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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/07/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico Dott.ssa Giacoma Fanizza ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 930/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: lesione personale e vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Pasquale Leonardo Cimaglia
-ATTRICE- contro
P.IVA: in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Zannella
-CONVENUTO- contro
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore,
-CONVENUTO CONTUMACE-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale, le e la Controparte_2 CP_1 chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro che sarebbe occorso in data 3 febbraio 2018, alle ore 03:00 circa, mentre si trovava a bordo dell'autobus, tg. FE644TV, delle per la tratta San Severo-Torino. CP_2 CP_2
Secondo l'assunto attoreo, durante una sosta notturna presso un'area di servizio situata lungo l'autostrada A14 nei pressi di Forlì, il conducente del mezzo, aprendo le porte per consentire ai passeggeri di scendere, avrebbe omesso di attivare i dispositivi di abbassamento delle sospensioni, manovra normalmente finalizzata a ridurre l'altezza del gradino di discesa. Tale omissione, a dire dell'attrice, avrebbe creato un dislivello anomalo tra l'ultimo gradino e il piano di appoggio, causando la perdita di equilibrio e la conseguente rovinosa caduta a terra, con frattura al polso sinistro.
La compagnia costituitasi tempestivamente in giudizio con comparsa di CP_1
costituzione e risposta del 15.05.2019, contestava integralmente la fondatezza della domanda, eccependo l'assenza di responsabilità del vettore e deducendo che l'evento lesivo si era verificato all'esterno del pullman, per fatto esclusivo dell'attrice, la quale - dopo essere regolarmente scesa - avrebbe inciampato in una buca dell'asfalto dell'area di sosta.
Nella contumacia della società la causa veniva istruita a mezzo Controparte_2 di prove orali ammesse e ritenuta matura per la decisione, alla udienza del 20.09.24, precisate le conclusioni, il procedimento veniva trattenuto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
Motivi della decisione
La domanda attorea è infondata e dev'essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697
c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che producono gli effetti da lui invocati, ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
L'attrice ha invocato l'art. 1681 c.c., sostenendo che la caduta, occorsa nel corso della discesa dal pullman, sarebbe dipesa dalla negligenza del conducente per mancato abbassamento delle sospensioni. Com'è noto, tale norma prevede la responsabilità del vettore per i danni alla persona del passeggero verificatisi durante l'esecuzione del trasporto (“…nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c. In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti "durante il viaggio" i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste…”
(Cass. civ. n. 33449/2019).
Nella fattispecie dedotta in lite, l'istruttoria svolta ha restituito un quadro incerto e contraddittorio circa la causa dell'evento lesivo.
I testi di parte attrice (marito, genero e figlia) hanno offerto versioni sostanzialmente coerenti con l'assunto di citazione, ma non immuni da rilevanti profili di contraddittorietà e carenza di riscontri oggettivi.
In particolare, ha dichiarato: “…davanti a mia moglie scendeva un Testimone_1 ragazzo il quale nell'effettuare la discesa era inciampato e quasi caduto;
lo seguiva mia moglie, che è caduta mentre scendeva i gradini che erano alti;
dopo mia moglie c'era mia figlia e poi c'ero io;
l'attrice è caduta dopo che il mancorrente era finito, per cui non aveva più presa ed è finita con il corpo sul braccio sinistro, rompendoselo;
quando il pullman si è fermato non si è abbassato e si è abbassato solo dopo che è caduta mia moglie…”.
ha riferito: “…ero presente ai fatti e posso confermare il capitolo 3 Controparte_3
dell'atto di citazione;
dietro mia suocera c'era mia moglie e dopo mia moglie c'ero io;
ho visto la caduta dal finestrino del pullman;
l'attrice ha posato il piede sull'asfalto e si è sbilanciata perché l'ultimo gradino era alto;
solo dopo la caduta di mia suocera sono state abbassate le sospensioni del mezzo…” Infante ha aggiunto: “…ero dietro mia madre che nello scendere le scale cadde;
Tes_2
non l'ho vista inciampare ma finì di faccia a terra;
ricordo che in seguito alla caduta di mia madre si abbassarono le sospensioni dell'automezzo…”.
Orbene, tali dichiarazioni, pur confermando nella sostanza la ricostruzione rappresentata in citazione, evidenziano tuttavia profili di criticità.
In particolare, il marito fa riferimento alla presenza di un presunto ragazzo che, scendendo per primo, sarebbe inciampato sul gradino, ma di tale circostanza non vi è alcun riscontro documentale né testimoniale: il soggetto indicato non è stato identificato né citato come teste, né risultano altri elementi oggettivi che suffraghino questa versione.
Parimenti, la deposizione del genero, sebbene confermi formalmente la dinamica indicata in citazione, presenta una contraddizione interna di rilievo: egli dichiara infatti di aver visto la caduta “…dal finestrino del pullman…”, circostanza che mal si concilia con l'affermazione di trovarsi in fila subito dietro la moglie e la suocera nella discesa, rendendo poco chiara la percezione diretta del momento in cui si sarebbe verificato il sinistro contestato.
