TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/04/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1771/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1771/2021 promossa da:
(C.F. ), costituito in proprio ex art. 86 cpc, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il proprio studio
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (P.I. ) in persona del suo legale rappresentante pro- C.F._3 CP_3 P.IVA_1 tempore, Sig. tutti con il patrocinio dell'avv. PALMIERI DARIO, elettivamente Controparte_1 domiciliati presso il difensore avv. PALMIERI DARIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i tre convenuti per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che i convenuti non hanno diritto al risarcimento dei danni stante l'avvenuto passaggio in giudicato delle ordinanze della Corte di Appello di
Lecce -sezione distaccata di Taranto;
” “in subordine, accertare e dichiarare che i convenuti non hanno alcun diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'attore per le causali di cui sopra e per aver l'Avv.
adempiuto i propri obblighi scaturenti dai mandati conferiti”. Pt_1
A sostegno della propria domanda di accertamento negativo del credito, rappresentava di aver ricevuto una richiesta di risarcimento danni in data 06.11.2020 con la quale gli era stato intimato di pagare la somma complessiva di euro 309.200,00 per asserite inadempienze e comportamenti illegittimi a lui addebitati in esecuzione di diversi mandati professionali svolti in favore dei convenuti.
pagina 1 di 8 In particolare, eccepiva in primo luogo il giudicato implicito in quanto nei giudizi di pagamento delle proprie competenze professionali incardinati innanzi alla Corte d'Appello di Lecce- sezione distaccata di
Taranto – definiti con le ordinanze irrevocabili R.G. 114/2020 e 115/2020 di accoglimento delle sue pretese creditorie –, i convenuti avevano spiegato le medesime contestazioni sulle quali la Corte non si era espressamente pronunciata, rigettandole implicitamente.
In subordine, nel merito, esponeva:
-di non essersi costituito nell'interesse dei suoi assistiti nel giudizio d'appello promosso dal
[...]
avverso la sentenza n. 446/2015, emessa dal Tribunale di Taranto - in virtù della quale Controparte_4
l'Istituto bancario era stato condannato a corrispondere in favore dei coniugi la somma complessiva di euro
93.121,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese e competenze legali -, poichè la giurisprudenza predominate in materia era sfavorevole tanto da aver espressamente sconsigliato al sig. di resistere CP_1 in giudizio;
a seguito della sentenza di secondo grado (sentenza n. 546/18, R.g. 125/16) - che aveva riformato parzialmente quella di primo grado con condanna del al pagamento Controparte_4 della minor somma di euro 31.682,13, anziché €. 93.121,3 - esponeva di aver predisposto il ricorso per
Cassazione unitamente ad altro collega abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
-di aver promosso il giudizio contro la , innanzi al Tribunale di Taranto, per la illegittima CP_5 segnalazione dei due convenuti alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, conclusosi con la sentenza n.
1595/15 di condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di euro 35.000,00 in favore di ciascuno dei coniugi;
che detta sentenza era stata totalmente riformata in sede di impugnazione con la sentenza n. 49/19 della Corte d'Appello, la quale, a sua volta, aveva rigettato integralmente la domanda giudiziale dei due coniugi, condannandoli altresì al pagamento delle spese di lite;
a seguito della sentenza della Corte
d'appello, esponeva di non aver ricevuto mandato per proporre ricorso in Cassazione non essendo abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
-di non aver proposto controricorso in Cassazione in riferimento alla sentenza n. 359/2018 della Corte
d'Appello di Lecce non essendo abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
-di non aver alterato le due sentenze della Corte d'Appello di Potenza;
-di aver correttamente eseguito il mandato ricevuto dalla Sig.ra per intentare il giudizio Controparte_2 presso il Giudice di Pace di Manduria avente ad oggetto l'inadempimento di un contratto d'opera stipulato con il geometra conclusosi con sentenza di rigetto (n. 667/19) perché la documentazione CP_6 consegnatagli dall'assistita era incompleta e insufficiente a dimostrare la fondatezza dell'inadempimento del convenuto;
di aver deciso, in accordo con la , di promuovere un altro giudizio, per i medesimi CP_2 fatti, poi estintosi ai sensi dell'art. 309 c.p.c. per volontà della stessa assistita che avrebbe volontariamente preordinato l'abbandono della controversia per poi rivalersi su di lui;
-di aver ricevuto altro mandato dalla sig.ra per promuovere un giudizio di divisione ereditaria nei CP_2 confronti dei germani a seguito alla morte del di lei padre e di aver prodotto diligentemente tutta la documentazione in suo possesso dopo aver partecipato alla mediazione ante causam, terminata con esito pagina 2 di 8 negativo;
-di non essersi avvalso della collaborazione dell'avv. Stano Massimo e, quindi, di non essere responsabile della mancata iscrizione del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale avverso gli avvisi di accertamento notificati alla Sig.ra dal CP_2 CP_7
-di aver ricevuto mandato dal sig. per l'ingiunzione di pagamento ai danni del Sig. Controparte_1
per canoni scaduti pari ad euro 5.000,00 ma di non aver proseguito con la messa in Parte_2 esecuzione del provvedimento ottenuto dal Tribunale di Taranto (D.I. n. 2429/2018) poiché lo stesso gli avrebbe chiesto di indugiare dato che il debitore, nel frattempo, gli aveva corrisposto degli CP_1 acconti;
-di aver predisposto un atto di citazione in danno del Sig. e di averlo poi notificato, senza Persona_1 però iscriverlo a ruolo al Tribunale di Taranto, perché lo stesso non gli avrebbe messo a Controparte_1 disposizione il necessario contributo unificato;
-di non aver alterato il dispositivo della sentenza n. 3867/2018 emessa dal Tribunale di Taranto sezione
Lavoro che aveva rigettato la domanda del con condanna ad euro 850,00 di spese legali in favore CP_1 dell' ; CP_8
-di aver eseguito diligentemente il mandato ricevuto da nel giudizio contro per ottenere il CP_3 CP_9 pagamento degli aiuti comunitari la cui domanda, tuttavia, era stata rigettata per mancanza di documentazione mai consegnata dalla società al difensore;
-di aver assistito diligentemente il sig. e la sig.ra nel giudizio di risarcimento danni per CP_1 CP_2 segnalazione illegittima alla Centrale Rischi che si era concluso con sentenza di rigetto n. 1085/2020 del
Tribunale di Taranto per mancata produzione del provvedimento prefettizio e di ulteriore documentazione comprovante il danno derivante dalla segnalazione.
