Ordinanza cautelare 17 novembre 2021
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01910/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1910 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandé, Andrea Ciulla e Maria Chiara Visconti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Comandé in Palermo, via Caltanissetta n. 2/D;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
- della nota -OMISSIS- del 9 luglio 2021 della Questura di Palermo, notificata al ricorrente in data 16 luglio 2021, con la quale si decreta il rigetto dell’istanza per il rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-ha presentato istanza alla Questura di Palermo per il rilascio del porto di fucile per uso “tiro al volo”.
L’istanza è stata, tuttavia, respinta, senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, c. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto -OMISSIS- del 9 luglio 2021, in ragione della condanna del sig. -OMISSIS-con decreto penale del G.i.p. del Tribunale di Palermo del 20 novembre 2013, divenuto esecutivo il 6 dicembre 2016, per furto (artt. 624 e 625, n. 2, c.p.) a 40 giorni di reclusione, sostituita da € 10.000,00 di multa e con sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 c.p., e in applicazione della causa ostativa prevista dall’art. 43, c. 1, del t.u.l.p.s.
2. Il provvedimento è stato, quindi, impugnato dinanzi a questo T.a.r. per ottenerne, previa sospensione in via cautelare, l’annullamento, sulla base di due motivi in diritto.
2.1. «Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – t.u.l.p.s. di cui al regio decreto del 18.06.1931 n. 773 sotto vari profili. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e carenza dei presupposti».
Secondo il ricorrente, l’art. 43, c. 1, del t.u.l.p.s. annetterebbe rilevanza solo all’accertamento della commissione di furti che sia sfociato in una condanna a pena detentiva, diversamente dal suo caso, in cui è stato condannato esclusivamente ad una pena pecuniaria, coerentemente con la disciplina del decreto penale di condanna prevista dagli artt. 459 e ss. c.p.p. L’operato dell’amministrazione contraddirebbe, pertanto, le finalità della disposizione, che è «impedire l’utilizzo delle armi solamente a colui il quale, in ragione di una condanna ad una pena particolarmente inflittiva come quella della reclusione, si dimostra ragionevolmente e concretamente pericoloso e non anche ai soggetti che […] avendo commesso condotte di assai minore gravità e punite con sanzioni di gran lunga più tenui rispetto a quella detentiva, non costituiscono senza dubbio alcun pericolo per l’altrui incolumità fisica» .
L’amministrazione, tra l’altro, non gli avrebbe consentito di segnalare, tramite la partecipazione al procedimento, l’avvio della procedura per l’ottenimento della riabilitazione, in presenza della quale, secondo la giurisprudenza amministrativa, l’apprezzamento dei motivi ostativi non è più vincolato ma discrezionale e il tempo trascorso dalla commissione del reato può risultare determinante.
2.2. «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 – violazione dei principi di buon andamento, correttezza e buona fede. Violazione del principio del contraddittorio. Eccesso di potere per carenza di motivazione».
L’amministrazione avrebbe sacrificato le garanzie partecipative, esercitando le quali il sig. -OMISSIS-avrebbe potuto senz’altro incidere sul contenuto del provvedimento, senza indicare le ragioni di urgenza che ne giustificano l’attenuazione e senza che queste siano aliunde percepibili, trattandosi di concessione di porto d’armi ad un soggetto che ne è, allo stato, privo e non di revoca di porto d’armi nei confronti di colui che ne sia già munito.
3. In data 8 novembre 2021 il ricorrente ha depositato l’istanza di riabilitazione al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
4. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Palermo si sono costituiti in data 10 novembre 2021 con memoria di stile.
5. Con ordinanza del -OMISSIS-, la domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora .
6. In data 8 maggio 2025 le amministrazioni resistenti hanno depositato il provvedimento impugnato e il certificato del casellario giudiziale del ricorrente.
7. Il ricorrente ha depositato in data 30 ottobre 2025 la nuova istanza di riabilitazione presentata il 24 luglio 2025 – nella quale offre, tra l’altro, ulteriori elementi informativi sul reato commesso, cioè furto di energia elettrica, per il quale espone di aver provveduto a risarcire integralmente il danno alla società distributrice, e riferisce di un ulteriore procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione in data 25 marzo 2025 – e in data 26 novembre 2025 richiesta di rinvio dell’udienza del presente giudizio fissata per il 10 dicembre 2025 per attendere la decisione del Tribunale di sorveglianza sull’istanza di riabilitazione prevista all’esito della discussione del 3 dicembre 2025.
8. All’udienza pubblica straordinaria del 10 dicembre 2025, in occasione della quale il Presidente ha dichiarato «di non potere accogliere l’istanza di differimento della trattazione tenuto conto del ricorso del 2021 e della non refluenza sull’attuale giudizio di eventuali provvedimenti di riabilitazione del ricorrente sopravvenuti rispetto la richiesta di parte del 24 luglio 2025 e ancora non definiti nella opportuna sede giudiziaria» , la causa è passata in decisione.
9. Il ricorso è fondato e va accolto per entrambi i motivi e nei termini di cui seguito precisati.
Le due censure articolate nel ricorso, per ragioni di connessione, possono essere esaminate congiuntamente.
