Ordinanza cautelare 15 giugno 2021
Ordinanza cautelare 28 giugno 2021
Decreto presidenziale 5 luglio 2021
Ordinanza cautelare 12 luglio 2021
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI AB TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Di Marco, Fabrizio Paolini, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola Di Marco in Pescara, piazza Italia, 1;
Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) del Comune di Pescara, non costituito in giudizio;
nei confronti
IL AN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marina D'Orsogna, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
OM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in L'Aquila, via V. Veneto 11;
per l'annullamento
1) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara il 6 febbraio 2020, recante il n. 14, in favore della s.r.l. IL AN;
2) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara il 18 dicembre 2018, recante il n. 157, in favore della s.r.l. IL AN (non conosciuto);
per la declaratoria dell'obbligo a carico del Comune di Pescara di ordinare la demolizione di tutte le opere realizzate dalla s.r.l. IL AN in virtù del permesso di Costruire n. 14/2020, dettando, ove occorra, le relative modalità.
con motivi aggiunti depositati il 21/9/2021:
per l'annullamento
1) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara il 6 febbraio 2020, recante il n. 14, in favore della s.r.l. IL AN ed i relativi allegati;
2) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara il 18 dicembre 2018, recante il n. 157, in favore della s.r.l. IL AN, ed i relativi allegati;
3) del riesame istruttorio condotto dal Comune di Pescara, con nota prot. n. 0143293/2021 del 9 agosto 2021, Settore Sviluppo Economico Servizio SUE e Condoni, ed i relativi allegati;
4) della concessione edilizia in sanatoria, rilasciata dal Comune di Pescara in data 11 settembre 1998, recante il n. 1631/1998 ed i relativi allegati;
per la declaratoria dell'obbligo a carico del Comune di Pescara di ordinare la demolizione di tutte le opere realizzate dalla s.r.l. IL AN in virtù del permesso di costruire n. 157/2018, nonché del permesso di Costruire n. 14/2020, rilasciati entrambi dal Comune di Pescara in favore della s.r.l. IL AN, dettando, ove occorra, le relative modalità.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescara, dell’IL AN s.r.l. e di OM s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 il cons. NN RI ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 18 gennaio 2021 e depositato il successivo 2 febbraio, RI AB TA, nella sua qualità di proprietaria di un appartamento confinante, ha impugnato i permessi di costruire, meglio descritti in epigrafe, rilasciati, rispettivamente, il 6 febbraio 2020 e il 18 dicembre 2018 e riguardanti la realizzazione di opere di demolizione e ricostruzione, mediante ampliamento, del fabbricato di Viale della Riviera n. 187.
Avverso i predetti provvedimenti ha articolato il seguente motivo di gravame:
“Violazione ed errata applicazione del D.L. n. 70/2011 (convertito con modificazione Legge 106/2011), della Legge Regionale n. 49/20212 e della delibera di C.C. n. 163 del 31 ottobre 2017; difetto e/o errata istruttoria; errore sui 3 presupposti; illogicità manifesta; errata e/o carente motivazione; contraddittorietà”, lamentando l’erroneità del dato relativo alla preesistente volumetria che il Comune, nel concedere il titolo, assume pari a mc. 3296,27, mentre sarebbe pari a mc 1831,05 per quanto emergerebbe dalla scheda di determinazione degli oneri di urbanizzazione allegata alla concessione edilizia n. 488 del 29 luglio 1989. Si denuncia inoltre che l’istanza di permesso non sia stata accompagnata da alcuna attestazione da parte del tecnico abilitato circa la consistenza della “volumetria esistente”, come richiesto dalla L. R. n. 49/2012.
Il 22 marzo 2021 si è costituita OM s.r.l. con atto di rito.
Il 27 maggio 2021 la ricorrente ha presentato domanda di misura cautelare.
Il 28 maggio 2021 si è costituito il Comune di Pescara con memoria formale ed il 31 maggio l’IL AN anch’essa in resistenza.
Con memoria del 7 giugno 2021 la controinteressata IL AN ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire e interesse a ricorrere ed ha controdedotto nel merito, rilevando, tra le altre considerazioni, che il P.d.C. n. 14/2020 è a tutti gli effetti un titolo in variante rispetto al permesso 157/2018 alla cui domanda è stata allegata la perizia dell’arch. Agresta contenente il computo della volumetria considerata preesistente, tenuto conto anche dei risultati della CTU redatta nell’ambito del procedimento penale n. 2617/2005, e risultata pari a complessivi mc 3.296,27.
