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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7968/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Consorzio_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1951/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 4531083920 CONTRIBUTI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5226/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7968/2024, il
Consorzio_1 appellava la sentenza della CTP di Caserta n. 1951/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1.
Con l'avviso di pagamento n. 4531083920 il Consorzio aveva invitato il contribuente, proprietario di fondi agricoli in agro di Cancello ed Arnone, a versare l'importo di € 1.974,53, a titolo di contributi di bonifica per beneficio di disponibilità irrigua per l'anno 2020 (Quota Fissa e Quota Esercizio).
Proponeva ricorso la contribuente, la quale contestava la sussistenza del beneficio, come asseritamente attestato dal resoconto del Consiglio Regionale Campania del 2015 e da dichiarazioni provenienti da terzi nonché dal fatto di essere alcuni idranti sigillati. Sosteneva altresì la circostanza di essere i fondi muniti di un impianto privato di irrigazione, invocando infine il giudicato esterno.
Si era costituito in giudizio il Consorzio illustrando la propria posizione in ordine alla natura degli oneri consortili e sul relativo regime probatorio..
Con la impugnata decisione la Corte di Giustizia di I grado, giudice monocratico ha accolto parzialmente il ricorso, affermando la non debenza della quota esercizio
Con l'appello in esame il Consorzio lamenta la erronea applicazione dei principi in tema di onere probatorio sulla debenza del contributo, osservando che l'atto impositivo non deve dar conto dei volumi d'acqua consumati ma unicamente dell'indice di beneficio concretamente applicato, desunto sulla base delle risultanze del vigente Regolamento per la Gestione e la Conservazione degli Impianti Irrigui Consortili nonché del vigente Piano di classifica, che il contribuente ha l'onere di contestare specificamente per incrinare la presunzione di sussistenza del presupposto impositivo;
veniva altresì richiesta una diversa regolamentazione delle spese con attribuzione.
Si è costituito il contribuente sostenendo la carenza di opere finalizzate alla fruizione irrigua, la assenza di beneficio e dei presupposti legittimanti l'imposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia rileva preliminarmente, in aderenza alle affermazioni dei giudici di legittimità, che i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella (cfr. Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2014 n. 13165).
Con la ulteriore conseguenza che la riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata solo al termine di prescrizione poiché va effettuata, ai sensi dell'art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella, senza necessità di un preventivo accertamento, cui debba seguire la riscossione nel termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Inoltre, una volta rilevato come l'atto impugnato contenesse una motivazione della pretesa idonea a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa (come dimostra il suo pieno espletamento in giudizio), osserva, per quanto riguarda i motivi di ricorso sviluppati in punto di “merito”, come i beni del ricorrente rientrino oggettivamente nel perimetro consortile e nel perimetro di contribuenza.
Il perimetro consortile individua quella parte del territorio entro il quale il consorzio può in astratto svolgere le proprie attività istituzionali;
il perimetro di contribuenza comprende gli immobili che traggono in concreto beneficio dall'attività svolta dal consorzio, potendo anche non coincidere con il primo.
Va premesso che la Legge Regionale Campania (sia la n. 23/1985 sia la n. 4/2003) sostituisce alla trascrizione del vincolo nella Conservatoria dei Registri Immobiliari, prevista dalla legislazione statale (art. 10, comma
2, del R.D. n. 215/1933), la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Va inoltre affrontata la questione della (non) avvenuta o meno trascrizione del perimetro di contribuenza, dalla cui mancanza, secondo una tesi non condivisibile, si pretenderebbe di fare discendere una inefficacia dello stesso.
In merito il giudice di legittimità, dopo avere ricordato che del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico a mezzo trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R. D. 215/1933, ha affermato che “nessun rilievo riveste il catasto consortile, nonché la trascrizione del perimetro di contribuenza, in quanto tale incombente
“deve ritenersi prescritto nella sua tipica funzione di pubblicità dichiarativa ai fini della opponibilità a terzi, in rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile”; aggiungendo che “Né la mancata trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza ha effetto quanto all'ipotizzata inversione dell'onere della prova,avendo detta trascrizione, secondo la giurisprudenza di legittimità, unicamente effetto di pubblicità - notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria» (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. V 11 maggio
2012, n. 7364; Cass.civ. sez. V 18 gennaio 2012, n. 654; Cass. civ., Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 21177); mentre la circostanza che il perimetro di contribuenza, come il piano di classifica, promani dall'assemblea dei delegati degli stessi consorziati, rende superflue forme di pubblicizzazione che ne subordino l'efficacia nei loro confronti”. (Cass. Sez Trib. 20 dicembre 2011 – 24 febbraio 2012 n. 2830).