Ciò premesso, chiedeva di accertare l'insussistenza del diritto al risarcimento dei danni.
Ritualmente costituiti, i tre convenuti contestavano l'eccezione di giudicato implicito in quanto il sig.
e la sig.ra , nei due giudizi ex art. 702 bis cpc di pagamento dei compensi, si erano costituiti CP_1 CP_2 oltre il termine di legge e, quindi, la Corte si era limitata a rilevare l'inammissibilità delle eccezioni di pagamento sollevate dai resistenti.
Nel merito, quanto alla mancata costituzione del giudizio d'appello promosso dal Controparte_4 avverso la sentenza n. 446/2015, evidenziavano di non aver avuto alcuna notizia dell'esito del processo di primo grado e, quindi, escludevano di aver concordato con il difensore l'opportunità di costituirsi nel giudizio di secondo grado;
negavano, inoltre, che l'avv. avesse predisposto il ricorso per Pt_1
Cassazione unitamente ad altro collega abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
evidenziavano di aver incaricato l'avv. per resistere in Cassazione in riferimento alla sentenza n. Pt_1
359/2018 della Corte d'Appello di Lecce;
ribadivano, inoltre, che il difensore aveva consegnato due provvedimenti della Corte d'appello di Potenza con i quali il era stato condannato a Controparte_10 corrispondere il risarcimento dei danni e le spese di lite in favore del Sig. Sostenevano ancora CP_1
pagina 3 di 8 l'infondatezza della difesa relativa al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Manduria poiché la
Sig.ra aveva messo a disposizione tutta la documentazione necessaria a sostenere la domanda CP_2 giudiziaria;
sul punto precisavano ancora che il Giudice di Pace di Manduria aveva rigettato la domanda in quanto il contratto stipulato con il geometra convenuto non era stato depositato integralmente.
Lamentavano ancora la negligenza dell'avv. nell'esecuzione del mandato ricevuto dalla Sig.ra Pt_1
per il giudizio di divisione ereditaria poiché, pur avendo notificato l'atto di citazione, non aveva CP_2 provveduto alla iscrizione a ruolo (tanto da aver notificato un secondo atto di citazione, iscritto con R.G.
8050/2018, senza tuttavia chiedere la divisione del denaro e dei titoli ma solo dei fondi).
Quanto ai giudizi innanzi alla Commissione Provinciale di Taranto, la sig.ra evidenziava di aver CP_2 affidato l'incarico di impugnare gli avvisi di accertamento per pagamento della TARSU emessi dal all'Avv. , il quale, a sua volta, aveva deciso di avvalersi della CP_7 Parte_1 collaborazione dell'Avv. Antonio Massimo Stano. A tal fine precisava che il ricorso in opposizione all'accertamento non era mai stato iscritto a ruolo nonostante la sua fondatezza in quanto le annualità erano prescritte e poiché l'immobile era inagibile.
Il evidenziava la infondatezza delle difese relative al decreto ingiuntivo n. 2429/2018, divenuto CP_1 esecutivo per mancata opposizione, con cui il Sig. era stato condannato al pagamento Parte_2 della somma euro 5.000,00, oltre spese in quanto l'avv. non aveva chiesto la correzione dell'errore Pt_1 materiale del provvedimento monitorio per integrare l'ingiunzione anche contro il fideiussore CP_11
, pure indicato nel ricorso per d.i.; lamentava inoltre che, comunque, alcun procedimento esecutivo
[...] era stato intentato a carico del nonostante il mandato in tal senso. Pt_2
Quanto alla mancata impugnazione della sentenza n. 413/2025, il evidenziava che l'avv. CP_1 Pt_1 aveva omesso di appellare il capo della sentenza del Tribunale di Taranto che riguardava il mancato riconoscimento dei danni per il mancato utilizzo e godimento dell'immobile.
Il solo evidenziava, ancora, che la sentenza n. 3867/2018 del Tribunale di Taranto sezione Lavoro CP_1
(consegnata dall'avv. ) riguardava altre parti mentre quella corretta, (sentenza n.1415/18) non era di Pt_1 accoglimento ma di rigetto del ricorso, con condanna del medesimo al pagamento delle spese di CP_1 lite, pari ad euro 850,00.
Quanto agli ulteriori inadempimenti addebitati all'avv. , la società evidenziava che il Pt_1 CP_3
Giudice di Pace di Manduria, con sentenza n. 332/19, aveva rigettato la domanda spiegata contro CP_9 volta ad ottenere il pagamento della somma di €. 1.700,00, a titolo di contributi comunitari per l'annata agraria 2016, per il debole tessuto probatorio offerto e per la mancata produzione in giudizio del rapporto di invio e consegna della lettera di messa in mora del 26.07.2018, inviata a mezzo pec.