In vista della Camera di Consiglio per la trattazione della misura cautelare anche il Comune ha depositato memoria, in data 8/6/2021, con cui, dopo avere richiamato le annose vicende giudiziarie relative all’immobile di cui si tratta, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività, mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto (il PdC 157/2018) e resistendo nel merito delle doglianze.
In data 8 giugno 2021 anche OM ha depositato memoria con cui argomenta in merito alla insussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare.
Con ordinanza n. 132 del 15 giugno 2021 il Tribunale, respinte le eccezioni in rito e premesso che “la ricostruzione del volume preesistente deve essere effettuata dall’Amministrazione sulla base del volume formalmente e legittimamente assentito e non solo sulla base di quello meramente preesistente a prescindere dal riscontro documentale e grafico rinvenibile nei titoli direttamente legittimanti (e a tal fine non giova dunque la CTU del procedimento penale depositata in atti, e sulla quale si concentrano le difese del Comune, nella quale si fa riferimento a dati catastali coordinati con rilievi in loco di quanto residuante dalla demolizione già in parte effettuata, senza considerare che - come rilevato dal Consiglio di Stato proprio nella sentenza 1672 del 2007, resa nell’appello RG 3413 del 2006, che ha confermato la succitata sentenza 11 del 2006 - sussiste “la eterogeneità delle valutazioni da effettuare nelle due diverse sedi giudiziarie e l’autonomia dei rispettivi giudizi”)”, ha accolto la richiesta misura cautelare e sospeso i provvedimenti impugnati.
Alla luce del contenuto della predetta ordinanza 132/2021 OM ha richiesto l’acquisizione della CTU resa dall’ing. ZI UC con deposito del 6 ottobre 2005 nell’ambito dei ricorsi 104/2005 R.G. e 96/2005 R.G. definiti con sentenza n. 11/2006.
Il 21 giugno 2021 la ricorrente ha riscontrato l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei promissari acquirenti contenuta nella sopra menzionata ordinanza n. 132/2021.
Il 22 giugno 2021 l’IL AN e OM SR hanno depositato memorie con cui, nel richiamare la relazione del dirigente del Comune del 18 giugno 2021 e gli esiti della CTU disposta da questo Tribunale nel ricorso rg. n. 104/2005, ribadisce l’infondatezza della censura di parte ricorrente essendo attestata in quella relazione, nel rispetto delle NTA 1996, una volumetria preesistente di mc. 3026, al netto del volume dei locali tecnici e dell’autorimessa.
Con ordinanza n. 144 del 28 giugno 2021 il Tribunale ha respinto allo stato la domanda cautelare, alla luce della recente produzione delle parti resistente e controinteressate.
Con memoria depositata il 2 luglio 2021 la ricorrente contesta la volumetria calcolata dall’arch. BA (CTU del Tribunale penale) e conseguentemente recepita dalla perizia stragiudiziale dell’arch. Agresti, denuncia la violazione delle disposizioni di cui alla NTA del 23 maggio 2019 applicabili alla variante di cui al PDC 14/2020, in quanto titolo autonomo rispetto al pdc del 2018.
La controinteressata ha replicato con note depositate il 5 luglio 2021.
Con ordinanza n. 169 del 12 luglio 2021 il Tribunale ha accolto la richiesta misura cautelare, riformata con ordinanza n. 4027 del 17 luglio 2021 del Consiglio di Stato con cui dispone il pagamento di una cauzione, per la reviviscenza della sospensione, in forma di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, dell’importo del presumibile danno dipendente dal fermo dei lavori che si determina pari all’importo di metà dei costi industriali contabilizzati dell’intervento nel bilancio del 2020 ossia in misura pari ad 1.285.948,5 euro.
Il 10 agosto 2021 il Comune di Pescara, in ottemperanza al disposto riesame di cui all’ordinanza 169/2021, ha depositato la relazione richiesta, e i documenti allegati, concludendo con il quantificare in mc 3372,84 la volumetria del fabbricato preesistente rispetto ai titoli edilizi impugnati.
