contrapposti, evidenziando come egli si fosse sempre adoperato, sin dal suo ingresso in Italia nel 2001, per garantirsi in maniera lecita un’autonoma fonte di reddito.
3. Con sentenza, resa ex art. 60 c.p.a., n. 738 -OMISSIS-, il Tar Bologna ha respinto il ricorso confermando la valutazione della Questura. In particolare il giudice di prime cure ha evidenziato l’inferiorità dei redditi denunciati dal ricorrente rispetto alla soglia ritenuta dall’ordinamento come il minimo per garantire un autonomo mantenimento, il venir meno del lavoro nel corso del procedimento e il reperimento di una nuova occupazione solo dopo l’emanazione del provvedimento di rigetto.
4. La citata sentenza è stata impugnata con appello notificato -OMISSIS- e depositato il successivo -OMISSIS-, con cui lo straniero ha chiesto la riforma della decisione impugnata e il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado lamentando la violazione di legge e l’eccesso di potere per mancata valutazione e bilanciamento di tutti gli interessi contrapposti considerata la lunga durata del soggiorno in Italia e la presenza di redditi legittimamente prodotti.
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’interno e la Questura di Bologna, senza espletare difese scritte.
6. Con l’ordinanza cautelare -OMISSIS- la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata.
7. All’udienza pubblica del 16 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
2. La questione relativa alla sussistenza dei mezzi di sostentamento idonei a garantire un soggiorno conforme alle regole di convivenza nello Stato italiano è stata oggetto di grande attenzione da parte della giurisprudenza amministrativa. Giova preliminarmente operare una ricognizione normativa.
Viene in rilievo, anzitutto, l’art. 4 comma 3 D.lgs. 286/98 secondo cui: “ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1”.
Accanto a questa disposizione generale, si collocano altre due norme speciali: art. 22 comma 11 e art. 29 comma 3, lett. b) TU immigrazione.
L’art. 22 TU immigrazione si occupa della speciale condizione in cui versa lo straniero che perde il lavoro in corso di validità del proprio permesso di soggiorno. In questa specifica situazione, lo straniero - che si trovi in una momentanea fase di disoccupazione - può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno. Decorso tale termine, la norma stabilisce che trova applicazione l’art. 29 comma 3, lett. b) secondo cui, al fine di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, lo straniero deve essere in possesso “di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Dal tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate emerge la necessità di possedere una adeguata capacità reddituale che rappresenta un elemento sintomatico di inserimento nel tessuto sociale dello Stato. Tale capacità reddituale deve avere una portata specifica pari all'importo annuo dell'assegno sociale (aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere).
La disposizione vuole regolare la situazione dello straniero che intenda collocare il proprio nucleo familiare in Italia ed è quindi “gravato” da un presupposto reddituale più elevato e, conseguentemente, da onere probatorio specifico e superiore rispetto allo straniero che intenda vivere da solo. Anche lo straniero che si trovi in una condizione di momentanea disoccupazione deve dimostrare di aver percepito un reddito tale da garantirgli la sopravvivenza nella fase di mancata percezione della retribuzione.
Da queste disposizioni emerge un principio generale: la capacità reddituale è un indicatore, secondo il legislatore, di inserimento nella società, del positivo risultato del percorso di integrazione con le leggi dello Stato.
La giurisprudenza amministrativa, in linea con le suesposte premesse, ha ribadito che il requisito reddituale minimo “costituisce condizione soggettiva non eludibile, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica; d'altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose”. (Cons. St., Sez. III, 2 novembre 2017, n. 5082 e 28 aprile 2017, n. 1971).
Se così non fosse, l’Amministrazione competente non avrebbe possibilità di verificare concretamente la sostenibilità del soggiorno dello straniero. Tuttavia, il requisito del reddito pari all’assegno sociale minimo non può costituire di per sé, salvo le ipotesi previste espressamente dalla legge, solo un elemento escludente secondo un meccanismo meramente automatico.
Una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni sopra richiamate, specie in riferimento all’art. 3 della Costituzione, impone che la capacità reddituale debba essere correttamente declinata e applicata a seconda della situazione concreta.
Ed invero, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che “il possesso di un reddito minimo corrispondente all'assegno sociale (al di fuori delle ipotesi in cui sia richiesto espressamente dalla legge, e cioè i casi del permesso di soggiorno CE e i casi di ricongiungimento familiare) rappresenta un criterio orientativo di valutazione e non un parametro rigido la cui mancanza sia automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dovendosi tener conto delle varie circostanze che di fatto concorrono a consentire il sostentamento dell'immigrato”(Consiglio di Stato, Sez. Terza, 18/10/2016, n. 4352).
Giova, a questo punto, indagare quali siano le circostanze di fatto che possono ritenersi rilevanti e sufficienti a completare la capacità reddituale dello straniero.
Innanzitutto, deve trattarsi di uno scostamento non significativo dalla soglia pari all’ammontare dell’assegno sociale. In tale contesto, le circostanze che di fatto concorrono a consentire la sostenibilità del soggiorno dello straniero nello Stato possono essere di varia natura e possono collocarsi accanto al reddito da lavoro prodotto, senza sostituirlo. È possibile, infatti, che lo straniero entri nel circuito dell’assistenza sociale territoriale, sia inserito in percorsi di integrazione lavorativa promossi da enti pubblici territoriali, riceva aiuto dalle associazioni del Terzo Settore che collaborano con le stesse amministrazioni ovvero supporto da parte delle comunità stabili di connazionali.