Sul piano di classifica va ricordato che la L.R. n. 23/1985 è stata espressamente abrogata dalla L.R. Campania
9 ottobre 2012 n. 29, di semplificazione del sistema normativo regionale, recante “abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa”, e che l'art. 2, comma 3, della detta L.R.
n. 29/2012 stabilisce: «Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti”.
Per quanto attiene alla prova del beneficio, la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento consolidato, affermato che la prova in giudizio del beneficio che gli immobili traggono dall'attività di bonifica svolta dal consorzio è dimostrata dalla ricomprensione degli immobili del perimetro di contribuenza;
e ciò esonera il consorzio dall'onere della prova del beneficio ricavato (cfr.: Cass. civ. Sez.V, Sent., 05 novembre 2014, n.
23580), in quanto tale accertamento è già stato fatto in concreto in sede di ripartizione della quota di spesa fra i proprietari. Affermazioni che valgono anche nel caso di benefici di natura idraulica, ove la quota variabile trova i suoi presupposti nelle colture, fatta sempre salva la possibilità di fornire prova contraria. Tale prova non può evidentemente consistere nel fatto che il contribuente abbia manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire dell'impianto di irrigazione realizzato dal Consorzio, atteso che i contributi consortili, come sopra precisato, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al momento dell'esazione, è titolare del diritto.
Inoltre l'emanazione del piano di classifica e del piano di riparto, ove non impugnati, esonerano il consorzio dall'onere probatorio relativo al beneficio derivante dalla bonifica in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza.
Sul punto può ulteriormente richiamarsi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'inserzione nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, implica una presunzione di vantaggio ex artt. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 che può esser messa in discussione solo impugnando il
Perimetro di contribuenza e il Piano di Classifica davanti al giudice amministrativo oppure provando l'assenza di un concreto vantaggio;
non occorre, pertanto, che la cartella di pagamento riporti gli "elementi qualitativi e quantitativi sulla base del quale è stato determinato il contributo", giacché il Piano di classifica da cui deriva la misura del contributo consortile è da ritenersi incontestabile in quanto non oggetto d'impugnazione davanti al giudice speciale”. Pertanto “non è necessaria e non occorre che la cartella di pagamento riporti alcunché, bastando appunto l'inserzione nel piano di classifica non impugnato davanti al giudice speciale per presumere l'an et quantum del contributo consortile dovuto”.
Nella fattispecie concreta sottoposta all'esame di questa commissione non risultano denunciati vizi di legittimità del piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione, in quanto la censura si risolve in contestazioni circa l'assenza di benefici derivanti dalle opere da cui discenderebbe la mancata realizzazione del presupposto impositivo (e cioè il nesso di derivazione causale dalle opere di bonifica del concreto e diretto vantaggio per il fondo di proprietà del contribuente). Ne consegue che, non essendo stata contestata dalla parte consorziata la corrispondenza tra atto presupposto (piano di classificazione e riparto) ed atto conseguenziale (atto impositivo), persiste la presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio, non dovendo l'ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, non rilevando la generica contestazione circa la mancanza di benefici derivanti delle opere consortili. Risulta utile ulteriormente precisare che non vale ad integrare detta contestazione specifica della legittimità del piano di classifica l'avere fatto riferimento, con l'ausilio di consulenze tecniche di parte o richiedendo consulenza tecnica di ufficio, a una presunta incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio.
La specificità del caso, essendo in discussione in particolare la debenza di quanto contabilizzato quale quota a consumo, oltre che della quota fissa, impone alcune precisazioni.
Come necessaria premessa va ricordato che l'art. 6 dell'Intesa Stato – Regioni n. 187/esc/CSR del 18 settembre 2008, recante “Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica”, per l'attuazione all'art. 27 della L. n.
31/2008, chiarisce che il beneficio di disponibilità irrigua viene individuato «nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue».
Il beneficio fondiario, che si ricava in derivazione causale dalle opere ed attività di bonifica, viene stimato sulla base della disponibilità della risorsa idrica in rapporto alla coltura praticata (Quota Esercizio) per ettaro servito (Quota Potenziale). Allo scopo viene effettuato un calcolo del fabbisogno irriguo medio (FIm) partendo dalla stima dell'evapotraspirazione effettiva (Eta) e dei dati climatici registrati in zona per un congruo periodo di osservazione. Si arriva così a determinare un valore medio del fabbisogno irriguo netto (FIn); in tal modo si perviene alla stima del fabbisogno irriguo delle colture. Nell'atto impositivo viene poi assegnato ai fondi del contribuente un coefficiente variabile (come nel caso di specie).
