Articolo 1543 del Codice civile
Articolo 1542Articolo 1544
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19 aprile 1942
Art. 1543.

(Forme).

La vendita di un'eredita' deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullita'.

Il venditore e' tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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