Quanto infine all'ultimo giudizio - relativo al risarcimento danni per segnalazione illegittima alla Centrale
Rischi che si era concluso con sentenza di rigetto n. 1085/2020 del Tribunale di Taranto - i due coniugi evidenziavano di aver consegnato n. 2 provvedimenti emessi dal Prefetto di Taranto, il primo dei quali in data 30.06.2010, recante n. di prot. 0011812 dell'01.07.2010, e il secondo del 07.07.2011, n. prot. 0014397
pagina 4 di 8 dell'08.07.2011, di sospensione dei termini di cui all'art. 20, comma 5, della L. 44/99, previsto per soggetti vittima di usura. In particolare, gli odierni convenuti evidenziavano di aver omesso di versare i ratei dei mutui bancari a seguito dei provvedimenti prefettizi di cui innanzi;
pertanto, non rientrando la condotta dei coniugi in alcuna delle classificazioni previste per la segnalazione, la Mps spa non avrebbe dovuto effettuare alcuna comunicazione alla Banca d'Italia e alle Centrali rischi. Ciononostante, la sentenza n.
1085/2020 del Tribunale di Taranto aveva rigettato la loro domanda per la mancata produzione – imputabile al difensore - della raccomandata con cui la banca convenuta era stata resa edotta dell'esistenza del primo provvedimento prefettizio di sospensione.
Tutto ciò premesso, così concludevano: “in via preliminare, rigettare l'eccezione del giudicato di cui in narrativa di controparte, per le ragioni già ampiamente illustrate;
nel merito, rigettare la domanda dell'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi suesposti”.
Istruita la causa dal precedente Magistrato con i soli interrogatori formali dei due convenuti, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 09.01.2025 che si svolgeva con modalità scritta ex art. 127 ter cpc per la precisazione delle conclusioni;
all'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 cpc.
La domanda deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
In primo luogo, deve escludersi che si sia formato il giudicato implicito sulle questioni in questa sede riproposte in quanto è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui il giudicato si estende non solo a tutte le domande proposte dalle parti nel corso del giudizio ma anche a quelle che le medesime parti avrebbero potuto proporre (c.d. dedotto e deducibile), ovvero copre non solo le ragioni fatte valere espressamente e sulle quali si forma il c.d. giudicato esplicito ma anche quelle ragioni che, seppur non dedotte in modo significativo, si presentino come una premessa e precedente logico necessario della pronuncia (c.d. giudicato implicito cfr.ex multiis e Cass. 14 gen. 2002/349). La formazione del giudicato implicito richiede, in particolare, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole implicitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – nell'accogliere la domanda di pagamento del difensore non ha affrontato le eccezioni di inadempimento per tardività della costituzione dei resistenti e, pertanto, non sussistendo alcun rapporto di dipendenza indissolubile tra le due questioni, non si è formato alcun giudicato implicito.
Venendo al merito, l'azione esercitata dall'avv. deve qualificarsi come “accertamento negativo” del Pt_1 diritto risarcitorio che i convenuti ritengono di vantare per l'inadempimento ai plurimi mandati difensivi conferiti.
Circa gli oneri probatori che incombono sull'attore di un'azione di accertamento negativo del credito, ritiene questo Giudice di dovere conformarsi agli arresti giurisprudenziali che al riguardo sono stati espressi dal Supremo Collegio, per i quali “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
pagina 5 di 8 l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (in tal senso
Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2012, n. 16917; cfr. anche Cassazione civile, sez. III, 12/12/2014, n.
26158 e da ultimo Cassazione ordinanza n. 9706/2024 secondo cui “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione
esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” - Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, reputando non significativa la radicale contestazione da parte dell'attrice delle allegazioni della presunta creditrice, nonostante la documentazione da questa prodotta non fosse idonea a provare né il titolo contrattuale della pretesa né l'adempimento della prestazione-).
Con specifico riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato – quale è quella di cui si discute –, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita dovendo il cliente che lamenta l'inadempimento provare in termini probabilistici che senza la negligenza e/o l'imperizia del legale, il risultato voluto sarebbe stato conseguito. La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone, pertanto, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. Civ., 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. Civ.,
27 marzo 2006, n. 6967; Cass. Civ., sentenza 26 aprile 2010, n. 9917; Cass. Civ., sentenza 5 febbraio 2013,
n. 2638, Cass. civ. 33442/2022, Cass. civ. 23434/2021, Cass. civ. 7064/2021 e Cass. civ.. 26516/2020: v. altresì Cass. civ. 410/2021 e Cass. civ. 33466/2022 secondo cui la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone Tale giudizio prognostico va effettuato in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, sia per l'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, sia per l'accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili).
