CASS
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LU IG, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/08/2025 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IA NC OY, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 06/08/2025, il Tribunale di Genova rigettava la richiesta di riesame che era stata presentata da IG De CA avverso l'ordinanza del 21/07/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Imperia aveva applicato allo stesso De CA la misura della custodia cautelare in carcere: a) per essere egli gravemente indiziato del delitto di truffa pluriaggravata (dall'avere commesso il fatto ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e profittando di circostanze di persona, in riferimento all'età, tali da ostacolare la privata difesa, nonché dall'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità) in concorso (con LV CA e con altri soggetti rimasti ignoti) ai danni di SC NA (artt. 110, 640, secondo Penale Sent. Sez. 2 Num. 1458 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO IG Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 11/11/2025 comma, n. 2, e n.
2-bis, e 61, n. 7, cod. pen.); b) per essere sussistenti il concreto e attuale pericolo che egli si desse alla fuga e il concreto e attuale pericolo che egli commettesse delitti della stessa specie di quello per cui si stava procedendo. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 06/08/2025 del Tribunale di Genova, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Marco Argirò, IG De CA, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 274, comma 1, lett. b), 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, «in relazione all'omesso svolgimento dell'interrogatorio preventivo». Il De CA contesta la motivazione con la quale il Tribunale di Genova ha rigettato il motivo di riesame con cui egli aveva dedotto l'insussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con la conseguente nullità dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare per mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il Tribunale di Genova non avrebbe fatto corretta applicazione della norma di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen., là dove essa prevede che il pericolo di fuga sia concreto e attuale. Il ricorrente contesta che il Tribunale di Genova avrebbe ritenuto la sussistenza del pericolo che egli si desse alla fuga sulla base delle annotazioni del 25/11/2024 e del 28/11/2024 della Squadra mobile di Imperia, le quali «erano state depositate ben 8 mesi prima dell'emissione dell'occ», e sul fatto che egli «si trovava a Rovigo presso la zia invece che nel comune di residenza». I requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo di fuga sarebbero insussistenti, atteso che, posto che i fatti ebbero luogo il 16/10/2014 e che la richiesta di misura cautelare era stata avanzata dal pubblico ministero il 17/01/2025, «il GIP ha emesso l'occ solo il 27/07/2025, ben 6 mesi dopo la richiesta del PM». Secondo il De CA, «tali scadenze temporali avrebbero dovuto indurre il TDR a ritenere insussistente il pericolo di fuga», atteso che, «viceversa, non si comprenderebbero le ragioni che avrebbero determinato il GIP, nel caso di sussistenza del pericolo di fuga, ad emettere l'occ dopo 6 mesi dalla richiesta del PM e non nell'immediatezza della richiesta stessa». L'insussistenza di tale pericolo avrebbe avuto dimostrazione anche al momento dell'esecuzione dell'ordinanza dispositiva della misura, atteso che egli «è stato tratto in arresto subito dopo l'emissione dell'ordinanza senza che fossero 2 necessari particolari ricerche o attività di pg, poiché si trovava a Rovigo, dimorante presso la zia». Il Tribunale di Genova non avrebbe neppure adeguatamente spiegato perché il fatto che egli, al momento dell'esecuzione dell'ordinanza dispositiva della misura, si trovava in un comune diverso da quello della sua residenza dovesse essere considerato un indice rivelatore del pericolo di fuga. Da tutto ciò l'asserita mancanza di una motivazione adeguata «dell'inclinazione dell'indagato a sottrarsi all'esecuzione della misura cautelare» e, quindi, di un concreto e attuale pericolo di fuga, «difficilmente eliminabile con tardivi interventi». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della norma processuale di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazione «in relazione al divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni». Il De CA contesta che, nonostante egli avesse proposto uno specifico motivo sul punto, il Tribunale di Genova avrebbe omesso qualsiasi motivazione circa la possibilità che, all'esito del giudizio, potesse essere irrogata una pena detentiva non superiore a tre anni. Deduce in proposito che la pena detentiva per il delitto di truffa pluriaggravata a lui contestato va da uno a cinque anni di reclusione e che, tenuto conto del fatto che egli aveva ammesso la propria responsabilità e che, pertanto, avrebbe chiesto che il processo fosse definito con il rito abbreviato - con la conseguente diminuzione della pena di un terzo e l'ulteriore riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione -, «la pena dovrebbe essere contenuta entro i tre anni di reclusione». Il ricorrente contesta infine la motivazione con la quale il Tribunale di Genova ha affermato l'inidoneità del domicilio che egli aveva indicato in sede di richiesta di riesame, «in assenza di indici certi rivelatori [di tale] inidoneità». Il Tribunale di Genova avrebbe «prospetta[to] ipotesi di inidoneità applicabile ad ogni domicilio in relazione ad ipotesi generiche, omettendo di procedere ad una specifica analisi e valutazione della idoneità del domicilio offerto nel caso specifico», e avrebbe ipotizzato che lo stesso domicilio potesse essere occupato abusivamente «omettendo di dare adeguata motivazione delle ragioni e delle fonti di prova dalle quali ha desunto il possibile status abusivo dell'immobile». 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La previsione dell'interrogatorio preventivo, prima che il giudice disponga le misure cautelari personali, che è stata introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2), della legge 9 agosto 2024, n. 114 - con il quale sono stati inseriti nell'art. 291 cod. proc. pen. i commi da 1-quater a 1-novies - non si applica, tra l'altro, per quanto qui specificamente interessa, quando sussiste l'esigenza cautelare del pericolo di fuga di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen. («salvo che sussista una delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b)»; comma 1-quater dell'art. 291 cod. proc. pen.). A proposito di tale esigenza, la Corte di cassazione ha chiarito che, a seguito della modifica apportata alla lett. b) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen. dall'art. 1 della legge 16 aprile 2015, n. 47, il pericolo di fuga deve essere non più solo concreto, ma anche attuale, e tuttavia tale attualità non deve essere desunta necessariamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, essendo sufficiente accertare con elevato giudizio prognostico - ancorato, oltre che alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, anche a specifici elementi vicini nel tempo - l'inclinazione del soggetto a sottrarsi all'esecuzione di misure cautelari e, quindi, un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, difficilmente eliminabile con tardivi interventi (Sez. 5, n. 7270 del 06/07/2015, Giugliano, Rv. 267135-01. Successivamente, in senso analogo: Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220-01). È stato altresì precisato che l'attualità e concretezza del pericolo di fuga deve essere accertata apprezzando tutti gli elementi utili risultanti dagli atti, quali il comportamento processuale ed extraprocessuale, i precedenti penali, le modalità del fatto e l'entità della pena, dai quali desumere la volontà e capacità dell'indagato di darsi alla fuga (Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018, Vescio, Rv. 273011-01). Nel caso in esame, il Tribunale di Genova ha confermato la sussistenza del pericolo che il De CA si desse alla fuga, per la sua capacità di disperdere le proprie tracce, sulle considerazioni che egli: a) aveva riferito di vivere a Rovigo presso la zia materna ma non era stato neppure in grado di indicare in quale via, né era emerso che svolgesse un'attività lavorativa;
b) era risultato estremamente mobile sul territorio nazionale, come emergeva dalle annotazioni del 25/11/2024 e del 28/11/2024 della Squadra mobile di Imperia, la quale aveva verificato, sulla base dell'analisi dei tabulati telefonici, la presenza del De CA in Ravenna il 08/10/2024, in Cengio il 15/10/2024, in Rovigo il 23/10/2024, in Savona il 25/10/2024 e in Pordenone il 06/11/2024 (località e date nelle quali si erano 4 verificati episodi delittuosi del tutto analoghi a quello per il quale si stava procedendo, essendo anche stato il De CA, il 06/11/2024, arrestato in stato di flagranza); c) in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza dispositiva della custodia cautelare, era stato localizzato (in Rovigo) solo grazie all'attivazione del positioning telefonico. Tale motivazione, confermativa del pericolo di fuga già ritenuto dal G.i.p. del Tribunale di Imperia, risulta scevra da violazioni di legge e del tutto priva di illogicità manifeste, sicché essa si sottrae a censure in questa sede. Con riguardo a quelle che sono state sollevate dal ricorrente, si deve comunque osservare che: a) il fatto che le menzionate annotazioni del 25/11/2024 e del 28/11/2024 della Squadra mobile di Imperia risalivano a circa sette mesi prima dell'emissione dell'ordinanza dispositiva della custodia cautelare non ne pregiudica la valenza dimostrativa dell'estrema mobilità del De CA sul territorio nazionale;
