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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 453/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PASTORE ANDREA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1147/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RE Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00319466 17 000 CONTRIBUTO 2022
proposto da
Nominativo_2 - CF_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RE Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00319473 24 000 CONTRIBUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7657/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi a favore del difensore.
AdER,RESISTENTE: carenza di legittimazione passiva e rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22-1-2025 e depositato il 19-2-2025 Ricorrente_1 e Nominativo_2 hanno proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e del Consorzio di
Bonifica “Consorzio_2”, avverso le due cartelle di pagamento-in epigrafe meglio individuate e notificate ognuna a ciascuno di loro in data 26-11-2024- della somma di € 33,00 per mancato pagamento della quota consortile per l'anno 2022.
Hanno eccepito l'invalidità della procedura di riscossione mediante ruoli da parte del Consorzio, la mancanza di benefici diretti e specifici ai propri fondi, la carenza di motivazione circa le spese il perimetro di contribuenza, la non validità del piano di classifica, la circostanza che il Comune di Varapodio avesse comunicato che nessuna autorizzazione di interventi consortili era stata chiesta nell'ambito del territorio comunale. Hanno quindi concluso chiedendo l'annullamento delle due cartelle, ognuno per quella a lui notificata, e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione la loro procuratrice costitituita, AVV.SSA Difensore_1. L'AdER ha eccepito l'inammissibilità per ricorso cumulativo, il difetto di legittimazione passiva,
l'infondatezza dell'opposizione per esaustività della motivazione.
Il Consorzio non si è costituito e ha preferito non partecipare al giudizio.
Con memoria illustrativa i ricorrenti hanno contestato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, insistendo nell'opposizione.
Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito della trattazione nella pubblica udienza del 17-12-2025, alla quale nessuna delle parti costituite era presente, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
In via prodromica va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla resistente.
Intanto l'atto è stato emesso e notificato dall'AdER di talché, per ciò solo, è stata legittimamente citata nel presente giudizio.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è ormai sedimentata nel senso, da un lato, di ritenere che sussista in capo al Concessionario per la riscossione la legittimazione passiva per tutte le opposizioni proposte dal contribuente anche non limitate agli atti suoi propri;
dall'altro, che non sussista litisconsorzio necessario con l'Ente impositore che, però, può essere citato in giudizio dal Concessionario stesso, al fine di manleva da responsabilità e dalle spese. Per tali decisioni infatti il contribuente, che ha evocato in giudizio detto Concessionario, non è tenuto alla chiamata in causa anche dell'Ente impositore. Spetterà invece al secondo, ove ritenga di dover essere tenuto indenne anche delle spese del giudizio, l'onere di provvedere alla chiamata in causa di quest'ultimo (Cfr., già la fondamentale Cass. Civ., SS.UU. n. 16412 del 2007: “a norma del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 40, prima, e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, poi, "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite": in buona sostanza, se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio”). E ciò perché: “l'enunciato principio di responsabilità esclude, come già detto, che il Giudice debba ordinare ex officio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore” (ivi, passim). Ancora, Id. 28-11-2012 n. 21220(Ord.): “Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio”).
L'obbligo poi di chiamare in giudizio anche l'ente impositore ai sensi del novellato art. 14 D. Lgs. n. 546 del 1992, nel V comma, aggiunto dall'art. 1, I comma, lett. d), del D. Lgs. 30-11-2023 n. 220 è limitato esplicitamente ai casi di “vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha messo l'atto impugnato” e non è esteso, ai casi come il presente, di contestazione soltanto del merito della pretesa tributaria.
Venendo all'esame del merito, sul punto della legittimità della pretesa impositiva è bene spendere qualche parola.
Senza soffermarsi sull'excursus normativo regolante materia, basta richiamare, per quanto qui rileva, la L. reg. n. 11 del 23-7-2003, segnatamente l'art. 23, I comma, lett. a) e b).
La norma (a suo tempo vigente) recita(va): “Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:
A) per le spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
B) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio”.