Si pensi ai percorsi di integrazione socio-lavorativa, cosiddetti “borse lavoro”, coordinati in collaborazione tra le stesse associazioni e gli enti locali, alle attività di distribuzione di beni di prima necessità, di assistenza legale e psicologica delle associazioni del terzo settore che operano a favore delle categorie “fragili”.
È ben possibile, infatti, che lo straniero, pur non raggiungendo “matematicamente” la soglia dell’assegno sociale attraverso la retribuzione da lavoro subordinato, possa garantirsi la stabilità, la liceità e la sostenibilità del soggiorno in Italia attraverso altre fonti di sostentamento lecite e riconosciute dallo stesso ordinamento giuridico e tracciabilità.
Tali fonti di sostentamento, per essere rilevanti ai fini del riconoscimento del titolo di soggiorno, devono essere provviste dei requisiti della certezza, solidità, periodicità, documentabilità. Da un punto di vista probatorio, quindi, è onere dell’appellante allegare in giudizio ogni elemento idoneo a corroborare la sussistenza di tali requisiti. A titolo di esempio, senza pretesa di esaustività, il requisito della documentabilità potrà essere soddisfatto con l’allegazione di una relazione di presa in carico da parte degli enti o delle associazioni riconosciute. Non è invece sufficiente un contributo sporadico, di provenienza incerta, inidoneo ad essere sottoposto alla valutazione dell’amministrazione ai fini della dimostrazione di sufficiente capacità economica.
Per tali ragioni è da escludersi che rilevino gli aiuti di terzi che non soddisfino un adeguato livello di sicurezza, solidità e tracciabilità idonei a dimostrare la sostenibilità del soggiorno.
Gli elementi sopra richiamati, se dedotti e sufficientemente provati in giudizio, rilevano ancor più se valutati anche alla luce dell’assenza di precedenti penali ovvero di polizia.
Vero è che l’assenza di precedenti penali ovvero di polizia non può da sola essere circostanza posta alla base di un giudizio automatico di buona riuscita del percorso di integrazione ma deve essere valorizzata come elemento che, unitamente agli altri, conduce ad una prognosi favorevole della situazione giuridica dello straniero.
Da tali premesse deriva che l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, dovrà verificare la sussistenza della capacità reddituale anche prendendo in considerazione tutte le circostanze di fatto sopra descritte sintomatiche della sostenibilità del soggiorno dello straniero nello Stato e fornire adeguata e puntuale motivazione, sindacabile dal giudice amministrativo allorquando la stessa risulti viziata da manifesti deficit di ragionevolezza.
Tale interpretazione, infine, si pone anche in sintonia con una delle rationes legis del testo unico in materia di immigrazione: evitare l’automatismo preclusivo della presunta mancanza della capacità contributiva, assecondando le fasi avverse e le fasi favorevoli dell’attività lavorativa del soggetto, permette allo stesso una migliore ricerca di rapporti di lavoro stabili, assicurando la sua partecipazione alla spesa pubblica e la conseguente regolarità contributiva, impattando, in via indiretta, da una parte, sull’aumento della sicurezza nel Paese e, dall’altra, sulla riduzione delle possibili situazioni di sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali.
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso in esame e considerato che lo straniero ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, la Questura non ha tenuto in debita considerazione le circostanze allegate da parte appellante considerato che, per il periodo anteriore all’emanazione del provvedimento ed altresì alla data di adozione del decreto impugnato sussistevano elementi documentali a fondamento della sussistenza di un reddito lecito a cui l’amministrazione avrebbe dovuto attribuire maggiore rilevanza nel presumere la potenzialità reddituale per il futuro, nonostante le temporanee carenze di reddito verificatesi in passato.
Il requisito reddituale, infatti, è finalizzato ad evitare l’inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e la dimostrazione di un reddito di lavoro, o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose. Orbene l’appellante non ha precedenti penali e/o procedimenti penali e si è sempre mantenuto legalmente nel territorio italiano e ivi risiede dal 2001: dette circostanze, di estrema rilevanza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, non sono state tenute in debita considerazione dall’amministrazione.
Giova valorizzare, in particolar modo, la relazione resa in favore dell’appellante dal servizio sociale -OMISSIS- del Comune di Bologna nell’ambito della quale si rappresenta che il cittadino straniero è stato ospite di una struttura (dove è stato iscritto anagraficamente), ha pagato un modesto e calmierato canone di locazione ed è stato sostenuto con contributi uniti ad acquistare dei farmaci prescritti dal Pronto Soccorso (cfr. relazione resa dall’Assistente Sociale incaricato del -OMISSIS- del Comune di Bologna -OMISSIS-).
Tale elemento, unitamente agli altri dedotti e provati dall’appellante, è sintomatico di una volontà effettiva di integrazione ed è idoneo a superare la prova di scostamento non significativo dalla soglia dell’assegno sociale in quanto l’appellante ha provato di aver ricevuto un aiuto certo, documentato e tracciabile.
3. In conclusione, per le ragioni sopra esposte l’appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del diniego ivi impugnato.
4. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, stante la mancanza di difese scritte da parte dei costituiti Ministero dell’interno e della Questura di Bologna.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accoglie il ricorso di primo grado, disponendo l’annullamento del provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Antonella De Miro, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.