b) il fatto che il G.i.p. del Tribunale di Imperia ha emesso la suddetta ordinanza circa sei mesi dopo la relativa richiesta del pubblico ministero non esclude che il De CA, se messo sull'avviso dall'effettuazione dell'interrogatorio preventivo, con il conseguente venir meno del carattere "a sorpresa" del provvedimento cautelare, potesse darsi alla fuga;
c) come si è detto, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, per l'esecuzione dell'ordinanza dispositiva della custodia cautelare si era resa necessaria l'attivazione del positioning telefonico. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si deve in proposito ribadire che il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena irrogata non sarà superiore a tre anni che è previsto dal secondo periodo del comma 2 -bis dell'art. 275 cod. proc. pen. non impedisce, ai sensi del terzo periodo dello stesso comma 2 -bis («[t]ale disposizione [del secondo periodo] non si applica»), di adottare la suddetta custodia in carcere qualora sia rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura e gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione che sono indicati nell'art. 284, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15025 del 18/12/2018, dep. 2019, Manto, Rv. 275860-01; Sez. 4, n. 43631 del 18/09/2015,3ovanovic, Rv. 264828- 01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della custodia in carcere nei confronti dell'imputato minorenne, avendo il Tribunale escluso l'esistenza di un domicilio idoneo per la permanenza in casa ed altresì valutato l'inadeguatezza della diversa misura del collocamento in comunità; Sez. 3, n. 32702 del 27/02/2015, Jabbar, Rv. 264261-01). Nel caso di specie, il Tribunale di Genova: a) ha rilevato l'inadeguatezza di ogni altra misura, sulle considerazioni delle modalità della condotta - in quanto 5 tali da consentire di concorrere nel reato anche attraverso dei semplici contatti telefonici -, della presenza di complici che erano rimasti non identificati e della verosimile esistenza di legami del De CA con ambienti criminali stabilmente dediti alla commissione di reati analoghi a quello a lui contestato, con i quali ambienti lo stesso De CA non aveva dato segno di volere recidere i legami;
b) ha motivato l'inadeguatezza anche degli arresti domiciliari, anche con il cosiddetto "braccialetto elettronico", sulla considerazione che il reato in contestazione era stato commesso anche attraverso contatti telefonici - cosicché i non identificati complici del De CA ben avrebbero potuto affidargli il ruolo di "telefonista" -, nonché, specificamente, l'inidoneità del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari che era stato indicato dal De CA, atteso che la madre di questi, nella sua dichiarazione di disponibilità ad accogliere il figlio nella propria abitazione, non aveva dichiarato di essere disposta a mantenerlo e neppure a che titolo disponesse della suddetta abitazione, con la conseguenza che non si poteva escludere che la stessa fosse occupata abusivamente (con la conseguente operatività del divieto di cui al comma 1 -ter dell'art. 284 cod. proc. pen.). Un tale giudizio risulta del tutto scevro da vizi di contraddittorietà e di illogicità manifesta che possano essere censurati in questa sede di legittimità. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11/11/2025.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IA NC OY, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 06/08/2025, il Tribunale di Genova rigettava la richiesta di riesame che era stata presentata da IG De CA avverso l'ordinanza del 21/07/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Imperia aveva applicato allo stesso De CA la misura della custodia cautelare in carcere: a) per essere egli gravemente indiziato del delitto di truffa pluriaggravata (dall'avere commesso il fatto ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e profittando di circostanze di persona, in riferimento all'età, tali da ostacolare la privata difesa, nonché dall'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità) in concorso (con LV CA e con altri soggetti rimasti ignoti) ai danni di SC NA (artt. 110, 640, secondo Penale Sent. Sez. 2 Num. 1458 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO IG Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 11/11/2025 comma, n. 2, e n.