La quota variabile viene stimata sulla base del fabbisogno idrico delle diverse colture, quindi con importi minori per le colture meno idroesigenti (coefficiente 1) e maggiori per quelle più idroesigenti (coefficiente
1,48). Il contribuente viene così posto in condizione di comprendere che in alcuni casi, il Consorzio presume sia stata impiantata una coltura meno idroesigente, come i frutteti, i frutti minori, i vigneti, l'arboricoltura da legno, alla quale viene attribuito, in via presuntiva, il coefficiente pari ad 1; in altri, presume sia stata impiantata una coltura maggiormente idroesigente, come il mais, le orticole, le colture erbacee poliennali, colture erbacee intensive e altre colture erbacee poliennali, e perciò viene attribuito il coefficiente di 1,48.
Si tratta, ovviamente, di una presunzione semplice, che può essere vinta dal contribuente fornendo la prova contraria, o, meglio, dimostrando la reale coltura impiantata nell'anno d'imposta in contestazione. Infatti ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 215/1933 “La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”. È evidente che l'indice di contribuenza per beneficio di disponibilità irrigua, in assenza di contatore, non può che essere presuntivo, oltre che approssimativo.
A fronte di ciò il contribuente potrà dimostrare o l'erroneità dell'indice attribuito ovvero l'erroneità dei criteri di estimo che hanno condotto alla stima del beneficio fondiario.
Va ulteriormente presso atto che il giudice di legittimità (Cass 17 agosto 2023, n. 24733) ha affermato il seguente principio di diritto in una fattispecie riferita a fondi inclusi nel Piano di classifica per il riparto della contribuenza del Consorzio_1: «Ove i fondi siano inclusi in un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto del contributo irriguo a carico degli immobili inclusi nel comprensorio di bonifica, e i contributi dovuti siano comprensivi di una quota fissa e di una quota variabile, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio;
con riferimento alla quota variabile o di esercizio, invece, è onere del contribuente dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta e ciò anche nelle ipotesi di aree sprovviste di contatore”. (in generale in termini Cass 16 maggio
2023, dep. 27 luglio 2023 n. 22730).
Inoltre va evidenziato che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la Gestione e la Conservazione degli
Impianti Irrigui Consortili, che secondo il Consorzio prevederebbe che «L'utente che ricade nel comprensorio irriguo ha l'obbligo della sottoscrizione della domanda irrigua anche nel caso in cui non intenda fruire del servizio. In caso di mancata presentazione della predetta domanda sarà assoggettato al pagamento del ruolo irriguo attribuito alla fascia di consumo con maggiore idroesigenza (fascia 2) di cui al successivo articolo
21», e che secondo il contribuente non conterrebbe alcuna previsione in tal senso, prevede che il mancato pagamento della quota variabile possa discendere solo dalla dichiarazione di consumo idrico entro il 15 aprile di ciascun anno e nel solo caso che si pratichino ordinamenti asciutti o si sia in possesso di pozzo regolarmente concessionato, divenendo così la predetta dichiarazione annuale presupposto della esenzione dall'obbligo di pagamento.
In relazione a tale ultima previsione i giudici di legittimità (ordinanza 24 luglio 2023, n. 22176) hanno ritenuto che laddove sussista un preventivo onere di denuncia per cui il consorziato è tenuto a dichiarare, ogni anno entro una certa data, il tipo di coltura in concreto praticato, l'omesso assolvimento di detto onere impedisce al consorziato di superare, in giudizio, la presunzione delle esigenze idriche indicata dall'ente impositore.
Va, infine, ricordato come si tratti di un esborso di natura pubblicistica che non costituisce, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, rappresentando, invece, una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava un beneficio.
Pertanto il proposto appello va accolto con rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Spese e competenze del primo grado compensate in ragione delle esistenza, all'interno della Cote di
Giustizia di primo grado di Caserta, di differenti orientamenti sul tema;
poste a carico del contribuente per il II grado, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto rigetta l'originario ricorso. Spese e competenze compensate per il I grado,e poste a carico del contribuente per il II grado, liquidate in Euro 410,00 oltre accessori, con distrazione
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7968/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Consorzio_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1951/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 4531083920 CONTRIBUTI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5226/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7968/2024, il
Consorzio_1 appellava la sentenza della CTP di Caserta n. 1951/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1.