10. Con il primo motivo di ricorso il sig. -OMISSIS-lamenta l’errore compiuto dall’amministrazione facendo discendere dalla condanna con decreto a pena pecuniaria per furto l’automatismo ostativo previsto dall’art. 43, c. 1, lett. a), del t.u.l.p.s., mentre con il secondo stigmatizza il fatto che l’amministrazione si sia determinata per il rigetto senza acquisire i suoi contributi partecipativi.
Le censure meritano di essere condivise.
10.1. Secondo la richiamata disposizione, «Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione» .
Muovendo dall’analisi degli artt. 53 e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la giurisprudenza del giudice d’appello ha chiarito che «Qualora il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria– in luogo della reclusione - ai sensi degli articoli 53 e 57 della legge n. 689 del 1981, per uno dei reati individuati dall’art. 43, primo comma, del testo unico approvato con il regio decreto n. 773 del 1931 (e dunque per uno dei reati ‘ostativi’ al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi), l’autorità amministrativa non deve disporre senz’altro la revoca (prevista dal medesimo primo comma) della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell’esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo comma dell’art. 43)» (Cons. Stato, III, 3 maggio 2016, n. 1698, e, più di recente, 8 settembre 2022, n. 7812, secondo cui «laddove il citato art. 43 dispone l’automatismo in presenza di un c.d. reato ostativo attribuisce rilievo non alla condanna in quanto tale ma alla “condanna alla reclusione”» ).
Ai medesimi principi ha aderito anche la giurisprudenza di primo grado (cfr. T.a.r. Brescia, II, 8 agosto 2018, n. 801; T.a.r. Firenze, II, 3 ottobre 2018, n. 1243).
Qualora, quindi, l’autorità giudiziaria abbia accertato la commissione di un reato ostativo ai sensi dell’art. 43, c. 1, lett. a), del t.u.l.p.s. ma abbia in concreto propeso per una misura alternativa alla detenzione per la tenuità del fatto e la determinazione di una pena ricompresa nei limiti previsti dall’art. 53 della legge 689/1981 l’automatismo ostativo viene meno e si riespande la discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione della buona condotta dell’istante ai sensi del c. 2 della medesima disposizione.
10.2. Nel caso di specie il sig. -OMISSIS-è stato condannato – valutata la prevalenza delle “attenuanti” sulle “aggravanti”, ai sensi dell’art. 69, c. 2, c.p., come si legge nel certificato del casellario giudiziale depositato in atti – per furto di energia elettrica a 40 giorni di reclusione, convertita in € 10.000,00 di multa, con decreto del G.i.p. del Tribunale di Palermo n.-OMISSIS-, sicché non ha, di fatto, riportato alcuna condanna alla reclusione per furto, non realizzandosi così la fattispecie ostativa prevista dall’art. 43, c. 1, del t.u.l.p.s. L’amministrazione avrebbe dovuto, quindi, valutare la specifica incidenza del precedente sull’affidabilità dell’istante, verificandone l’idoneità a sostenere un giudizio prognostico negativo agli effetti del porto d’armi.
10.3. L’errore sui presupposti di fatto e di diritto compiuto dall’amministrazione si è riverberato anche sullo schema procedimentale seguito. L’amministrazione ha, infatti, ritenuto di trovarsi al cospetto di un provvedimento vincolato, integralmente predeterminato nei suoi effetti dal legislatore, non attivando, perché ritenuti superflui, gli strumenti di partecipazione previsti dalla legge 241/1990. Laddove così fosse stato avrebbe operato, infatti, il principio di dequotazione dei vizi formali e procedimentali declinato dall’art. 21- octies , c. 2, primo periodo, della medesima legge, non potendo i contributi dell’interessato imprimere all’azione amministrativa un diverso orientamento.
Acclarato, tuttavia, che la valutazione demandata dalla legge all’autorità di pubblica sicurezza assume, al cospetto di una condanna per furto a pena pecuniaria, carattere discrezionale, la partecipazione dell’istante al procedimento acquisisce un ruolo centrale, perché lo mette in condizione di far valere le proprie ragioni e di imporne la considerazione nel bilanciamento degli interessi effettuato dalla p.a.; condivisibile giurisprudenza ha, infatti, affermato che «trattandosi di procedimenti ad istanza di parte, deve essere assicurata all’istante la partecipazione procedimentale, sì da consentire all’interessato la possibilità di controdedurre, con osservazioni e documenti, rispetto alle ragioni impeditive illustrate dall’organo procedente, permettendo a quest’ultimo di esaminare anticipatamente le deduzioni svolte dal privato e di pervenire, quindi, ad una motivata decisione idonea a statuire su tutti i profili controversi influenti sulla regolazione del rapporto amministrativo» (T.a.r. Catania, I, 3 febbraio 2025, n. 459; cfr. anche T.a.r. Roma, I- ter , 20 maggio 2021, n. 5921).
La mancata acquisizione delle osservazioni del sig. -OMISSIS-ha così inevitabilmente determinato un depauperamento dell’istruttoria e dell’apparato motivazionale, “cucito” su un modello provvedimentale errato perché ritenuto vincolato anziché discrezionale, che inficia insanabilmente il diniego impugnato.
11. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del sig. -OMISSIS-, all’esito di una riedizione del potere, da avviare entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza, mediante un provvedimento congruamente motivato, che tenga conto delle memorie e delle osservazioni presentate dall’istante.
12. Tenuto conto delle peculiarità della controversia e dell’attività difensiva svolta dall’amministrazione, limitata al deposito degli atti del procedimento, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO EN, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
AR AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AR | TO EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.