Tale disposizione è stata poi modificata con la L. Reg. n. 13 del 9-5-2017 la quale, superando la vecchia distinzione di cui alle lettere A) e B) ha previsto che “i proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extra agricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”.
E ciò per adeguare la normativa regionale al decisum di Corte Cost. n. 188 del 19-10-2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1, lettera a), della legge n. 11 cit., nella parte in cui prevede(va) che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Va poi ricordato come, con riferimento al riparto dell'onere della prova circa l'”effettivo beneficio” derivato ai fondi dagli interventi del Consorzio, la giurisprudenza della S.C. sia ormai costante (fin dalla Cass. Civ.,
SS.UU., 14-5-2010 n. 11722) nell'affermare il principio che, nel caso di presenza di un piano di classifica e/o di contribuenza, non contestati dall'interessato, è onere di questi provare che nessun beneficio abbia tratto il proprio terreno dalle eventuali opere di bonifica effettuate dal consorzio, dovendosi ritenere che l'inclusione dell'immobile in essi piani generi la presunzione, sia pur iuris tantum, che ne abbia tratto beneficio (Cfr. anche, Id., Sez. trib., (ord.) 4-12-2019 n. 31593; Id. (ord.) 7-8-2019 n. 21104).
Di contro, allorché invece la parte ricorrente abbia contestato il piano di classifica, anche all'interno del giudizio tributario pur senza impugnarlo davanti al T.A.R., l'onere di provare le opere realizzate e l'effettivo beneficio ricavatone dal fondo spetta al consorzio (Cfr. per es., proprio con riferimento alla Regione
Calabria, Id., Sez.
6-T (Ord.) 3-7-2019 n. 17759; Id. 17-10-2019 n. 26395).
Infatti “se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti cd immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”
(Cass., SS.UU. cit., passim).
Orbene, nel caso in esame, i ricorrenti hanno sostenuto di non aver ricevuto alcun beneficio diretto e specifico all'immobile su indicato per carenza di interventi ed opere da parte del Consorzio.
Come detto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato, con plurimi arresti, che, allorché il contributo consortile derivi da un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente debba provare di non aver ricevuto il beneficio cui si ricollega l'obbligo del pagamento della pretesa tributaria.
Su questo aspetto, va rilevato come, nel momento in cui la parte sostenga che nessuna attività è stata posta in essere a favore dei propri fondi, non v'è spazio a pretendere che debba specificare in dettaglio i lavori non effettuati, trattandosi di comportamenti di competenza del Consorzio, non preventivabili in via teorica e rimessi alla sua esclusiva valutazione.
Non disconosce questa Corte il decisum di Cass. Civ., Sez VI, 14-1-2022 n. 256 secondo cui, nel caso di allegazione di mancanza totale di interventi di migliorie, la prova, a carico di parte ricorrente, pur se negativa, “avrebbe comunque dovuto essere articolata attraverso la contestazione dell'esecuzione di opere specifiche da parte del Consorzio“(ivi, passim).
Ma appare del tutto inesigibile, per come sopra spiegato, l'onere di specificazione a fronte dell'allegazione della loro totale omissione: il predetto onere avrebbe avuto valenza nel caso di necessità di contestare l'efficacia, per i propri terreni, di specifici interventi effettivamente sostenuti dal Consorzio.
Va peraltro ricordato che oramai, anche in funzione della novella del 2022 (L. n. 130) che ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992, sia onere del Consorzio fornire la prova di avere provveduto ad effettuare lavori ed interventi specifici che abbiano comportato un beneficio diretto ed effettivo ai fondi attorei, essendo la presunzione su ricordata di fonte non normativa ma giurisprudenziale.
In ogni caso, i ricorrenti hanno prodotto altresì certificazione rilasciata dal Comune di Varapodio, attestante che nessuna richiesta/comunicazione da parte del Consorzio era pervenuta e che pertanto nessuna autorizzazione era stata rilasciata per attività legate ad opere di bonifica in quel territorio.
Da altro punto di vista, era onere del Consorzio fornire la prova degli intervenuti benefici diretti e specifici.