Con l'avviso di pagamento n. 4531083920 il Consorzio aveva invitato il contribuente, proprietario di fondi agricoli in agro di Cancello ed Arnone, a versare l'importo di € 1.974,53, a titolo di contributi di bonifica per beneficio di disponibilità irrigua per l'anno 2020 (Quota Fissa e Quota Esercizio).
Proponeva ricorso la contribuente, la quale contestava la sussistenza del beneficio, come asseritamente attestato dal resoconto del Consiglio Regionale Campania del 2015 e da dichiarazioni provenienti da terzi nonché dal fatto di essere alcuni idranti sigillati. Sosteneva altresì la circostanza di essere i fondi muniti di un impianto privato di irrigazione, invocando infine il giudicato esterno.
Si era costituito in giudizio il Consorzio illustrando la propria posizione in ordine alla natura degli oneri consortili e sul relativo regime probatorio..
Con la impugnata decisione la Corte di Giustizia di I grado, giudice monocratico ha accolto parzialmente il ricorso, affermando la non debenza della quota esercizio
Con l'appello in esame il Consorzio lamenta la erronea applicazione dei principi in tema di onere probatorio sulla debenza del contributo, osservando che l'atto impositivo non deve dar conto dei volumi d'acqua consumati ma unicamente dell'indice di beneficio concretamente applicato, desunto sulla base delle risultanze del vigente Regolamento per la Gestione e la Conservazione degli Impianti Irrigui Consortili nonché del vigente Piano di classifica, che il contribuente ha l'onere di contestare specificamente per incrinare la presunzione di sussistenza del presupposto impositivo;
veniva altresì richiesta una diversa regolamentazione delle spese con attribuzione.
Si è costituito il contribuente sostenendo la carenza di opere finalizzate alla fruizione irrigua, la assenza di beneficio e dei presupposti legittimanti l'imposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia rileva preliminarmente, in aderenza alle affermazioni dei giudici di legittimità, che i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella (cfr. Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2014 n. 13165).
Con la ulteriore conseguenza che la riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata solo al termine di prescrizione poiché va effettuata, ai sensi dell'art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella, senza necessità di un preventivo accertamento, cui debba seguire la riscossione nel termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Inoltre, una volta rilevato come l'atto impugnato contenesse una motivazione della pretesa idonea a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa (come dimostra il suo pieno espletamento in giudizio), osserva, per quanto riguarda i motivi di ricorso sviluppati in punto di “merito”, come i beni del ricorrente rientrino oggettivamente nel perimetro consortile e nel perimetro di contribuenza.
Il perimetro consortile individua quella parte del territorio entro il quale il consorzio può in astratto svolgere le proprie attività istituzionali;
il perimetro di contribuenza comprende gli immobili che traggono in concreto beneficio dall'attività svolta dal consorzio, potendo anche non coincidere con il primo.
Va premesso che la Legge Regionale Campania (sia la n. 23/1985 sia la n. 4/2003) sostituisce alla trascrizione del vincolo nella Conservatoria dei Registri Immobiliari, prevista dalla legislazione statale (art. 10, comma
2, del R.D. n. 215/1933), la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Va inoltre affrontata la questione della (non) avvenuta o meno trascrizione del perimetro di contribuenza, dalla cui mancanza, secondo una tesi non condivisibile, si pretenderebbe di fare discendere una inefficacia dello stesso.
In merito il giudice di legittimità, dopo avere ricordato che del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico a mezzo trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R. D. 215/1933, ha affermato che “nessun rilievo riveste il catasto consortile, nonché la trascrizione del perimetro di contribuenza, in quanto tale incombente
“deve ritenersi prescritto nella sua tipica funzione di pubblicità dichiarativa ai fini della opponibilità a terzi, in rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile”; aggiungendo che “Né la mancata trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza ha effetto quanto all'ipotizzata inversione dell'onere della prova,avendo detta trascrizione, secondo la giurisprudenza di legittimità, unicamente effetto di pubblicità - notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria» (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. V 11 maggio
2012, n. 7364; Cass.civ. sez. V 18 gennaio 2012, n. 654; Cass. civ., Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 21177); mentre la circostanza che il perimetro di contribuenza, come il piano di classifica, promani dall'assemblea dei delegati degli stessi consorziati, rende superflue forme di pubblicizzazione che ne subordino l'efficacia nei loro confronti”. (Cass. Sez Trib. 20 dicembre 2011 – 24 febbraio 2012 n. 2830).
