Art. 1543.
(Forme).
La vendita di un'eredita' deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullita'.
Il venditore e' tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredita'.
(Forme).
La vendita di un'eredita' deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullita'.
Il venditore e' tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredita'.