TAR Palermo, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 275
TAR
Ordinanza cautelare 17 novembre 2021
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TAR
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del t.u.l.p.s. per erronea applicazione dell'automatismo ostativo

    La Corte ha ritenuto che la condanna a pena pecuniaria, in luogo della reclusione, per un reato ostativo ai sensi dell'art. 43, c. 1, del t.u.l.p.s., faccia venire meno l'automatismo ostativo e ripristini la discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione della buona condotta dell'istante. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato a pena pecuniaria per furto di energia elettrica, pertanto l'automatismo ostativo non sussiste.

  • Accolto
    Violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo

    Poiché la valutazione della buona condotta dell'istante assume carattere discrezionale in caso di condanna a pena pecuniaria, la partecipazione del ricorrente al procedimento acquisisce un ruolo centrale. La mancata acquisizione delle osservazioni del ricorrente ha determinato un depauperamento dell'istruttoria e dell'apparato motivazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 275
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 275
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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