TAR Pescara, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 111
TAR
Ordinanza cautelare 15 giugno 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 28 giugno 2021
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Decreto presidenziale 5 luglio 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 12 luglio 2021
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Sentenza 6 marzo 2026

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  • Rigettato
    Erronea valutazione della volumetria preesistente

    Il Tribunale ha ritenuto che il calcolo della volumetria preesistente debba basarsi sui titoli edilizi formalmente e legittimamente assentiti. Ha chiarito che il dato di volumetria indicato dalla ricorrente si riferiva al calcolo degli oneri concessori e non alla volumetria urbanistico-edilizia complessiva. Ha inoltre accertato che la volumetria complessiva, verificata anche a seguito di condono, ha raggiunto una consistenza maggiore e che i titoli edilizi successivi sono stati rilasciati in conformità.

  • Rigettato
    Mancata attestazione del tecnico abilitato sulla volumetria esistente

    Il Tribunale ha ritenuto che tale attestazione non fosse necessaria in quanto i permessi di costruire esaminati erano corredati da documentazione tecnica che includeva lo stato di fatto, la determinazione del volume recuperabile e perizie giurate che quantificavano la volumetria preesistente. Inoltre, per il permesso di costruire in variante, non erano previste modifiche alle volumetrie già determinate.

  • Rigettato
    Erronea valutazione della volumetria preesistente

    Il Tribunale ha ritenuto che il calcolo della volumetria preesistente debba basarsi sui titoli edilizi formalmente e legittimamente assentiti. Ha chiarito che il dato di volumetria indicato dalla ricorrente si riferiva al calcolo degli oneri concessori e non alla volumetria urbanistico-edilizia complessiva. Ha inoltre accertato che la volumetria complessiva, verificata anche a seguito di condono, ha raggiunto una consistenza maggiore e che i titoli edilizi successivi sono stati rilasciati in conformità.

  • Rigettato
    Mancata attestazione del tecnico abilitato sulla volumetria esistente

    Il Tribunale ha ritenuto che tale attestazione non fosse necessaria in quanto i permessi di costruire esaminati erano corredati da documentazione tecnica che includeva lo stato di fatto, la determinazione del volume recuperabile e perizie giurate che quantificavano la volumetria preesistente. Inoltre, per il permesso di costruire in variante, non erano previste modifiche alle volumetrie già determinate.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibili le nuove censure contenute nei motivi aggiunti che si appuntano su concessioni edilizie precedenti a quelle del 2018 e del 2020, ritenendole tardivamente proposte in quanto la ricorrente era già a conoscenza di tali atti in precedenti procedimenti.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibili le nuove censure contenute nei motivi aggiunti che si appuntano su concessioni edilizie precedenti a quelle del 2018 e del 2020, ritenendole tardivamente proposte in quanto la ricorrente era già a conoscenza di tali atti in precedenti procedimenti.

  • Rigettato
    Applicazione della disciplina previgente

    Il Tribunale ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 70, comma 5, delle N.T.A. del P.R.G., rientrava nella facoltà del richiedente il permesso, rispettati determinati criteri, chiedere l'applicazione della disciplina previgente, come avvenuto con nota del 23 maggio 2019, rendendo infondata la censura.

  • Rigettato
    Superficie permeabile di progetto inferiore all'indice NTA

    Le censure relative al computo della superficie utile lorda (SUL) sono state ritenute infondate, anche tralasciando profili di inammissibilità. Il Tribunale ha fatto riferimento alla legge regionale n. 49/2012 che consente interventi in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, purché rispettino determinati parametri urbanistici e distanze. Non è stato provato che le verande avessero le caratteristiche delle logge.

  • Rigettato
    Volumetria preesistente basata su titoli annullati o non completati

    Il Tribunale ha chiarito che la CE 9/99 non è stata presa in considerazione in quanto annullata. La decadenza della CE 488/89 è stata superata dal titolo in sanatoria del 1998, che ha assentito gli ampliamenti non realizzati. I volumi delle precedenti concessioni sono stati ritenuti coerenti con gli ampliamenti.

  • Rigettato
    Volumetria assentita e recuperabile inferiore a quella calcolata

    Il Tribunale ha rigettato la censura, ritenendo che il riesame effettuato dal Comune abbia smentito il calcolo della volumetria preesistente operato dalla ricorrente, basandosi su titoli edilizi legittimamente assentiti e non più impugnabili.

  • Rigettato
    Errori nel computo delle logge nelle superfici utili lorde

    Le censure relative al computo della SUL sono state ritenute infondate. Il Tribunale ha fatto riferimento alla legge regionale n. 49/2012 che consente interventi in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, purché rispettino determinati parametri urbanistici e distanze. Non è stato provato che le verande avessero le caratteristiche delle logge.

  • Rigettato
    Sanatoria di opere mai realizzate

    Il Tribunale ha ritenuto che la concessione in sanatoria del 1998, non più impugnabile, ha sanato le opere successive, superando la questione della decadenza di titoli precedenti e confermando la volumetria assentita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 111
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 111
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo