Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 18/02/2026, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15066/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15066 del 2025, proposto da
IO BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
- dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di rilascio del nulla osta per lavoro domestico ex art. 22 del D. Lgs. nr. 286/98, domanda nr. 0110382010, del 07/02/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. NI VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso depositato in giudizio in data 10 dicembre 2025, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento della illegittimità̀ del silenzio serbato sull’istanza di rilascio del nulla osta per lavoro domestico ex art. 22 del D. Lgs. nr. 286/98, domanda nr. 0110382010, del 07/02/2025 in favore de lavoratore extracomunitario RO UI LU VO nato in [...] in data [...];
- che, nel contempo, l’istante ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
- che, nota depositata in giudizio in data 12 febbraio 2026, la Prefettura di Roma ha comunicato di aver annullato il preavviso di rigetto, riesaminato la domanda e che “il sistema informatico di gestione delle istanze in uso presso lo Sportello Unico provvederà al rilascio automatico del Nulla Osta necessario all’ingresso del lavoratore in Italia, subordinatamente all’acquisizione dei pareri di competenza della Questura e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro”;
- che, alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
- che, nota depositata in giudizio in data 13 febbraio 2026, parte ricorrente ha, poi, rappresentato che la Prefettura di Roma ha concluso il procedimento, rilasciando il 12 febbraio scorso il nulla osta dallo stesso richiesto;
- che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza, può essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso ex art. 117 cpa per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il procedimento è stato concluso, peraltro in modo favorevole per l’istante;
- che le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti, in ragione comunque della evoluzione della vicenda come sopra descritta, tranne per il contributo unificato che va posto a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, tranne per il contributo unificato che va posto a carico dell’amministrazione resistente ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis1., dpr n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI VA, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia ON, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI VA |
IL SEGRETARIO