Nella cartella si indica un piano di classifica che risulta approvato dal Consiglio regionale con delibera n.
199 del 5-6-2017 (in B.U.R.C. n. 58 del 19-6-2017), piano che non è stato ad essa allegato né prodotto in giudizio.
Sennonché quella delibera fa riferimento al piano di classifica di altro consorzio (quello “Ionio
Catanzarese”) del tutto diverso dal “Consorzio_2”, per il quale ultimo non risulta se approvato dalla Regione e se successivamente pubblicato, quindi non opponibile e non influente ai fini dell'onere della prova dei benefici, in quanto da considerare tamquam non esset.
Vieppiù, vi si evidenzia che i criteri di calcolo sono stati quelli a suo tempo adottati da un piano di classifica del 2014, criteri da ritenersi però non più adeguati perché non in linea coi nuovi, stabiliti dalla novella del 2017, in disparte che, come già esposto, manca la prova del regolare iter di approvazione regionale e pubblicazione al Burc.
Emerge, altresì, per tabulas che un atto (il piano) approvato nel 2014 (e successivamente non modificato) regolamenta un tributo riferito all'anno 2022, con una evidente discrasia temporale nell'applicabilità del piano stesso: il piano, come emerge dai dati indicati in cartella, fa riferimento esclusivo (né, temporalmente, poteva disporre diversamente) alla legge regionale n. 11 del 2003, senza aver potuto quindi tenere conto delle sostanziali modifiche apportate a detta legge dallo stesso Consiglio Regionale con la successiva legge n. 13 del 2017, come si vedrà appresso.
Il piano avrebbe dovuto essere modificato dal Consorzio in ragione dalla modifica della legge regionale cui, in via esclusiva, fa riferimento (la legge n. 11/2003), ai fini di conformarlo, necessariamente, alla successiva legge regionale (la legge n. 13/2017).
Quest'ultima legge, peraltro, è intervenuta, fondamentalmente, sulle caratteristiche che deve avere il beneficio consortile ai fini di poter richiedere legittimamente il tributo, con la formale esclusione dello stesso se richiesto solo per i fini istituzionali, per cui, a maggior ragione, il piano di classifica approvato nel 2014 necessitava di adeguamento alla sopravvenienza normativa disposta dalla stessa Regione.
Ciò non è stato, per cui, già in base ai dati temporali appena chiariti, non può ritenersi atto idoneo a costituire la presunzione della sussistenza dei benefici consortili di cui parla la giurisprudenza su citata;
e l'onere della prova delle migliorie ai fondi attorei spettava al Consorzio.
Tirando le somme, le cartelle de quibus vanno annullate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge
24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27.
Esse vanno poi distratte a favore della procuratrice costituito, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93
c.p.
A questo proposito va rilevato che per mero errore materiale in dispositivo è stato indicato come difensore l'AVV. Nominativo_3, mentre si tratta invece dell'AVV.SSA Difensore_1, come emerge dagli atti di causa e dell'intestazione delle presente sentenza.
In tal senso va modificato il dispositivo, sostituendo al sitagma "AVV. Nominativo_3" quello "AVV. SSA Difensore_1".
Per la posizione dell'AdER ritiene questa Corte, re melius perpensa rispetto a decisioni precedenti, che, pur se legittimamente evocata in giudizio ex art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999, sia purtuttavia carente di legittimazione passiva con riferimento alle censure nel merito della pretesa, in base alle quali il ricorso viene qui accolto, e che non sono da nessun punto di vista riferibili al comportamento dell'AdER, che ha provveduto soltanto alla notifica (cui era obbligata) della cartella di pagamento.
Consegue, sul piano delle spese, che ricorrono i presupposti per procedere alla loro compensazione nei suoi confronti.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla le impugnate cartelle di pagamento. Condanna il Consorzio intimato alla rifusione a favore dei ricorrenti, in solido tra di loro, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 160,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori, se dovuti, con distrazione a favore dell'AVV. SSA Difensore_1.
Dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
REGGIO CALABRIA, 17-12-2025 IL GIUDICE (ANDREA PASTORE)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PASTORE ANDREA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1147/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RE Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00319466 17 000 CONTRIBUTO 2022
proposto da
Nominativo_2 - CF_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RE Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00319473 24 000 CONTRIBUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7657/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi a favore del difensore.
AdER,RESISTENTE: carenza di legittimazione passiva e rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22-1-2025 e depositato il 19-2-2025 Ricorrente_1 e Nominativo_2 hanno proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e del Consorzio di
Bonifica “Consorzio_2”, avverso le due cartelle di pagamento-in epigrafe meglio individuate e notificate ognuna a ciascuno di loro in data 26-11-2024- della somma di € 33,00 per mancato pagamento della quota consortile per l'anno 2022.
Hanno eccepito l'invalidità della procedura di riscossione mediante ruoli da parte del Consorzio, la mancanza di benefici diretti e specifici ai propri fondi, la carenza di motivazione circa le spese il perimetro di contribuenza, la non validità del piano di classifica, la circostanza che il Comune di Varapodio avesse comunicato che nessuna autorizzazione di interventi consortili era stata chiesta nell'ambito del territorio comunale. Hanno quindi concluso chiedendo l'annullamento delle due cartelle, ognuno per quella a lui notificata, e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione la loro procuratrice costitituita, AVV.SSA Difensore_1. L'AdER ha eccepito l'inammissibilità per ricorso cumulativo, il difetto di legittimazione passiva,
l'infondatezza dell'opposizione per esaustività della motivazione.
Il Consorzio non si è costituito e ha preferito non partecipare al giudizio.
Con memoria illustrativa i ricorrenti hanno contestato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, insistendo nell'opposizione.
Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito della trattazione nella pubblica udienza del 17-12-2025, alla quale nessuna delle parti costituite era presente, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
In via prodromica va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla resistente.
Intanto l'atto è stato emesso e notificato dall'AdER di talché, per ciò solo, è stata legittimamente citata nel presente giudizio.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è ormai sedimentata nel senso, da un lato, di ritenere che sussista in capo al Concessionario per la riscossione la legittimazione passiva per tutte le opposizioni proposte dal contribuente anche non limitate agli atti suoi propri;
dall'altro, che non sussista litisconsorzio necessario con l'Ente impositore che, però, può essere citato in giudizio dal Concessionario stesso, al fine di manleva da responsabilità e dalle spese. Per tali decisioni infatti il contribuente, che ha evocato in giudizio detto Concessionario, non è tenuto alla chiamata in causa anche dell'Ente impositore. Spetterà invece al secondo, ove ritenga di dover essere tenuto indenne anche delle spese del giudizio, l'onere di provvedere alla chiamata in causa di quest'ultimo (Cfr., già la fondamentale Cass. Civ., SS.UU. n. 16412 del 2007: “a norma del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 40, prima, e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, poi, "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite": in buona sostanza, se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio”). E ciò perché: “l'enunciato principio di responsabilità esclude, come già detto, che il Giudice debba ordinare ex officio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore” (ivi, passim). Ancora, Id. 28-11-2012 n. 21220(Ord.): “Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio”).
L'obbligo poi di chiamare in giudizio anche l'ente impositore ai sensi del novellato art. 14 D. Lgs. n. 546 del 1992, nel V comma, aggiunto dall'art. 1, I comma, lett. d), del D. Lgs. 30-11-2023 n. 220 è limitato esplicitamente ai casi di “vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha messo l'atto impugnato” e non è esteso, ai casi come il presente, di contestazione soltanto del merito della pretesa tributaria.
Venendo all'esame del merito, sul punto della legittimità della pretesa impositiva è bene spendere qualche parola.
Senza soffermarsi sull'excursus normativo regolante materia, basta richiamare, per quanto qui rileva, la L. reg. n. 11 del 23-7-2003, segnatamente l'art. 23, I comma, lett. a) e b).
La norma (a suo tempo vigente) recita(va): “Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:
A) per le spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
B) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio”.
