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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, AT
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 18/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7069/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110246559521000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- ATTO n. 07180202300033259000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5337/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 6-12-24, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 7069/2024, emessa dalla Sezione 20 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, depositata il
6.05.2024, mai notificata, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso la Regione
Campania, avente ad oggetto l'impugnazione del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n.
07180202300033259000, limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120110246559521000 dell'importo di
€ 438,86, relativa al mancato pagamento della tassa auto 2007 rispetto alla quale aveva eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione delle pretese nonché la carenza degli elementi identificativi del veicolo e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso rilevando che l'ente convenuto aveva provato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto e che il preavviso di fermo risultava munito di tutti gli elementi normativamente prescritti.
L'appellante insisteva sulla intervenuta prescrizione triennale del credito successiva alla notifica dell'accertamento avvenuta nel 2010; lamentava altresì l'errata condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto la Regione era costituita a mezzo di un funzionario e chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
La Regione non si costituiva in giudizio;
fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato, seppure il ricorso di I grado non merita accoglimento con diversa motivazione.
Va infatti rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore convenuto rispetto a contestazioni che non attengono al merito della pretesa bensì alla regolarità della procedura esecutiva di riscossione.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione di un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo - rispetto ad un credito già oggetto di una cartella esattoriale - che costituisce notoriamente un atto della riscossione e che nella specie risulta emesso e notificato a cura di Agenzia delle Entrate Riscossione;
ebbene nel ricorso di primo grado la contribuente ha lamentato il mancato rispetto della sequenza della procedura di riscossione esattoriale senza tuttavia evocare in giudizio il soggetto preposto a darne esecuzione.
Né è invocabile il diverso orientamento che regola l'ipotesi inversa in cui il contribuente impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, riconoscendogli il potere di agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, restando peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.
In questo caso, infatti, il riconoscimento al contribuente della facoltà di agire solo nei confronti dell'agente della riscossione trova fondamento nel fatto che l'omessa notifica dell'atto presupposto è un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo emesso e notificato a cura del concessionario, permanendo invece la legittimazione esclusiva dell'ente impositore per tutte le contestazioni che hanno ad oggetto il merito della pretesa impositiva.
Nella specie, invece, in cui ad essere impugnato è un atto della procedura della riscossione al solo fine di far valere vizi della sequenza procedurale della riscossione, va ritenuta indispensabile la partecipazione al giudizio dell'agente della riscossione che ha emesso sia l'atto impugnato sia gli atti esecutivi prodromici, soggetto che tuttavia non è stato evocato in giudizio.
Neppure assume rilievo che il difetto di legittimazione passiva fosse stato eccepito in primo grado;
il giudicato interno preclude la rilevabilità d'ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra "questioni di merito" dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando risulti implicito, cioè formatosi sui rapporti tra "questioni di merito" e "questioni pregiudiziali" o
"preliminari di rito o merito" sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica ( Cass. n. 25906 del 2017).
In particolare, con riferimento al difetto di legittimazione passiva, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, si è affermato che il limite del giudicato interno, non è configurabile, neppure in forma implicita, nella fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. ( Cass. n. 41019 del 2021).
Infine, in presenza di un ricorso di primo grado notificato nel 2023, non può trovare applicazione l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti»).
Ne deriva che, esclusa la configurabilità di un litisconsorzio necessario quale emergerebbe dall'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 novellato, questa Corte non è certamente tenuta a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.
Da rigettare anche il motivo sulla condanna alle spese che risultano correttamente liquidate per l'attività difensiva svolta dal funzionario;
come affermato dalla S.C. “nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo” ( Cass. n. 1019 del 2024 e n.
27634 del 2021)
La liquidazione risulta avvenuta nel rispetto di tali criteri, né risulta contestata la violazione dei limiti di tariffa.