Con ordinanza n. 4533 del 27 agosto 2021 il Consiglio di Stato, preso atto dell’intervenuto completamento dei lavori di cui ai titoli edilizi impugnati, ha respinto la richiesta misura cautelare.
Il 21 settembre 2021 la sig.ra TA ha depositato motivi aggiunti con cui ha impugnato la relazione di cui alla nota prot. n. 0143293/2021 del 9 agosto 2021, Settore Sviluppo Economico Servizio SUE e Condoni, ed i relativi allegati, nonché avverso la concessione edilizia in sanatoria, rilasciata dal Comune di Pescara in data 11 settembre 1998, recante il n. 1631/1998 ed i relativi allegati.
Avverso i predetti atti e quelli già impugnati con il ricorso introduttivo la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
1) “Violazione ed errata applicazione del D.L. n. 70/2011 (convertito con modificazione Legge 106/2011), della Legge Regionale n. 49/20212 e della delibera di C.C. n. 163 del 31 ottobre 2017; violazione ed errata applicazione dell'articolo 3 lett. d) del dpr 380 del 2001; difetto e/o errata istruttoria; errore sui presupposti; illogicità manifesta; errata e/o carente motivazione; contraddittorietà”: si denuncia: 1) la mancata applicazione, nel rilasciare il permesso di costruire n. 014/2020, trattandosi di variante essenziale, delle disposizioni vigenti al momento della realizzazione della variante di cui alla delibera di CC 56/2019, essendo nel caso di specie state applicate le NTA vigenti all’epoca dell’originario permesso di costruire; 2) il vizio dell’istruttoria contenuto nella relazione del Tecnico istruttore del PdC 157/2018 per essersi lo stesso rifatto ai calcoli della volumetria effettuato dalla perizia del 31 agosto 2005 dell’arch. BA che avrebbe utilizzato le NTA del 1999 applicate in sede di rilascio della concessione edilizia n. 9/1999 annullata dal Tar; 3) rileva che “stante l’annullamento della C.E. 9/99 e il non completamento della C.E n. 488/89, gli unici titoli legittimanti lo stato di fatto sono le due concessioni edilizie in sanatoria”, con conseguente conferma dell’erroneità della quantificazione della volumetria preesistente;
2) “Violazione ed errata applicazione della NTA approvate con delibera di CC n. 56/2019; errata istruttoria; errore sui presupposti; illogicità manifesta; contraddittorietà”: entrambi i permessi impugnati (157/2018 e 014/2020) avrebbero violato le NTA di cui alla delibera C.C. 56/2019 in quanto “la superficie permeabile di progetto è inferiore di circa mq 73 all’indice indicato nelle NTA”;
3) “Violazione ed errata applicazione del D.L. n. 70/2011 (convertito con modificazione Legge 106/2011), della Legge Regionale n. 49/20212 e della delibera di C.C. n. 163 del 31 ottobre 2017; violazione ed errata applicazione dell'articolo 3 lett. d) del dpr 380 del 2001; difetto e/o errata istruttoria; errore sui presupposti; illogicità manifesta; errata e/o carente motivazione; contraddittorietà”: nel riesaminare la cubatura esistente e legittimamente autorizzata il Comune non avrebbe considerato che dalla concessione edilizia n. 488/89 del 29 luglio 1989 l’IL sarebbe stata dichiarata decaduta per non avere completato i lavori ed ha continuato ad avvalersi delle perizie redatte all’ing. UC e dall’arch. Barbato, inidonee ad assolvere l’onere probatorio sotto vari profili. Si censura, inoltre, l’essersi il tecnico avvalso di allegati grafici relativi a titoli edilizi privi di efficacia, di non avere dato applicazione neanche alle NTA previgenti utilizzate dalla controinteressata IL s.r.l. per il calcolo delle SUL di progetto, né ha chiarito quali prescrizioni avrebbe applicato; le planimetrie prodotte dal Comune di Pescara in data 10/08/2021, come stato di fatto assentito con la C.E. in sanatoria 1631/98, sono quelle riferite alla C.E. 488/89 del 29/07/1989; si insiste nel denunciare la mancata produzione delle planimetrie catastali e si conclude rilevando che la volumetria assentita e recuperabile sarebbe di mc 2621,67;
4) “Violazione ed errata applicazione del D.L. n. 70/2011 (convertito con modificazione Legge 106/2011), della Legge Regionale n. 49/20212 e della delibera di C.C. n. 163 del 31 ottobre 2017; violazione ed errata applicazione dell'articolo 3 lett. d) del dpr 380 del 2001; difetto e/o errata istruttoria; errore sui presupposti; illogicità manifesta; errata e/o carente motivazione; contraddittorietà; violazione ed errata applicazione delle NTA del Comune di Pescara”: nel permesso di costruire n. 14/2020 si riscontrerebbero degli errori nel calcolo della SUL che ricadono sulla volumetria, nel computo delle logge nelle superfici utili lorde;
5) “Violazione ed errata applicazione dell’art. 39 della Legge 724/1994, nonché della Legge n. 47/1985 difetto e/o errata istruttoria; errore sui presupposti; illogicità manifesta; errata e/o carente motivazione; contraddittorietà; violazione ed errata applicazione delle NTA del Comune di Pescara”: la concessione in sanatoria 1631/98 sarebbe illegittima in quanto avrebbe sanato opere mai realizzate, ne conseguirebbe che la volumetria assentita e recuperabile ammonterebbe a mc 2535,22.