Tale disposizione è stata poi modificata con la L. Reg. n. 13 del 9-5-2017 la quale, superando la vecchia distinzione di cui alle lettere A) e B) ha previsto che “i proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extra agricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”.
E ciò per adeguare la normativa regionale al decisum di Corte Cost. n. 188 del 19-10-2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1, lettera a), della legge n. 11 cit., nella parte in cui prevede(va) che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Va poi ricordato come, con riferimento al riparto dell'onere della prova circa l'”effettivo beneficio” derivato ai fondi dagli interventi del Consorzio, la giurisprudenza della S.C. sia ormai costante (fin dalla Cass. Civ.,
SS.UU., 14-5-2010 n. 11722) nell'affermare il principio che, nel caso di presenza di un piano di classifica e/o di contribuenza, non contestati dall'interessato, è onere di questi provare che nessun beneficio abbia tratto il proprio terreno dalle eventuali opere di bonifica effettuate dal consorzio, dovendosi ritenere che l'inclusione dell'immobile in essi piani generi la presunzione, sia pur iuris tantum, che ne abbia tratto beneficio (Cfr. anche, Id., Sez. trib., (ord.) 4-12-2019 n. 31593; Id. (ord.) 7-8-2019 n. 21104).
Di contro, allorché invece la parte ricorrente abbia contestato il piano di classifica, anche all'interno del giudizio tributario pur senza impugnarlo davanti al T.A.R., l'onere di provare le opere realizzate e l'effettivo beneficio ricavatone dal fondo spetta al consorzio (Cfr. per es., proprio con riferimento alla Regione
Calabria, Id., Sez.
6-T (Ord.) 3-7-2019 n. 17759; Id. 17-10-2019 n. 26395).
Infatti “se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti cd immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”
(Cass., SS.UU. cit., passim).
Orbene, nel caso in esame, i ricorrenti hanno sostenuto di non aver ricevuto alcun beneficio diretto e specifico all'immobile su indicato per carenza di interventi ed opere da parte del Consorzio.
Come detto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato, con plurimi arresti, che, allorché il contributo consortile derivi da un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente debba provare di non aver ricevuto il beneficio cui si ricollega l'obbligo del pagamento della pretesa tributaria.
Su questo aspetto, va rilevato come, nel momento in cui la parte sostenga che nessuna attività è stata posta in essere a favore dei propri fondi, non v'è spazio a pretendere che debba specificare in dettaglio i lavori non effettuati, trattandosi di comportamenti di competenza del Consorzio, non preventivabili in via teorica e rimessi alla sua esclusiva valutazione.
Non disconosce questa Corte il decisum di Cass. Civ., Sez VI, 14-1-2022 n. 256 secondo cui, nel caso di allegazione di mancanza totale di interventi di migliorie, la prova, a carico di parte ricorrente, pur se negativa, “avrebbe comunque dovuto essere articolata attraverso la contestazione dell'esecuzione di opere specifiche da parte del Consorzio“(ivi, passim).
Ma appare del tutto inesigibile, per come sopra spiegato, l'onere di specificazione a fronte dell'allegazione della loro totale omissione: il predetto onere avrebbe avuto valenza nel caso di necessità di contestare l'efficacia, per i propri terreni, di specifici interventi effettivamente sostenuti dal Consorzio.
Va peraltro ricordato che oramai, anche in funzione della novella del 2022 (L. n. 130) che ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992, sia onere del Consorzio fornire la prova di avere provveduto ad effettuare lavori ed interventi specifici che abbiano comportato un beneficio diretto ed effettivo ai fondi attorei, essendo la presunzione su ricordata di fonte non normativa ma giurisprudenziale.
In ogni caso, i ricorrenti hanno prodotto altresì certificazione rilasciata dal Comune di Varapodio, attestante che nessuna richiesta/comunicazione da parte del Consorzio era pervenuta e che pertanto nessuna autorizzazione era stata rilasciata per attività legate ad opere di bonifica in quel territorio.
Da altro punto di vista, era onere del Consorzio fornire la prova degli intervenuti benefici diretti e specifici.
