Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 1242 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1242/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. , e vertente
TRA
con codice fiscale e con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
codice fiscale , elett.te dom.ti in Napoli alla via Del Rione C.F._1
Sirignano n. 10 presso gli avv.ti Guido Sergio e Alessandro Amodio, dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
( già ) con codice Controparte_1 Controparte_2
fiscale , elett.te dom.ta in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7 presso P.IVA_2
gli avv.ti Alfredo Riccardi e Edgardo Riccardi, dai quali è rappresentata e difesa in virtù
di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHÈ
con codice fiscale elett.te dom.ta in Avellino alla via Controparte_3 P.IVA_3
Casale n. 5 presso l'avv. Edoardo Volino, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 2/12/2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la e Parte_1
il suo legale rappresentante nella persona di hanno dedotto di aver Parte_2
affidato il 21/7/2017 al commercialista la gestione di alcune cartelle CP_4
esattoriali notificate alla azienda conferendogli mandato professionale ad hoc , ma che l' nella sua qualità, aveva ricevuto avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 14/10/2019 Pt_2
per avere, a giudizio del Pubblico Ministero, operato false compensazioni nell'interesse della . Pt_1
Più in particolare, l'operazione illegittima era stata posta in essere, nel 2017, da terzi estranei alla compagine sociale, a mezzo presentazione di numerosi modelli F24, e i versamenti non erano avvenuti tramite i conti correnti intestati alla società o al suo legale rappresentante, ma erano stati disposti dai predetti soggetti terzi e senza autorizzazione della con inserimento in via telematica attraverso la piattaforma Pt_1
di pagamento on-line presso la filiale della di Striano (NA) Controparte_2
alla via R. Serafino n. 19 e la filiale (Piazza Garibaldi, 1 Loc. Controparte_5 3
Casilli in San Giuseppe Vesuviano), con conseguente non riferibilità delle operazioni alla . Pt_1
Gli attori hanno precisato che a seguito delle predette operazioni abusive, l'
[...]
aveva notificato alla società, a mezzo posta, in data 15/10/2018, un avviso CP_6
di pagamento (comunicazione n. 0006236616671) di euro 1.777.323,66, per consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione nel termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso con sanzione ridotta e che il 9/5/2019 le aveva notificato una
Cartella di pagamento recante n. 07120190072281417/000, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma maggiorata di ulteriori interessi e sanzioni pari ad €
2.217.622,74.
In sostanza, parte attrice ha lamentato che gli Istituti di credito, nella loro qualità di intermediari della riscossione, anche in adempimento della normativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, avrebbero dovuto ricevere, in mancanza del rappresentante legale della società, apposito modello di autorizzazione alla trasmissione telematica dei modelli di versamento unificato F24,
regolarmente sottoscritto dall'amministratore p.t. , al fine di effettuare Parte_2
l'identificazione del disponente e verificarne la legittimazione , ed ha asserito che sulla sola base degli F24 abusivamente disposti da tali e sui propri canali Parte_3 Pt_4
telematici, l' aveva ritenuto fosse stata attuata un'illegittima Controparte_6
operazione di compensazione orizzontale, del che il successivo incremento del debito fiscale e conseguente procedimento penale.
Di qui la richiesta di condannare le convenute, in solido tra di esse, al pagamento in favore di e di delle somme di seguito Parte_1 Parte_2
indicate: 4
- euro 620.000 a titolo di sanzioni comminate ed interessi, ovvero la maggior somma conseguente alla mancata compensazione;
- euro 300.000 a titolo di spese legali asseritamente sostenute da e dal suo Pt_1
amministratore nel procedimento penale;
- euro 150.000 per ulteriore danno all'immagine della e del suo amministratore Pt_1
Il tutto quindi per una somma complessiva di euro 1.070.000 . Pt_2
Trattasi di domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., sul presupposto della causazione in danno della e del suo legale rappresentante di un danno ingiusto Pt_1
in conseguenza del comportamento illecito delle banche, che avevano accettato modelli
F24 predisposti in favore della predetta società, che riportavano dei crediti da portare in compensazione rispetto al debito preesistente verso l'erario, senza verificare se chi li aveva presentati in via telematica fosse stato preventivamente autorizzato da tale ente.