Il 16 gennaio 2026 il Comune di Pescara resiste ai motivi aggiunti.
In pari data l’IL AN SR con memoria eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire e interesse a ricorrere nonché per tardività del ricorso per motivi aggiunti e resiste nel merito.
Anche OM s.r.l. deposita memoria ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, oltre ad eccepire la tardività dell’impugnativa avverso la concessione in sanatoria 1631/98 e a resistere nel merito.
Con memoria del 16 gennaio 2026 la ricorrente replica alle controdeduzioni avversarie e insiste nelle proprie doglianze e richieste.
Seguono memorie di replica.
All’udienza di smaltimento del 17 febbraio 2026, tenutasi da remoto, sentiti i difensori di tutte le parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Ciò consente di tralasciare lo scrutinio nelle eccezioni in rito formulate con riguardo al ricorso introduttivo.
2. Oggetto del gravame è la legittimità dei permessi di costruire impugnati nella parte in cui avrebbero erroneamente calcolato la volumetria preesistente sulla base della quale sono stati poi calcolati anche gli ampliamenti assentibili.
Al fine di accertare la consistenza volumetrica preesistente del fabbricato sul quale operare gli aumenti di volumetria di cui alla legge 2.7.2011, n. 106 (c.d. Decreto Sviluppo) e della legge regionale n. 49/2012, assentiti con i titoli edilizi gravati con il ricorso introduttivo, il Tar ha disposto con ordinanza 169/2021 il riesame “in autonomia e direttamente [di] tutti gli atti in proprio possesso o prodotti dalla controinteressata per il rilascio del titolo, al fine di confermare il titolo stesso per la sola cubatura di cui ritiene di avere certezza, anche grafica e fotografica, che si tratti di preesistenza già esistente e legittimamente autorizzata, in ossequio a quanto tassativamente previsto dall'articolo 3 lett. d) del dpr 380 del 2001 e dal comma 2 dell'articolo 2 della LR 49 del 2012”.
Nella predetta ordinanza il Tribunale ha affermato che “la ricostruzione del volume preesistente deve essere effettuata dall’Amministrazione sulla base del volume formalmente e legittimamente assentito e non solo sulla base di quello meramente preesistente a prescindere dal riscontro documentale e grafico rinvenibile nei titoli direttamente legittimanti”.
Per detta ricostruzione è quindi evidente che i titoli edilizi ordinari e in sanatoria ormai non più impugnabili costituiscono la base per il calcolo del volume preesistente in quanto volume formalmente e legittimamente assentito.
A seguito di disposto riesame istruttorio della cubatura esistente e legittimamente autorizzata (ord. cautelare n. 169/2021), il Comune, riesaminando le pratiche edilizie a partire dalla concessione edilizia in sanatoria n. 684/17824 del 1989, ha depositato una relazione con cui ribadisce che:
1) il calcolo della volumetria di mc 1.831,05 che la ricorrente assume nel ricorso introduttivo essere quello corrispondente all’immobile in sede di rilascio della concessione edilizia 488 del 1989 era determinato esclusivamente secondo le modalità indicate dal DM 10 maggio 1977 per la determinazione degli oneri concessori e non con la volumetria urbanistico edilizia complessiva del fabbricato demolito, che è risultata pari a 2.937,58 mc nello stato di fatto allegato alla CE 488/89, a seguito dell’attività svolta;
2) la verifica della volumetria complessiva dell’edificio alla data del 1° marzo 1995 di presentazione della domanda di condono ex legge 724/94, poi definita con la concessione in sanatoria 1631 dell’11 settembre 1998, ha riportato un volume complessivo di mc 3372,84.