Sul piano di classifica va ricordato che la L.R. n. 23/1985 è stata espressamente abrogata dalla L.R. Campania
9 ottobre 2012 n. 29, di semplificazione del sistema normativo regionale, recante “abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa”, e che l'art. 2, comma 3, della detta L.R.
n. 29/2012 stabilisce: «Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti”.
Per quanto attiene alla prova del beneficio, la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento consolidato, affermato che la prova in giudizio del beneficio che gli immobili traggono dall'attività di bonifica svolta dal consorzio è dimostrata dalla ricomprensione degli immobili del perimetro di contribuenza;
e ciò esonera il consorzio dall'onere della prova del beneficio ricavato (cfr.: Cass. civ. Sez.V, Sent., 05 novembre 2014, n.
23580), in quanto tale accertamento è già stato fatto in concreto in sede di ripartizione della quota di spesa fra i proprietari. Affermazioni che valgono anche nel caso di benefici di natura idraulica, ove la quota variabile trova i suoi presupposti nelle colture, fatta sempre salva la possibilità di fornire prova contraria. Tale prova non può evidentemente consistere nel fatto che il contribuente abbia manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire dell'impianto di irrigazione realizzato dal Consorzio, atteso che i contributi consortili, come sopra precisato, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al momento dell'esazione, è titolare del diritto.
Inoltre l'emanazione del piano di classifica e del piano di riparto, ove non impugnati, esonerano il consorzio dall'onere probatorio relativo al beneficio derivante dalla bonifica in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza.
Sul punto può ulteriormente richiamarsi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'inserzione nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, implica una presunzione di vantaggio ex artt. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 che può esser messa in discussione solo impugnando il
Perimetro di contribuenza e il Piano di Classifica davanti al giudice amministrativo oppure provando l'assenza di un concreto vantaggio;
non occorre, pertanto, che la cartella di pagamento riporti gli "elementi qualitativi e quantitativi sulla base del quale è stato determinato il contributo", giacché il Piano di classifica da cui deriva la misura del contributo consortile è da ritenersi incontestabile in quanto non oggetto d'impugnazione davanti al giudice speciale”. Pertanto “non è necessaria e non occorre che la cartella di pagamento riporti alcunché, bastando appunto l'inserzione nel piano di classifica non impugnato davanti al giudice speciale per presumere l'an et quantum del contributo consortile dovuto”.
Nella fattispecie concreta sottoposta all'esame di questa commissione non risultano denunciati vizi di legittimità del piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione, in quanto la censura si risolve in contestazioni circa l'assenza di benefici derivanti dalle opere da cui discenderebbe la mancata realizzazione del presupposto impositivo (e cioè il nesso di derivazione causale dalle opere di bonifica del concreto e diretto vantaggio per il fondo di proprietà del contribuente). Ne consegue che, non essendo stata contestata dalla parte consorziata la corrispondenza tra atto presupposto (piano di classificazione e riparto) ed atto conseguenziale (atto impositivo), persiste la presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio, non dovendo l'ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, non rilevando la generica contestazione circa la mancanza di benefici derivanti delle opere consortili. Risulta utile ulteriormente precisare che non vale ad integrare detta contestazione specifica della legittimità del piano di classifica l'avere fatto riferimento, con l'ausilio di consulenze tecniche di parte o richiedendo consulenza tecnica di ufficio, a una presunta incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio.
La specificità del caso, essendo in discussione in particolare la debenza di quanto contabilizzato quale quota a consumo, oltre che della quota fissa, impone alcune precisazioni.
Come necessaria premessa va ricordato che l'art. 6 dell'Intesa Stato – Regioni n. 187/esc/CSR del 18 settembre 2008, recante “Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica”, per l'attuazione all'art. 27 della L. n.
31/2008, chiarisce che il beneficio di disponibilità irrigua viene individuato «nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue».
Il beneficio fondiario, che si ricava in derivazione causale dalle opere ed attività di bonifica, viene stimato sulla base della disponibilità della risorsa idrica in rapporto alla coltura praticata (Quota Esercizio) per ettaro servito (Quota Potenziale). Allo scopo viene effettuato un calcolo del fabbisogno irriguo medio (FIm) partendo dalla stima dell'evapotraspirazione effettiva (Eta) e dei dati climatici registrati in zona per un congruo periodo di osservazione. Si arriva così a determinare un valore medio del fabbisogno irriguo netto (FIn); in tal modo si perviene alla stima del fabbisogno irriguo delle colture. Nell'atto impositivo viene poi assegnato ai fondi del contribuente un coefficiente variabile (come nel caso di specie).