In definitiva, secondo tale assunto, gli istituti di credito avevano trasmesso –
abusivamente e senza alcuna autorizzazione del contribuente - all' CP_6 CP_6
la notizia di una compensazione orizzontale illegittima, ciò peraltro senza precisare in alcun modo che tale operazione era disposta non già dal titolare del diritto, ma da un terzo.
Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti, che hanno contestato la fondatezza delle affermazioni degli attori, e in particolare la ha Controparte_1
eccepito in via preliminare la maturazione della prescrizione quinquennale.
Tale eccezione è però infondata, atteso che il danno, almeno secondo la prospettazione attorea, si sarebbe concretizzato a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. del 14/10/2019, cosicchè alla data della notifica della citazione, avvenuta nel 2013, i cinque anni di prescrizione non erano ancora maturati. 5
La ha anche invocato l'improcedibilità dell'azione risarcitoria per CP_1
mancato esperimento della mediazione, che è obbligatoria nelle controversie in materia di contratti bancari. Anche questa eccezione è da respingere, perché tra gli attori e gli istituti di credito convenuti non era stato stipulato alcun contratto.
La domanda risarcitoria è comunque infondata . Invero la contestazione formulata in sede penale contro è quella di aver utilizzato in compensazione nel Parte_2
2017 crediti inesistenti per complessivi euro 1.480.211,73 relativi agli anni di imposta che andavano dal 2003 al 2009 per una parte ed al 2014 per un'altra porzione, ed è
evidente che le false dichiarazioni contenute nei modelli F24 erano finalizzate a far diminuire, fittiziamente e provvisoriamente, le pregresse, notevoli esposizioni debitorie della verso l'Erario. Ciò anche alla luce dell'avviso di pagamento inviato a tale Pt_1
società dall' già nel 2018 ed allegato dalla stessa parte attrice, Controparte_6
laddove quest'ultima, proprio sul rilievo che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2015 presentava degli errori, era stata invitata a versare la somma di euro 1.777.323,66 . In aggiunta, dagli stessi F24 prodotti in giudizio dalla
[...]
( utilizzati nell'inutile tentativo di compiere le illecite compensazioni Parte_1
fiscali ai danni dell'Amministrazione finanziaria - vedasi doc. n. 4 prod. di parte attrice
) emerge una debitoria erariale della società, già iscritta a ruolo esattoriale, per la considerevole somma di euro 1.377.692,25.
Ora, è altrettanto evidente che le operazioni di compensazione erano state disposte dopo il mandato ad hoc conferito dalla società al commercialista persona che a dire CP_4
degli stessi attori era stato poi condannato in sede penale con sentenza (passata in giudicato) del 10/6/2019 alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione proprio in relazione ad esse e ad altre simili operazioni svolte per altri imprenditori, in favore della Pt_1
e in danno dell' , in modo palesemente illecito data la falsità delle Controparte_6 6
comunicazioni, a copertura almeno parziale della pregressa esposizione della società
verso il Fisco. Non è peraltro verosimile che l'operazione sia stata eseguita senza che la e il suo legale rappresentante ne fossero a conoscenza. Appare dunque Pt_1
paradossale che il soggetto che si è avvantaggiato illecitamente, sia pure solo in via provvisoria, delle false comunicazioni si lamenti per essere stato scoperto e deduca di aver subìto un danno ingiusto .
Ma vi è di più, perché il controllo sulla illiceità dell'operazione non spettava sicuramente agli istituti di credito che ricevevano in via telematica i modelli F 24, ma all' In proposito gli attori hanno dedotto che le operazioni Controparte_6
consistite nel consentire a terzi (non direttamente riferibili all'attore) di compilare e pagare deleghe fiscali tramite modelli F24 per conto della Parte_1
erano illegittime già all'epoca dei fatti in virtù delle seguenti norme :
art. 17 D.Lgs. 241/1997 secondo cui il pagamento delle imposte mediante compensazione tramite modello F24 può essere effettuato dal contribuente o da un soggetto delegato, nel rispetto delle disposizioni previste dal sistema di riscossione;
provvedimento n. 2010/185820 del 16/12/2010 , in base al quale Controparte_6
l'utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione deve avvenire esclusivamente previa autorizzazione e con apposita delega all'intermediario fiscale abilitato ( commercialista,
CAF o altro soggetto autorizzato );
circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 , per la quale la Controparte_6
compensazione tramite F24 può avvenire solo con l'intervento del contribuente o di un soggetto legittimato (intermediario fiscale delegato).