Applicando detti principi al caso di specie, deve in primo luogo rilevarsi che per gli inadempimenti riportati al punto f), g), h), dell'atto di citazione (e dall'attore contestati) – relativi, rispettivamente, alla omessa costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 446/2015 del Tribunale di Taranto con mancata predisposizione del ricorso per Cassazione, alla mancata proposizione del ricorso in Cassazione avverso la pagina 6 di 8 sentenza n. 49/19 della Corte d'Appello, - che, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato integralmente la domanda di risarcimento per ingiusta segnalazione dei coniugi -, ed alla mancata predisposizione del controricorso in Cassazione in riferimento alla sentenza n. 359/2018 della Corte
d'Appello di Lecce - i due convenuti (gravati dall'onere della prova per quanto sopra detto) non hanno assolto al proprio onere in quanto hanno solo prodotto gli atti di causa senza tuttavia nemmeno allegare elementi in virtù dei quali le domande - ove riproposte in sede di appello o di ricorso in Cassazione - avrebbero avuto probabilità di essere accolte;
essi, infatti, si sono limitati a dedurre genericamente l'inadempimento del professionista omettendo qualsivoglia riferimento al concreto tenore delle censure svolte ed hanno così impedito di effettuare, in questa sede ed in via prognostica, un giudizio di fondatezza – in specie, secondo il criterio del “più probabile che non”; in particolare, i coniugi convenuti non hanno nemmeno dedotto in via assertiva le posizioni difensive e gli esiti positivi che i giudizi avrebbero avuto in mancanza della inadeguata prestazione professionale. Ciò in quanto, come sopra evidenziato, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove - sulla base di criteri necessariamente probabilistici- si accerti che senza quella omissione o negligenza il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio, valutazione probabilistica che nel caso di specie non può in alcun modo effettuarsi.
Quanto invece ai giudizi di impugnazione avverso gli avvisi di accertamento TARSU anni 2012 – 2014-
2015, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'effettivo conferimento del mandato direttamente all'avv. – non essendo a ciò sufficiente le conversazioni via whatsapp - da parte della sig.ra Pt_1 CP_2 la quale in sede di interrogatorio formale ebbe a dichiarare: “Io non ho sottoscritto nulla in relazione alla proposizione di questi ricorsi, perché se la vedeva mio marito. Non mi ricordo se mio marito mi portò da firmare una procura alle liti”.
Non è stato invece dimostrato che il difensore abbia alterato la sentenza n. 1415/18 consegnando al cliente la diversa sentenza n. 3867/2018 del Tribunale di Taranto sezione Lavoro riguardante altre parti.
A conclusioni diverse deve giungersi in relazione al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di
Manduria poiché la Sig.ra aveva messo a disposizione tutta la documentazione necessaria a CP_2 sostenere la domanda giudiziaria nella contumacia del geometra convenuto, ivi compreso il contratto stipulato il quale, ove prodotto integralmente, avrebbe determinato con ogni probabilità l'accoglimento della domanda (il Giudice di Pace infatti ha dato atto che l'affidamento dell'incarico era composto da un solo foglio che non conteneva, probabilmente perché non depositato in copia integrale, tutte le attività che si assumono rientranti nell'incarico).
Parimenti il convenuto ha offerto elementi presuntivi di probabile accoglimento del giudizio in relazione alla mancata impugnazione della sentenza n. 413/2025 riguardante il mancato riconoscimento dei danni per il mancato utilizzo e godimento dell'immobile in misura pari all'equivalente dei canoni di locazione alla luce della documentazione prodotta e del valore locativo.
Allo stesso modo, la società nel costituirsi, ha evidenziato l'inadempienza del difensore nel CP_3 curare il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Manduria il quale, con sentenza n. 332/19, ebbe a rigettare la pagina 7 di 8 domanda giudiziale spiegata
contro
- rimasta contumace - volta ad ottenere il pagamento della CP_9 somma di €. 1.700,00, a titolo di contributi comunitari per l'annata agraria 2016. In particolare, se il difensore avesse provveduto al deposito della pec di messa in mora della , unitamente alle ricevute, CP_9
l'onere probatorio sarebbe stato ritenuto assolto e la domanda della con ogni probabilità, CP_3 sarebbe stata accolta.
Anche il giudizio relativo al risarcimento danni per segnalazione illegittima alla Centrale Rischi - conclusosi con sentenza di rigetto n. 1085/2020 del Tribunale di Taranto -, in assenza dell'inadempienza imputabile al difensore (mancata produzione della raccomandata con cui la banca convenuta era stata resa edotta dell'esistenza del primo provvedimento prefettizio di sospensione dei ratei bancari e della documentazione comprovante il pregiudizio dei segnalati), avrebbe avuto, secondo il criterio del più probabile che non, un esito positivo.
Parimenti risulta fondata la doglianza relativa alla non corretta esecuzione del mandato ricevuto dalla Sig.ra per il giudizio di divisione ereditaria poiché, pur avendo notificato l'atto di citazione, il difensore CP_2 non ha provveduto alla iscrizione a ruolo (tanto da aver notificato un secondo atto di citazione, iscritto con
R.G. 8050/2018, senza tuttavia chiedere la divisione del denaro e dei titoli ma solo dei fondi) così come non risulta che, una volta ottenuto il di n. 2429/2018, il difensore abbia avviato l'azione esecutiva;
infine, non risulta specificamente contestata la mancata proposizione dei giudizi per la irragionevole durata del processo innanzi al Tribunale di Potenza in quanto i convenuti hanno dimostrato l'assenza di pendenza di procedimenti (le due sentenze prodotte non risultano effettivamente pubblicate) mentre il difensore non ha contestato di aver ricevuto mandato in tal senso, risultando pertanto precluso il diritto per lo spirare del termine di 6 mesi dalla conclusione del giudizio contestato durato circa 9 anni.
Conclusivamente, la domanda deve trovare accoglimento in relazione all'esecuzione dei mandati relativi ai giudizi sub f), g), h), n), q) e deve essere rigettata per il resto.