La quota variabile viene stimata sulla base del fabbisogno idrico delle diverse colture, quindi con importi minori per le colture meno idroesigenti (coefficiente 1) e maggiori per quelle più idroesigenti (coefficiente
1,48). Il contribuente viene così posto in condizione di comprendere che in alcuni casi, il Consorzio presume sia stata impiantata una coltura meno idroesigente, come i frutteti, i frutti minori, i vigneti, l'arboricoltura da legno, alla quale viene attribuito, in via presuntiva, il coefficiente pari ad 1; in altri, presume sia stata impiantata una coltura maggiormente idroesigente, come il mais, le orticole, le colture erbacee poliennali, colture erbacee intensive e altre colture erbacee poliennali, e perciò viene attribuito il coefficiente di 1,48.
Si tratta, ovviamente, di una presunzione semplice, che può essere vinta dal contribuente fornendo la prova contraria, o, meglio, dimostrando la reale coltura impiantata nell'anno d'imposta in contestazione. Infatti ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 215/1933 “La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”. È evidente che l'indice di contribuenza per beneficio di disponibilità irrigua, in assenza di contatore, non può che essere presuntivo, oltre che approssimativo.
A fronte di ciò il contribuente potrà dimostrare o l'erroneità dell'indice attribuito ovvero l'erroneità dei criteri di estimo che hanno condotto alla stima del beneficio fondiario.
Va ulteriormente presso atto che il giudice di legittimità (Cass 17 agosto 2023, n. 24733) ha affermato il seguente principio di diritto in una fattispecie riferita a fondi inclusi nel Piano di classifica per il riparto della contribuenza del Consorzio_1: «Ove i fondi siano inclusi in un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto del contributo irriguo a carico degli immobili inclusi nel comprensorio di bonifica, e i contributi dovuti siano comprensivi di una quota fissa e di una quota variabile, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio;
con riferimento alla quota variabile o di esercizio, invece, è onere del contribuente dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta e ciò anche nelle ipotesi di aree sprovviste di contatore”. (in generale in termini Cass 16 maggio
2023, dep. 27 luglio 2023 n. 22730).
Inoltre va evidenziato che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la Gestione e la Conservazione degli
Impianti Irrigui Consortili, che secondo il Consorzio prevederebbe che «L'utente che ricade nel comprensorio irriguo ha l'obbligo della sottoscrizione della domanda irrigua anche nel caso in cui non intenda fruire del servizio. In caso di mancata presentazione della predetta domanda sarà assoggettato al pagamento del ruolo irriguo attribuito alla fascia di consumo con maggiore idroesigenza (fascia 2) di cui al successivo articolo
21», e che secondo il contribuente non conterrebbe alcuna previsione in tal senso, prevede che il mancato pagamento della quota variabile possa discendere solo dalla dichiarazione di consumo idrico entro il 15 aprile di ciascun anno e nel solo caso che si pratichino ordinamenti asciutti o si sia in possesso di pozzo regolarmente concessionato, divenendo così la predetta dichiarazione annuale presupposto della esenzione dall'obbligo di pagamento.
In relazione a tale ultima previsione i giudici di legittimità (ordinanza 24 luglio 2023, n. 22176) hanno ritenuto che laddove sussista un preventivo onere di denuncia per cui il consorziato è tenuto a dichiarare, ogni anno entro una certa data, il tipo di coltura in concreto praticato, l'omesso assolvimento di detto onere impedisce al consorziato di superare, in giudizio, la presunzione delle esigenze idriche indicata dall'ente impositore.
Va, infine, ricordato come si tratti di un esborso di natura pubblicistica che non costituisce, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, rappresentando, invece, una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava un beneficio.
Pertanto il proposto appello va accolto con rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Spese e competenze del primo grado compensate in ragione delle esistenza, all'interno della Cote di
Giustizia di primo grado di Caserta, di differenti orientamenti sul tema;
poste a carico del contribuente per il II grado, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto rigetta l'originario ricorso. Spese e competenze compensate per il I grado,e poste a carico del contribuente per il II grado, liquidate in Euro 410,00 oltre accessori, con distrazione