3. Con il ricorso principale parte ricorrente contesta la consistenza volumetrica dell’edificio preesistente che assume pari a mc 1831,05 per quanto emerge dalla scheda di determinazione degli oneri di urbanizzazione allegata alla concessione edilizia n. 488 del 29 luglio 1989.
Il riesame da ultimo eseguito dai tecnici del Comune, in ottemperanza all’ordinanza di questo Tribunale, conferma che il dato menzionato dalla ricorrente si riferisce ad un calcolo effettuato secondo i diversi parametri utili per la liquidazione degli oneri concessori ai sensi del DM 10 maggio 1977, e ricostruisce la volumetria dell’immobile preesistente sulla scorta delle diverse disposizioni di cui alle NTA del PRG e del Regolamento edilizio comunale giungendo a consistenze prossime, rispetto a quelle riportate nella domanda di permesso di costruire n. 157/2018 ed, in particolare, nella relazione asseverata del tecnico di parte.
Va pertanto respinta, poiché infondata, la censura relativa alla erronea valutazione della consistenza volumetrica dell’edificio preesistente alle opere di ricostruzione tanto più che basata su di un dato, la volumetria determinata ai fini della liquidazione degli oneri concessori, non utile ai fini del calcolo della volumetria edilizia di cui qui si tratta.
Le modalità di calcolo della volumetria ai fini della liquidazione degli oneri concessori differiscono sensibilmente rispetto alle modalità di calcolo del volume recuperabile ai fini della ristrutturazione che comprende ulteriori elementi, oltre alle superfici e le altezze.
Con una seconda censura la ricorrente lamenta che l’istanza di permesso non sia stata accompagnata da alcuna attestazione da parte del tecnico abilitato circa la consistenza della “volumetria esistente”, come richiesto dalla l.r. n. 49/2012.
La censura è infondata dal momento che, per quanto si legge anche nella relazione del Comune del 9/8/2021, al permesso di costruire 157/218 risultano allegate: la tavola 2/44 riproducente lo stato di fatto allegata alla concessione edilizia 488/89 ed aggiornata secondo le opere eseguite abusivamente e sanate con la concessione in sanatoria n. 1631 del 1998, mentre più specificamente per il calcolo del volume esistente il progettista ha riportato la sagoma in fil di ferro della vecchia villa e determinato il volume recuperabile in mc 3.317,94
Alla domanda, di cui al permesso di costruire del 2018, è stata allegata altresì la perizia giurata del 3 settembre 2016 dell’arch. Agresta contenente il computo della volumetria considerata preesistente che è stata quantificata in una volumetria persino inferiore, pari a mc 3.296,27.
In sede di istruttoria urbanistico edilizia ai fini del rilascio del permesso 157/2018 gli uffici comunali hanno verificato il volume effettivamente e legittimamente esistente determinandolo in mc 3.296,27 in applicazione delle NTA del Prg vigente alla data di presentazione e rilascio del titolo.
Per quanto riguarda il permesso di costruire per variante in corso d’opera, lo stesso non prevedeva alcuna modifica delle volumetrie del fabbricato, già determinate in sede di istruttoria del permesso di costruire 157/2018.
Non era quindi necessaria alcuna attestazione sul punto di un tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, l.r. 49/2012.
Va quindi respinto il ricorso introduttivo.
Quanto ai motivi aggiunti vanno dichiarate inammissibili le nuove censure che si appuntano sulle concessioni edilizie precedenti a quelle del 2018 e del 2020 qui gravate, perché tardivamente proposti.
La ricorrente ha infatti impugnato fin dal ricorso n. rg 104/2005, oltre alla concessione edilizia n. 9 del 1999 anche le concessioni edilizie in sanatoria 29 luglio 1989, n. 488, 25 luglio 1989, n. 684/17824, e 11 settembre 1998, n. 1631, relative all’immobile preesistente, che doveva pertanto conoscere fin da tale data.