La particolarità delle questioni affrontate consente di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'attore e dichiara che nulla deve in relazione all'esecuzione dei mandati relativi ai giudizi sub f), g), Parte_1
h), n), q) di cui all'atto di citazione;
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Taranto, 30 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1771/2021 promossa da:
(C.F. ), costituito in proprio ex art. 86 cpc, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il proprio studio
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (P.I. ) in persona del suo legale rappresentante pro- C.F._3 CP_3 P.IVA_1 tempore, Sig. tutti con il patrocinio dell'avv. PALMIERI DARIO, elettivamente Controparte_1 domiciliati presso il difensore avv. PALMIERI DARIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i tre convenuti per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che i convenuti non hanno diritto al risarcimento dei danni stante l'avvenuto passaggio in giudicato delle ordinanze della Corte di Appello di
Lecce -sezione distaccata di Taranto;
” “in subordine, accertare e dichiarare che i convenuti non hanno alcun diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'attore per le causali di cui sopra e per aver l'Avv.
adempiuto i propri obblighi scaturenti dai mandati conferiti”. Pt_1
A sostegno della propria domanda di accertamento negativo del credito, rappresentava di aver ricevuto una richiesta di risarcimento danni in data 06.11.2020 con la quale gli era stato intimato di pagare la somma complessiva di euro 309.200,00 per asserite inadempienze e comportamenti illegittimi a lui addebitati in esecuzione di diversi mandati professionali svolti in favore dei convenuti.
pagina 1 di 8 In particolare, eccepiva in primo luogo il giudicato implicito in quanto nei giudizi di pagamento delle proprie competenze professionali incardinati innanzi alla Corte d'Appello di Lecce- sezione distaccata di
Taranto – definiti con le ordinanze irrevocabili R.G. 114/2020 e 115/2020 di accoglimento delle sue pretese creditorie –, i convenuti avevano spiegato le medesime contestazioni sulle quali la Corte non si era espressamente pronunciata, rigettandole implicitamente.
In subordine, nel merito, esponeva:
-di non essersi costituito nell'interesse dei suoi assistiti nel giudizio d'appello promosso dal
[...]
avverso la sentenza n. 446/2015, emessa dal Tribunale di Taranto - in virtù della quale Controparte_4
l'Istituto bancario era stato condannato a corrispondere in favore dei coniugi la somma complessiva di euro
93.121,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese e competenze legali -, poichè la giurisprudenza predominate in materia era sfavorevole tanto da aver espressamente sconsigliato al sig. di resistere CP_1 in giudizio;
a seguito della sentenza di secondo grado (sentenza n. 546/18, R.g. 125/16) - che aveva riformato parzialmente quella di primo grado con condanna del al pagamento Controparte_4 della minor somma di euro 31.682,13, anziché €. 93.121,3 - esponeva di aver predisposto il ricorso per
Cassazione unitamente ad altro collega abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
-di aver promosso il giudizio contro la , innanzi al Tribunale di Taranto, per la illegittima CP_5 segnalazione dei due convenuti alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, conclusosi con la sentenza n.
1595/15 di condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di euro 35.000,00 in favore di ciascuno dei coniugi;
che detta sentenza era stata totalmente riformata in sede di impugnazione con la sentenza n. 49/19 della Corte d'Appello, la quale, a sua volta, aveva rigettato integralmente la domanda giudiziale dei due coniugi, condannandoli altresì al pagamento delle spese di lite;
a seguito della sentenza della Corte
d'appello, esponeva di non aver ricevuto mandato per proporre ricorso in Cassazione non essendo abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
-di non aver proposto controricorso in Cassazione in riferimento alla sentenza n. 359/2018 della Corte
d'Appello di Lecce non essendo abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
-di non aver alterato le due sentenze della Corte d'Appello di Potenza;
-di aver correttamente eseguito il mandato ricevuto dalla Sig.ra per intentare il giudizio Controparte_2 presso il Giudice di Pace di Manduria avente ad oggetto l'inadempimento di un contratto d'opera stipulato con il geometra conclusosi con sentenza di rigetto (n. 667/19) perché la documentazione CP_6 consegnatagli dall'assistita era incompleta e insufficiente a dimostrare la fondatezza dell'inadempimento del convenuto;
di aver deciso, in accordo con la , di promuovere un altro giudizio, per i medesimi CP_2 fatti, poi estintosi ai sensi dell'art. 309 c.p.c. per volontà della stessa assistita che avrebbe volontariamente preordinato l'abbandono della controversia per poi rivalersi su di lui;
-di aver ricevuto altro mandato dalla sig.ra per promuovere un giudizio di divisione ereditaria nei CP_2 confronti dei germani a seguito alla morte del di lei padre e di aver prodotto diligentemente tutta la documentazione in suo possesso dopo aver partecipato alla mediazione ante causam, terminata con esito pagina 2 di 8 negativo;
-di non essersi avvalso della collaborazione dell'avv. Stano Massimo e, quindi, di non essere responsabile della mancata iscrizione del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale avverso gli avvisi di accertamento notificati alla Sig.ra dal CP_2 CP_7
-di aver ricevuto mandato dal sig. per l'ingiunzione di pagamento ai danni del Sig. Controparte_1
per canoni scaduti pari ad euro 5.000,00 ma di non aver proseguito con la messa in Parte_2 esecuzione del provvedimento ottenuto dal Tribunale di Taranto (D.I. n. 2429/2018) poiché lo stesso gli avrebbe chiesto di indugiare dato che il debitore, nel frattempo, gli aveva corrisposto degli CP_1 acconti;
-di aver predisposto un atto di citazione in danno del Sig. e di averlo poi notificato, senza Persona_1 però iscriverlo a ruolo al Tribunale di Taranto, perché lo stesso non gli avrebbe messo a Controparte_1 disposizione il necessario contributo unificato;
-di non aver alterato il dispositivo della sentenza n. 3867/2018 emessa dal Tribunale di Taranto sezione
Lavoro che aveva rigettato la domanda del con condanna ad euro 850,00 di spese legali in favore CP_1 dell' ; CP_8
-di aver eseguito diligentemente il mandato ricevuto da nel giudizio contro per ottenere il CP_3 CP_9 pagamento degli aiuti comunitari la cui domanda, tuttavia, era stata rigettata per mancanza di documentazione mai consegnata dalla società al difensore;
-di aver assistito diligentemente il sig. e la sig.ra nel giudizio di risarcimento danni per CP_1 CP_2 segnalazione illegittima alla Centrale Rischi che si era concluso con sentenza di rigetto n. 1085/2020 del
Tribunale di Taranto per mancata produzione del provvedimento prefettizio e di ulteriore documentazione comprovante il danno derivante dalla segnalazione.