2-bis, e 61, n. 7, cod. pen.); b) per essere sussistenti il concreto e attuale pericolo che egli si desse alla fuga e il concreto e attuale pericolo che egli commettesse delitti della stessa specie di quello per cui si stava procedendo. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 06/08/2025 del Tribunale di Genova, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Marco Argirò, IG De CA, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 274, comma 1, lett. b), 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, «in relazione all'omesso svolgimento dell'interrogatorio preventivo». Il De CA contesta la motivazione con la quale il Tribunale di Genova ha rigettato il motivo di riesame con cui egli aveva dedotto l'insussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con la conseguente nullità dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare per mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il Tribunale di Genova non avrebbe fatto corretta applicazione della norma di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen., là dove essa prevede che il pericolo di fuga sia concreto e attuale. Il ricorrente contesta che il Tribunale di Genova avrebbe ritenuto la sussistenza del pericolo che egli si desse alla fuga sulla base delle annotazioni del 25/11/2024 e del 28/11/2024 della Squadra mobile di Imperia, le quali «erano state depositate ben 8 mesi prima dell'emissione dell'occ», e sul fatto che egli «si trovava a Rovigo presso la zia invece che nel comune di residenza». I requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo di fuga sarebbero insussistenti, atteso che, posto che i fatti ebbero luogo il 16/10/2014 e che la richiesta di misura cautelare era stata avanzata dal pubblico ministero il 17/01/2025, «il GIP ha emesso l'occ solo il 27/07/2025, ben 6 mesi dopo la richiesta del PM». Secondo il De CA, «tali scadenze temporali avrebbero dovuto indurre il TDR a ritenere insussistente il pericolo di fuga», atteso che, «viceversa, non si comprenderebbero le ragioni che avrebbero determinato il GIP, nel caso di sussistenza del pericolo di fuga, ad emettere l'occ dopo 6 mesi dalla richiesta del PM e non nell'immediatezza della richiesta stessa». L'insussistenza di tale pericolo avrebbe avuto dimostrazione anche al momento dell'esecuzione dell'ordinanza dispositiva della misura, atteso che egli «è stato tratto in arresto subito dopo l'emissione dell'ordinanza senza che fossero 2 necessari particolari ricerche o attività di pg, poiché si trovava a Rovigo, dimorante presso la zia». Il Tribunale di Genova non avrebbe neppure adeguatamente spiegato perché il fatto che egli, al momento dell'esecuzione dell'ordinanza dispositiva della misura, si trovava in un comune diverso da quello della sua residenza dovesse essere considerato un indice rivelatore del pericolo di fuga. Da tutto ciò l'asserita mancanza di una motivazione adeguata «dell'inclinazione dell'indagato a sottrarsi all'esecuzione della misura cautelare» e, quindi, di un concreto e attuale pericolo di fuga, «difficilmente eliminabile con tardivi interventi». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della norma processuale di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazione «in relazione al divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni». Il De CA contesta che, nonostante egli avesse proposto uno specifico motivo sul punto, il Tribunale di Genova avrebbe omesso qualsiasi motivazione circa la possibilità che, all'esito del giudizio, potesse essere irrogata una pena detentiva non superiore a tre anni. Deduce in proposito che la pena detentiva per il delitto di truffa pluriaggravata a lui contestato va da uno a cinque anni di reclusione e che, tenuto conto del fatto che egli aveva ammesso la propria responsabilità e che, pertanto, avrebbe chiesto che il processo fosse definito con il rito abbreviato - con la conseguente diminuzione della pena di un terzo e l'ulteriore riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione -, «la pena dovrebbe essere contenuta entro i tre anni di reclusione». Il ricorrente contesta infine la motivazione con la quale il Tribunale di Genova ha affermato l'inidoneità del domicilio che egli aveva indicato in sede di richiesta di riesame, «in assenza di indici certi rivelatori [di tale] inidoneità». Il Tribunale di Genova avrebbe «prospetta[to] ipotesi di inidoneità applicabile ad ogni domicilio in relazione ad ipotesi generiche, omettendo di procedere ad una specifica analisi e valutazione della idoneità del domicilio offerto nel caso specifico», e avrebbe ipotizzato che lo stesso domicilio potesse essere occupato abusivamente «omettendo di dare adeguata motivazione delle ragioni e delle fonti di prova dalle quali ha desunto il possibile status abusivo dell'immobile». 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La previsione dell'interrogatorio preventivo, prima che il giudice disponga le misure cautelari personali, che è stata introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2), della legge 9 agosto 2024, n. 114 - con il quale sono stati inseriti nell'art. 291 cod. proc. pen. i commi da 1-quater a 1-novies - non si applica, tra l'altro, per quanto qui specificamente interessa, quando sussiste l'esigenza cautelare del pericolo di fuga di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen. («salvo che sussista una delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b)»; comma 1-quater dell'art. 291 cod. proc. pen.). A proposito di tale esigenza, la Corte di cassazione ha chiarito che, a seguito della modifica apportata alla lett. b) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen. dall'art. 1 della legge 16 aprile 2015, n. 47, il pericolo di fuga deve essere non più solo concreto, ma anche attuale, e tuttavia tale attualità non deve essere desunta necessariamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, essendo sufficiente accertare con elevato giudizio prognostico - ancorato, oltre che alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, anche a specifici elementi vicini nel tempo - l'inclinazione del soggetto a sottrarsi all'esecuzione di misure cautelari e, quindi, un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, difficilmente eliminabile con tardivi interventi (Sez. 5, n. 7270 del 06/07/2015, Giugliano, Rv. 267135-01. Successivamente, in senso analogo: Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220-01). È stato altresì precisato che l'attualità e concretezza del pericolo di fuga deve essere accertata apprezzando tutti gli elementi utili risultanti dagli atti, quali il comportamento processuale ed extraprocessuale, i precedenti penali, le modalità del fatto e l'entità della pena, dai quali desumere la volontà e capacità dell'indagato di darsi alla fuga (Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018, Vescio, Rv. 273011-01). Nel caso in esame, il Tribunale di Genova ha confermato la sussistenza del pericolo che il De CA si desse alla fuga, per la sua capacità di disperdere le proprie tracce, sulle considerazioni che egli: a) aveva riferito di vivere a Rovigo presso la zia materna ma non era stato neppure in grado di indicare in quale via, né era emerso che svolgesse un'attività lavorativa;
b) era risultato estremamente mobile sul territorio nazionale, come emergeva dalle annotazioni del 25/11/2024 e del 28/11/2024 della Squadra mobile di Imperia, la quale aveva verificato, sulla base dell'analisi dei tabulati telefonici, la presenza del De CA in Ravenna il 08/10/2024, in Cengio il 15/10/2024, in Rovigo il 23/10/2024, in Savona il 25/10/2024 e in Pordenone il 06/11/2024 (località e date nelle quali si erano 4 verificati episodi delittuosi del tutto analoghi a quello per il quale si stava procedendo, essendo anche stato il De CA, il 06/11/2024, arrestato in stato di flagranza); c) in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza dispositiva della custodia cautelare, era stato localizzato (in Rovigo) solo grazie all'attivazione del