Ciò si ricava dall’epigrafe della sentenza n. 11 del 2006.
Solo per completezza si osserva che con il primo motivo la ricorrente lamenta che “stante l’annullamento della C.E. 9/99 e il non completamento della C.E n. 488/89, gli unici titoli legittimanti lo stato di fatto sono le due concessioni edilizie in sanatoria”, con conseguente conferma dell’erroneità della quantificazione della volumetria preesistente.
Dalla lettura della relazione del 9/8/2021 prodotta dal Comune, in ottemperanza all’ordinanza di questo Tribunale, si evince che la CE del 9/99, proprio in quanto fatta oggetto di annullamento, non viene in considerazione quanto al calcolo della volumetria assentibile.
Quanto alla concessione 488/89 il riepilogo dei volumi ha riportato la consistenza dell’edificio demolito sulla base della tavola riproducente lo stato di fatto allegato alla domanda, verificato in sede di sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale. Le opere successive sono state fatte oggetto della concessione edilizia in sanatoria n. 1631 del 1998, non più impugnabile, e con esse la volumetria ha raggiunto la soglia dei mc 3372,84.
La decadenza delle opere di cui alla concessione del 1989 è certamente superata dal titolo in sanatoria del 1998, non più impugnabile, con cui sono stati assentiti gli ampliamenti non realizzati nella vigenza del titolo edilizio.
Si osserva inoltre che i volumi della CE 684/17824/89 ammontavano a mc 2918 di poco inferiori a quelli calcolati nella CE del 488/89 (mc 2937,58), in coerenza con ampliamenti che si sarebbero limitati alle superfici destinate a balconi.
Si rileva, incidentalmente, che il volume di progetto risulta inferiore al volume massimo assentibile in applicazione del bonus del 20% di cui al Decreto Sviluppo.
Infondata è altresì la dedotta violazione delle NTA vigenti alla data del 23 maggio 2019 alla luce del disposto di cui all’art. 70, comma 5, delle N.T.A. del P.R.G., approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 4 aprile 2019, applicabile al p.d.c. n. 14/2020, poiché presentato il 23 maggio 2019, ovvero nel termine di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R.A. della variante normativa denominata “variante N.T.A. di P.R.G”. Sulla base di tale disposto rientrava nella facoltà del richiedente il permesso, rispettati determinati criteri, chiedere l’applicazione della disciplina previgente, come peraltro risulta avere fatto con nota del 23 maggio 2019.
Quanto alle censure relative al computo della superficie utile lorda (SUL) sulle quali le relazioni tecniche dei consulenti delle controinteressate si sono espresse contestandone la fondatezza, tralasciando i profili di inammissibilità per carenza di interesse e per tardività, le stesse sono infondate.
Valga per tutte la previsione di cui all’art. 2, comma 5 della legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49, secondo il quale “ Gli interventi di cui al comma 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti esclusivamente al rispetto della densita' edilizia e dei parametri di altezza e di distanza stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968 per le singole zone territoriali omogenee, come individuate dall'art. 2 dello stesso decreto ministeriale n. 1444/1968. Gli interventi di ricostruzione con premialita' che superino il 20 per cento del volume sugli edifici residenziali ed il 10 per cento di superficie per gli immobili ad uso non residenziale devono rispettare le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti ”.
Non risulta inoltre provato che le verande abbiano le caratteristiche delle logge assoggettate al calcolo della superficie utile. Dalla documentazione in atti si tratterebbe di spazi aperti su due lati.
Atteso che con i permessi 157/2018 e 14/2020 non si registrano differenze nel calcolo delle volumetrie del fabbricato preesistente, alla luce del riesame effettuato dai tecnici comunali sugli atti conservati presso l’Archivio del Comune, per tutto quanto sopra osservato, anche le censure articolate nei motivi aggiunti sono infondate avendo a presupposto un errato calcolo della volumetria preesistente che ha trovato smentita nel riesame compiuto dal Comune e nella documentazione acquisita agli atti.
Per tutto quanto osservato il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
La peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, vanno respinti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN RI ER, Presidente FF, Estensore
RIgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN RI ER |
IL SEGRETARIO