Ciò premesso, chiedeva di accertare l'insussistenza del diritto al risarcimento dei danni.
Ritualmente costituiti, i tre convenuti contestavano l'eccezione di giudicato implicito in quanto il sig.
e la sig.ra , nei due giudizi ex art. 702 bis cpc di pagamento dei compensi, si erano costituiti CP_1 CP_2 oltre il termine di legge e, quindi, la Corte si era limitata a rilevare l'inammissibilità delle eccezioni di pagamento sollevate dai resistenti.
Nel merito, quanto alla mancata costituzione del giudizio d'appello promosso dal Controparte_4 avverso la sentenza n. 446/2015, evidenziavano di non aver avuto alcuna notizia dell'esito del processo di primo grado e, quindi, escludevano di aver concordato con il difensore l'opportunità di costituirsi nel giudizio di secondo grado;
negavano, inoltre, che l'avv. avesse predisposto il ricorso per Pt_1
Cassazione unitamente ad altro collega abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
evidenziavano di aver incaricato l'avv. per resistere in Cassazione in riferimento alla sentenza n. Pt_1
359/2018 della Corte d'Appello di Lecce;
ribadivano, inoltre, che il difensore aveva consegnato due provvedimenti della Corte d'appello di Potenza con i quali il era stato condannato a Controparte_10 corrispondere il risarcimento dei danni e le spese di lite in favore del Sig. Sostenevano ancora CP_1
pagina 3 di 8 l'infondatezza della difesa relativa al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Manduria poiché la
Sig.ra aveva messo a disposizione tutta la documentazione necessaria a sostenere la domanda CP_2 giudiziaria;
sul punto precisavano ancora che il Giudice di Pace di Manduria aveva rigettato la domanda in quanto il contratto stipulato con il geometra convenuto non era stato depositato integralmente.
Lamentavano ancora la negligenza dell'avv. nell'esecuzione del mandato ricevuto dalla Sig.ra Pt_1
per il giudizio di divisione ereditaria poiché, pur avendo notificato l'atto di citazione, non aveva CP_2 provveduto alla iscrizione a ruolo (tanto da aver notificato un secondo atto di citazione, iscritto con R.G.
8050/2018, senza tuttavia chiedere la divisione del denaro e dei titoli ma solo dei fondi).
Quanto ai giudizi innanzi alla Commissione Provinciale di Taranto, la sig.ra evidenziava di aver CP_2 affidato l'incarico di impugnare gli avvisi di accertamento per pagamento della TARSU emessi dal all'Avv. , il quale, a sua volta, aveva deciso di avvalersi della CP_7 Parte_1 collaborazione dell'Avv. Antonio Massimo Stano. A tal fine precisava che il ricorso in opposizione all'accertamento non era mai stato iscritto a ruolo nonostante la sua fondatezza in quanto le annualità erano prescritte e poiché l'immobile era inagibile.
Il evidenziava la infondatezza delle difese relative al decreto ingiuntivo n. 2429/2018, divenuto CP_1 esecutivo per mancata opposizione, con cui il Sig. era stato condannato al pagamento Parte_2 della somma euro 5.000,00, oltre spese in quanto l'avv. non aveva chiesto la correzione dell'errore Pt_1 materiale del provvedimento monitorio per integrare l'ingiunzione anche contro il fideiussore CP_11
, pure indicato nel ricorso per d.i.; lamentava inoltre che, comunque, alcun procedimento esecutivo
[...] era stato intentato a carico del nonostante il mandato in tal senso. Pt_2
Quanto alla mancata impugnazione della sentenza n. 413/2025, il evidenziava che l'avv. CP_1 Pt_1 aveva omesso di appellare il capo della sentenza del Tribunale di Taranto che riguardava il mancato riconoscimento dei danni per il mancato utilizzo e godimento dell'immobile.
Il solo evidenziava, ancora, che la sentenza n. 3867/2018 del Tribunale di Taranto sezione Lavoro CP_1
(consegnata dall'avv. ) riguardava altre parti mentre quella corretta, (sentenza n.1415/18) non era di Pt_1 accoglimento ma di rigetto del ricorso, con condanna del medesimo al pagamento delle spese di CP_1 lite, pari ad euro 850,00.
Quanto agli ulteriori inadempimenti addebitati all'avv. , la società evidenziava che il Pt_1 CP_3
Giudice di Pace di Manduria, con sentenza n. 332/19, aveva rigettato la domanda spiegata contro CP_9 volta ad ottenere il pagamento della somma di €. 1.700,00, a titolo di contributi comunitari per l'annata agraria 2016, per il debole tessuto probatorio offerto e per la mancata produzione in giudizio del rapporto di invio e consegna della lettera di messa in mora del 26.07.2018, inviata a mezzo pec.