L'assunto è errato, perché gli stessi attori hanno ammesso di aver concesso un mandato apposito al commercialista il quale probabilmente si era avvalso di soggetti CP_4
terzi per non comparire di persona quale autore delle false comunicazioni, il che 7
significa che l'operazione era avvenuta con il loro consenso. Inoltre all'epoca dei fatti
(anno 2017), non sussisteva alcun divieto di compilazione di deleghe F24 telematiche per compensazioni parziali, cosicchè l'esecuzione dell'ordine impartito dal correntista alla propria banca era vincolante per l'istituto di credito che, doverosamente, oltre che legittimamente, lo aveva eseguito.
In realtà un divieto in tal senso è stato introdotto soltanto nel 2019. Più segnatamente, il riferimento normativo è rappresentato dall'art. 37, comma 49-bis, del Decreto Legge
n.223/2006 conv., con mod., in Legge n. 248/2006, nella versione novellata dall'articolo
3, comma 3, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge
21 giugno 2017, n.96, che ha introdotto la possibilità di operare la compensazione tra debiti e crediti fiscali, rinviando ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate per la definizione delle relative modalità tecniche. Tale Provvedimento è stato assunto con Risoluzione n. 68/E/2017 ( cfr. doc. n. 4 allegato alla produzione della
), che ha limitato l'utilizzo dei canali telematici ( Entratel Controparte_1
e Fisconline ) soltanto alle compensazioni totali (a saldo zero), con esclusione delle compensazioni parziali ( a saldo positivo ), per le quali continuano ad applicarsi le precedenti regole.
Nel caso di specie, le operazioni di compensazione effettuate appaiono essere tutte di tipo parziale, con la conseguenza che le stesse potevano essere effettuate anche con i consueti strumenti bancari ( pagamento F24 con modalità cartacea o telematica ), come
è avvenuto nel caso di specie.
Pertanto la condotta degli istituti di credito convenuti è stata legittima, in quanto, nella loro veste di mandatari, ai sensi dell'art. 1710 c.c., hanno semplicemente eseguito un ordine formalmente legittimo impartito dai rispettivi correntisti. 8
Infine va evidenziato che in linea generale la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ex art. 2043 c.c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, e in primo luogo del nesso di causalità, rilevante ai sensi dell'art. 1223 c.c., e nel caso di specie manca qualsiasi rapporto di causalità tra la condotta dei due convenuti e il presunto danno ingiusto lamentato, perché l'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i mancati pagamenti è stata una conseguenza diretta della situazione di insolvenza della , che era preesistente rispetto alle illecite Pt_1
compensazioni, per l'appunto finalizzate a coprire tale situazione, anche a ritenere che le stesse fossero state rese possibili per la negligenza delle banche. Parimenti il danno all'immagine della e il costo , quale che esso sia, del procedimento penale Pt_1
subìto dal suo amministratore sono riconducibili alla loro scelta di avvalersi di un soggetto poi condannato in separata sede, il per non pagare i debiti verso il CP_4
Fisco o più probabilmente per nascondere in via temporanea lo stato di insolvenza agli altri creditori e agli enti pubblici con i quali avevano rapporti negoziali.
Di qui il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la domanda giudiziale originaria formulata nell'atto introduttivo ( cd. criterio del disputatum , v. sul punto Cass. civ. sez. sez. II,
11/2/2022, n. 4520 ), pari a sua volta ad euro 1.070.000.
Invero, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico 9
dell'attore soccombente il valore della controversia è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum e non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore della controversia è
quello corrispondente alla somma domandata dall'attore ( v. Cass. civ. sez. III,
6/5/2022, n. 14470 ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 10
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Sebbene sussistano nella fattispecie gli estremi della responsabilità degli attori per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., si considera non opportuna una condanna in tal senso, atteso che alla luce della loro già notevolissima esposizione debitoria verso l'Erario appare inverosimile che essa si possa eseguire utilmente nei loro confronti .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta la domanda risarcitoria attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna la e Parte_1 Pt_2
in solido tra loro, al rimborso in favore della
[...] Controparte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 37.951 per compensi,
[...]
oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del
15% sui compensi;
c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna la e Parte_1 Pt_2
in solido tra loro, al rimborso in favore della delle spese di
[...] Controparte_3
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 37.951 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.
Napoli, 5/5/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi