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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 856/2022, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Parte_1 avv.ti Michela Izzo e Massimiliano Santangelo, che la rappresentano e difendono, in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 417bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in
Latina, via Legnano n. 34
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti del , premettendo: Controparte_1
- di essere docente con contratto a tempo indeterminato immessa in ruolo a far data dal 01.09.2015 e docente presso Istituto I.C.
Minturno;
1 - di aver prestato servizio con contratti a tempo determinato sin dall'a.s.
2008/2009, e di non aver avuto il riconoscimento del servizio pre- ruolo all'atto della ricostruzione della carriera, e di non essere stata inserita nella corretta fascia stipendiale, poiché a fronte di 7 anni di anzianità riconosciuti a fini giuridici le è stato applicato lo stipendio dello scaglione pari a 0;
- di avere infatti ottenuto la ricostruzione della propria carriera con applicazione delle disposizioni previste in materia dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/94 e dal Ccnl di comparto.
La ricorrente ha dunque evidenziato che l'amministrazione non ha correttamente valutato la propria anzianità, e che detta limitazione dell'anzianità riconosciuta ai fini delle progressioni stipendiali e della conseguente retribuzione deve intendersi illegittima perchè in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla Corte di giustizia UE e dalla Corte di Cassazione) e con il divieto di discriminazione tra personale a tempo determinato e indeterminato, sostenendo di aver dunque diritto al riconoscimento per intero di tutti gli anni di servizio non di ruolo.
Ha dunque indicato l'ammontare del credito maturato per ogni anno di servizio a fronte della mancata progressione stipendiale sin dall'anno 2008,
e ha agito in riassunzione rassegnando le seguenti conclusioni:
“1.dichiarare il diritto dell'istante a vedersi riconoscere tutto il periodo del pre- ruolo, nonché il corretto inquadramento alla luce della corretta ricostruzione di carriera come fissato dai principi della Suprema Corte;
2. dichiarare dovute le differenze retributive, nonché contributive, tra quanto riscosso e quanto dovuto alla luce dell'errato inquadramento (discriminatorio tra contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato), nonché quanto dovuto per
l'adeguamento stipendiale della istante fine a tutto l'anno scolastico in corso;
3. conseguentemente condannare il a versare le somme dovute, quale CP_2 differenze retributive ed adeguamento salariale che si quantificano in euro
11.798,61 oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo.
4. Con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi all'avv.to anticipatario.”.
2 Si è costituita giudizio riassunto la parte resistente, che ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi contestando la fondatezza della domanda, ripercorrendo la disciplina nazionale che regola la ricostruzione della carriera, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'esito della prima udienza, il giudice ha invitato la parte ricorrente a dedurre con note scritte in merito alla quantificazione della pretesa, e ritenuta la causa sufficientemente istruita a fronte del deposito di elaborato contabile da parte della ricorrente, alla successiva udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., lette le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata dunque decisa con la presente pronuncia.
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La domanda è solo in parte fondata e va accolta nella misura di seguito precisata.
La domanda ha ad oggetto, in primo luogo, il riconoscimento integrale dell'effettiva anzianità di servizio pre-ruolo maturata della ricorrente durante il servizio a tempo indeterminato e non riconosciuta con il provvedimento di ricostruzione della carriera, e la condanna al pagamento delle differenze sulla retribuzione di conseguenza maturate.
Con riferimento tale profilo, deve in generale chiarirsi che il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato (come quello non di ruolo prestato dalla parte ricorrente) può ritenersi un consolidato principio desumibile dalla normativa comunitaria, in virtù del principio della parità di trattamento tra personale assunto a tempo indeterminato e a termine.
E' sufficiente al riguardo richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari
3 condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-
307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44,
e giurisprudenza ivi richiamata);
4 - a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55
e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa.
A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte,
Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Va poi aggiunto che nel caso di specie le ragioni e le condizioni oggettive
(le uniche che potrebbero giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori stabili) non sussistono, sia perché in nessun modo evidenziate dal , sia perché Controparte_1 comunque la natura non di ruolo del rapporto di lavoro e la novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente non sono elementi idonei a legittimare la disparità di trattamento, né è tale la particolare modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e le esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Va inoltre aggiunto che anche la nostra giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di
5 diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati Ccnl che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7.11.2016, n. 22558; Cass.
23.11.2016, n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945).
Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per i dipendenti del stabilizzati il riconoscimento Controparte_1 del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale e non completo ed intero, ed in forza delle quali al personale del non di ruolo Controparte_1 spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, viene valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, con la previsione di un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
Dette conclusioni risultano in linea di principio valide anche alla luce della più recente elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, che sul punto ha chiarito i principi applicabili al caso di specie (in particolare
Cass. 28.11.2019 n. 31149 e le successive conformi).
La Suprema Corte ha ribadito che in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Tuttavia, sulla base di quanto rilevato dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con la pronuncia 20 settembre 2018 (Motter), si è precisato che tale disapplicazione è imposta dal diritto comunitario
6 soltanto nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
"ab origine" a tempo indeterminato. Ragionando diversamente, infatti, si verrebbe a produrre un effetto discriminatorio verso i lavoratori immessi
“direttamente” in ruolo rispetto a quelli che possono vantare un servizio a tempo determinato, in considerazione del meccanismo “premiale” previsto dalla normativa del testo unico che riconosce un intero anno di anzianità anche per periodi superiori a 180 giorni o successivi al primo febbraio.
Dunque il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
***
Applicando tali principi nel caso di specie, va rilevato che la ricorrente ha prestato servizio, nel periodo pre-ruolo, come risulta dal decreto di ricostruzione della carriera in atti prot. 2222 del 20.3.2017 e come pacifico tra le parti, sommando tutti i giorni di servizio indicati nel decreto di ricostruzione della carriera per entrambi i ruoli di scuola primaria e dell'infanzia e non considerando il servizio prestato nell'anno 2013 (ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b del D.P.R. 122/2013) per effettivi 5 anni 2 mesi e 23 giorni, (non considerando 9 mesi prestati nell'anno 2013, non utili alle progressioni stipendiali (in virtù dell'art. 1 comma 1 lett. b d.P.R. 122/2013) che risultano per tale effetto inferiori ai 5 anni e 4 mesi riconosciuti dal in sede di ricostruzione di carriera. CP_1
7 Per tale ragione, non sussiste nel caso di specie e in concreto il presupposto per la disapplicazione invocata, posto che l'effetto “premiale” previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali applicate nel caso di specie – che consentono la valutazione integrale di un anno di servizio anche nei casi in cui il docente abbia prestato solo più di 180 giorni – hanno determinato un trattamento più favorevole rispetto a quello che sarebbe spettante nel caso di riconoscimento della sola anzianità effettiva.
A tal fine occorre richiamare, in conclusione, quanto ritenuto sempre da
Cass. 31149/2019, per cui non può essere consentito, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi (che mira ad ottenere la parte ricorrente sostenendo di dover “escludere” dall'oggetto del giudizio i primi quattro anni di servizio), ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
Nel caso di specie, dunque, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, in assenza di discriminazione in concreto non può procedersi ad alcuna disapplicazione e la domanda va sul punto respinta.
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Può invece trovare accoglimento la domanda, genericamente rivolta all'accertamento dell'illegittima discriminazione rispetto al personale a tempo indeterminato, relativamente al riconoscimento della retribuzione spettante a fronte dell'applicazione delle progressioni stipendiali previste per il personale assunto prima del settembre del 2010 con riferimento allo scaglione 3-8 anni e al relativo assegno ad personam.
In merito, occorre premettere che in virtù dell'art. 2 del CCNL per il personale docente del 4.8.2011, per cui “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento
8 della fascia retributiva 9-14 anni". La medesima previsione, con cui è stato disciplinato il regime intertemporale scaturito all'esito dell'”accorpamento” delle due fasce di progressione stipendiale (0-2 anni e 3-8 anni) in un'unica fascia (0-9 anni), al comma successivo prevede che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
Tali norme hanno determinato dunque uno scarto tra la retribuzione dei soggetti già in servizio – che hanno conservato il precedente scaglione – e i neo assunti, fino al nono anno di anzianità, anno in cui il trattamento economico ritorna ad essere equiparato per tutti i soggetti.
L'applicazione di tali norme è limitata, per espressa previsione contrattuale, al personale “già in servizio a tempo indeterminato”, tra cui non rientra il ricorrente, che alla data del 1.9.2010 era in servizio a tempo determinato mentre è stato immesso in ruolo solo dal 1.9.2015 (secondo quanto riportato sul decreto di ricostruzione della carriera).
Dunque, dalla data dell'immissione in ruolo sino al raggiungimento dello scatto stipendiale per la fascia 9-14 la parte ricorrente non ha ottenuto aumenti stipendiali derivanti dall'applicazione del gradone 0-2 e 3-8, ma si
è vista riconoscere il trattamento dovuto per il personale inquadrato nella fascia da 0 a 9 anni introdotta con il CCNL 2011.
Tale circostanza non è stata contestata dal convenuto, che si è CP_1 limitato a dedurre il corretto calcolo dell'anzianità riconosciuta, senza nulla dedurre in merito alla progressione stipendiale con particolare riferimento alla “fascia” stipendiale applicata.
Deve tuttavia ritenersi, sulla base del condivisibile orientamento della
Corte di Cassazione che ha esaminato la disciplina della progressione di anzianità e stipendiale del personale docente alla luce dei principi vincolanti derivanti dall'applicazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che l'art. 2 del CCNL del 4 agosto 2011, nella
9 parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, introduce un'illegittima disparità di trattamento con il personale a tempo determinato, la quale non trova giustificazione in alcuna delle ipotesi ammesse dalla normativa sovranazionale (cfr. Cass.
7.2.2020 n. 2924).
Da tale contrasto consegue, per il giudice nazionale, l'obbligo di disapplicare la disciplina contrastante con il diritto comunitario, e dunque nel caso di specie applicando le previsioni di cui al citato art. 2 anche al personale in servizio al 1.9.2010 con contratto a tempo determinato, quale la ricorrente.
Per l'effetto di tale applicazione, dunque, la parte ricorrente avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto il trattamento retributivo spettante al personale docente (scuola primaria) inquadrato nella fascia stipendiale da
3 a 8 anni così come definito nel CCNL in vigore antecedentemente alla modifica intervenuta con il CCNL del 2011 e “conservato” dai docenti assunti a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, e ciò per il periodo successivo all'immissione in ruolo e fino al raggiungimento della fascia stipendiale 9-14.
La domanda può dunque essere accolta con riferimento a tale esclusivo specifico profilo, e il convenuto dev'essere condannato al CP_1 pagamento della somma di € 1.506,08, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, per come determinata nel conteggio riformulato dalla parte ricorrente e allegato alle note scritte del
11.1.2024, applicando correttamente le tabelle retributive allegate ai CCNL in vigore e su cui la resistente non ha formulato specifiche contestazioni.
Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione, con riferimento a tali somme – maturate per gli anni dal 1.9.2016 fino al 30.4.2019, alla luce dell'atto di diffida e messa in mora depositato in allegato al ricorso dalla parte ricorrente, che risulta inoltrato il 9.10.2018 all'indirizzo PEC dell'amministrazione resistente e in merito al quale la stessa resistente non ha dedotto alcunchè. Dal tenore testuale dell'atto di diffida può desumersi
10 la volontà inequivoca di azionare il diritto alla maggiore retribuzione dovuta per le giuste progressioni stipendiali, e dunque lo stesso può legittimamente qualificarsi quale atto interruttivo del termine di prescrizione.
Va poi respinta la domanda relativa al pagamento di asserite differenze
“contributive”, posto che la stessa è formulata in modo generico e comunque infondata non essendo la lavoratrice dipendente la parte creditrice dell'obbligazione contributiva e non potendo dunque questa agire per ottenere il pagamento in suo favore di eventuali somme dovute a titolo di contribuzione previdenziale dall'amministrazione, che risulterebbe comunque allo stato prescritta.
In virtù della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- dichiara che aveva diritto alla corresponsione Parte_1 dell'assegno ad personam previsto per il personale già in servizio alla data del 1.9.2010, dalla data di immissione e conferma in ruolo, parametrato allo scaglione stipendiale corrispondente alla fascia 3-8 anni, in applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del
CCNL per il personale docente del 4.8.2011, e per l'effetto condanna il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 1.506,08, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cassino il 21/03/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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