Quanto infine all'ultimo giudizio - relativo al risarcimento danni per segnalazione illegittima alla Centrale
Rischi che si era concluso con sentenza di rigetto n. 1085/2020 del Tribunale di Taranto - i due coniugi evidenziavano di aver consegnato n. 2 provvedimenti emessi dal Prefetto di Taranto, il primo dei quali in data 30.06.2010, recante n. di prot. 0011812 dell'01.07.2010, e il secondo del 07.07.2011, n. prot. 0014397
pagina 4 di 8 dell'08.07.2011, di sospensione dei termini di cui all'art. 20, comma 5, della L. 44/99, previsto per soggetti vittima di usura. In particolare, gli odierni convenuti evidenziavano di aver omesso di versare i ratei dei mutui bancari a seguito dei provvedimenti prefettizi di cui innanzi;
pertanto, non rientrando la condotta dei coniugi in alcuna delle classificazioni previste per la segnalazione, la Mps spa non avrebbe dovuto effettuare alcuna comunicazione alla Banca d'Italia e alle Centrali rischi. Ciononostante, la sentenza n.
1085/2020 del Tribunale di Taranto aveva rigettato la loro domanda per la mancata produzione – imputabile al difensore - della raccomandata con cui la banca convenuta era stata resa edotta dell'esistenza del primo provvedimento prefettizio di sospensione.
Tutto ciò premesso, così concludevano: “in via preliminare, rigettare l'eccezione del giudicato di cui in narrativa di controparte, per le ragioni già ampiamente illustrate;
nel merito, rigettare la domanda dell'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi suesposti”.
Istruita la causa dal precedente Magistrato con i soli interrogatori formali dei due convenuti, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 09.01.2025 che si svolgeva con modalità scritta ex art. 127 ter cpc per la precisazione delle conclusioni;
all'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 cpc.
La domanda deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
In primo luogo, deve escludersi che si sia formato il giudicato implicito sulle questioni in questa sede riproposte in quanto è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui il giudicato si estende non solo a tutte le domande proposte dalle parti nel corso del giudizio ma anche a quelle che le medesime parti avrebbero potuto proporre (c.d. dedotto e deducibile), ovvero copre non solo le ragioni fatte valere espressamente e sulle quali si forma il c.d. giudicato esplicito ma anche quelle ragioni che, seppur non dedotte in modo significativo, si presentino come una premessa e precedente logico necessario della pronuncia (c.d. giudicato implicito cfr.ex multiis e Cass. 14 gen. 2002/349). La formazione del giudicato implicito richiede, in particolare, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole implicitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – nell'accogliere la domanda di pagamento del difensore non ha affrontato le eccezioni di inadempimento per tardività della costituzione dei resistenti e, pertanto, non sussistendo alcun rapporto di dipendenza indissolubile tra le due questioni, non si è formato alcun giudicato implicito.
Venendo al merito, l'azione esercitata dall'avv. deve qualificarsi come “accertamento negativo” del Pt_1 diritto risarcitorio che i convenuti ritengono di vantare per l'inadempimento ai plurimi mandati difensivi conferiti.
Circa gli oneri probatori che incombono sull'attore di un'azione di accertamento negativo del credito, ritiene questo Giudice di dovere conformarsi agli arresti giurisprudenziali che al riguardo sono stati espressi dal Supremo Collegio, per i quali “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
pagina 5 di 8 l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (in tal senso
Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2012, n. 16917; cfr. anche Cassazione civile, sez. III, 12/12/2014, n.
26158 e da ultimo Cassazione ordinanza n. 9706/2024 secondo cui “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione
esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” - Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, reputando non significativa la radicale contestazione da parte dell'attrice delle allegazioni della presunta creditrice, nonostante la documentazione da questa prodotta non fosse idonea a provare né il titolo contrattuale della pretesa né l'adempimento della prestazione-).
Con specifico riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato – quale è quella di cui si discute –, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita dovendo il cliente che lamenta l'inadempimento provare in termini probabilistici che senza la negligenza e/o l'imperizia del legale, il risultato voluto sarebbe stato conseguito. La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone, pertanto, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. Civ., 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. Civ.,
27 marzo 2006, n. 6967; Cass. Civ., sentenza 26 aprile 2010, n. 9917; Cass. Civ., sentenza 5 febbraio 2013,
n. 2638, Cass. civ. 33442/2022, Cass. civ. 23434/2021, Cass. civ. 7064/2021 e Cass. civ.. 26516/2020: v. altresì Cass. civ. 410/2021 e Cass. civ. 33466/2022 secondo cui la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone Tale giudizio prognostico va effettuato in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, sia per l'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, sia per l'accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili).