Nella cartella si indica un piano di classifica che risulta approvato dal Consiglio regionale con delibera n.
199 del 5-6-2017 (in B.U.R.C. n. 58 del 19-6-2017), piano che non è stato ad essa allegato né prodotto in giudizio.
Sennonché quella delibera fa riferimento al piano di classifica di altro consorzio (quello “Ionio
Catanzarese”) del tutto diverso dal “Consorzio_2”, per il quale ultimo non risulta se approvato dalla Regione e se successivamente pubblicato, quindi non opponibile e non influente ai fini dell'onere della prova dei benefici, in quanto da considerare tamquam non esset.
Vieppiù, vi si evidenzia che i criteri di calcolo sono stati quelli a suo tempo adottati da un piano di classifica del 2014, criteri da ritenersi però non più adeguati perché non in linea coi nuovi, stabiliti dalla novella del 2017, in disparte che, come già esposto, manca la prova del regolare iter di approvazione regionale e pubblicazione al Burc.
Emerge, altresì, per tabulas che un atto (il piano) approvato nel 2014 (e successivamente non modificato) regolamenta un tributo riferito all'anno 2022, con una evidente discrasia temporale nell'applicabilità del piano stesso: il piano, come emerge dai dati indicati in cartella, fa riferimento esclusivo (né, temporalmente, poteva disporre diversamente) alla legge regionale n. 11 del 2003, senza aver potuto quindi tenere conto delle sostanziali modifiche apportate a detta legge dallo stesso Consiglio Regionale con la successiva legge n. 13 del 2017, come si vedrà appresso.
Il piano avrebbe dovuto essere modificato dal Consorzio in ragione dalla modifica della legge regionale cui, in via esclusiva, fa riferimento (la legge n. 11/2003), ai fini di conformarlo, necessariamente, alla successiva legge regionale (la legge n. 13/2017).
Quest'ultima legge, peraltro, è intervenuta, fondamentalmente, sulle caratteristiche che deve avere il beneficio consortile ai fini di poter richiedere legittimamente il tributo, con la formale esclusione dello stesso se richiesto solo per i fini istituzionali, per cui, a maggior ragione, il piano di classifica approvato nel 2014 necessitava di adeguamento alla sopravvenienza normativa disposta dalla stessa Regione.
Ciò non è stato, per cui, già in base ai dati temporali appena chiariti, non può ritenersi atto idoneo a costituire la presunzione della sussistenza dei benefici consortili di cui parla la giurisprudenza su citata;
e l'onere della prova delle migliorie ai fondi attorei spettava al Consorzio.
Tirando le somme, le cartelle de quibus vanno annullate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge
24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27.
Esse vanno poi distratte a favore della procuratrice costituito, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93
c.p.
A questo proposito va rilevato che per mero errore materiale in dispositivo è stato indicato come difensore l'AVV. Nominativo_3, mentre si tratta invece dell'AVV.SSA Difensore_1, come emerge dagli atti di causa e dell'intestazione delle presente sentenza.
In tal senso va modificato il dispositivo, sostituendo al sitagma "AVV. Nominativo_3" quello "AVV. SSA Difensore_1".
Per la posizione dell'AdER ritiene questa Corte, re melius perpensa rispetto a decisioni precedenti, che, pur se legittimamente evocata in giudizio ex art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999, sia purtuttavia carente di legittimazione passiva con riferimento alle censure nel merito della pretesa, in base alle quali il ricorso viene qui accolto, e che non sono da nessun punto di vista riferibili al comportamento dell'AdER, che ha provveduto soltanto alla notifica (cui era obbligata) della cartella di pagamento.
Consegue, sul piano delle spese, che ricorrono i presupposti per procedere alla loro compensazione nei suoi confronti.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla le impugnate cartelle di pagamento. Condanna il Consorzio intimato alla rifusione a favore dei ricorrenti, in solido tra di loro, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 160,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori, se dovuti, con distrazione a favore dell'AVV. SSA Difensore_1.
Dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
REGGIO CALABRIA, 17-12-2025 IL GIUDICE (ANDREA PASTORE)