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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2024, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6491 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simona Lauterio, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Lauterio, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/04/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare il domicilio ove riterranno più opportuno e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i cambiamenti di residenza.
2) La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la stessa.
3) La minore resterà a vivere con la mamma con la quale avrà la residenza ed il domicilio prevalente, attualmente fissato in Assemini, via Sandro Pertini, 3, nella casa abitata dalla nonna materna.
4) Il padre potrà vedere e stare con la figlia secondo gli accordi liberamente assunti tra le parti e tenuto conto degli impegni di scuola e di svago della minore.
In ogni caso il padre potrà vedere e stare con la figlia il martedì ed il venerdì, nel periodo invernale dalle 17,30 alle 20,00 e nel periodo estivo dalle 18,00 alle
20,30 oltre due fine settimana al mese alternati con la madre con i seguenti orari: il sabato dalle 10,00 alle 20,00, salvo diverso accordo con la madre atteso l'impegno sportivo del padre, e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00, al momento senza possibilità di pernottamento attesa la tenera età della bambina.
5) Le parti statuiscono che al predetto orario domenicale debba arrivarsi gradatamente per permettere alla piccola di abituarsi al distacco prolungato dalla figura materna e per l'effetto prevedono il prolungamento di un'ora ogni domenica sino al raggiungimento dell'orario completo, precisando che per il prossimo fine settimana di spettanza del padre lo stesso potrà tenere la piccola dalle ore 10,00 alle ore 14,00. Per_1
Pag. 2 di 3 Le stesse parti statuiscono altresì che sino al compimento dei 3 anni la bambina pernotterà con la madre, salvo diverso accordo, e da quel momento in poi verrà gradatamente introdotta la possibilità di pernottamento con il padre, sempre nel rispetto delle esigenze della minore.
6) Quanto alle festività natalizie e pasquali la piccola potrà trascorrerle alternativamente con l'uno o l'altro genitore, alternandosi di anno in anno.
Le vacanze estive verranno altresì concordate di comune accordo fra i genitori tenuto conto delle esigenze della piccola e di quelle lavorative dei genitori.
In ogni caso il padre durante le ferie estive potrà trascorrere una settimana consecutiva con la figlia, al momento senza possibilità di pernottamento almeno sino al compimento dei 3 anni come su indicato.
7) Il sig. si obbliga al versamento di un assegno di mantenimento Parte_1 pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00) in favore della figlia , Per_1 somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione ISTAT come per legge.
8) Le parti concordano altresì che l'assegno unico per la minore venga percepito interamente dalla sig.ra Carta.
9) Le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal S.S.N., spese per attività sportive, viaggi d'istruzione e simili) in favore della figlia, previamente concordate ed adeguatamente documentate, vengono poste in capo a ciascun genitore nella misura del 50% prevedendo la restituzione al coniuge che le ha anticipate previa esibizione dei giustificativi di spesa.
10) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare ed eventuali cambi per consentire le comunicazioni nell'interesse della figlia.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 31/10/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6491 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simona Lauterio, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Lauterio, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/04/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare il domicilio ove riterranno più opportuno e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i cambiamenti di residenza.
2) La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la stessa.
3) La minore resterà a vivere con la mamma con la quale avrà la residenza ed il domicilio prevalente, attualmente fissato in Assemini, via Sandro Pertini, 3, nella casa abitata dalla nonna materna.
4) Il padre potrà vedere e stare con la figlia secondo gli accordi liberamente assunti tra le parti e tenuto conto degli impegni di scuola e di svago della minore.
In ogni caso il padre potrà vedere e stare con la figlia il martedì ed il venerdì, nel periodo invernale dalle 17,30 alle 20,00 e nel periodo estivo dalle 18,00 alle
20,30 oltre due fine settimana al mese alternati con la madre con i seguenti orari: il sabato dalle 10,00 alle 20,00, salvo diverso accordo con la madre atteso l'impegno sportivo del padre, e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00, al momento senza possibilità di pernottamento attesa la tenera età della bambina.
5) Le parti statuiscono che al predetto orario domenicale debba arrivarsi gradatamente per permettere alla piccola di abituarsi al distacco prolungato dalla figura materna e per l'effetto prevedono il prolungamento di un'ora ogni domenica sino al raggiungimento dell'orario completo, precisando che per il prossimo fine settimana di spettanza del padre lo stesso potrà tenere la piccola dalle ore 10,00 alle ore 14,00. Per_1
Pag. 2 di 3 Le stesse parti statuiscono altresì che sino al compimento dei 3 anni la bambina pernotterà con la madre, salvo diverso accordo, e da quel momento in poi verrà gradatamente introdotta la possibilità di pernottamento con il padre, sempre nel rispetto delle esigenze della minore.
6) Quanto alle festività natalizie e pasquali la piccola potrà trascorrerle alternativamente con l'uno o l'altro genitore, alternandosi di anno in anno.
Le vacanze estive verranno altresì concordate di comune accordo fra i genitori tenuto conto delle esigenze della piccola e di quelle lavorative dei genitori.
In ogni caso il padre durante le ferie estive potrà trascorrere una settimana consecutiva con la figlia, al momento senza possibilità di pernottamento almeno sino al compimento dei 3 anni come su indicato.
7) Il sig. si obbliga al versamento di un assegno di mantenimento Parte_1 pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00) in favore della figlia , Per_1 somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione ISTAT come per legge.
8) Le parti concordano altresì che l'assegno unico per la minore venga percepito interamente dalla sig.ra Carta.
9) Le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal S.S.N., spese per attività sportive, viaggi d'istruzione e simili) in favore della figlia, previamente concordate ed adeguatamente documentate, vengono poste in capo a ciascun genitore nella misura del 50% prevedendo la restituzione al coniuge che le ha anticipate previa esibizione dei giustificativi di spesa.
10) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare ed eventuali cambi per consentire le comunicazioni nell'interesse della figlia.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 31/10/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3