Per le suesposte considerazioni, l'appello va rigettato;
nulla sulle spese stante la mancata costituzione della
Regione.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese del grado
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, AT
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 18/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7069/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110246559521000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- ATTO n. 07180202300033259000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5337/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 6-12-24, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 7069/2024, emessa dalla Sezione 20 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, depositata il
6.05.2024, mai notificata, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso la Regione
Campania, avente ad oggetto l'impugnazione del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n.
07180202300033259000, limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120110246559521000 dell'importo di
€ 438,86, relativa al mancato pagamento della tassa auto 2007 rispetto alla quale aveva eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione delle pretese nonché la carenza degli elementi identificativi del veicolo e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso rilevando che l'ente convenuto aveva provato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto e che il preavviso di fermo risultava munito di tutti gli elementi normativamente prescritti.
L'appellante insisteva sulla intervenuta prescrizione triennale del credito successiva alla notifica dell'accertamento avvenuta nel 2010; lamentava altresì l'errata condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto la Regione era costituita a mezzo di un funzionario e chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
La Regione non si costituiva in giudizio;
fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato, seppure il ricorso di I grado non merita accoglimento con diversa motivazione.
Va infatti rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore convenuto rispetto a contestazioni che non attengono al merito della pretesa bensì alla regolarità della procedura esecutiva di riscossione.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione di un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo - rispetto ad un credito già oggetto di una cartella esattoriale - che costituisce notoriamente un atto della riscossione e che nella specie risulta emesso e notificato a cura di Agenzia delle Entrate Riscossione;
ebbene nel ricorso di primo grado la contribuente ha lamentato il mancato rispetto della sequenza della procedura di riscossione esattoriale senza tuttavia evocare in giudizio il soggetto preposto a darne esecuzione.
Né è invocabile il diverso orientamento che regola l'ipotesi inversa in cui il contribuente impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, riconoscendogli il potere di agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, restando peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.
In questo caso, infatti, il riconoscimento al contribuente della facoltà di agire solo nei confronti dell'agente della riscossione trova fondamento nel fatto che l'omessa notifica dell'atto presupposto è un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo emesso e notificato a cura del concessionario, permanendo invece la legittimazione esclusiva dell'ente impositore per tutte le contestazioni che hanno ad oggetto il merito della pretesa impositiva.
Nella specie, invece, in cui ad essere impugnato è un atto della procedura della riscossione al solo fine di far valere vizi della sequenza procedurale della riscossione, va ritenuta indispensabile la partecipazione al giudizio dell'agente della riscossione che ha emesso sia l'atto impugnato sia gli atti esecutivi prodromici, soggetto che tuttavia non è stato evocato in giudizio.
Neppure assume rilievo che il difetto di legittimazione passiva fosse stato eccepito in primo grado;
il giudicato interno preclude la rilevabilità d'ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra "questioni di merito" dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando risulti implicito, cioè formatosi sui rapporti tra "questioni di merito" e "questioni pregiudiziali" o
"preliminari di rito o merito" sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica ( Cass. n. 25906 del 2017).
In particolare, con riferimento al difetto di legittimazione passiva, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, si è affermato che il limite del giudicato interno, non è configurabile, neppure in forma implicita, nella fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. ( Cass. n. 41019 del 2021).
Infine, in presenza di un ricorso di primo grado notificato nel 2023, non può trovare applicazione l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti»).
Ne deriva che, esclusa la configurabilità di un litisconsorzio necessario quale emergerebbe dall'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 novellato, questa Corte non è certamente tenuta a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.
Da rigettare anche il motivo sulla condanna alle spese che risultano correttamente liquidate per l'attività difensiva svolta dal funzionario;
come affermato dalla S.C. “nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo” ( Cass. n. 1019 del 2024 e n.
27634 del 2021)
La liquidazione risulta avvenuta nel rispetto di tali criteri, né risulta contestata la violazione dei limiti di tariffa.
Per le suesposte considerazioni, l'appello va rigettato;
nulla sulle spese stante la mancata costituzione della
Regione.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese del grado