La figlia, infine, riferisce di non aver assistito ad alcun inciampo, limitandosi ad affermare di aver visto la madre finire “…di faccia a terra…”.
Queste incongruenze, in assenza di ulteriori riscontri (quali, ad esempio, rilievi fotografici del mezzo, verbali di intervento, o dichiarazioni di altri passeggeri), indeboliscono significativamente la forza probatoria di tali deposizioni, non consentendo di ritenere dimostrata la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attrice.
Al contrario, le testimonianze rese dai due conducenti appaiono sostanzialmente coerenti e confermate dalla denuncia cautelativa agli atti di causa (cfr. all n. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta: “…il dipendente con propria nota ha così dichiarato: mentre scendeva l'utenza all'area di servizio Bevano, notavo che una sig.ra dopo essere scesa, inciampava in una buca dell'asfalto e cadeva a terra. Prontamente, chiedevo alla sig.ra se aveva bisogno di aiuto e/o l'intervento del 118. Ma la stessa rifiutava, e pertanto proseguiva il viaggio fino a
Torino...”).
Nello specifico, ha dichiarato: “…confermo la descrizione Controparte_4 del sinistro allegata al fascicolo di parte convenuta;
il conducente era Parte_2
io in quel tratto ero a riposo;
Ricordo bene che l'attrice, dopo essere scesa dall'autobus e avere percorso tre-quattro passi, ha infilato il piede in una frattura dell'asfalto cadendo a terra e battendo il ginocchio (…) noi sistematicamente abbassiamo l'autobus ad ogni sosta;
non posso però dire con assoluta certezza se tanto avvenne nella circostanza per cui è causa perché nell'occorso il conducente era ”. Parte_3 ha riferito: “…ero un dipendente delle oggi Parte_2 Controparte_2
sono in quiescenza, dal 28 febbraio 2018; quando si è verificato il sinistro per cui è causa io ero a bordo del pullman quale conducente ed ero alla guida del mezzo;
ricordo un sinistro ai danni di una signora, di cui non ricordo il nome, che avvenne nell'area di servizio Bevano est, nei pressi di Forlì, verso le tre del mattino;
posso escludere che la donna cadde dal bus perché notai che era già scesa dal mezzo ed aveva effettuato qualche passo in terra quando la vidi accasciarsi sul ginocchio;
ricordo che effettuata la fermata, abbassai le sospensioni dell'autobus prima di aprire le porte perché, in quanto fumatore, volevo garantirmi una discesa veloce dal veicolo per potermi fumare una sigaretta;
ed in effetti, scesi velocemente con il mio collega , ero intento a fumare di Controparte_4
fianco alla parte anteriore destra dell'autobus, quando notammo la signora cadere e le offrimmo aiuto, che rifiutò; chiedemmo alla signora se avesse bisogno di una autoambulanza e le porgemmo del ghiaccio che avevamo chiesto al personale della stazione di servizio che, però, non prese;
la donna ci disse che stava bene tanto è vero che proseguì il viaggio fino alla fine senza lamentare dolore;
non so dire se la signora mise il piede in fallo o inciampò su qualche ostacolo;
il piazzale di sosta era illuminato dalle consuete lampade gialle;
ci fermammo in uno stallo dedicato delimitato da strisce in terra”;
In detto contesto, la proposizione di denuncia/querela per falsa testimonianza nei confronti dei conducenti non modifica la valutazione di attendibilità ai fini del giudizio civile. Né risulta che tale denuncia/querela abbia condotto ad accertamenti rilevanti nel presente giudizio.
Alla luce delle richiamate risultanze istruttorie, non può dirsi raggiunta la prova certa del nesso eziologico richiesto per l'applicazione della responsabilità ex art. 1681 c.c.
In altri termini, la complessiva incertezza che permea la ricostruzione della dinamica del sinistro - testimoniata dalle versioni contraddittorie rese dai testi di entrambe le parti e dalla mancanza di riscontri concreti o di elementi obiettivi di supporto (quali rilievi fotografici, verbali di intervento o dichiarazioni di soggetti terzi) - non consente in alcun modo di affermare, nemmeno in termini di verosimiglianza qualificata, che la caduta si sia verificata durante l'esecuzione del trasporto e per fatto imputabile al vettore. Conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice deve essere integralmente rigettata.
Restano assorbite le domande accessorie, e le eccezioni sulle quali non ci si sofferma essendo la causa decisa sulla questione di merito principale ed in virtù del noto principio della c.d. ragione più liquida, che consente al Giudice di trattare la questione assorbente laddove sia risolutiva per la decisione, tralasciando le altre, nel rispetto del principio di economia processuale (ex multis: Cass., Sez. Un, 12/12/2014; Cass., Sez. Un.,18.12.2008, n.
29523).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00) in ragione della attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (C.F.: ), contro Parte_1 C.F._1
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
nonché
contro
P. IVA: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, reietta ogni contraria istanza, così decide:
− RIGETTA la domanda attorea per le ragioni esposte nella parte motiva;
− CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre spese gen. (15%), IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Foggia (data dep.tel.)
Il Giudice
Giacoma Fanizza