positioning telefonico. Tale motivazione, confermativa del pericolo di fuga già ritenuto dal G.i.p. del Tribunale di Imperia, risulta scevra da violazioni di legge e del tutto priva di illogicità manifeste, sicché essa si sottrae a censure in questa sede. Con riguardo a quelle che sono state sollevate dal ricorrente, si deve comunque osservare che: a) il fatto che le menzionate annotazioni del 25/11/2024 e del 28/11/2024 della Squadra mobile di Imperia risalivano a circa sette mesi prima dell'emissione dell'ordinanza dispositiva della custodia cautelare non ne pregiudica la valenza dimostrativa dell'estrema mobilità del De CA sul territorio nazionale;
b) il fatto che il G.i.p. del Tribunale di Imperia ha emesso la suddetta ordinanza circa sei mesi dopo la relativa richiesta del pubblico ministero non esclude che il De CA, se messo sull'avviso dall'effettuazione dell'interrogatorio preventivo, con il conseguente venir meno del carattere "a sorpresa" del provvedimento cautelare, potesse darsi alla fuga;
c) come si è detto, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, per l'esecuzione dell'ordinanza dispositiva della custodia cautelare si era resa necessaria l'attivazione del positioning telefonico. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si deve in proposito ribadire che il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena irrogata non sarà superiore a tre anni che è previsto dal secondo periodo del comma 2 -bis dell'art. 275 cod. proc. pen. non impedisce, ai sensi del terzo periodo dello stesso comma 2 -bis («[t]ale disposizione [del secondo periodo] non si applica»), di adottare la suddetta custodia in carcere qualora sia rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura e gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione che sono indicati nell'art. 284, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15025 del 18/12/2018, dep. 2019, Manto, Rv. 275860-01; Sez. 4, n. 43631 del 18/09/2015,3ovanovic, Rv. 264828- 01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della custodia in carcere nei confronti dell'imputato minorenne, avendo il Tribunale escluso l'esistenza di un domicilio idoneo per la permanenza in casa ed altresì valutato l'inadeguatezza della diversa misura del collocamento in comunità; Sez. 3, n. 32702 del 27/02/2015, Jabbar, Rv. 264261-01). Nel caso di specie, il Tribunale di Genova: a) ha rilevato l'inadeguatezza di ogni altra misura, sulle considerazioni delle modalità della condotta - in quanto 5 tali da consentire di concorrere nel reato anche attraverso dei semplici contatti telefonici -, della presenza di complici che erano rimasti non identificati e della verosimile esistenza di legami del De CA con ambienti criminali stabilmente dediti alla commissione di reati analoghi a quello a lui contestato, con i quali ambienti lo stesso De CA non aveva dato segno di volere recidere i legami;
b) ha motivato l'inadeguatezza anche degli arresti domiciliari, anche con il cosiddetto "braccialetto elettronico", sulla considerazione che il reato in contestazione era stato commesso anche attraverso contatti telefonici - cosicché i non identificati complici del De CA ben avrebbero potuto affidargli il ruolo di "telefonista" -, nonché, specificamente, l'inidoneità del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari che era stato indicato dal De CA, atteso che la madre di questi, nella sua dichiarazione di disponibilità ad accogliere il figlio nella propria abitazione, non aveva dichiarato di essere disposta a mantenerlo e neppure a che titolo disponesse della suddetta abitazione, con la conseguenza che non si poteva escludere che la stessa fosse occupata abusivamente (con la conseguente operatività del divieto di cui al comma 1 -ter dell'art. 284 cod. proc. pen.). Un tale giudizio risulta del tutto scevro da vizi di contraddittorietà e di illogicità manifesta che possano essere censurati in questa sede di legittimità. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11/11/2025.