Applicando detti principi al caso di specie, deve in primo luogo rilevarsi che per gli inadempimenti riportati al punto f), g), h), dell'atto di citazione (e dall'attore contestati) – relativi, rispettivamente, alla omessa costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 446/2015 del Tribunale di Taranto con mancata predisposizione del ricorso per Cassazione, alla mancata proposizione del ricorso in Cassazione avverso la pagina 6 di 8 sentenza n. 49/19 della Corte d'Appello, - che, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato integralmente la domanda di risarcimento per ingiusta segnalazione dei coniugi -, ed alla mancata predisposizione del controricorso in Cassazione in riferimento alla sentenza n. 359/2018 della Corte
d'Appello di Lecce - i due convenuti (gravati dall'onere della prova per quanto sopra detto) non hanno assolto al proprio onere in quanto hanno solo prodotto gli atti di causa senza tuttavia nemmeno allegare elementi in virtù dei quali le domande - ove riproposte in sede di appello o di ricorso in Cassazione - avrebbero avuto probabilità di essere accolte;
essi, infatti, si sono limitati a dedurre genericamente l'inadempimento del professionista omettendo qualsivoglia riferimento al concreto tenore delle censure svolte ed hanno così impedito di effettuare, in questa sede ed in via prognostica, un giudizio di fondatezza – in specie, secondo il criterio del “più probabile che non”; in particolare, i coniugi convenuti non hanno nemmeno dedotto in via assertiva le posizioni difensive e gli esiti positivi che i giudizi avrebbero avuto in mancanza della inadeguata prestazione professionale. Ciò in quanto, come sopra evidenziato, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove - sulla base di criteri necessariamente probabilistici- si accerti che senza quella omissione o negligenza il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio, valutazione probabilistica che nel caso di specie non può in alcun modo effettuarsi.
Quanto invece ai giudizi di impugnazione avverso gli avvisi di accertamento TARSU anni 2012 – 2014-
2015, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'effettivo conferimento del mandato direttamente all'avv. – non essendo a ciò sufficiente le conversazioni via whatsapp - da parte della sig.ra Pt_1 CP_2 la quale in sede di interrogatorio formale ebbe a dichiarare: “Io non ho sottoscritto nulla in relazione alla proposizione di questi ricorsi, perché se la vedeva mio marito. Non mi ricordo se mio marito mi portò da firmare una procura alle liti”.
Non è stato invece dimostrato che il difensore abbia alterato la sentenza n. 1415/18 consegnando al cliente la diversa sentenza n. 3867/2018 del Tribunale di Taranto sezione Lavoro riguardante altre parti.
A conclusioni diverse deve giungersi in relazione al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di
Manduria poiché la Sig.ra aveva messo a disposizione tutta la documentazione necessaria a CP_2 sostenere la domanda giudiziaria nella contumacia del geometra convenuto, ivi compreso il contratto stipulato il quale, ove prodotto integralmente, avrebbe determinato con ogni probabilità l'accoglimento della domanda (il Giudice di Pace infatti ha dato atto che l'affidamento dell'incarico era composto da un solo foglio che non conteneva, probabilmente perché non depositato in copia integrale, tutte le attività che si assumono rientranti nell'incarico).
Parimenti il convenuto ha offerto elementi presuntivi di probabile accoglimento del giudizio in relazione alla mancata impugnazione della sentenza n. 413/2025 riguardante il mancato riconoscimento dei danni per il mancato utilizzo e godimento dell'immobile in misura pari all'equivalente dei canoni di locazione alla luce della documentazione prodotta e del valore locativo.
Allo stesso modo, la società nel costituirsi, ha evidenziato l'inadempienza del difensore nel CP_3 curare il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Manduria il quale, con sentenza n. 332/19, ebbe a rigettare la pagina 7 di 8 domanda giudiziale spiegata
contro
- rimasta contumace - volta ad ottenere il pagamento della CP_9 somma di €. 1.700,00, a titolo di contributi comunitari per l'annata agraria 2016. In particolare, se il difensore avesse provveduto al deposito della pec di messa in mora della , unitamente alle ricevute, CP_9
l'onere probatorio sarebbe stato ritenuto assolto e la domanda della con ogni probabilità, CP_3 sarebbe stata accolta.
Anche il giudizio relativo al risarcimento danni per segnalazione illegittima alla Centrale Rischi - conclusosi con sentenza di rigetto n. 1085/2020 del Tribunale di Taranto -, in assenza dell'inadempienza imputabile al difensore (mancata produzione della raccomandata con cui la banca convenuta era stata resa edotta dell'esistenza del primo provvedimento prefettizio di sospensione dei ratei bancari e della documentazione comprovante il pregiudizio dei segnalati), avrebbe avuto, secondo il criterio del più probabile che non, un esito positivo.
Parimenti risulta fondata la doglianza relativa alla non corretta esecuzione del mandato ricevuto dalla Sig.ra per il giudizio di divisione ereditaria poiché, pur avendo notificato l'atto di citazione, il difensore CP_2 non ha provveduto alla iscrizione a ruolo (tanto da aver notificato un secondo atto di citazione, iscritto con
R.G. 8050/2018, senza tuttavia chiedere la divisione del denaro e dei titoli ma solo dei fondi) così come non risulta che, una volta ottenuto il di n. 2429/2018, il difensore abbia avviato l'azione esecutiva;
infine, non risulta specificamente contestata la mancata proposizione dei giudizi per la irragionevole durata del processo innanzi al Tribunale di Potenza in quanto i convenuti hanno dimostrato l'assenza di pendenza di procedimenti (le due sentenze prodotte non risultano effettivamente pubblicate) mentre il difensore non ha contestato di aver ricevuto mandato in tal senso, risultando pertanto precluso il diritto per lo spirare del termine di 6 mesi dalla conclusione del giudizio contestato durato circa 9 anni.
Conclusivamente, la domanda deve trovare accoglimento in relazione all'esecuzione dei mandati relativi ai giudizi sub f), g), h), n), q) e deve essere rigettata per il resto.
La particolarità delle questioni affrontate consente di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'attore e dichiara che nulla deve in relazione all'esecuzione dei mandati relativi ai giudizi sub f), g), Parte_1
h), n), q) di cui all'atto di citazione;
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Taranto, 30 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 8 di 8